Cass.Sez. III n. 48315 del 16 novembre 2016 (Ud. 11 ott 2016)
Pres. Di Nicola Est Gai Imp. Quaranta
Rumore.Declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto e reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone

La esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. non può essere dichiarata rispetto al reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone (art. 659 cod. pen.) in caso di reiterazione della condotta, in quanto si configura un'ipotesi di "comportamento abituale", ostativa al riconoscimento del beneficio.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 17 maggio 2016, il Tribunale di Napoli ha condannato Anna Maria Quaranta alla pena di C 100,00 di ammenda, oltre al risarcimento dei danni alle parti civili costituite, per il reato di cui all'art. 659 cod.pen. commesso in Monte di Procida sino al 22/08/2011

2. Avverso la sentenza Q.A.M. ha presentato ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:

2.1. Con il primo motivo denuncia il vizio di motivazione in relazione alla illogicità, contraddittorietà e mancanza di motivazione sulla affermazione della responsabilità penale della ricorrente.

Argomenta la difesa che il giudice avrebbe ritenuto provata la responsabilità della Quaranta in relazione al reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone (art. 659 c.p.), ponendo a fondamento della decisione di condanna esclusivamente la denuncia presentata dalle persone offese, ritenendo integrata la condotta medesima senza valutare il contributo offerto dai testimoni della difesa, ritenuti inconferenti.

La motivazione del giudice sarebbe, poi, incompleta e priva di struttura logica limitandosi il giudice a fare proprio il racconto delle persone offese, senza argomentare l'attendibilità di costoro. All'assenza di impianto argomentativo si accompagna, infine, l'assenza di motivazione sugli elementi costitutivi del reato.

2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge in relazione all'art. 659 c.p., sul rilievo che, nella sentenza impugnata, il giudice avrebbe omesso di valutare se i rumori emessi dalla Q. fossero tali da disturbare la quiete pubblica, limitandosi a ritenere che le urla della signora avessero arrecato disturbo unicamente ai vicini denuncianti. Motivazione in contrasto con gli arresti della giurisprudenza che richiedono che, per configurare il reato di disturbo al riposo e alla quiete delle persone, è necessario che le emissioni sonore moleste siano idonee ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone, in presenza di un luogo abitato.

2.3. Con il terzo motivo deduce la violazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione all'applicazione che la causa speciale di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p.. Nella motivazione del provvedimento non si ravviserebbero elementi per escludere la particolare tenuità del fatto ritenuta anche la non abitualità del comportamento e lo stato di incensuratezza dell'imputata, per tali ragioni chiede l'annullamento con rinvio.

3. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia rigettato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi.

5. Manifestamente infondata è la censura svolta nel primo motivo di ricorso con cui la ricorrente deduce l'illogicità della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità penale per il reato di cui all'art. 659 c.p., La sentenza impugnata poggia su una motivazione tutt'altro che illogica e/o carente, avendo il giudice del merito fondato il proprio convincimento sul contenuto delle querele delle parti civili, oltre che dall'annotazione di servizio della P.G., acquisite su accordo delle parti ex art. 493 c.p.p., e, dunque, utilizzabili quali prove, di cui ha dato ampio rilievo. Quanto al contenuto, da questi emergeva che la Q. era solita iniziare le faccende domestiche in prima mattina, mettendo la radio a volume altissimo e urlava con la figlia, e, così, con i suoi inurbani comportamenti impediva il riposo delle persone in zona altamente popolata, impedendo così ai vicini di svolgere qualsiasi attività della vita quotidiana.

Il giudice ha poi rilevato che la pacifica ed ammessa circostanza che non vi erano rapporti di buon vicinato tra la Q. e i denuncianti, con i quali vi erano liti, scambi di insulti (vicini che, a dire della ricorrente, tentavano in tutti i modi "di farle cambiare casa"), non influiva sulla veridicità del racconto, racconto che non era scalfito dalle deposizioni dei testi della difesa che l'avevano descritta come una persona "calma". A pag. 2 della sentenza il Giudice metteva in evidenza, a fini di confutare l'affermazione dei testi della difesa, secondo cui la Q. era persona calma e "che non dà fastidio a nessuno", i precedenti per fatti analoghi.

Motivazione congrua e sorretta da un apparato argomentativo che non presenta profili di illogicità, a fronte della quale la ricorrente, al di là della mera affermazione dell'assenza di un iter argomentativo, non prospetta critiche specifiche. Infine, alcuna carenza di motivazione può predicarsi, contrariamente all'assunto difensivo, con riguardo alla valutazione dei testi della difesa.

6. Parimenti manifestamente infondato è, anche, il secondo motivo di ricorso con cui la ricorrente censura la sentenza in ordine alla prova del reato di cui all'art. 659 c.p..

Al riguardo, è noto che l'art. 659 c.p., prevede due distinte ipotesi di reato, quella prevista dal comma 1, del citato articolo, che è contestata alla ricorrente, nella quale occorre l'accertamento in concreto del disturbo del riposo della quiete delle persone, e quella prevista nel comma successivo, che ha riguardo alla condotta di disturbo nell'esercizio di una professione o di un mestiere rumoroso in contrasto con le disposizioni di legge o le prescrizioni dell'autorità.

Ciò premesso, il Giudice ha ampiamente motivato il concreto disturbo alla quiete e al riposo di un numero indeterminato di persone fondato sul fatto che la Quaranta iniziando le faccende domestiche sin dalle sei del mattino, accompagnate da condotte inurbane (accensione della radio ad alto volume e litigi con la figlia) in zona altamente popolata di Napoli, ne impediva il riposo e lo svolgimento delle normali occupazioni. Motivazione congrua e adeguata rispetto alla quale alcun profilo di carenza e/o illogicità della motivazione è prospettabile.

7. Infine, alla stessa sorte non si sottrae anche l'ultimo motivo di ricorso con il quale si censura la sentenza per non aver applicato la speciale causa della particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p., a fronte di una pena esigua di Euro 100 di ammenda a cui è stata condannata la ricorrente.

Nel caso di specie, Q.A.M. aveva chiesto l'applicazione dell'istituto nelle conclusioni formulate in udienza.

8. Come è noto, la speciale causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p., è applicabile, ai sensi del comma 1, ai soli reati per i quali è prevista una pena detentiva non superiore, nel massimo, a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta.

La rispondenza ai limiti di pena rappresenta, tuttavia, soltanto la prima delle condizioni per l'esclusione della punibilità. Infatti, la norma richiede, congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale del citato articolo, la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento.

Quanto al primo requisito - particolare tenuità dell'offesa - si articola, a sua volta, in due "indici-requisiti", che sono la modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo, da valutarsi sulla base dei criteri indicati dall'art. 133 c.p., (natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra modalità dell'azione, gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato intensità del dolo o grado della colpa). Al giudice, pertanto, spetta di rilevare se, sulla base dei due "indici - requisiti" della modalità della condotta e dell'esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all'art. 133 c.p., comma 1, sussista la particolare tenuità dell'offesa e, poi, che con questo, coesista quello della non abitualità del comportamento.

Infatti solo in questo caso si potrà considerare il fatto di particolare tenuità ed escluderne, conseguentemente, la punibilità.

Con riguardo alla non abitualità, l'art. 131 bis c.p., comma 3, definisce il comportamento abituale nel caso in cui l'autore del reato sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato sia di particolare tenuità, nonchè nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.

9. Tanto premesso, si osserva che, nel caso in esame, trattandosi del reato di cui all'art. 659 c.p., non risultano superati i limiti di pena.

Quanto alla verifica degli ulteriori requisiti, sulla scorta di quanto emerge dal giudizio di merito, rileva, il Collegio, che la sentenza impugnata ha evidenziato elementi ostativi ad un giudizio di astratta applicabilità dell'art. 131 bis c.p., individuati nella reiterazione della condotta e, in definitiva, nella sua abitualità ("continui, reiterati e inurbani comportamenti..."), difettando, dunque, il requisito della non abitualità del comportamento.

A proposito di quest'ultima condizione, che rileva nel caso concreto, questa Corte (Sez. 3, n. 29897, Gau, Rv 264034) ha evidenziato che il concetto di non abitualità del comportamento, che consente l'applicazione della causa di non punibilità, trova specifico aggancio nella relazione illustrativa del D.Lgs. n. 28 del 2015.

Nel ricordare che il ricorso all'espressione "non abitualità del comportamento" è il risultato della scrupolosa osservanza della legge delega da parte del legislatore delegato e si pone su un piano diverso rispetto alla "occasionalità" utilizzata dal D.P.R. n. 448 del 1988, e dal D.Lgs. n. 274 del 2000, ha poi evidenziato che, sempre secondo la relazione, tale comma, aggiunto su sollecitazione espressa nel parere della Commissione giustizia della Camera dei deputati, descriverebbe soltanto alcune ipotesi in cui il comportamento non può essere considerato non abituale, ampliando quindi il concetto di "abitualità", entro il quale potranno collocarsi altre condotte ostative alla declaratoria di non punibilità.

10. Ciò posto, con riguardo al caso in scrutinio, la non abitualità del comportamento è stata implicitamente esclusa, dal giudice del merito proprio in ragione della accertata condotta "continuata e reiterata" (pag. 2).

11. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
PQM
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2016