Cass. Sez. III n. 191 del 7 gennaio 2013 (ud. 24 ott. 2012)
Pres. Lombardi Est. Marini Ric. Pinto
Aria. Nozione di stabilimento

L'art.268, lett. h) d.lgs. 152\06 impone di considerare che il concetto di "stabilimento" può essere integrato anche dal singolo impianto che sia dotato di autonomia operativa, con la conseguenza che la natura “mobile" dell’impianto non costituisce caratteristica che di per sé lo sottragga alla disciplina sulle immissioni. La lettura dell’art.269, poi, impone di rilevare (comma 12) che la disciplina di cautela è stata esclusa per gli impianti che operino all'interno di una più vasta attività produttiva complessivamente autorizzata. La Corte ha ritenuto che tale disposizione non riverberi alcun effetto favorevole alla posizione del ricorrente e costituisca, al contrario, conferma del fatto che non può essere escluso un controllo dell'amministrazione sugli esiti dell'attività produttiva che comporti immissioni in atmosfera. Lo stesso art.269, infine, prende espressamente in esame le attività “pulvirulente", che dunque sono da ricondursi alla disciplina di tutela.

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