TAR Abruzzo (PE) Sez.I n. 219 del 3 giugno 2022
Urbanistica.Restituzione contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione

Nel caso in cui il privato rinunci o non utilizzi il titolo edilizio o lo stesso sia decaduto, sorge in capo alla Pubblica Amministrazione, anche ai sensi dell’art. 2033 c.c. o, comunque, dell’art. 2041 c.c., l’obbligo di restituzione delle somme corrisposte a titolo di contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione oltre interessi legali e senza rivalutazione monetaria e, conseguentemente, il diritto del privato a pretenderne la restituzione. Ciò in quanto il contributo concessorio, è strettamente connesso all’attività di trasformazione del territorio e, quindi, ove tale circostanza non si verifichi, il relativo pagamento risulta privo della causa dell’originaria obbligazione di dare, cosicché l’importo versato va restituito

Pubblicato il 03/06/2022

N. 00219/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00132/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 132 del 2017, proposto da:
Augusta Farina, Maria Farina, Augusta Farina, e Maria Farina, rappresentati e difesi dall'avvocato Luigi Di Alberti, con domicilio eletto in forma digitale come in atti;

contro

Comune di Frisa, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;

per l'accertamento del diritto alla restituzione degli oneri concessori versati al Comune di Frisa in relazione al permesso di costruire n. 21 del 25/09/2010 e alla successiva variante n.3 del 22/01/2011, e, per la condanna del Comune di Frisa alla restituzione della somma di € 11.563,14, oltre interessi come per legge, dal dovuto al saldo, con eventuale adozione dei provvedimenti di cui all'art.186 cpc;


Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 20 maggio 2022 la dott.ssa Renata Emma Ianigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


PREMESSO

che le ricorrenti, quali comproprietarie di un terreno in agro di Frisa, in catasto fg9 p.lla 4077, con il presente ricorso instano, ai sensi degli artt. 2033 e 2041 c.c., per la restituzione della somma di € 11.563,14 versata a titolo di oneri di urbanizzazione in relazione al permesso di costruire n. 21 del 25 Settembre 2010 e successiva variante n.3/2011, aventi ad oggetto un intervento mai intrapreso né realizzato dal momento che dopo la comunicazione di inizio lavori del 10.01.2012, con nota raccomandata a mani del 11.05.2013 era stata richiesta l’archiviazione della pratica e nelle more erano scaduti i termini assegnati per il completamento dei lavori;

che il Comune non si costituiva per opporsi al ricorso;

che alla udienza straordinaria del 20 maggio 2022 il ricorso veniva discusso ed introitato per la decisione;

CONSIDERATO

che, come noto, l’esecuzione di un intervento edilizio resta assoggettato al pagamento di una somma di denaro a titolo di contributo costruzione ex art. 16 d.p.r. 380/2001 che comprende una quota per oneri di urbanizzazione, commisurata all’effettivo aggravamento del carico urbanistico della zona in cui si verifica l’intervento, e una quota per costo di costruzione, riconducibile all’attività costruttiva in sé considerata;

che, nel caso in cui il privato rinunci o non utilizzi il titolo edilizio o lo stesso sia decaduto, sorge in capo alla Pubblica Amministrazione, anche ai sensi dell’art. 2033 c.c. o, comunque, dell’art. 2041 c.c., l’obbligo di restituzione delle somme corrisposte a titolo di contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione oltre interessi legali e senza rivalutazione monetaria e, conseguentemente, il diritto del privato a pretenderne la restituzione. Ciò in quanto il contributo concessorio, è strettamente connesso all’attività di trasformazione del territorio e, quindi, ove tale circostanza non si verifichi, il relativo pagamento risulta privo della causa dell’originaria obbligazione di dare, cosicché l’importo versato va restituito, (TAR Sicilia, sez. II Catania, sent. 27.1.2017 n. 189);

che difatti la giurisprudenza ha in tal senso avuto modo di precisare che il diritto alla restituzione sorge non solamente nel caso in cui la mancata realizzazione delle opere sia totale, ma anche ove il permesso di costruire sia stato utilizzato solo parzialmente, tenuto conto che sia la quota degli oneri di urbanizzazione, che la quota relativa al costo di costruzione sono correlati, sia pur sotto profili differenti, all’oggetto della costruzione, “di talché l’avvalimento solo parziale delle facoltà edificatorie comporta il sorgere, in capo al titolare, del diritto alla rideterminazione del contributo ed alla restituzione della quota di esso che è stata calcolata con riferimento alla porzione non realizzata (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 105/1988, n. 894/1995 e n. 3714/2003; T.A.R. Lombardia, Sez. II, n. 728/2010; T.A.R. Abruzzo, n. 890/2006; T.A.R. Parma, n. 149/1998; T.A.R. Catania, Sez. I, n. 159/2013)”;

che nella specie parte ricorrente ha dedotto di aver versato tramite bonifico bancario allegato agli atti la somma di € 11.563,14 a titolo di oneri di urbanizzazione in relazione al permesso di costruire n. 21 del 25 Settembre 2010 e successiva variante n.3/2011, e di non aver realizzato l’intervento, e tali circostanze non risultano contrastate in atti dal Comune che non si è costituito per opporsi al ricorso;

che da tanto consegue l’obbligo in capo all’Amministrazione ex art. 2033 c.c. di provvedere alla restituzione delle somme corrisposte a titolo di contributo per oneri di urbanizzazione per cui il Comune di Frisa va condannato, ai sensi dell’art. 2033 cod. civ., al rimborso in favore della ricorrente degli importi a tal titolo indebitamente percepiti, oltre interessi sino all’effettivo soddisfo, “…da calcolarsi, non essendo stata provata la sua malafede, a decorrere dal giorno della domanda e, quindi, dal giorno di notificazione dell’atto introduttivo del presente giudizio…”, e senza doversi riconosce rivalutazione monetaria (trattandosi di debito di valuta: cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 02 aprile 2015, n. 1907);

che le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in premessa e per l’effetto condanna il Comune di Frisa al rimborso in favore di parte ricorrente della somma di € 11.563,14 oltre interessi a decorrere dalla notificazione del presente ricorso e fino al soddisfo;

condanna il Comune di Frisa al pagamento in favore della ricorrente delle spese di giudizio nella misura di € 2500,00 oltre accessori nella misura dovuta e rimborso del contributo unificato al passaggio in giudicato della presente decisione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Passoni, Presidente

Renata Emma Ianigro, Consigliere, Estensore

Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario