TAR Lombardia MI, Sez. II, n. 377, del 8 febbraio 2013
Beni Ambientali. Rapporto fra piano del Parco e strumenti urbanistici di competenza di amministrazioni infraregionali

I parchi regionali consistono in aree protette per le quali vi è uno spiccato interesse alla conservazione, al recupero e alla valorizzazione dei beni naturali e ambientali che vi insistono, anche al fine di favorirne l’uso culturale e ricreativo. Gli interessi presi in considerazione dal piano del Parco hanno dunque carattere settoriale ed investono particolarmente gli ambiti culturale ed ambientale; tanto che la giurisprudenza ha affermato l’illegittimità di previsioni contenute in tale strumento funzionali al perseguimento di interessi esorbitanti rispetto a quelli ad esso specificamente attribuiti dalla legge. Tali limiti hanno rilievo anche in materia di rapporti fra piano del Parco e strumenti urbanistici di competenza di amministrazioni infraregionali, quale ad esempio i piani regolatori generali dei comuni. In particolare, si deve ritenere che il contrasto fra le due tipologie di strumenti di pianificazione sussista solo quando le previsioni contenute nei piani regolatori generali siano tali da compromettere gli interessi perseguiti con il piano di Parco; situazione che si verifica allorché le prescrizioni dello strumento comunale siano più permissive rispetto a quelle contenute in quest’ultimo e consentano quindi la realizzazione, all’interno dell’area protetta, di interventi incompatibili con gli interessi ambientali e/o culturali da esso tutelati. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 00377/2013 REG.PROV.COLL.

N. 02716/2005 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2716 del 2005, proposto da: 
PESCHERINO s.a.s. di Alberto Cefis & C., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Cesare Zonca e Andrea Gazzotti, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Milano, Corso Venezia n. 16;

contro

COMUNE DI GARLATE, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Mario Bertacco, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Milano, C.so Monforte n. 39; 
REGIONE LOMBARDIA, in persona del Presidente p.t., non costituita;
PARCO REGIONALE ADDA NORD, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito;

per l'annullamento

del provvedimento in data 21 giugno 2005, emesso dal Comune di Garlate, con il quale è stata respinta l’istanza di rilascio di permesso di costruire presentata in data 21 ottobre 2003.



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Garlate;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2013 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. La società Pescherino s.a.s., odierna ricorrente, è proprietaria di un’area situata nel territorio del Comune di Garlate, censita al N.C.E.U. con i mappali nn. 105, 639, 94, 95, 753, 596, 346, 1161, 106, 362, 760 e 621.

2. In data 21 ottobre 2010, la stessa ha presentato al predetto Comune istanza di rilascio di permesso di costruire per la realizzazione, presso la suddetta area, di nuove strutture destinate alla cantieristica ed al rimessaggio navale.

3. Il Comune di Garlate, con provvedimento in data 24 giugno 2005, ha respinto l’istanza.

4. Avverso tale provvedimento è diretto il ricorso in esame.

5. Si è costituito in giudizio, per opporsi all’accoglimento del gravame, il Comune di Garlate.

6. In prossimità dell’udienza di discussione del merito, le parti hanno depositato memorie, insistendo nelle proprie conclusioni.

7. Tenutasi la pubblica udienza in data 10 gennaio 2013, la causa è stata trattenuta in decisione.

8. Come anticipato, il presente ricorso ha ad oggetto un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di costruire, richiesto dalla ricorrente per la realizzazione di strutture destinate alla cantieristica ed al rimessaggio navale.

9. Il diniego è stato disposto in quanto le aree sulle quali avrebbero dovuto essere realizzate le opere sono individuate, in base allo strumento urbanistico comunale approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 2869 del 22 dicembre 2000, in zona VS1, destinata ad ospitare attrezzature pubbliche, e quindi soggette a vincolo di inedificabilità.

10. Con un unico motivo di ricorso, l’interessata deduce violazione dell’art. 18, commi 4 e 5, della l.r. n. 86/83.

11. In particolare osserva: che le aree interessate dall’intervento sono situate all’interno del Parco Regionale Adda Nord; che le opere che si intendono realizzare sono conformi al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco e che la conformità delle opere a tale Piano avrebbe dovuto determinare il rilascio del permesso di costruire, posto che, in base alle succitate norme, le prescrizioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento del Parco prevalgono su quelle contenute nel Piano Regolatore del Comune, il quale, anzi, una volta constatata tale difformità, avrebbe dovuto attivarsi (entro sei mesi dall’approvazione del Piano del Parco) per correggere il proprio strumento urbanistico al fine di adeguarlo a quest’ultimo.

12. Ritiene il Collegio che il ricorso sia infondato.

13. Stabilisce l’art. 18, comma 4, della legge regionale 30 novembre 1983 n. 86 che “Le previsioni urbanistiche del piano del Parco sono immediatamente vincolanti per chiunque, sono recepite di diritto negli strumenti urbanistici generali dei Comuni interessati e sostituiscono eventuali previsioni difformi che vi fossero contenute”.

14. Da questa disposizione emerge che le prescrizioni contenute nel piano del Parco prevalgono su quelle contenute negli strumenti urbanistici comunali; tanto che, se vi è contrasto, le prime sostituiscono di diritto le seconde.

15. Occorre però chiarire quando possa effettivamente parlasi di contrasto fra i due strumenti di pianificazione.

16. In proposito va osservato che i piani di parco hanno la finalità di regolamentare l’uso del territorio ricadente nei parchi regionali di cui all’art. 1, comma primo, lett. b) della stessa legge n. 86/83.

17. I parchi regionali consistono in aree protette per le quali vi è uno spiccato interesse alla conservazione, al recupero e alla valorizzazione dei beni naturali e ambientali che vi insistono, anche al fine di favorirne l’uso culturale e ricreativo.

18. Gli interessi presi in considerazione dal piano del Parco hanno dunque carattere settoriale ed investono particolarmente gli ambiti culturale ed ambientale; tanto che la giurisprudenza ha affermato l’illegittimità di previsioni contenute in tale strumento funzionali al perseguimento di interessi esorbitanti rispetto a quelli ad esso specificamente attribuiti dalla legge (cfr. TAR Lombardia Milano, Sez. II, del 24 luglio 1995 n. 982).

19. A parere del Collegio tali limiti hanno rilievo anche in materia di rapporti fra piano del Parco e strumenti urbanistici di competenza di amministrazioni infraregionali, quale ad esempio i piani regolatori generali dei comuni.

20. In particolare, si deve ritenere che il contrasto fra le due tipologie di strumenti di pianificazione sussista solo quando le previsioni contenute nei piani regolatori generali siano tali da compromettere gli interessi perseguiti con il piano di Parco; situazione che si verifica allorché le prescrizioni dello strumento comunale siano più permissive rispetto a quelle contenute in quest’ultimo e consentano quindi la realizzazione, all’interno dell’area protetta, di interventi incompatibili con gli interessi ambientali e/o culturali da esso tutelati.

21. Il contrasto non si verifica invece nel caso contrario, quando cioè il piano regolatore del comune contenga prescrizioni più restrittive rispetto a quelle contenute nel piano di Parco e dunque siano, per tali motivo, addirittura più idonee delle prime a tutelare i suindicati interessi.

22. In quest’ultima ipotesi, non sussistendo reale contrasto, le prescrizioni contenute nello strumento comunale continuano a rimanere in vigore, nonostante non completamente aderenti con quelle contenute nel piano di Parco.

23. Nella fattispecie di causa è incontestato che le prescrizioni contenute nel PRG del Comune di Garlate, per quanto riguarda le aree di interesse, sono più restrittive rispetto a quelle contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento del Parco: quest’ultimo consente infatti, in tali aree, la realizzazione di interventi privati; il primo, invece, esclude del tutto questa possibilità, vincolando le medesime alla realizzazione di un parco pubblico.

24. Si deve pertanto ritenere che il paventato contrasto fra i due strumenti di pianificazione in realtà non sussista e, dunque, che il Comune abbia correttamente disposto il rigetto dell’istanza di rilascio di permesso di costruire proposta dalla ricorrente, rilevando il contrasto degli interventi da realizzare con il proprio strumento urbanistico..

25. Va peraltro osservato che l’interpretazione qui recepita è stata seguita dalla stessa Autorità di Parco la quale, nel certificato di conformità prot. N. 2007/2003 rilasciato alla ricorrente, ha sì dato atto che le opere di cui è causa non contrastano con il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco, ma ha, allo stesso tempo, rilevato che le stesse sono in contrasto con le previsioni più restrittive contenute nel PRG vigente del Comune di Garlate e, per questo motivo, ha riconosciuto la competenza di tale amministrazione a valutare l’assentibilità dell’intervento, ammettendo quindi, seppur implicitamente, la compatibilità delle prescrizioni contenute nei due strumenti di pianificazione territoriale.

26. Va pertanto ribadita l’infondatezza della censura.

27. In conclusione, per le ragioni illustrate, il ricorso deve essere respinto.

28) Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Garlate, delle spese processuali che vengono quantificate in Euro 2.000, oltre IVA e c.p.a. se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Angelo De Zotti, Presidente

Stefano Celeste Cozzi, Primo Referendario, Estensore

Silvia Cattaneo, Primo Referendario

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/02/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)