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ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 aprile 2004
Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza socio-economico-ambientale nel bacino idrografico del fiume Sarno.
(Ordinanza n. 3348).

Gazzetta Ufficiale N. 86 del 13 Aprile 2004

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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
14 aprile 1995, con il quale e' stato dichiarato lo stato di
emergenza in ordine alla situazione socio-economico-ambientale
determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
19 dicembre 2003, con il quale lo stato di emergenza in ordine alla
situazione socio-economico-ambientale determinatasi nel bacino
idrografico del fiume Sarno e' stato ulteriormente prorogato fino al
31 dicembre 2004;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del
14 aprile 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 96 del 26 aprile 1995;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del
28 giugno 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 153 del 3 luglio 1995;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del
25 gennaio 1996, n. 2418, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 24 del 30 gennaio 1996;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del
26 aprile 1996, n. 2432, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 101 del 2 maggio 1996;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al
coordinamento della protezione civile del 30 aprile 1997, n. 2558,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 104
del 7 maggio 1997;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al
coordinamento della protezione civile del 31 marzo 1998, n. 2775,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 78
del 3 aprile 1998;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al
coordinamento della protezione civile del 1° aprile 1999, n. 2969,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81
dell'8 aprile 1999;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al
coordinamento della protezione civile del 9 febbraio 2000, n. 3038,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 37
del 15 febbraio 2000;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al
coordinamento della protezione civile del 4 agosto 2000, n. 3078,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 185
del 9 agosto 2000;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al
coordinamento della protezione civile del 22 marzo 2002, n. 3186,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 78
del 3 aprile 2002;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del
12 marzo 2003, n. 3270, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 70 del 25 marzo 2003;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
dell'11 luglio 2003, n. 3301, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 167 del 21 luglio 2003;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del
2 ottobre 2003, n. 3315, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 236 del 10 ottobre 2003;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del
27 febbraio 2004, n. 3341, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 54
del 5 marzo 2004;
Visto l'accordo di programma quadro Stato-regione Campania per la
tutela delle acque e la gestione integrata delle risorse idriche,
sottoscritto in data 30 dicembre 2003;
Visto lo schema di convenzione tra regione Campania, l'A.T.O. 3
«Sarnese-Vesuviano» e G.O.R.I. S.p.a., approvato dalla giunta
regionale della Campania con deliberazione n. 3687 dell'11 dicembre
2003;
Visto il verbale sottoscritto in data 12 gennaio 2004 dalla
soprintendenza archeologica di Pompei, con il quale quest'ultima ha
manifestato la propria disponibilita' a prendere in consegna l'area
di Poggiomarino/Striano;
Vista la nota del 4 marzo 2004, con cui il comune di Poggiomarino
ha ribadito l'impegno della medesima amministrazione comunale
all'acquisizione dei terreni necessari per l'ampliamento della strada
di accesso alle aree dell'ex depuratore;
Vista la nota del 5 marzo 2004, con cui il commissario delegato per
l'emergenza socio-economico-ambientale del bacino idrografico del
fiume Sarno ha trasmesso al Dipartimento della protezione civile
della Presidenza del Consiglio dei Ministri il prospetto degli
interventi prioritari alle reti fognarie interne comunali ricadenti
nel bacino idrografico del fiume Sarno;
Visto il protocollo d'intesa siglato in data 19 marzo 2004 tra la
regione Campania, il Commissario delegato Gen. Roberto Jucci, il
provveditorato alle opere pubbliche della regione Campania, l'ente
d'ambito Sarnese-Vesuviano ed il soggetto gestore del servizio idrico
integrato nell'A.T.O. n. 3;
Ravvisata la necessita' di apportare ulteriori modifiche ed
integrazioni alle citate ordinanze di protezione civile
precedentemente emanate, al fine di un definitivo superamento della
situazione emergenziale;
Acquisita l'intesa del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio;
Acquisita l'intesa della regione Campania;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.
1. Il generale Roberto Jucci - commissario delegato ai sensi
dell'art. 1 dell'ordinanza n. 3270/2003 citata in premessa, entro
trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, provvede,
in relazione alle procedure espropriative in atto, alle iniziative di
trasferimento inerenti alle aree gia' destinate alla realizzazione
dell'impianto di depurazione di Poggiomarino/Striano al Ministero per
i beni e le attivita' culturali ed al comune di Poggiomarino, sulla
base della seguente ripartizione:
per gli immobili distinti al foglio n. 9 del catasto del comune
di Poggiomarino con le particelle nn. 356, 63, 355, 431, 354, 432,
433, 191/a, 191/b, 519, 192, 400, 401, 193, 482, 483, 486, 194, 489,
488, 487, 195 le relative procedure espropriative sono trasferite in
capo al Ministero per i beni e le attivita' culturali, con modifica
del titolo della pubblica utilita', che diviene di realizzazione di
area archeologica;
per gli immobili distinti al foglio n. 8 del catasto di
Poggiomarino con le particelle nn. 422, 423, 424, 426, 182, 427, 428
la titolarita' delle procedure espropriative e' trasferita in capo al
comune di Poggiomarino, che provvedera', con proprio provvedimento,
alla modifica del titolo della pubblica utilita'.
2. Gli oneri relativi alle aree di cui al comma 1, a qualunque
titolo derivanti, a decorrere dalla data del passaggio di consegna
provvisorio, avvenuto in attuazione di quanto previsto dall'art. 1
dell'ordinanza n. 3301/2003, sono a carico, rispettivamente, della
soprintendenza archeologica di Pompei e del comune di Poggiomarino.

Art. 2.
1. Il commissario delegato, in aggiunta alle iniziative da porre in
essere per il superamento dell'emergenza ambientale ai sensi
dell'ordinanza n. 3270/2003 e successive modifiche ed integrazioni,
provvede altresi' a realizzare:
a) l'adeguamento dell'impianto di depurazione di Foce Sarno alla
direttiva 91/271/CE, tenendo conto dell'incremento dei reflui in
entrata al depuratore medesimo provenienti dal comune di Torre del
Greco;
b) gli interventi necessari al collegamento delle reti fognarie
esistenti ai collettori di adduzione agli impianti di depurazione;
c) gli interventi di fognatura necessari ad assicurare il
collegamento alla pubblica fognatura degli scarichi industriali
presenti nel bacino idrografico del fiume Sarno e gli interventi
prioritari alle reti fognarie interne comunali, come individuati nel
prospetto richiamato nelle premesse di cui alla presente ordinanza,
nonche' gli interventi per la sistemazione delle reti idrauliche;
d) le opere di collegamento del depuratori del sistemi Alto,
Medio e Foce Sarno alla rete irrigua, nonche' quelle ulteriori
dirette a conseguire il riutilizzo delle acque depurate;
e) le opere di trattamento dei reflui del sistema depurativo
Solofra - Mercato S. Severino e di tutti gli interventi accessori
finalizzati al riutilizzo delle acque depurate, nonche' il
collegamento alla rete di approvvigionamento idrico degli
utilizzatori industriali.

Art. 3.
1. Entro quindici giorni dalla pubblicazione della presente
ordinanza, i titolari degli insediamenti industriali interessati
all'allacciamento alla rete fognaria presentano apposita istanza al
commissario delegato, impegnandosi al pagamento ovvero alla
realizzazione delle opere necessarie al collegamento dei propri
scarichi industriali alla rete fognaria. Il commissario delegato si
pronuncia entro i trenta giorni successivi al ricevimento delle
domande, fissando i termini, le modalita' e gli oneri per
l'allacciamento.
2. Nelle more della realizzazione degli allacciamenti di cui al
comma 1, e, comunque, non oltre il termine di vigenza dello stato di
emergenza, il commissario delegato, per gli insediamenti industriali
per i quali, in attuazione di quanto previsto dal comma 1, ha
espresso parere favorevole all'allacciamento, autorizza, con proprio
provvedimento, gli scarichi in corpo idrico superficiale in deroga ai
limiti stabiliti dalla tabella 3, allegato 5, del decreto legislativo
n. 152/1999, e successive modifiche ed integrazioni, fermi restando i
limiti di accettabilita' relativi ai parametri di natura tossica
persistente e bioaccumulabile fissati per tali scarichi.
3. Le industrie attualmente allacciate alla rete fognaria non
servite da depuratore, nonche' quelle che hanno ottenuto pronuncia
favorevole in ordine alla istanza di allacciamento ai sensi del comma
1, devono comunque assicurare, entro e non oltre il 30 giugno 2004:
la riduzione dei consumi idrici consentita dall'applicazione
delle migliori tecnologie disponibili a costi economicamente
accettabili, il collettamento e la filtrazione delle acque di
piazzale, nonche' la corretta gestione degli impianti di depurazione
a pie' di fabbrica, sulla base delle prescrizioni dettate dal
commissario delegato con successivo provvedimento;
il rispetto dei valori limite per gli scarichi in fognatura
previsti dalla tabella 3, allegato 5, del decreto legislativo n.
152/1999, e successive modifiche ed integrazioni;
la corresponsione della tariffa per la fognatura e la depurazione
in misura pari a quella prevista per gli scarichi civili in fognature
non collegate al depuratore.

Art. 4.
1. Il generale Roberto Jucci - commissario delegato, d'intesa con
il commissario delegato per l'emergenza nel settore dello smaltimento
dei rifiuti nella regione Campania ai sensi dell'ordinanza di
protezione civile n. 3341/2004, puo' utilizzare, senza oneri
aggiuntivi, le discariche gia' a disposizione di quest'ultimo. In
caso di necessita' i prefetti territorialmente competenti provvedono
direttamente, d'intesa con il Commissario per l'emergenza nel settore
dei rifiuti nel territorio della regione Campania, all'individuazione
del sito o del siti da utilizzare quali discariche necessarie allo
smaltimento dei rifiuti derivanti esclusivamente dalle attivita' di
dragaggio e di bonifica dei sedimenti del fiume Sarno e del suoi
affluenti, e delle opere eventualmente poste in essere. Tali siti
sono successivamente consegnati allo stesso commissario delegato, che
provvede al relativo approntamento ed alla successiva gestione,
avvalendosi, ove necessario, di un soggetto attuatore nominato dal
commissario medesimo, con le modalita' ed i limiti di cui all'art. 6.
2. Il commissario delegato, in attuazione di quanto disposto
dall'art. 5, comma 1, dell'ordinanza n. 3270/2003, ed al fine di
ripristinare l'officiosita' dell'alveo del fiume Sarno, del suoi
affluenti e canali, puo' integrare i progetti relativi alla rimozione
ed alla bonifica dei sedimenti inquinati.
3. Per l'espletamento delle attivita' di verifica e controllo
sull'esecuzione degli interventi previsti dall'art. 5, comma 1,
dell'ordinanza n. 3270/2003, il commissario delegato si avvale della
collaborazione e della consulenza specialistica del Comando
Carabinieri per la tutela dell'ambiente, che provvede alla
attivazione di uno specifico sistema di vigilanza.

Art. 5.
1. Al fine di assicurare il riutilizzo dei reflui depurati dagli
impianti di depurazione del comprensori Alto, Medio e Foce Sarno per
l'intera portata, secondo quanto gia' previsto dall'art. 3, commi 1 e
2 dell'ordinanza n. 3270/2003, il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e la regione Campania, d'intesa con il
commissario delegato ed in raccordo con le associazioni di categoria
interessate, stipulano, entro novanta giorni dalla pubblicazione
della presente ordinanza, gli accordi integrativi di programma
previsti dagli articoli 17 e 19 dell'accordo di programma quadro
Stato-regione Campania per la tutela delle acque e la gestione
integrata delle risorse idriche, sottoscritto in data 30 dicembre
2003. In detti accordi integrativi sono altresi' individuate le
risorse poste a disposizione da ciascuno dei soggetti sottoscrittori.
2. Il commissario delegato, entro 60 giorni dalla data di
emanazione della presente ordinanza, stipula con l'assessorato alle
attivita' produttive della regione Campania specifici protocolli
d'intesa finalizzati alla definizione delle modalita' di
finanziamento, a valere sulle risorse del POR 2000-2006, di
interventi e progetti, individuati dal commissario delegato e mirati
alla riduzione dell'impatto ambientale prodotto dalle aziende
industriali presenti nei distretti industriali ricompresi nel bacino
idrografico del fiume Sarno.
3. Nelle more della stipula degli accordi di cui ai commi 1 e 2, il
commissario puo' provvedere al finanziamento di interventi
indifferibili ed urgenti, finalizzati al miglioramento
dell'efficienza depurativa e gestionale del sistema depurativo di
Solfora/Mercato S. Severino, anche ai sensi di quanto previsto
dall'art. 3, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile n.
3270/2003.

Art. 6.
1. Ai fini del completamento del lavori di costruzione
dell'impianto di depurazione Sant'Antonio Abate/ Scafati ed allo
scopo di consentire l'immediata ripresa dell'attivita' del cantiere,
interrotta a seguito della risoluzione del contratto per grave
inadempimento della mandataria, il commissario delegato e'
autorizzato, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 20 e 24
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed
integrazioni, a proseguire il rapporto contrattuale con la mandante.

Art. 7.
1. Il commissario delegato, per gli adempimenti connessi al
superamento dell'emergenza ambientale di cui alla presente ordinanza,
puo' nominare un soggetto attuatore con poteri di firma rispetto a
specifici settori di intervento appositamente individuati dal
medesimo, da esercitare anche nelle ipotesi di assenza od impedimento
temporaneo del commissario delegato.

Art. 8.
1. Ad eccezione delle competenze accessorie, comprensive di
eventuali specifiche indennita' di funzione, gli oneri relativi al
trattamento economico spettante al personale chiamato a prestare
servizio presso la struttura commissariale sono poste, in deroga alla
normativa vigente, a carico delle amministrazioni di appartenenza.
2. Per far fronte ai maggiori impegni derivanti dall'adozione delle
iniziative previste dalla presente ordinanza, il commissario delegato
e' autorizzato ad implementare la propria struttura fino a
complessive sessanta unita' di personale tecnico e amministrativo,
anche militare, dipendente della amministrazione statale, delle
regioni o di enti pubblici.

Art. 9.
1. A far data dalla pubblicazione della presente ordinanza, per i
compensi spettanti al personale interno ed esterno alla struttura
commissariale, appartenente a qualsiasi amministrazione, nominato
responsabile del procedimento, direttore dei lavori, responsabile
della sicurezza, progettisti, collaboratori tecnici ed
amministrativi, componenti di commissioni di gara e collaudo, si
applica la disciplina prevista dall'art. 18 della legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per il personale esterno alla struttura commissariale, esercente
la libera professione, ove ricadente in una delle figure
professionali descritte al comma 1, si applicano i compensi previsti
dalla normativa vigente di settore con la riduzione del 20%, nonche'
l'eventuale ulteriore detrazione preventivamente concordata con il
commissario delegato.
3. Il commissario delegato puo' nominare i coordinatori della
sicurezza per l'esecuzione del lavori ed i coordinatori di servizi
e/o uffici, cui verra' corrisposta un'indennita' speciale mensile
commisurata a settanta ore di lavoro straordinario, calcolato sulla
base degli importi orari spettanti in relazione alle qualifiche di
appartenenza.

Art. 10.
1. Per la realizzazione delle opere di fognatura, collettamento,
rimozione e bonifica dei sedimenti, depurazione e riutilizzo delle
acque reflue depurate, il commissario delegato si avvale, nell'ambito
e secondo le modalita' previste dal protocollo d'intesa siglato in
data 19 marzo 2004, ed i cui effetti, ai fini della presente
ordinanza sono limitati alla vigenza dello stato di emergenza, in
aggiunta alle risorse previste dalle precedenti ordinanze citate in
premessa, delle seguenti ulteriori risorse finanziarie:
a) euro 25 milioni a valere sulle risorse assegnate nell'ambito
dell'Accordo di programma quadro tra Stato e regione Campania
sottoscritto in data 30 dicembre 2003, relative alla realizzazione
del progetto di «Adeguamento alla direttiva 91/271/CEE del depuratore
di Foce Sarno dimensionando tale impianto in funzione dell'esigenza
dei reflui provenienti dal comune di Torre del Greco - 1° stralcio»;
b) euro 30 milioni a valere sulle risorse iscritte nell'U.P.B.
1.2.3.1, cap. 7082 - C.D.R. 1 dello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio per l'anno finanziario
2004 (residui 2003);
c) euro 1,850 milioni in limiti d'impegno a valere sulle risorse
assegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio -
U.P.B. 3.2.3.4 - Capitolo 7645 - dall'art. 4, comma 176, della legge
24 dicembre 2003, n. 350. A tal fine il Presidente della regione
Campania e' autorizzato a contrarre mutui o ad effettuare altre
operazioni finanziarie con la Cassa depositi e prestiti ed altri
istituti di credito, allo scopo utilizzando, ai fini del relativo
ammortamento, il predetto limite d'impegno;
d) euro 15 milioni a valere sulle risorse assegnate da C.I.P.E.
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per la
realizzazione degli interventi di risanamento ambientale;
e) euro 48 milioni a carico della regione Campania rinvenienti
dai trasferimenti per le aree sottoutilizzate destinate al
finanziamento dell'Intesa istituzionale di programmi per il ciclo di
programmazione 2004-2007, oggetto di delibera C.I.P.E., anche in
deroga all'Accordo di programma quadro sulla tutela delle acque
sottoscritto il 30 dicembre 2003;
f) euro 48 milioni a valere sulle risorse dell'A.T.O. n. 3; alla
copertura di detto importo concorrono anche i proventi derivanti dal
servizio di depurazione, riscossi in via ordinaria ai sensi dell'art.
3, commi 42, 43, 44, 45, 46 e 47, della legge 28 dicembre 1995, n.
549 e successive modifiche ed integrazioni, e dell'art. 28 della
legge 31 luglio 2002, n. 179. Si intende abrogato il comma 2
dell'art. 4 di cui all'ordinanza di protezione civile 1° aprile 1999,
n. 2969. I fondi disponibili presso il Commissario delegato, gia'
decurtati delle spese di gestione sostenute dal Consorzio Alto Sarno
Depurazione, vengono poste a disposizione del soggetto gestore ai
sensi di legge;
g) euro 20 milioni a valere sulle risorse della regione Campania,
gia' disponibili per la specifica esigenza, per la progettazione e la
realizzazione degli interventi urgenti da eseguire sul canale Conte
di Sarno, avvalendosi degli eventuali studi e progettazioni gia'
eseguiti nonche' della collaborazione della competente Autorita' di
Bacino.
2. Il Commissario delegato, per la realizzazione degli interventi
di cui all'art.5, comma 1, dell'ordinanza n. 3270/2003, inclusi
quelli che devono essere eseguiti sui canali, si avvale della somma
pari a euro 50.000.000,00, a valere sulle risorse assegnate dal
C.I.P.E. al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con
delibera n. 83 del 23 novembre 2003, per la realizzazione del
progetto «Rimozione e bonifica dei sedimenti inquinati dell'intero
bacino del fiume Sarno, pulizia delle sponde delle aree riparali»,
anche attuando idonei interventi compensativi in materia di opere di
urbanizzazione primaria e secondaria in favore dei comuni i cui
territori saranno funzionalmente interessati dalle iniziative
commissariali di cui al progetto medesimo.
3. Il Commissario delegato, per l'adeguamento alle norme CEE
dell'impianto di depurazione di Foce Sarno, si avvale di una somma
pari ad euro 45.000.000,00, di cui 25.000.000,00 rinvenienti
dall'Accordo di programma quadro del 30 dicembre 2003 citato in
premessa, e 20.000.000,00 derivanti da cofinanziamento.
4. Il Commissario delegato, per gli interventi necessari alla
sistemazione della rete idraulica, di cui all'art. 2, comma 1,
lettera c), provvede avvalendosi delle risorse della regione Campania
pari ad euro 30.000.000,00.
5. Ai fini del riuso delle acque reflue depurate interessanti
l'area facente parte del bacino idrografico del fiume Sarno, oggetto
della situazione emergenziale di cui alla presente ordinanza, il
Commissario delegato provvede a realizzare un apposito studio di
fattibilita', con successivo affidamento della progettazione delle
opere necessarie e quantificazione delle risorse finanziarie
occorrenti. Ai relativi oneri concorreranno in parti eguali il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, la regione
Campania e le aziende di categoria, sulla base di un successivo
accordo che dovra' essere stipulato dalle parti.
6. Le risorse di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, sono trasferite, in
deroga alla legge ed al regolamento di contabilita' generale dello
Stato in materia di contabilita' speciale, direttamente sulla
contabilita' speciale di tesoreria intestata al Commissario delegato;
dette risorse sono poste, da parte delle amministrazioni competenti,
nella disponibilita' del Commissario delegato entro sessanta giorni
dalla relativa richiesta.
7. Ai fini dell'espletamento dell'attivita' di cui all'art. 4,
comma 3, ivi compresa la dotazione delle tecnologie necessarie, e'
attribuita al Nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri la
somma di Euro 5 milioni, a valere sulle risorse iscritte nell'U.P.B.
1.2.3.1, cap. 7082 - C.D.R. 1 dello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio per l'anno finanziario
2004 (residui 2003).
8. Le risorse di cui al comma 7 sono accreditate, in deroga alle
legge ed al regolamento di contabilita' generale dello Stato in
materia di contabilita' speciale, direttamente sulla contabilita' del
Capo servizio amministrativo del Comando unita' mobili e
specializzate carabinieri «Palidoro».
9. Al fine di consentire la immediata adozione delle iniziative di
competenza, il Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente
predispone, entro quindici giorni dall'avvenuto accreditamento delle
risorse di cui al comma 7, un programma di spesa contenente le
eventuali procedure in deroga all'ordinamento vigente, sulla base di
quanto previsto all'art. 1, comma 3, dell'ordinanza n. 3270/2003 e
dell'art. 10 della presente ordinanza, che e' approvato dal
Commissario delegato nei successivi quindici giorni.

Art. 11.
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 3,
dell'ordinanza n. 3270/2003, per la realizzazione degli interventi
necessari al superamento del contesto emergenziale di cui alla
presente ordinanza, il Commissario delegato e' autorizzato a
provvedere in deroga alle seguenti disposizioni normative:
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, articoli 13, 17, 27,
28 e 30;
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive
modifiche ed integrazioni, articoli 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 39,
45, 46, 47, 62 e tabella 3, allegato 5, relativamente ai parametri di
cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 29, 30, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 42, 50, 51;
decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471;
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 70, comma 12.

Art. 12.
1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio del Ministri e' estraneo ad ogni rapporto contrattuale
scaturito dalla applicazione della presente ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2004
Il Presidente: Berlusconi