La destinazione dei proventi derivanti dal pagamento in sede amministrativa delle sanzioni nella procedura estintiva dei reati ambientali (parte sesta bis d. lgs. n. 152/2006)

Gaetano ALBORINO



Art. 318 ter, Decreto Legislativo n. 152/2006

Prescrizioni

1. Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale, ovvero la polizia giudiziaria impartisce al contravventore un'apposita prescrizione asseverata tecnicamente dall'ente specializzato competente nella materia trattata, fissando per la regolarizzazione un termine non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario. In presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore che determinino un ritardo nella regolarizzazione, il termine può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un periodo non superiore a sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero.

2. Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore.

3. Con la prescrizione l'organo accertatore può imporre specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose.

4. Resta fermo l'obbligo dell'organo accertatore di riferire al pubblico ministero la notizia di reato relativa alla contravvenzione, ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale.

 

318-quater, Decreto Legislativo n. 152/2006

Verifica dell'adempimento

1. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione ai sensi dell'articolo 318-ter, l'organo accertatore verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione.

2. Quando risulta l'adempimento della prescrizione, l'organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo accertatore comunica al pubblico ministero l'adempimento della prescrizione nonché l'eventuale pagamento della predetta somma.

3. Quando risulta l'inadempimento della prescrizione, l'organo accertatore ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella stessa prescrizione.





Art. 20, D. Lgs. n. 758/1994

Prescrizioni

1. Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'art. 55 del codice di procedura penale, impartisce al contravventore un'apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario. Tale termine è prorogabile a richiesta del contravventore, per la particolare complessità o per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento. In nessun caso esso può superare i sei mesi. Tuttavia, quando specifiche circostanze non imputabili al contravventore determinano un ritardo nella regolarizzazione, il termine di sei mesi può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un tempo non superiore ad ulteriori sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero.

2. Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore.

3. Con la prescrizione l'organo di vigilanza può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.

4. Resta fermo l'obbligo dell'organo di vigilanza di riferire al pubblico ministero la notizia di reato inerente alla contravvenzione ai sensi dell'art. 347 del codice di procedura penale.

 

Art. 21, D. Lgs. n. 758/1994

Verifica dell’adempimento

1. Entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione.

2. Quando risulta l'adempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza comunica al pubblico ministero l'adempimento alla prescrizione, nonché l'eventuale pagamento della predetta somma.

3. Quando risulta l'inadempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione.



L’ammissione del contravventore a pagare in sede amministrativa

Le nuove disposizioni di cui alla Parte VI bis del D. Lgs. n. 152/2006, introdotte dalla Legge n. 68/2015, duplicano, quasi alla lettera, la disciplina di estinzione degli illeciti in materia di sicurezza sul lavoro, mediante l’adempimento delle prescrizioni impartite ed il pagamento di un importo determinato a titolo di sanzione pecuniaria, contenuta negli articoli 20 e 21 del D. Lgs. n. 758/1994.

L’organo di vigilanza ambientale, nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all’articolo 55 c.p.p., ovvero la polizia giudiziaria (organo accertatore), impartisce al contravventore un’apposita prescrizione asseverata tecnicamente dall'ente specializzato (chi? Non è dato saperlo …), con la quale impone specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose, nel caso in cui abbia accertato che sia stato posto in essere una condotta sanzionata dal D. Lgs. n. 152/2006, quale reato contravvenzionale, e che la stessa non abbia provocato un danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.

I reati ai quali si applica il procedimento estintivo sono quelli sanzionati con:

  • Sola ammenda;

  • Con ammenda o arresto, in via alternativa.

Sono, invece, esclusi i reati contravvenzionali puniti con la sola pena dell’arresto.

L’art. 318-ter del D. Lgs. n. 152/206 prevede che l’organo accertatore, entro 60 gg. dalla scadenza del termine fissato nelle prescrizioni, verifichi se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati.

In caso di esito positivo della verifica, il “contravventore” deve essere ammesso al pagamento “in sede amministrativa” nel termine di trenta giorni dalla notifica, di una somma pari a un quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa (c.d. sanzione in misura minima).

Successivamente, ed entro 120 gg. dalla scadenza del termine fissato nelle prescrizioni, l’organo accertatore, deve informare il Pubblico ministero circa l’adempimento della prescrizione e l’eventuale pagamento della predetta somma da parte del “contravventore”.

Qual è l’Ente al quale sono devoluti i proventi derivanti dal pagamento in sede amministrativa?

Accertato l’adempimento della prescrizione, l’organo accertatore, ai sensi dell’art. 318 quater, ammette il “contravventore” a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la “contravvenzione” commessa.

Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo accertatore comunica al pubblico ministero l'adempimento della prescrizione nonché l'eventuale pagamento della predetta somma.

Se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall'articolo 318-quater, comma 2, il reato si estingue.

L’art. 318 quater non stabilisce alcunché circa la destinazione dei proventi derivanti dal pagamento in sede amministrativa delle sanzioni: proprio come nella disciplina sanzionatoria in materia di lavoro, contenuta nel D. Lgs. n. 758/1994, mutuata senza alcuna distinzione (quanto mai opportuna nel caso in trattazione), dalla Legge n. 68/2015 per introdurre nel D. Lgs. n. 152/2006 la nuova Parte VI bis.

Dopo il varo del Decreto n. 758/1994, però, a fornire le linee guida agli operatori delle AA.SS.LL., intervenne la Circolare del Ministero del lavoro 27 febbraio 1996 n. 25, che nella sua ultima parte, dedicata appunto alla devoluzione delle somme ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. n. 758/1994, stabilì:

«Per quanto concerne infine la devoluzione dei proventi derivanti dal pagamento "in sede amministrativa" delle sanzioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro di competenza degli Ispettorati del Lavoro, in applicazione dell'art. 21 comma 2 del D.Lgs. n. 758/94, si ritiene che questi debbano essere versati all'Erario».

Data la comune disciplina estintiva dei reati tra i due testi normativi - quello di cui alla parte VI bis del D. Lgs. n. 152/2006, quello di cui al D. Lgs. n. 758/1994 - ritengo abbastanza logico e coerente estendere il predetto orientamento ministeriale al tema della destinazione dei proventi nella procedura di cui all’art. 318 quater del D. Lgs. n. 152/2006.

Per cui, in attesa di più precise e comunque necessarie indicazioni normative e/o ministeriali circa l'ente beneficiario delle somme di cui all’art. 318-quater, co. 2, a mio parere, i proventi devono essere introitati dallo Stato, e il pagamento è da eseguirsi attraverso il modello F23.

Questo nonostante allo scrivente non sia sconosciuta la posizione dottrinale (tra le più accreditate) che vuole che le somme di cui all’art. 318-quater, co. 2, siano provvisoriamente incamerate dalle ARPA, ancor più se ed quanto enti specialistici deputati alle asseverazioni tecniche delle prescrizioni impartite dalla polizia giudiziaria. Ex multis: Luca Marchesi, Presidente di AssoARPA; Direttore Generale di ARPA FVG.

Nel caso della sicurezza sul lavoro, bisognò aspettare il D. Lgs. n. 81/2008 per avere finalmente risposte chiare e certe sulla devoluzione dei proventi sanzionatori.

Infatti, l’art. 13, comma 6, del D. Lgs. n. 81/2008 chiarì che «l’importo delle somme che l’ASL, in qualità di organo di vigilanza, ammette a pagare in sede amministrativa ai sensi dell’articolo 21, comma 2, primo periodo, del Decreto Legislativo 19 dicembre 1994, n. 758(N), integra l’apposito capitolo regionale per finanziare l’attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL.».

Ed, ancora, l’art. 14 del D. Lgs. n. 81/2008:

«5. È condizione per la revoca del provvedimento da parte dell’organo di vigilanza delle aziende sanitarie locali di cui al comma 2:

a) l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni delle disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;

b) il pagamento di una somma aggiuntiva unica pari a 2.500 euro rispetto a quelle di cui al comma 6.

6. È comunque fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti.

8. L’importo delle somme aggiuntive di cui al comma 5, lettera b), integra l’apposito capitolo regionale per finanziare l’attività di prevenzione nei luoghi di lavoro».