Cass. Sez. III n. 18504 del 11 maggio 2011 Ud. 16 mar. 2011
Pres.Ferrua Est.Sarno Ric Fucich
Rifiuti.Veicoli d'epoca

I veicoli d'epoca, definiti dall'art. 3, comma terzo, del D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209, come i veicoli storici o di valore per i collezionisti o destinati ai musei, sono esclusi dalla disciplina dei rifiuti solo se conservati in modo adeguato, pronti all'uso ovvero in pezzi smontati sì da rivelarsi d'interesse per collezionisti o musei, conseguendone, in difetto, l'applicazione delle sanzioni penali previste dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. (Fattispecie in tema di mancata ottemperanza all'ordinanza sindacale di rimozione di un veicolo in stato di completo abbandono).

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 16/03/2011
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - N. 579
Dott. SARNO Giulio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - N. 32820/2010
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) FUCICH GIANNI N. IL 28/07/1941;
avverso la sentenza n. 1004/2008 CORTE APPELLO di TRIESTE, del 28/04/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/03/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Fraticelli Mario che ha concluso per annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste.
OSSERVA
Fucich Gianni propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale la corte di appello di Trieste confermava quella del tribunale della medesima città in data 2 aprile 2008 che aveva condannato l'appellante alla pena di giustizia per il reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 255, comma 3 per non avere ottemperato all'ordinanza del comune di Trieste emessa in data 27 ottobre 2006 e notificatagli in data 4 novembre 2006 con la quale gli veniva ordinato di provvedere entro 60 giorni dalla notifica alla rimozione e allo smaltimento di tutti i rifiuti speciali in stato di abbandono.
Deduce in questa sede il ricorrente la non veridicità della data di notifica in quanto agli atti non risulta in alcun modo notificata l'ordinanza del comune di Trieste e, di conseguenza, nemmeno sarebbe possibile - si sostiene - verificare il decorso dei 60 giorni concessi per l'adempimento imposto dal comune. Quanto ai contenuti dell'ordinanza ed alla sua legittimità sostiene il ricorrente trattarsi di veicoli d'epoca, come tali non assoggettabili alla disciplina dei rifiuti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Preliminarmente occorre rilevare che, come evidenziato dalla corte di merito, non si fa cenno nei motivi di appello alla mancata prova della notifica all'appellante dell'ordinanza sindacale la cui in ottemperanza costituirebbe il reato contestato.
Non è possibile quindi prospettare in questa sede doglianze relative alle modalità o ai termini della notifica, in quanto tali questioni non risultano in precedenza dedotte con i motivi di appello. La corte di merito ha peraltro evidenziato in motivazione che lo stesso ricorrente nel corso dell'interrogatorio, aveva esplicitamente ammesso di aver ricevuto la notifica dell'ordinanza di sgombero del fondo.
Il difensore sostiene che non possa esservi certezza sul contenuto dell'atto notificato alla luce delle sole dichiarazioni dell'imputato.
La questione tuttavia non può essere posta in questa sede in quanto attiene esclusivamente alla credibilità di quanto affermato sul punto dall'imputato la cui valutazione rientra nel giudizio di merito e non è quindi sindacabile in sede di legittimità.
In ordine al materiale di cui era stato ordinato lo sgombero il tribunale, come evidenziato dalla corte d'appello, aveva già rilevato che i mezzi depositati nell'area di proprietà dell'imputato non avevano i requisiti per essere considerati veicoli d'epoca destinati a collezionisti e che in ogni caso la questione non si poneva in presenza di un'ordinanza di sgombero.
Per confutare le doglianze del ricorrente e per escludere che vi fossero veicoli d'epoca i giudici di appello correttamente hanno richiamato il contenuto delle fotografie agli atti e delle dichiarazioni del maresciallo di polizia intervenuto, logicamente sottolineando che trattavasi invece di autovetture di piccola cilindrata, furgoni, eccetera in condizioni di completo abbandono e che in un caso a ll'internodell'abitacolo erano ammassati anche utensili arrugginiti".
Ora va ricordato che, ai sensi del D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209, art. 3 "Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso", le cui disposizioni continuano ad applicarsi, ai sensi dell'art. 227, anche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 3 occorre distinguere tra "veicolo fuori uso" e "veicolo d'epoca".
Il veicolo fuori uso viene definito all'art. 3, lett. b) come "un veicolo di cui alla lett. a) a fine vita che costituisce un rifiuto ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 6 e successive modifiche, mentre al successivo art. 3, comma 3 si precisa che "non rientrano nella definizione di rifiuto ai sensi del comma 1, lett. b), e non sono soggetti alla relativa disciplina, i veicoli d'epoca, ossia i veicoli storici o di valore per i collezionisti o destinati ai musei, conservati in modo adeguato, pronti all'uso ovvero in pezzi smontate.
Non basta dunque per l'esclusione dalla nozione di rifiuto che il veicolo sia d'epoca, ma occorre ovviamente che siano anche conservati in modo adeguato, pronti all'uso o in pezzi smontati, onde appalesarsi appetibili per il mondo dei collezionisti o per i musei. Il che evidentemente è da escludere secondo la motivazione del provvedimento impugnato nella specie.
Anche in relazione alle questioni poste con il secondo motivo si deve ritenere, quindi, che vi sia adeguata motivazione esente da censure sul piano logico e della correttezza dei principi affermati. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2011