TAR Lombardia (MI), Sez. II, n. 2865, del 18 dicembre 2013
Beni Ambientali.Legittimità diniego acquisto di area di proprietà demaniale, confinante con proprietà dei richiedenti

E’ legittimo il diniego all’acquisto di area di proprietà demaniale, confinante con proprietà dei richiedenti. Questo Tribunale ha già affermato, che l’art. 5-bis d.l. 24 giugno 2003 n. 143, convertito dalla l. 1 agosto 2003, n. 212 all’ultimo comma: “Il presente articolo non si applica, comunque, alle aree sottoposte a tutela ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e successive modificazioni”, esclude inequivocabilmente dal proprio ambito di applicazione le aree sottoposte a vincolo paesaggistico, negando la possibilità del loro acquisto. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 02865/2013 REG.PROV.COLL.

N. 04494/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4494 del 2004, proposto da: 
Bianchi Luigi e Piscia Franca, rappresentati e difesi dall'avv. Luciano Salomoni, presso il cui studio, in Milano, via Ludovico Ariosto, 30, sono elettivamente domiciliati;

contro

Agenzia del Demanio - Filiale di Milano, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distr.le dello Stato, presso la cui sede, in Milano, via Freguglia, 1, è elettivamente domiciliata; 
Comune di Laveno Mombello - Gestione Associata Demanio Lacuale, rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Travi, con domicilio eletto presso la segreteria del Tar, in Milano, via Corridoni, n. 39; 
Regione Lombardia, rappresentata e difesa dall'avv. Viviana Fidani, domiciliata presso gli uffici dell'avvocatura regionale, in Milano, via F. Filzi, 22;

per l'annullamento

del provvedimento dell’Agenzia del Demanio – Filiale Milano, prot. n. 2004/30387 del 28.6.2004 di rigetto dell’istanza di acquisto ai sensi dell’art. 5 bis, d.l. n. 143/2003



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia del Demanio - Filiale di Milano, del Comune di Laveno Mombello - quale ente delegato nell’ambito della Gestione Associata Demanio Lacuale - e della Regione Lombardia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2013 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

I sig.ri Luigi Bianchi e Franca Piscia impugnano il provvedimento con cui l’Agenzia del Demanio ha rigettato l’istanza di acquisto da loro presentata, ai sensi dell’art. 5 bis, d.l. n. 143/2003, conv. in l. n. 212/2003, di un’area di proprietà demaniale, confinante con la loro proprietà.

Questi i motivi di ricorso:

I. violazione e falsa applicazione dell’art. 5 bis, d.l. 143/2003, convertito in l. n. 212/2003; eccesso di potere per violazione della circolare dell’Agenzia del Demanio del 23 settembre 2003; sviamento;

II. violazione dei principi procedimentali di cui alla l. n. 241/1990; violazione degli artt. 1, 3, 5, 6, 7, l. n. 241/1990; difetto di motivazione; contraddittorietà con precedenti manifestazioni di volontà dell’amministrazione; sviamento;

III. violazione e falsa applicazione dell’art. 142, d.lgs. n. 42/2004, nonché, sotto ulteriori profili, dell’art. 5 bis, l. n. 212/2003, nonché dei principi procedimentali ex l. n. 241/1990; difetto di istruttoria; sviamento;

IV. violazione e falsa applicazione dell’art. 5 bis, d.l. n. 143/2003, nonché dei principi procedimentali ex l. n. 241/1990; ingiustizia manifesta; sviamento;

V. in via subordinata: istanza di remissione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell’art. 5 bis, l. n. 212/2003 per contrasto con gli artt. 3 e 42 Cost.

Si è costituita in giudizio l’Agenzia del Demanio, chiedendo il rigetto del ricorso con memoria di mero stile.

Si sono costituiti in giudizio anche il Comune di Laveno Mombello, quale ente delegato nell’ambito della Gestione associata demanio lacuale e la Regione Lombardia, deducendo entrambi, oltre all’infondatezza nel merito, l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

All’udienza del 7 novembre 2013, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il Collegio condivide l’orientamento accolto dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 3381/2013: ritiene che l’art. 5 bis, d.l. n. 143/2003 non attribuisca un diritto soggettivo in capo a coloro che domandano l’acquisto di un bene del demanio statale e che sussista pertanto la giurisdizione amministrativa.

Nel merito il ricorso è infondato.

L’art. 5-bis d.l. 24 giugno 2003 n. 143, convertito dalla l. 1 agosto 2003, n. 212, stabilisce che: “1. Le porzioni di aree appartenenti al patrimonio e al demanio dello Stato, escluso il demanio marittimo, che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino interessate dallo sconfinamento di opere eseguite entro il 31 dicembre 2002 su fondi attigui di proprietà altrui, in forza di licenze o concessioni edilizie o altri titoli legittimanti tali opere e comunque sia quelle divenute aree di pertinenza, sia quelle interne agli strumenti urbanistici vigenti, sono alienate a cura delle filiale dell’Agenzia del demanio territorialmente competente mediante vendita diretta in favore del soggetto legittimato che ne faccia richiesta. L’estensione dell’area di cui si chiede l’alienazione oltre a quella oggetto di sconfinamento per l’esecuzione dei manufatti assentiti potrà comprendere, alle medesime condizioni, una superficie di pertinenza entro e non oltre tre metri dai confini dell’opera. Il presente articolo non si applica, comunque, alle aree sottoposte a tutela ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e successive modificazioni”.

Come questo Tribunale ha già affermato, la norma, all’ultimo comma, esclude inequivocabilmente dal proprio ambito di applicazione le aree sottoposte a vincolo paesaggistico, negando la possibilità del loro acquisto (cfr. Tar Lombardia, Milano, sez. II, 17 settembre 2009, n. 4680).

Né può invocarsi, a sostegno di un’interpretazione in contrasto con il chiaro tenore letterale della norma, la circolare dell’Agenzia del Demanio del 23 dicembre 2003, atto privo di rango legislativo e oltretutto espunto dall’ordinamento giuridico, con effetto ex tunc, dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 31/2006.

A fronte del carattere vincolato del potere esercitato con il provvedimento impugnato, non vi è spazio per censure volte a contestare il vizio dell’eccesso di potere; né inficia la legittimità del diniego il ritardo con cui è stata riscontrata l’istanza presentata dai ricorrenti o il comportamento tenuto dall’amministrazione nel corso del procedimento, anche ove avesse leso un affidamento dei ricorrenti che, come si è visto, non può essere ritenuto legittimo.

Il provvedimento non è viziato da difetto di motivazione indicando chiaramente la ragione di diniego nell’esistenza del vincolo paesaggistico di cui all’art. 142, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 42/2004 sull’area in questione.

Neppure può porsi in dubbio l’esistenza di tale vincolo, attestata dal certificato di destinazione urbanistica depositato in giudizio dalla difesa dell’amministrazione resistente (doc. n. 3): non sussisteva pertanto in capo alla p.a. alcun obbligo di effettuare verifiche circa la sussistenza dei presupposti eccezionali previsti al comma 2 dell’art. 142, d.lgs. n. 42/2004 in ordine alla quale, d’altro canto, i ricorrenti non hanno fornito neppure un principio di prova.

Non è parimenti fondato il motivo con cui viene lamentata l’illegittimità del provvedimento impugnato nella parte in cui non dispone l’immediata restituzione degli importi versati con la domanda di acquisto ma la subordina alla riscossione di indennizzi eventualmente dovuti per l’utilizzo dell’area.

Il provvedimento non esclude affatto la restituzione ma afferma, al contrario, che verranno posti in essere tutti gli adempimenti necessari per il rimborso.

Né, in mancanza di una lesione attuale alla sfera giuridica dei ricorrenti, sussiste un interesse a contestare la parte del provvedimento in cui viene affermato che l’ufficio provvederà alla riscossione degli indennizzi eventualmente dovuti.

È, infine, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5 bis, d.l. n. 143/2003 - nella parte in cui impedisce l’alienazione di aree demaniali sottoposte a vincolo paesaggistico che siano pertinenziali (o oggetto di sconfinamento) ad aree private soggette al medesimo vincolo - sollevata in via subordinata con l’ultimo motivo: ad avviso del Collegio il divieto di alienazione previsto dall’ultimo comma dell’art. 5 bis, d.l. n. 143/2003 non si pone in contrasto con il principio di uguaglianza previsto all’art. 3 Cost., non ravvisandosi un’identità tra aree demaniali sottoposte a vincolo paesaggistico ed aree demaniali non vincolate.

Tantomeno la norma viola l’art. 42 Cost., essendo, al contrario, finalizzata a tutelare la proprietà demaniale delle aree vincolate.

Per le ragioni esposte il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 1.200,00 (millecinquecento/00) – di cui euro 700,00 (settecento/00) a favore del Comune di Mombello, euro 300,00 (trecento/00) a favore della Regione Lombardia ed euro 200,00 (duecento/00) a favore dell’Agenzia del Demanio - oltre oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Angelo De Zotti, Presidente

Giovanni Zucchini, Consigliere

Silvia Cattaneo, Primo Referendario, Estensore

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/12/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)