DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 aprile 2005
Istituzione dell'Ente parco nazionale del Circeo.
Gazzetta Ufficiale N. 155 del 6 Luglio 2005
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 25 gennaio 1934, n. 285, recante costituzione del
Parco nazionale del Circeo;
Visto il regio decreto 7 marzo 1935, n. 1324, recante approvazione
del regolamento per l'applicazione della legge 25 gennaio 1934, n.
285, che costituisce il Parco nazionale del Circeo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1975,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 4 ottobre 1975,
recante variazioni dei confini del Parco nazionale del Circeo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica. 23 gennaio 1979,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 10 maggio 1979,
recante l'inclusione dell'isola di Zannone nel Parco nazionale del
Circeo;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del
Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;
Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, cosi' come modificata dalla
legge 9 dicembre 1998, n. 426, ed in particolare gli articoli 8, 9 e
10, che dispongono che alla gestione dei parchi nazionali si provveda
mediante l'istituzione di enti parco;
Visto l'art. 4 della legge 4 gennaio 1994, n. 10, che dispone che
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il
Ministro dell'ambiente, con proprio decreto, provvede all'adeguamento
della disciplina dei parchi nazionali di cui ai commi 1 e 2 dell'art.
35 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ai principi della medesima
legge;
Visto il decreto DEC/SCN/207 dell'8 ottobre 1994, con il quale e'
stato costituito il comitato di gestione del Parco nazionale del
Circeo;
Visto il decreto DEC/SCN/54 dell'8 febbraio 1996, con il quale
viene nominato il comitato di gestione del Parco nazionale del Circeo
per una durata prevista di cinque anni;
Vista la lettera della regione Lazio del 30 aprile 1998 -
Assessorato risorse ambientali, che sollecita l'adeguamento del Parco
nazionale del Circeo alla legge n. 394 del 1991, in applicazione
dell'art. 4 della legge n. 10 del 1994;
Vista la deliberazione del consiglio comunale di Sabaudia n. 47 del
20 dicembre 1999, nella quale, tra l'altro, si «invita il Ministro
competente ad attivare le procedure previste dalla legge al fine di
istituire l'Ente parco del Circeo»;
Visti i decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio del 30 ottobre 2001, prot. DEC/SCN/1033 e del 27 novembre
2001, prot. DEC/SCN/1269 con il quale, considerato scaduto dalla
proprie funzioni il Comitato di gestione, e' stato nominato
l'amministratore del Parco nazionale del Circeo;
Visto il parere reso dal Consiglio di Stato, sezione II, n.
633/2001, in data 11 luglio 2001, nel quale viene ribadita la portata
generale dell'art. 4 della legge n. 10 del 1994 e, quindi, la sua
applicabilita' anche al caso del Parco nazionale del Circeo;
Ravvisata l'improrogabile necessita' di adeguare la normativa del
Parco nazionale del Circeo ai principi della legge quadro sulle aree
protette, conformemente al parere reso dal Consiglio di Stato;
Vista la nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, Direzione per la conservazione della natura, del
17 maggio 2002, con la quale e' stato dato avvio al procedimento di
istituzione dell'Ente Parco nazionale del Circeo;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio DEC/SCN/436 del 3 giugno 2002, con il quale e' stato
nominato il commissario straordinario del Parco nazionale del Circeo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
5 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del
14 settembre 2002;
Vista la legge 31 luglio 2002, n. 179, ed in particolare l'art. 12,
comma 1, che prevede l'istituzione dell'Ente Parco nazionale del
Circeo;
Sentiti gli enti locali interessati;
Visto il parere espresso dalla giunta della regione Lazio con
deliberazione n. 243 del 2 aprile 2004, in ordine all'istituzione
dell'Ente Parco nazionale del Circeo e alla perimetrazione definitiva
del parco stesso;
Visto il parere espresso dalla Conferenza unificata nella seduta
del 28 ottobre 2004;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 24 marzo 2005;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio;
Decreta:
Art. 1.
1. E' istituito l'Ente parco nazionale del Circeo, allo scopo di
conservare, tutelare e valorizzare il patrimonio naturalistico e per
la promozione e lo sviluppo del turismo e delle attivita'
compatibili.
2. L'Ente parco nazionale del Circeo ha personalita' di diritto
pubblico ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio.
3. All'Ente parco nazionale del Circeo si applicano le disposizioni
di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, trovando collocazione nella
tabella IV ad essa allegata.
4. Il territorio del Parco nazionale del Circeo e' delimitato in
via definitiva dalla perimetrazione riportata nella cartografia
ufficiale allegata al presente decreto, del quale costituisce parte
integrante, limitatamente al quadro d'unione in scala 1:25.000, e
depositata in originale presso il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio ed in copia conforme presso la regione Lazio e
la sede dell'Ente parco nazionale del Circeo.
5. Nel territorio del Parco, fino all'approvazione del piano di cui
all'art. 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive
modificazioni, redatto a seguito di specifici ed approfonditi studi
scientifici e socio-economici, si applicano le norme di tutela
previste dai Piani territoriali paesistici Ambito 10 «Latina», Ambito
13 «Terracina, Ceprano, Fondi» e Ambito 14 «Cassino, Gaeta, Ponza»,
approvati dalla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24, ovvero, a
decorrere dalla data della sua approvazione, dal Piano territoriale
paesistico regionale di cui all'art. 21 della legge regionale n. 24
del 1998.
6. La pianta organica dell'Ente parco e' determinata ed approvata
entro sessanta giorni dall'insediamento del consiglio direttivo,
osservate le procedure di cui all'art. 6 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.
Art. 2.
1. Sono organi dell'Ente parco nazionale del Circeo:
a) il presidente;
b) il consiglio direttivo;
c) la giunta esecutiva;
d) il collegio dei revisori dei conti;
e) la comunita' del Parco.
2. La nomina degli organi di cui al comma 1 e' effettuata secondo
le disposizioni e le modalita' previste dall'art. 9, commi 3, 4, 5, 6
e 10 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come modificato dall'art.
2, comma 24, della legge 9 dicembre 1998, n. 426.
3. Il consiglio direttivo dell'Ente parco nazionale del Circeo
individua all'interno del territorio del Parco la sede legale ed
amministrativa dell'Ente stesso, entro sessanta giorni dal suo
insediamento.
4. L'Ente parco puo' avvalersi di personale in posizione di
comando, nonche' di personale, mezzi e strutture messi a disposizione
dalle regioni, dalle province interessate, dagli enti locali, nonche'
da altri enti pubblici, secondo le procedure previste dalle vigenti
disposizioni di legge.
5. Per assicurare all'Ente parco la possibilita' di continuare ad
assolvere con tempestivita' ed efficacia le funzioni istituzionali
previste dalla legge 25 gennaio 1934, n. 285, lo stesso si avvale,
tramite convenzione, delle risorse umane, dei mezzi e delle strutture
del Corpo forestale dello Stato esistenti sul territorio, fatta salva
la dipendenza gerarchica del personale del Corpo forestale dello
Stato. L'Ente parco, e per esso il suo Presidente, al fini del buon
funzionamento dell'Ente, esercita sul personale medesimo funzioni di
indirizzo e di verifica dell'attuazione delle stesse.
6. La convenzione di cui al comma 5, rinnovabile a richiesta di
entrambe le parti, ha durata fino al 31 dicembre 2006.
Art. 3.
1. Costituiscono entrate dell'Ente parco da destinare al
conseguimento dei fini istituzionali:
a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;
b) i contributi delle regioni e degli enti pubblici;
c) i contributi ed i finanziamenti a specifici progetti;
d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di
cui all'art. 3 della legge 2 agosto 1982, n. 512, e successive
modificazioni;
e) gli eventuali redditi patrimoniali;
f) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi
dei diritti di ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti
dai servizi resi;
g) i proventi delle attivita' commerciali e promozionali;
h) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle
norme regolamentari;
i) ogni altro provento acquisito in relazione all'attivita'
dell'Ente parco.
2. I contributi ordinari erogati dallo Stato sono posti a carico
dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio.
3. Gli oneri finanziari per il mantenimento del personale di cui
all'art. 2, comma 5, sono a carico del Ministero delle politiche
agricole e forestali - Corpo forestale dello Stato; sono a carico
dell'Ente parco gli oneri relativi ai mezzi, alle attrezzature e alle
strutture necessarie al coordinamento territoriale del Corpo
forestale dello Stato, presente all'interno del territorio del parco,
come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5
luglio 2002.
Art. 4.
1. Per quanto non specificato nel presente decreto valgono le
disposizioni di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive
modificazioni.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Dato a Roma, addi' 4 aprile 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Matteoli, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio
Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2005
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 6, foglio n. 212
Allegato A
DISCIPLINA DI TUTELA DEL PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO
Art. 1.
Perimetrazione definitiva
La perimetrazione definitiva del Parco nazionale del Circeo e'
riportata nella cartografia in scala 1:25.000 contenuta nell'Allegato
al presente decreto. Relativamente alla zonizzazione interna alla
suddetta perimetrazione, fino all'approvazione del Piano di cui
all'art. 12 della legge n. 394 del 1991, si fa riferimento alla
classificazione delle aree ai fini della tutela paesistica previste
dai piani territoriali paesistici Ambito 10 «Latina», Ambito 13
«Terracina, Ceprano, Fondi», e Ambito 14 «Cassino, Gaeta, Ponza»,
approvati dalla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24, le cui norme di
attuazione sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della regione
Lazio n. 30 del 30 ottobre 1999, rispettivamente supplemento
ordinario n. 4, 7 e 8, ovvero, a decorrere dalla data della sua
approvazione, dal Piano territoriale paesistico regionale di cui
all'art. 21 della citata legge regionale n. 24 del 1998.
Art. 2.
Tutela e promozione
Nell'ambito del territorio di cui all'art. 1, sono assicurate:
a) la conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni
vegetali o forestali, di formazioni geologiche, di singolarita'
paleontologiche, di comunita' biologiche, di biotopi, di processi
naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri
ecologici;
b) la tutela, la riqualificazione e la valorizzazione del
paesaggio e degli insediamenti urbani;
c) l'applicazione di metodi di gestione e di restauro ambientale
idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale,
anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici,
archeologici, storici e architettonici e delle attivita'
agro-silvo-pastorali ed artigianali tradizionali;
d) la promozione di attivita' di educazione, di formazione e di
ricerca scientifica anche interdisciplinare nonche' di attivita'
ricreative compatibili;
e) la difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici ed
idrogeologici;
f) la sperimentazione e valorizzazione delle attivita' produttive
compatibili;
g) la promozione del turismo sostenibile e delle relative
attivita' compatibili con i fini istituzionali del parco.
Art. 3.
Divieti generali
Sono vietate su tutto il territorio del Parco nazionale del Circeo,
le seguenti attivita':
a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento ed il disturbo
delle specie animali ad eccezione di quanto eseguito per fini di
ricerca e di studio previa autorizzazione dell'Ente parco, salvo gli
eventuali abbattimenti selettivi necessari per ricomporre equilibri
ecologici accertati dall'Ente parco ai sensi dell'art. 11, comma 4,
della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
b) la raccolta e il danneggiamento della flora spontanea, il
taglio del bosco e della macchia mediterranea ad eccezione delle
esigenze connesse con il mantenimento dell'attivita' agricola
tradizionale e, previa autorizzazione dell'Ente parco, degli
interventi migliorativi tendenti a favorire la reintroduzione delle
essenze tipiche della zona e della specifica area fitoclimatica,
degli interventi necessari a prevenire gli incendi e danni alla
pubblica incolumita', degli interventi strettamente necessari a
garantire la conservazione del patrimonio naturale, archeologico,
storico ed architettonico e di quanto eseguito al fini di ricerca e
di studio; sono consentiti il pascolo, le attivita'
agro-silvo-pastorali e la raccolta di prodotti del sottobosco, nel
rispetto delle vigenti normative, degli usi civici e delle normative
locali;
c) l'introduzione in ambiente naturale non recintato di specie
vegetali o animali estranee alla flora e alla fauna autoctona;
d) la modificazione del regime delle acque e la manomissione di
argini e sorgenti, fatte salve le opere necessarie alla sicurezza
delle popolazioni;
e) la manomissione di grotte marine e terrestri;
f) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche;
g) il prelievo di materiali di rilevante interesse geologico e
paleontologico ed archeologico, ad eccezione di quello eseguito per
fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell'Ente parco;
h) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o
di alterazione dei cicli biogeochimici;
i) l'introduzione da parte di privati, di armi, esplosivi,
qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura se non autorizzata;
l) il campeggio, al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed
appositamente attrezzate ad eccezione del campeggio temporaneo
autorizzato;
m) il sorvolo dei velivoli non autorizzato dalle competenti
autorita' secondo quanto espressamente definito dalle leggi sulla
disciplina del volo e dall'Ente parco per quanto attiene alle
necessita' di tutela delle aree di cui all'art. 1;
n) il transito di mezzi motorizzati fuori dalle strade statali,
provinciali, comunali, vicinali gravate da servitu' e fatta eccezione
per i mezzi di servizio e per i mezzi accessori all'esercizio delle
attivita' agro-silvo pastorali;
o) lo svolgimento di attivita' pubblicitarie al di fuori dei
centri urbani, non autorizzate dall'Ente parco.
Art. 4.
Regime autorizzativo generale
Sono sottoposti ad autorizzazione dell'Ente parco:
a) i nuovi strumenti urbanistici generali, i nuovi piani di
settore e quelli non definitivamente approvati alla data di entrata
in vigore del presente decreto;
b) le eventuali varianti, totali o parziali, agli strumenti
urbanistici generali vigenti, ed i relativi piani attuativi, non
definitivamente approvati alla data di entrata in vigore del presente
decreto;
c) i nuovi interventi consentiti dalle norme di tutela
paesistica, di cui alle norme tecniche di attuazione previste dai
Piani territoriali paesistici Ambito 10 «Latina», Ambito 13
«Terracina, Ceprano, Fondi», e Ambito 14 «Cassino, Gaeta, Ponza»,
approvati dalla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24, ovvero, a
decorrere dalla data della sua approvazione, dalla normativa del
Piano territoriale paesistico regionale di cui all'art. 21 della
legge regionale n. 24 del 1998.
Si intendono per nuovi interventi quelli di cui all'art. 3, comma
1, lettere c), d), e) ed f), del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
Art. 5.
Sorveglianza
La sorveglianza del territorio di cui all'art. 1 e' affidata al
Corpo forestale dello Stato nei modi previsti dall'art. 21 della
legge 6 dicembre 1991, n. 394, dall'art. 2, comma 32, della legge
9 dicembre 1998, n. 426.
Planimetria omissis