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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO DECRETO 25 marzo 2005
Annullamento della deliberazione 2 dicembre 1996 del Comitato per le aree naturali protette; gestione e misure di conservazione delle Zone di protezione speciale (ZPS) e delle Zone speciali di conservazione (ZSC)

Gazzetta Ufficiale N. 155 del 6 Luglio 2005
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IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, «Legge quadro sulle aree
protette» e, in particolare, l'art. 3, comma 4, lettere a), che
demanda al Comitato per le aree naturali protette l'integrazione
della classificazione di dette aree;
Vista la direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979
concernente la conservazione degli uccelli selvatici ed in
particolare gli articoli 3 e 4 di detta direttiva;
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, che all'art. 1, comma 5,
stabilisce che: «Le regioni e le province autonome in attuazione
delle citate direttive 79/4099/CEE, 85/411/CEE e 91/24/CEE provvedono
a istituire lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate
dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica di cui all'art. 7,
entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, zone di protezione finalizzate al mantenimento e alla
sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli habitat
interni a tali zone e ad esse limitrofi, provvedono al ripristino dei
biotopi distrutti e alla creazione dei biotopi»;
Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali,
nonche' della flora e della fauna selvatiche;
Visto in particolare l'art. 7 della citata direttiva che stabilisce
che gli obblighi derivanti dall'art. 6, paragrafi 2, 3 e 4 della
medesima direttiva per le ZSC, circa l'adozione di opportune misure
di conservazione, debbano essere applicati anche alle ZPS «a
decorrere dalla data di entrata in vigore di detta direttiva o dalla
data di riconoscimento da parte di uno Stato membro a norma della
direttiva 79/409/CEE, qualora sia essa posteriore»;
Vista la deliberazione del Comitato per le aree naturali protette
del 2 dicembre 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del
17 giugno 1997, che include nella classificazione delle aree protette
le Zone di Protezione Speciale (ZPS) ai sensi della direttiva
79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e
le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) ai sensi della direttiva
92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, ovvero quelle
aree che costituiscono la rete ecologica europea Natura 2000 di cui
all'art. 3 della citata direttiva 92/43/CEE;
Visto l'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, che ha soppresso il Comitato per le aree naturali protette e ha
stabilito che le relative funzioni siano esercitate dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997,
n. 357, come modificato ed integrato dal decreto del Ministro
dell'ambiente 20 gennaio 1999 e dal decreto del Presidente della
Repubblica 12 marzo 2003, n. 120, che stabilisce:
all'art. 4, comma 1, che spetta alle regioni e alle province
autonome di Trento e Bolzano assicurare per i proposti Siti di
Importanza Comunitaria (di seguito SIC) opportune misure per evitare
il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonche'
la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate;
all'art. 4, comma 2, che spetta altresi' alle regione e alle
province autonome di Trento e Bolzano, sulla base di linee guida per
la gestione delle aree della rete Natura 2000 da adottarsi con
decreto del Ministro dell'ambiente sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano, l'adozione per le ZSC, entro sei mesi dallo loro
designazione, delle «misure di conservazione necessarie che implicano
all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad
altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari,
amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze
ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato A e delle
specie di cui all'allegato 8 presenti nei siti;
all'art. 4, comma 3, che stabilisce che qualora le ZSC «ricadano
all'interno di aree naturali protette, si applicano le misure di
conservazione per queste previste dalla normativa vigente. Per la
porzione ricadente all'esterno del perimetro dell'area naturale
protetta la regione o la provincia autonoma adotta, ... omissis ...,
le opportune misure di conservazione e le norme di gestione»;
all'art. 6, comma 2, che gli obblighi derivanti dagli articoli 4
e 5 si applicano anche alle ZPS;
Visto il proprio decreto del 3 settembre 2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 24 settembre 2002, n. 224, concernente «Linee
guida per la gestione dei siti Natura 2000» ai sensi dell'art. 4,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre
1997, n. 357 e successive modifiche e integrazioni;
Visti gli esiti delle riunioni tecniche tenutesi presso la
segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome;
Considerato che l'inclusione delle ZPS e delle ZSC nella
classificazione delle aree naturali protette operata dalla citata
deliberazione del Comitato, con la conseguente necessita' di
applicazione anche ai siti Natura 2000 delle misure di salvaguardia e
dei divieti previsti dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, ha di fatto
alimentato una conflittualita' interpretativa che ha ostacolato la
realizzazione gli obiettivi previsti dalle direttive comunitarie
79/409/CEE e 92/43/CEE e dalla relativa normativa di recepimento;
Considerato che la valutazione d'incidenza, di cui all'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e
successive modifiche e integrazioni, viene a costituire
essenzialmente una misura preventiva di tutela legata ai piani o ai
progetti cui devono necessariamente aggiungersi le misure di
conservazione opportune al mantenimento o al ripristino, in uno stato
di conservazione soddisfacente, le specie e gli habitat dei siti
natura 2000;
Considerata la necessita' di definire la disciplina di tutela da
applicare ai siti Natura 2000 dal momento della loro istituzione;
Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e Bolzano, in data 3 marzo 2005;

Decreta:

Art. 1.
1. La deliberazione 2 dicembre 1996 del Comitato delle aree
naturali protette, citata nelle premesse, e' annullata.
2. Alle ZPS ai sensi della direttiva 79/409/CEE e alle ZSC ai sensi
della direttiva 92/43/CEE si applica la disciplina di tutela di cui
al successivo art. 2.

Art. 2.
1. Le misure di conservazione previste dalle direttive 79/409/CEE e
92/43/CEE e dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica
dell'8 settembre 1997, n. 357, e successive modifiche e integrazioni,
si applicano alle ZSC entro sei mesi dalla loro designazione con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del citato decreto n.
357 del 1997, e alle ZPS dalla loro classificazione, ovvero
istituzione, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della direttiva
79/409/CEE, cosi' come recepito dall'art. 6 del medesimo decreto n.
357 del 1997 che estende gli obblighi di cui all'art. 4 del medesimo
decreto anche alle ZPS.

2. Le ZPS si intendono classificate, ovvero istituite, dalla data
di trasmissione alla Commissione europea da parte del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio dei formulari e delle
cartografie delle medesime ZPS individuate dalle regioni, ovvero
dalla sola data di trasmissione alla Commissione europea dei
formulari e delle cartografie delle ZPS da parte del Ministero delle
politiche agricole e forestali, precedentemente alla data di entrata
in vigore della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
3. Nei decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio di designazione delle ZSC, adottati d'intesa con ciascuna
regione interessata, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2,
del decreto n. 357 del 1997, sono indicate le misure di conservazione
necessarie a mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente
gli habitat e le specie per il quale il sito e' stato individuato,
conformemente agli indirizzi espressi nel decreto 3 settembre 2002
recante le linee guida per la gestione dei siti Natura 2000.
4. Entro sei mesi dalla designazione delle ZSC le regioni
definiscono le modalita' di attuazione delle misure di conservazione
di cui al comma 3 e comunicano al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio il soggetto affidatario della gestione di
ciascuna ZSC.
5. Le regioni si impegnano a definire entro sei mesi
dall'emanazione del presente decreto le misure di conservazione per
le ZPS di propria competenza, conformemente agli indirizzi espressi
nel citato decreto 3 settembre 2002.
6. Nelle more della definizione, da parte delle regioni, delle
misure di conservazione per le ZPS di propria competenza, le regioni
medesime assicurano per le ZPS le opportune misure per evitare il
degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonche' per
evitare la perturbazione delle specie per cui dette ZPS sono state
classificate ovvero istituite.
7. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale
e delle province autonome di Trento e Bolzano, le quali provvedono
alle finalita' del presente provvedimento, in conformita' allo
Statuto speciale e alle relative norme di attuazione, mediante
appositi atti normativi o amministrativi, da emanarsi entro sei mesi
dall'entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2005

Il Ministro: Matteoli

Registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto
del territorio, registro n. 6, foglio n. 90