DECRETO LEGISLATIVO 24 aprile 2003, n. 114 Modifiche ed integrazioni alla legge 17 dicembre 1971, n. 1158, relativa alla realizzazione dell'attraversamento stabile dello Stretto di Messina, a norma dell'articolo 14 della legge 1° agosto 2002, n. 166.
Gazzetta Ufficiale N. 118 del 23 Maggio 2003
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 14 e 16 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 17 dicembre 1971, n. 1158, che regola la
realizzazione dell'attraversamento stabile dello Stretto di Messina;
Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443;
Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190;
Visto l'articolo 14 della legge 1° agosto 2002, n. 166, che delega
il Governo ad adottare un decreto legislativo inteso a riformare e
aggiornare la legge 17 dicembre 1971, n. 1158;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 20 dicembre 2002;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 4 aprile 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. Dopo l'articolo 3 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, e'
inserito il seguente:
«Art. 3-bis. - 1. La societa' Stretto di Messina S.p.A.,
concessionaria per legge della realizzazione del collegamento stabile
viario e ferroviario, ivi comprese le necessarie opere connesse,
nonche' della gestione e manutenzione del collegamento viario e di
altri servizi pubblici pertinenti il collegamento tra la Sicilia ed
il continente, opera di preminente interesse nazionale, e' organismo
di diritto pubblico ai sensi e per gli effetti delle direttive
comunitarie 93/36/CEE, 93/37/CEE e 92/50/CEE, ed e', pertanto,
sottoposta al rispetto delle procedure previste da tali direttive ed
eventuali successive modificazioni per l'aggiudicazione di appalti
pubblici di forniture, lavori e servizi; la societa' garantisce nel
proprio ambito lo svolgimento dei compiti previsti per il
responsabile del procedimento dalle norme della legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modificazioni, che la riguardano.».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- Il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione e'
il seguente:
«Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con la
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.».
«Art. 87. Il Presidente della Repubblica e' il capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi (93) ed emana i decreti aventi valore
di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.».
- Il testo degli articoli 14 e 16 della legge 23 agosto
1988, n. 400 recante «Disciplina dell'attivita' di Governo
e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214, S.O., e' il seguente:
«Art. 14. (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
«Art. 16 (Atti aventi valore o forza di legge.
Valutazione delle conseguenze finanziarie). - 1. Non sono
soggetti al controllo preventivo di legittimita' della
Corte dei conti i decreti del Presidente della Repubblica,
adottati su deliberazione del Consiglio dei Ministri, ai
sensi degli articoli 76 e 77 della Costituzione.
2. Il Presidente della Corte dei conti, in quanto ne
faccia richiesta la Presidenza di una delle Camere, anche
su iniziativa delle Commissioni parlamentari competenti,
trasmette al Parlamento le valutazioni della Corte in
ordine alle conseguenze finanziarie che deriverebbero dalla
conversione in legge di un decreto-legge o dalla emanazione
di un decreto legislativo adottato dal Governo su
delegazione delle Camere.».
- La legge 17 dicembre 1971, n. 1158 reca:
«Collegamento viario e ferroviario fra la Sicilia ed il
continente», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 8
dell'11 gennaio 1972.
- La legge 21 dicembre 2001, n. 43, cosi' come
modificata dalla legge 1° agosto 2002, n. 16, reca: «Delega
al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti
produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio
delle attivita' produttive», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 2001, n. 299, S.0.
- Il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, reca:
«Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la
realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti
produttivi strategici e di interesse nazionale», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, n. 199 del 26 agosto 2002 -
supplemento ordinario n. 174.
- Il testo dell'art. 14 della legge 1° agosto 2002, n.
166, recante: «Disposizioni in materia di infrastrutture e
trasporti», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del
3 agosto 2002 - Supplemento Ordinario n. 158 e' il
seguente:
«Art. 14 (Delega al Governo in materia di
attraversamento stabile dello Stretto di Messina). - 1. Il
Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sentito il
parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si
pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, un decreto
legislativo inteso a riformare ed aggiornare la legge
17 dicembre 1971, n. 1158, relativa all'attraversamento
stabile dello Stretto di Messina, attenendosi ai seguenti
principi e criteri direttivi:
a) riconduzione della procedura di approvazione del
progetto e realizzazione delle opere alla disciplina di cui
alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e relative norme di
attuazione, applicabili all'opera in oggetto, in virtu'
della inclusione dell'attraversamento stabile nel programma
delle opere di preminente interesse nazionale, approvato ai
sensi del comma 1 dell'art. 1 della medesima legge n. 443
del 2001;
b) qualificazione della societa' «Stretto di Messina»
quale organismo di diritto pubblico cui sono demandate le
attivita' per la realizzazione dell'opera, in conformita'
alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 gennaio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 56
del 9 marzo 1998.».
Note all'art. 1:
- La legge 17 dicembre 1971, n. 1158 recante:
«Collegamento viario e ferroviario fra la Sicilia ed il
continente», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 8
dell'11 gennaio 1972.
- La direttiva n. 93/36/CEE del Consiglio del 14 giugno
1993 coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti
pubblici di forniture ed e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Comunita' europea n. 199 del 9 agosto 1993.
- La direttiva n. 93/37/CEE del 14 giugno 1993 coordina
le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di
lavori.
- La direttiva n. 92/50/CEE del Consiglio delle
Comunita' europee del 18 giugno 1992 modificata dalla
direttiva n. 97/52/CE, reca; Coordinamento delle procedure
di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi.
- La legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive
modificazioni, reca: «Legge quadro sui lavori pubblici», e'
pubblicata nel S.O. n. 1 Gazzetta Ufficiale n. 41 del
19 febbraio 1994.
Art. 2.
1. L'articolo 4 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 4. - 1. Il collegamento stabile viario e ferroviario e di
altri servizi pubblici pertinenti il collegamento tra la Sicilia e il
continente e' opera di preminente interesse nazionale. Al
finanziamento dei relativi interventi e alla loro realizzazione si
provvede secondo le previsioni della legge 21 dicembre 2001, n. 443,
e del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, e successive
modificazioni.
2. All'approvazione del progetto preliminare e del progetto
definitivo dell'opera si provvede ai sensi della legge 21 dicembre
2001, n. 443, e successive modificazioni.
3. All'approvazione del progetto esecutivo provvede il consiglio di
amministrazione della societa' concessionaria, sentito il comitato
scientifico di cui al comma 6.
4. In caso di mancata approvazione del progetto preliminare
resteranno a carico della societa' concessionaria le relative spese
ivi comprese quelle per gli studi e lavori preparatori.
5. Le varianti esecutive di carattere non sostanziale che risultino
necessarie in corso d'opera sono autorizzate dal consiglio di
amministrazione della societa' concessionaria, sentito il comitato
scientifico di cui al comma 6.
6. La societa' concessionaria provvede alla costituzione, con oneri
a proprio carico, di un Comitato scientifico, con compiti di
consulenza tecnica, anche ai fini della supervisione e dell'indirizzo
delle attivita' tecniche progettuali. Il Comitato scientifico rende,
in particolare, parere al consiglio di amministrazione della
Societa', in ordine al progetto definitivo ed esecutivo dell'opera ed
alle varianti. Il Comitato scientifico e' composto da 9 membri
scelti, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, tra soggetti dotati di adeguata specializzazione ed
esperienza.
7. In considerazione del carattere eccezionale dell'opera e della
entita' dei mezzi finanziari occorrenti per la sua realizzazione da
reperire sul mercato, il carico di interessi passivi e di ogni altro
onere finanziario facente capo alla societa' concessionaria, nei
primi 7 anni di gestione, potra' essere capitalizzato in bilancio fra
le immobilizzazioni immateriali ed essere ammortizzato, per un
periodo superiore a quello massimo previsto dall'articolo 2426 del
codice civile, per tutta la durata della concessione e con
determinazione del consiglio di amministrazione della societa', con
il consenso del collegio sindacale.».
Note all'art. 2:
- Per la legge 21 dicembre 2001, n. 443, cosi' come
modificata dalla legge 1° agosto 2002, n. 166, vedi note
alle premesse.
- Per il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190,
vedi note alle premesse.
- Il testo dell'art. 2426 del Codice civile e' il
seguente:
«Art. 2426 (Criteri di valutazione). - Nelle
valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri:
1) le immobilizzazioni sono iscritte al costo di
acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si
computano anche i costi accessori. Il costo di produzione
comprende tutti i costi direttamente imputabili al
prodotto. Puo' comprendere anche altri costi, per la quota
ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo
di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene puo'
essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere
aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della
fabbricazione, interna o presso terzi;
2) il costo delle immobilizzazioni, materiali e
immateriali, la cui utilizzazione e' limitata nel tempo
deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio
in relazione con la loro residua possibilita' di
utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di
ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere
motivate nella nota integrativa;
3) l'immobilizzazione che, alla data della chiusura
dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a
quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere
iscritta a tale minor valore; questo non puo' essere
mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i
motivi della rettifica effettuata.
Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni
in imprese controllate o collegate che risultino iscritte
per un valore superiore a quello derivante
dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dal
successivo n. 4) o, se non vi sia obbligo di redigere il
bilancio consolidato, al valore corrispondente alla
frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo
bilancio dell'impresa partecipata, la differenza dovra'
essere motivata nella nota integrativa;
4) le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni
in imprese controllate o collegate possono essere valutate,
con riferimento ad una o piu' tra dette imprese, anziche'
secondo il criterio indicato al n. 1), per un importo pari
alla corrispondente frazione del patrimonio netto
risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime,
detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai
principi di redazione del bilancio consolidato nonche'
quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati
negli articoli 2423 e 2423-bis.
Quando la partecipazione e' iscritta per la prima volta
in base al metodo del patrimonio netto, il costo di
acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio
netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa
controllata o collegata puo' essere iscritto nell'attivo,
purche' ne siano indicate le ragioni nella nota
integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a
beni ammortizzabili o all'avviamento, deve essere
ammortizzata.
Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti
dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto
al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente
sono iscritte in una riserva non distribuibile;
5) i costi di impianto e di ampliamento, i costi di
ricerca, di sviluppo e di pubblicita' aventi utilita'
pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il
consenso del collegio sindacale e devono essere
ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.
Fino a che l'ammortamento non e' completato possono essere
distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili
sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non
ammortizzati;
6) l'avviamento puo' essere iscritto nell'attivo con
il consenso del collegio sindacale, se acquisito a titolo
oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto e deve
essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni. E'
tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente
l'avviamento in un periodo limitato di durata superiore,
purche' esso non superi la durata per l'utilizzazione di
questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota
integrativa;
7) il disaggio su prestiti deve essere iscritto
nell'attivo e ammortizzato in ogni esercizio per il periodo
di durata del prestito;
8) i crediti devono essere iscritti secondo il valore
presumibile di realizzazione;
9) le rimanenze, i titoli e le attivita' finanziarie
che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al
costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il n.
1), ovvero al valore di realizzazione desumibile
dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore
non puo' essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono
venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono
essere computati nel costo di produzione;
10) il costo dei beni fungibili puo' essere calcolato
col metodo della media ponderata o con quelli «primo
entrato, primo uscito» o «ultimo entrato, primo uscito»; se
il valore cosi' ottenuto differisce in misura apprezzabile
dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la
differenza deve essere indicata, per categorie di beni,
nella nota integrativa;
11) i lavori in corso su ordinazione possono essere
iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati
con ragionevole certezza;
12) le attrezzature industriali e commerciali, le
materie prime, sussidiarie e di consumo, possono essere
iscritte nell'attivo ad un valore costante qualora siano
costantemente rinnovate, e complessivamente di scarsa
importanza in rapporto all'attivo di bilancio, sempreche'
non si abbiano variazioni sensibili nella loro entita',
valore e composizione. E' consentito effettuare rettifiche
di valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione
di norme tributarie.».
Art. 3.
1. L'articolo 5 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 5. - 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
assume la funzione di concedente della societa' Stretto di Messina
S.p.A. e per l'effetto subentra, dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, ad ANAS e a RFI - Rete Ferroviaria
Italiana S.p.a. nei rapporti con la societa' concessionaria di cui
alla convenzione in data 27 dicembre 1985.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede alla
vigilanza sulle attivita' della societa' concessionaria avvalendosi,
ove non vi siano specifiche professionalita' interne, della struttura
tecnica di missione di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del
decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190. Ove ne ravvisi la
necessita', il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti propone
al Presidente del Consiglio dei Ministri la nomina di un commissario
straordinario ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto
legislativo 20 agosto 2002, n. 190; il commissario e' nominato con le
modalita' procedurali indicate all'articolo 2, comma 7, del decreto
legislativo 20 agosto 2002, n. 190.
3. La societa' concessionaria provvede direttamente, ovvero
mediante contraenti generali o concessionario di costruzione e
gestione alle operazioni di esproprio delle aree necessarie, alla
costruzione degli interventi affidatigli.
4. Gli interventi relativi al collegamento stabile viario e
ferroviario e di altri servizi pubblici pertinenti il collegamento
tra la Sicilia ed il continente sono dichiarati di particolare
urgenza ai sensi e per gli effetti dell'articolo 22 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
5. Per quanto non previsto dalla presente legge agli interventi
relativi alla realizzazione del collegamento stabile viario e
ferroviario e di altri servizi pubblici pertinenti il collegamento
tra la Sicilia e il continente si applicano le disposizioni della
legge 21 dicembre 2001, n. 443, e del decreto legislativo 20 agosto
2002, n. 190 e successive modificazioni.».
Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 2, comma 3, lettera a) del decreto
legislativo 20 agosto 2002, n. 190, recante: «Attuazione
della legge 21 dicembre 2001, n. 44, per la realizzazione
delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi
strategici e di interesse nazionale, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26 agosto 2002 - supplemento
ordinario n. 174, e' il seguente:
«3. Per le attivita' di cui al presente decreto il
Ministero, ove non vi siano specifiche professionalita'
interne, puo':
a) avvalersi di una struttura tecnica di missione
composta da dirigenti delle pubbliche amministrazioni, da
tecnici individuati dalle regioni o province autonome
territorialmente coinvolte, nonche', sulla base di
specifici incarichi professionali o rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa, da progettisti ed
esperti nella gestione di lavori pubblici e privati e di
procedure amministrative. La struttura tecnica di missione
e' istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti; i costi della struttura tecnica di
missione e degli advisor di cui alla lettera c) sono posti
a carico dei fondi con le modalita' stabilite con il
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
di cui al comma 6».
- Il testo dell'art. 2, comma 7 del decreto legislativo
20 agosto 2002, n. 199, recante: «Attuazione della legge
21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle
infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e
di interesse nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 199 del 26 agosto 2002 - Supplemento Ordinario n. 174,
e' il seguente:
«7. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sentiti i Ministri competenti nonche', per le
infrastrutture di competenza dei soggetti aggiudicatori
regionali, i presidenti delle regioni o province autonome
interessate, abilita eventualmente i commissari
straordinari ad adottare, con le modalita' ed i poteri di
cui all'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997,
n. 135, in sostituzione dei soggetti competenti, i
provvedimenti e gli atti di qualsiasi natura necessari alla
sollecita progettazione, istruttoria, affidamento e
realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti
produttivi.».
- Il testo dell'art. 22 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante: «Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilita' (Testo A),
come modificato dal decreto legislativo n. 302 del 2002
pubblicato nel supplemento ordinario n. 231 Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 214 del 14 settembre 2001,
e' il seguente:
«Art. 22 (L-R) (Determinazione urgente dell'indennita'
provvisoria). - 1. In caso di particolare urgenza, tale da
non consentire l'applicazione delle disposizioni dell'art.
20, il decreto di esproprio puo' essere emanato ed eseguito
in base alla determinazione urgente della indennita' di
espropriazione, senza particolari indagini o formalita'.
Nel decreto si da atto della determinazione urgente
dell'indennita' e si invita il proprietario, nei trenta
giorni successivi alla immissione in possesso, a comunicare
se la condivide. (R)
2. Ricevuta dall'espropriato la comunicazione di cui al
comma 1 e la documentazione comprovante la piena e libera
disponibilita' del bene, l'autorita' espropriante dispone
il pagamento dell'indennita' di espropriazione nel termine
di sessanta giorni, senza applicare la riduzione del
quaranta per cento di cui all'art. 37, comma 1. Decorso
tale termine al proprietario sono dovuti gli interessi
nella misura del tasso legale. (L)
3. Se non condivide la determinazione della misura
della indennita' di espropriazione, entro il termine
previsto dal comma 1 l'espropriato puo' chiedere la nomina
dei tecnici, ai sensi dell'art. 21 e, se non condivide la
relazione finale, puo' proporre l'opposizione alla stima.
(R)
4. In assenza della istanza del proprietario,
l'autorita' espropriante chiede la determinazione
dell'indennita' alla commissione provinciale prevista
dall'art. 41, che provvede entro il termine di trenta
giorni, e da comunicazione della medesima determinazione al
proprietario, con avviso notificato con le forme degli atti
processuali civili. (R)».
Art. 4.
1. L'articolo 7 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 7. - 1. Alla disciplina dei rapporti tra il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e la societa' concessionaria relativi
alla costruzione del collegamento viario e ferroviario ed
all'esercizio del collegamento stradale tra la Sicilia ed il
continente si provvede, con apposita convenzione, da stipularsi entro
60 giorni dall'approvazione del progetto preliminare.
2. La convenzione di cui al comma 1 e' approvata con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Regioni Sicilia e
Calabria;
3. In particolare la convenzione, nel quadro delle previsioni del
progetto preliminare approvato, disciplina, tra l'altro:
a) il programma di costruzione di tutte le opere, fissando i
relativi termini di ultimazione e quelli di avvio della gestione;
b) le caratteristiche funzionali, impiantistiche, tecniche ed
architettoniche delle opere da eseguire e lo standard dei servizi;
c) le modalita' di realizzazione delle prestazioni da parte della
societa' Stretto di Messina S.p.A., secondo le disposizioni e le
procedure previste, per la realizzazione delle infrastrutture
strategiche e di preminente interesse nazionale, dal decreto
legislativo 20 agosto 2002, n. 190, e successive modificazioni,
mediante affidamento ad uno o piu' contraenti generali o mediante
concessione di costruzione e gestione;
d) le modalita' ed i termini per il collaudo delle opere secondo
le previsioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo
20 agosto 2002, n. 190, nonche' per l'entrata in esercizio del
collegamento sia stradale che ferroviario;
e) le modalita' di esercizio dei poteri di vigilanza da parte del
concedente, ferma restando la responsabilita' a carico della
concessionaria sia della progettazione che dell'esecuzione dei
lavori;
f) le modalita' per la riconsegna all'Amministrazione statale
dell'opera e relative pertinenze al termine della concessione;
g) le penali e le ipotesi di decadenza dalla concessione, con le
relative procedure, nonche' i criteri e le modalita' per
l'acquisizione allo Stato delle opere e degli impianti;
h) casi in cui lo Stato puo' esercitare il riscatto anticipato
dell'opera pubblica oggetto della presente legge, nonche' i termini e
le modalita' per l'esercizio del riscatto stesso;
i) l'assunzione da parte della concessionaria di tutti i costi di
progettazione, costruzione e di manutenzione, anche straordinaria,
dell'opera, nonche' delle spese di esercizio del collegamento
stradale per l'intera durata della concessione;
l) il piano economico-finanziario, la durata della concessione e
l'eventuale contributo da accordare in stretta osservanza alle
previsioni contenute nel piano economico-finanziario stesso, nonche'
le modalita' di corresponsione del contributo stesso secondo la
disciplina prevista dall'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo
20 agosto 2002, n. 190; la previsione che alla approvazione del
progetto definitivo dell'opera, nonche' all'entrata in esercizio del
collegamento sullo stretto, sara' accertato il costo aggiornato dei
lavori e stabilito, per differenza, l'eventuale contributo
integrativo da corrispondere alla societa' concessionaria per gli
aumenti di costo derivanti da forza maggiore, sorpresa geologica,
sopravvenute prescrizioni di legge o di enti terzi o comunque
derivanti da richieste del concedente; l'eventuale contributo
integrativo sara' determinato in stretta osservanza del piano
economico-finanziario ed ai relativi oneri si fara' fronte con le
risorse stanziate annualmente per le infrastrutture strategiche di
cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443;
m) la specificazione della quota annuale di ammortamento degli
investimenti in stretta osservanza alle previsioni contenute nel
piano economico finanziario, con la indicazione del valore residuo
dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione; le
modalita' finanziarie di devoluzione allo Stato dell'opera e relative
pertinenze al termine della concessione e le modalita' di revisione
periodica del piano economico finanziario;
n) le modalita' di reperimento, da parte della societa'
concessionaria, dei mezzi finanziari occorrenti per la realizzazione
delle prestazioni affidate, tenendo conto della possibilita' di
cedere in proprieta' o diritto di godimento beni immobili allo scopo
espropriati, la cui utilizzazione sia strumentale o connessa
all'opera affidata, secondo le previsioni dell'articolo 19, comma 2,
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dalla legge
1° agosto 2002, n. 166;
o) la eventuale partecipazione al capitale della societa' Stretto
di Messina S.p.A. di altri soggetti pubblici e privati; in tale caso
saranno apportate le conseguenti modifiche allo statuto della
societa' stessa;
p) le modalita' e i termini per la manutenzione e gestione delle
opere, nonche' i poteri di controllo del concedente sulla gestione
stessa;
q) la devoluzione in favore della concessionaria degli introiti
derivanti dalla gestione del collegamento stradale;
r) l'entita' e le modalita' di versamento del canone da
corrispondersi alla concessionaria da RFI - Rete Ferroviaria Italiana
S.p.a. per l'esercizio degli impianti ferroviari, per il primo anno
di esercizio, nonche' i criteri e le modalita' da seguire per la
determinazione del canone stesso per gli ulteriori anni di esercizio
e relative modalita' di versamento;
s) i criteri per la determinazione e l'adeguamento delle tariffe
di pedaggio determinate in misura tale da favorire una giusta
politica di valorizzazione economica del Mezzogiorno;
t) la possibilita' di deferire al giudizio di un collegio
arbitrale, secondo le previsioni di cui all'articolo 12 del decreto
legislativo 20 agosto 2002, n. 190, le eventuali controversie tra il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da una parte, e la
societa' concessionaria, dall'altra, relative alla esecuzione,
interpretazione e risoluzione della convenzione;
u) l'inserimento, negli atti contrattuali di affidamento
dell'opera a terzi, della facolta' della societa' Stretto di Messina
S.p.A. di recedere dal contratto ove il progetto redatto
dall'affidatario dopo l'aggiudicazione comporti sostanziali modifiche
alle opere ovvero aumenti di prezzo.».
Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 11 del decreto legislativo
20 agosto 2002, n. 190, recante: «Attuazione della legge
21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle
infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e
di interesse nazionale», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 26 agosto 2002, n. 199 - supplemento
ordinario n. 174, e' il seguente:
«Art. 11 (Collaudo). - 1. Al collaudo delle
infrastrutture si provvede con le modalita' e nei termini
previsti dalla legge quadro.
2. Per le infrastrutture di grande rilevanza o
complessita', il soggetto aggiudicatore puo' autorizzare le
commissioni di collaudo ad avvalersi dei servizi di
supporto e di indagine di soggetti specializzati nel
settore. Gli oneri relativi sono a carico dei fondi con le
modalita' ed i limiti stabiliti con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. L'affidatario del
supporto al collaudo non puo' avere rapporti di
collegamento con chi ha progettato, diretto, sorvegliato o
eseguito in tutto o in parte l'infrastruttura».
- Il testo dell'art. 7, comma 2 del decreto legislativo
20 agosto 2002, n. 190, recante: «Attuazione della legge
21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle
infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e
di interesse nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 26 agosto 2002 n. 199 - supplemento ordinario n. 174,
e' il seguente:
«2. Il concessionario assume a proprio carico il
rischio di gestione dell'opera. Il prezzo eventualmente da
accordare al concessionario e la durata della concessione
sono determinati, nel bando di gara, sulla base del piano
economico finanziario e costituiscono come previsto al
successivo art. 10, comma 4, parametri di aggiudicazione
della concessione Nella determinazione del prezzo si tiene
conto della eventuale prestazione di beni e servizi da
parte del concessionario allo stesso soggetto
aggiudicatore, relativamente all'opera concessa, secondo le
previsioni del bando di gara.».
- Il testo dell'art. 19, comma 2 della legge
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni,
recante: legge quadro sui lavori pubblici, pubblicata nel
supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale del 19
febbraio 1994, n. 41, e' il seguente:
«2. Le concessioni di lavori pubblici sono contratti
conclusi in forma scritta fra un imprenditore e una
amministrazione aggiudicatrice, aventi a oggetto la
progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e
l'esecuzione dei lavori pubblici, o di pubblica utilita', e
di lavori a essi strutturalmente e direttamente collegati,
nonche' la loro gestione funzionale ed economica. La
controprestazione a favore del concessionario consiste
unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di
sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati. Qualora
necessario, il soggetto concedente assicura al
concessionario il perseguimento dell'equilibrio
economico-finanziario degli investimenti e della connessa
gestione in relazione alla qualita' del servizio da
prestare, anche mediante un prezzo, stabilito in sede di
gara, che comunque non puo' superare il cinquanta per cento
dell'importo totale dei lavori. Il prezzo puo' essere
corrisposto a collaudo effettuato in un'unica rata o in
piu' rate annuali, costanti o variabili. A titolo di
prezzo, i soggetti aggiudicatori possono cedere in
proprieta' o diritto di godimento beni immobili nella
propria disponibilita', o allo scopo espropriati, la cui
utilizzazione sia strumentale o connessa all'opera da
affidare in concessione, nonche' beni immobili che non
assolvono piu' a funzioni di interesse pubblico, gia'
indicati nel programma di cui all'art. 14, ad esclusione
degli immobili ricompresi nel patrimonio da dismettere ai
sensi del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410. Qualora il soggetto concedente disponga di
progettazione definitiva o esecutiva, l'oggetto della
concessione, quanto alle prestazioni progettuali, puo'
essere circoscritto alla revisione della progettazione e al
suo completamento da parte del concessionario.».
- Il testo dell'art. 12 del decreto legislativo
20 agosto 2002, n. 190, recante: «Attuazione della legge
21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle
infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e
di interesse nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 26 agosto 2002, n. 199 - supplemento ordinario n. 174,
e' il seguente:
«Art. 12 (Risoluzione delle controversie). - 1. Tutte
le controversie relative all'esecuzione dei contratti la
realizzazione delle infrastrutture possono essere risolte
mediante arbitrato rituale di diritto. Al giudizio
arbitrale si applicano, salvo quanto disposto nel presente
articolo, le disposizioni del codice di procedura civile.
2. Qualora sussista la competenza arbitrale, il
giudizio e' demandato ad un collegio composto da tre
membri.
3. Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o
nell'atto di resistenza, nomina l'arbitro di propria
competenza scelto fra professionisti aventi particolare
esperienza nella materia dei lavori pubblici.
4. Il terzo arbitro con funzioni di presidente del
collegio arbitrale e' nominato, d'accordo, dagli arbitri di
parte o dalle parti stesse, tra i magistrati amministrativi
e contabili, nonche' tra gli avvocati dello Stato nel caso
in cui non ne sia stato nominato uno quale arbitro di parte
e l'Avvocatura dello Stato non sia difensore di una delle
parti in giudizio. In caso di mancato accordo, ad
iniziativa della parte piu' diligente, provvede la camera
arbitrale per i lavori pubblici di cui all'art. 32 della
legge quadro e successive modificazioni, scegliendo il
terzo arbitro nell'albo previsto dal decreto del Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
5. Il collegio arbitrale provvede alla nomina del
segretario in persona di propria fiducia e, quando occorra,
alla nomina del consulente tecnico di ufficio, scelto
nell'ambito dell'apposito elenco tenuto dalla camera
arbitrale.
6. I compensi spettanti agli arbitri sono determinati
con il regolamento di cui all'art. 15.».
Art. 5.
1. Alla legge 17 dicembre 1971, n. 1158, sono apportate le seguente
modificazioni:
a) all'articolo 1, primo comma, la parola: «prevalente» e'
sostituita dalla seguente: «preminente»; il quinto comma e' abrogato;
b) all'articolo 2:
1) al primo comma sono aggiunte, alla fine del secondo
capoverso, le seguenti parole: «, nonche' lo svolgimento di ogni
connessa attivita' anche attraverso societa' partecipate; a fronte di
eventuali contributi per lo svolgimento di attivita' connesse si
procedera' alla separazione dei relativi flussi contabili.»;
2) al secondo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«lo statuto deve altresi' prevedere la previa designazione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la nomina di tre
degli altri amministratori»;
3) il terzo comma e' abrogato;
c) all'articolo 3, il terzo comma e' abrogato;
d) l'articolo 6 e' abrogato;
e) all'articolo 9:
1) il sesto comma e' abrogato;
2) al settimo comma le parole: «la stessa» sono sostituite
dalla seguente: «successiva»;
3) l'ottavo comma e' abrogato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 24 aprile 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Lunardi, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Note all'art. 5:
- Il testo dell'art. 1 della legge 17 dicembre 1971, n.
1158, recante: «Collegamento viario e ferroviario fra la
Sicilia ed il continente, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale dell'11 gennaio 1972, n. 8, come modificato dalla
legge qui pubblicata, e' il seguente:
«Art. 1 (Collegamento stabile viario e ferroviario). -
Concessione alla realizzazione di un collegamento stabile
viario e ferroviario e di altri servizi pubblici fra la
Sicilia ed il continente opera di preminente interesse
nazionale - si provvede mediante affidamento dello studio,
della progettazione e della costruzione, nonche'
dell'esercizio del solo collegamento viario, ad una
societa' per azioni al cui capitale sociale partecipi
direttamente o indirettamente l'Istituto per la
ricostruzione industriale con almeno il cinquantuno per
cento.
Il restante 49 per cento del capitale sociale sara'
sottoscritto dall'azienda autonoma delle ferrovie dello
Stato, dall'ANAS, dalle regioni Sicilia e Calabria e da
amministrazioni ed enti pubblici. La concessione e'
assentita con decreto dei Ministri per i lavori pubblici e
per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con i
Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per
il tesoro, per le partecipazioni statali e per la Marina
mercantile, sentito il CIPE.
Con lo stesso decreto viene approvata, sentiti i
consigli di amministrazione delle Ferrovie dello Stato e
dell'ANAS e previo parere del Consiglio di Stato, la
convenzione che disciplina la concessione.
(Comma abrogato).».
- Il testo dell'art. 2 della legge 17 dicembre 1971, n.
1158, recante: «Collegamento viario e ferroviario fra la
Sicilia ed il continente», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale dell'11 gennaio 1972, n. 8, come modificato dalla
legge qui pubblicata e' il seguente:
«Art. 2 (Societa' concessionaria). - La societa'
concessionaria dovra' avere come scopo sociale:
lo studio, la progettazione e la costruzione di
un'opera per il collegamento stabile ferroviario e viario e
dei pubblici servizi tra la Sicilia e il continente;
l'esercizio del collegamento e la manutenzione
dell'opera di cui al punto precedente, salvo quanto
previsto dall'art. 3 per quanto attiene all'esercizio
ferroviario, nonche' lo svolgimento di ogni connessa
attivita' anche attraverso societa' partecipate; a fronte
di eventuali contributi per la svolgimento di attivita'
connesse si procedera' alla separazione dei relativi flussi
contabili.
L'atto costitutivo e lo statuto sociale non potranno
prevedere deroghe alle maggioranze assembleari di cui agli
articoli 2368 e 2369 del codice civile e, per quanto
attiene alla azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ed
alla ANAS, dovranno prevedere la facolta' per ciascuna
delle aziende di nominare, ai sensi dell'art. 2458 del
Codice civile, almeno un amministratore ed un sindaco e per
ciascuna delle due regioni almeno un amministratore. Lo
statuto deve altresi' prevedere la previa designazione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la
nomina di tre degli altri amministratori.
(Comma abrogato).
In deroga alle disposizioni del codice civile, il
presidente del consiglio d'amministrazione sara' nominato
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con i Ministri per i lavori pubblici, per i
trasporti e l'aviazione civile e per le partecipazioni
statali.
La societa' concessionaria e' autorizzata, in deroga
alle limitazioni di cui all'art. 2410 del Codice civile, ad
emettere obbligazioni per un importo superiore al capitale
versato.».
- Il testo dell'art. 3 della legge 17 dicembre 1971, n.
1158, recante: «Collegamento viario e ferroviario fra la
Sicilia ed il continente, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale dell'11 gennaio 1973, n. 8, come modificato dalla
legge qui pubblicata, e' il seguente:
«Art. 3 (Disposizioni sulla societa' concessionaria). -
Alla societa' concessionaria e' affidato l'esercizio, la
gestione e la manutenzione del collegamento sullo stretto
di Messina, ad eccezione di quanto riguarda gli impianti
ferroviari che, ad ultimazione e collaudo definitivo
dell'opera, passeranno in esercizio, gestione e
manutenzione all'Azienda autonoma delle ferrovie dello
Stato, secondo il vigente ordinamento.
Le spese generali di gestione dell'opera e della
relativa manutenzione, ordinaria e straordinaria, sono a
carico della societa' concessionaria.
(Comma abrogato).
- Il testo dell'art. 9 della legge 17 dicembre 1971, n.
1158, recante: «Collegamento viario e ferroviario fra la
Sicilia ed il continente», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale dell'11 gennaio 1972, n. 8, come modificato dalla
legge qui pubblicata, e' il seguente:
«Art. 9 (Partecipazioni azionarie). - L'azienda
autonoma delle ferrovie dello Stato e' autorizzata ad
assumere le partecipazioni azionarie di cui all'art. 1 fino
a concorrenza della somma di lire due miliardi e
cinquecento milioni.
Per far fronte al suindicato onere l'azienda autonoma
delle Ferrovie dello Stato utilizzera' la quota di spesa
prevista dall'ultimo comma dell'art. 8 della legge
25 ottobre 1968, n. 1089.
L'azienda nazionale autonoma delle strade e' del pari
autorizzata ad assumere le medesime partecipazioni
azionarie fino a concorrenza della somma di lire due
miliardi e mezzo.
Per far fronte al suindicato onere verra' ridotto di
pari importo il contributo dello Stato a favore dell'ANAS
per l'anno 1972 e conseguentemente verranno ridotti degli
importi di milioni mille, milioni cinquecento e milioni
mille, rispettivamente gli stanziamenti dei capitoli numeri
503, 504 e 505 dello stato di previsione della spese
dell'ANAS per l'anno medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad introdurre,
con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti
per l'attuazione della presente legge.
(Comma abrogato).
Con successiva legge si provvedera' alle modalita' di
attribuzione delle aree di risulta derivanti dallo
spostamento delle attrezzature viarie e ferroviarie che
andranno a far parte del patrimonio indisponibile dei
comuni.
(Comma abrogato).».