Cass. Sez. III n. 19330 del 8 maggio 2009 (Ud. 11 mar. 2009)
Pres. Onorato Est. Petti Ric. Pagliara
Rifiuti. Discarica e deposito temporaneo

Per la configurabilità del reato di costituzione di una discarica, non è necessario che l’accumulo sussista per almeno un anno. Il riferimento alla durata annuale contenuto nell’articolo 2 comma 1 lettera g) del decreto legislativo n 36 del 2003 è riferito al deposito temporaneo nel senso che questo si trasforma automaticamente in discarica se l’accumulo dei rifiuti nel luogo di produzione si protrae oltre l’anno. Ai fini del concetto di discarica ciò che conta è la destinazione di un’area a ricettacolo permanente di rifiuti da parte di un determinato soggetto e non la sua durata

La corte d’appello di Lecce, con sentenza del 16 maggio del 2008, in parziale riforma di quella resa dal tribunale della medesima città, sezione distaccata di Maglie, eliminava la statuizione relativa alla confisca dell’area adibita a discarica e confermava nel resto l’impugnata sentenza, con cui Pagliara Eugenio, Sindaco Valerio e Falconieri Emilio erano stati condannati alla pena ritenuta di giustizia, quali responsabili, in concorso di circostanze attenuanti generiche, del reato di cui all’art. 51 terzo comma del decreto legislativo n 22 del 1997, per avere Pagliara Eugenio, quale proprietario dell’area, Sindaco Valerio e Falconieri Emilio, rispettivamente titolare ed operaio della ditta incaricata di colmare le buche esistenti sul terreno, realizzato una discarica abusiva. Fatto accertato il 15 marzo del 2004.
Secondo la ricostruzione fattuale contenuta nella sentenza impugnata, il 17 marzo del 2004, il Corpo forestale dello Stato eseguì un sopralluogo in località “Montelauro” in agro di Otranto e rilevò che, all’interno del terreno, di proprietà indivisa dei fratelli Pagliara, eredi di Pagliara Biagio, erano stati depositati rifiuti di vario genere, fra cui conci in cemento, ferraglia, lamiere, materiale plastico, elettrodomestici e persino piccole imbarcazioni. Al fondo si accedeva attraverso una strada in terra battuta, il cui accesso era delimitato da una catena chiusa con un lucchetto. Qualche giorno dopo l’ispettore Masi, ritornato sul posto, si avvide che la catena era stata rimossa e che gli scarichi abusivi erano aumentati, a dimostrazione del fatto che non si trattava di abbandono occasionale. Nei pressi vi era una casa colonica ove dimorava Pagliara Eugenio, uno dei comproprietari; i mezzi che accedevano alla zona adibita a discarica dovevano transitare a ridosso di tale abitazione. Dalle indagini si appurò inoltre che Sindaco Valerio, esercente attività edile, previo accordo con i proprietari, di tanto in tanto collocava inerti e materiale di risulta con la collaborazione del proprio dipendente Falconieri Emilio.
Tanto premesso in fatto, la corte osservava che il Pagliara era corresponsabile perché quale unico proprietario residente in loco aveva consentito che altri depositassero sistematicamente rifiuti sul suo suolo; gli altri due per avere effettuato diversi trasporti di rifiuti
Ricorrono per cassazione i tre imputati con separati ricorsi.
Il Pagliara deduce:
la prescrizione del reato maturata nelle more della pendenza del termine per l’impugnazione;
insussistenza dei presupposti per la configurabilità della discarica poiché non è risultato provato che i rifiuti fossero stati accumulati da oltre un anno;
erronea affermazione della responsabilità sulla base della sola qualità di comproprietario, travisamento della prova, in quanto egli non aveva affidato alcun incarico alla ditta del Sindaco per il trasporto dei rifiuti, incarico che invece era stato affidato dal proprio genitore deceduto;
la violazione degli artt. 14 e 51 del decreto legislativo n 22 del 1997 perché la responsabilità del proprietario sussiste solo quando vi siano specifici elementi di colpa che non possono ravvisarsi in una generica condotta omissiva.
Il Falconieri ed il Sindaco deducono:
la violazione dell’articolo 129 c.p.p. perché la commissione del reato, se sussistente, doveva essere fatta risalire ad un periodo anteriore al 1 gennaio del 2003, data di decesso di Pagliara Biagio, in quanto essi avevano avuto l’incarico di colmare le buche del terreno solo da Pagliara Biagio; quindi alla data di pronuncia della sentenza d’appello il reato era già estinto;
la violazione dell’articolo 2 lettera g) del decreto legislativo n 36 del 2003 per l’insussistenza della discarica, mancando la prova della persistenza dell’accumulo oltre l’anno, anzi dagli atti emergeva con estrema probabilità che l’accumulo era recente

In diritto
Il collegio rileva preliminarmente che il reato ascritto si è estinto per prescrizione essendo maturato alla data del 16 maggio del 2008,ossia dopo la decisione impugnata, il termine prescrizionale prorogato, secondo la disciplina,applicabile alla fattispecie ratione temporis, vigente prima della novella n 251 del 2005.
I ricorsi, ancorché infondati, non possono comunque considerarsi manifestamente tali perché pongono comunque delle questioni interpretative
Non ricorrono cause di proscioglimento più favorevoli della declaratoria di prescrizione del reato, in quanto, per la configurabilità del reato di costituzione di una discarica, non è necessario che l’accumulo sussista per almeno un anno. Il riferimento alla durata annuale contenuto nell’articolo 2 comma 1 lettera g) del decreto legislativo n 36 del 2003 è riferito al deposito temporaneo nel senso che questo si trasforma automaticamente in discarica se l’accumulo dei rifiuti nel luogo di produzione sì protrae oltre l’anno. Ai fini del concetto di discarica ciò che conta è la destinazione di un’area a ricettacolo permanente di rifiuti da parte di un determinato soggetto e non la sua durata. Una discarica non cessa di essere tale se viene scoperta e smantellata dagli inquirenti due o tre mesi dopo la sua costituzione. D’altra parte non risulta neppure che in quell’area i rifiuti erano stati abbandonati da meno di un anno