TAR Emilia Romagna (BO) Sez.I n. 716 del 21 settembre 2019
Rifiuti.Materiali alla rinfusa sul terreno

La presenza di materiali alla rinfusa su un terreno non configura l'abbandono di rifiuti ex art. 192 D.lgs. 152/2006 qualora sia dimostrato che quegli oggetti si trovano sul terreno per assolvere una qualche funzione e non siano stati meramente depositati.

Pubblicato il 21/09/2019

N. 00716/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00557/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 557 del 2019, proposto da
Maria Grazia Burioni, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Mussoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Pennabilli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Loriano Maccari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

dell'ordinanza del Sindaco di Pennabilli 4/2019 di rimozione di rifiuti e ripristino dei luoghi, notificata in data 4 maggio 2019;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pennabilli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 settembre 2019 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La ricorrente impugnava il provvedimento indicato in epigrafe che le ordinava di rimuovere dei rifiuti depositati su un terreno agricolo.

A tal fine faceva presente di aver subito una procedura esecutiva della propria abitazione e di aver collocato alcuni arredi e suppellettili presso un terreno adiacente alla sua dimora e che, pur non essendo proprietaria, da anni coltivava tanto da aver in corso un procedimento giudiziario per far dichiarare l’avvenuto usucapione del medesimo.

Già con una precedente ordinanza del 24.10.2018 era stata intimata la rimozione dei rifiuti che aveva in parte ottemperato pur ritenendo che non si trattasse di rifiuti, ma quanto al provvedimento impugnato lo riteneva illegittimo sulla scorta di due motivi di ricorso.

Il primo contesta il potere di ordinanza del Sindaco ex art. 192 D.lgs. 152/2006 poiché gli oggetti da rimuovere non possono essere considerati rifiuti ex art. 183 del medesimo testo unico 152/2006.

I materiali di sua proprietà depositati sul fondo sono funzionali alla realizzazione di un pergolato e pertanto non rappresentano né oggetti di cui il detentore/proprietario si sia disfatto o intende disfarsi, né rientrano tra quelle sostanze di cui per legge si abbia l’obbligo di disfarsi.

Il secondo motivo denuncia lo sviamento di potere poiché il provvedimento impugnato richiama il Regolamento edilizio comunale a tutela del decoro e la legge 15/2013, quest’ultima in materia edilizia, dimostrando che l’Amministrazione comunale si è avvalsa dell’ordinanza sindacale prevista dall’art. 192 del Codice dell’ambiente non per preservare la salubrità dell’ambiente ma per garantire il decoro urbano e per contrastare il fenomeno degli abusi edilizi.

Si costituiva in giudizio il Comune di Pennabilli che eccepiva preliminarmente l’inammissibilità del ricorso poiché l’atto impugnato sarebbe una mera conferma della precedente ordinanza di rimozione non impugnata; nel merito chiedeva il rigetto del ricorso.

Il ricorso è infondato è ciò consente di non affrontare l’eccezione preliminare del Comune.

Ai sensi dell’art. 183 D.lgs. 152/2006 si considera come rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

Gli oggetti che la ricorrente è stata intimata a smaltire costituiscono il residuo di ciò che è stato oggetto di sgombero in esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile di sua proprietà all’esito della procedura esecutiva.

Tali oggetti sono stati appoggiati alla rinfusa su un terreno limitrofo a lei in uso, ma per poter ritenere che non si tratti di un’ipotesi di abbandono di rifiuti ex art. 192 D.lgs. 152/2006, bisognerebbe dimostrare che quegli oggetti si trovano sul terreno per assolvere una qualche funzione e non siano stati meramente depositati.

Il riferimento contenuto nel provvedimento all’art. 7, comma 4, L.R. 15/2013 non è sintomatico dello sviamento di potere contestato dalla ricorrente, ma è semplicemente un passaggio della motivazione dell’atto per escludere che i beni da rimuovere potessero non essere considerati rifiuti ma destinati alla realizzazione di una palizzata secondo quanto prospettato dalla ricorrente.

Peraltro la visione delle foto degli oggetti da rimuovere dimostra in modo evidente la loro inidoneità allo scopo affermato dalla ricorrente.

Essendo il ricorso è palesemente infondato viene respinta l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio, mentre le condizioni economiche della ricorrente giustificano la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Si rigetta la domanda di ammissione al gratuito patrocinio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 5 settembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Di Nunzio, Presidente

Marco Morgantini, Consigliere

Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore