Corte di Giustizia (Seconda Sezione) 15 maggio 2025
« Rinvio pregiudiziale – Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra – Registro dell’Unione – Regolamento (UE) n. 389/2013 – Iscrizione di una restituzione delle suddette quote in tale registro – Irrevocabilità delle operazioni – Articolo 40 – Annullamento delle operazioni completate – Articolo 70 – Restituzione in forza di una disposizione dell’Unione successivamente invalidata dalla Corte – Impossibilità, per il gestore, di recuperare le quote interessate per il periodo di cui trattasi – Validità »
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
15 maggio 2025 (*)
« Rinvio pregiudiziale – Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra – Registro dell’Unione – Regolamento (UE) n. 389/2013 – Iscrizione di una restituzione delle suddette quote in tale registro – Irrevocabilità delle operazioni – Articolo 40 – Annullamento delle operazioni completate – Articolo 70 – Restituzione in forza di una disposizione dell’Unione successivamente invalidata dalla Corte – Impossibilità, per il gestore, di recuperare le quote interessate per il periodo di cui trattasi – Validità »
Nella causa C‑414/23,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Helsingin hallinto-oikeus (tribunale amministrativo di Helsinki, Finlandia), con decisione del 30 giugno 2023, pervenuta in cancelleria il 6 luglio 2023, nel procedimento
Metsä Fibre Oy,
con l’intervento di:
Energiavirasto
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta da K. Jürimäe, presidente di sezione, K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di giudice della Seconda Sezione, M. Gavalec, Z. Csehi (relatore) e F. Schalin, giudici,
avvocato generale: M. Campos Sánchez‑Bordona
cancelliere: C. Strömholm, amministratrice
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 17 ottobre 2024,
considerate le osservazioni presentate:
– per la Metsä Fibre Oy, da A.‑S. Roubier e M. af Schultén, asianajajat, e J. Kauppinen, oikeustieteenmaisteri;
– per l’Energiavirasto, da N. Kankaanrinta e J. Pakkala, in qualità di agenti;
– per il governo finlandese, da A. Laine e H. Leppo, in qualità di agenti;
– per la Commissione europea, da B. D Meester, I. Söderlund e G. Wils, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 12 dicembre 2024,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sulla validità e sull’interpretazione degli articoli 40 e 70 del regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione, del 2 maggio 2013, che istituisce un registro dell’Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle decisioni n. 280/2004/CE e n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (UE) n. 920/2010 e n. 1193/2011 della Commissione (GU 2013, L 122, pag. 1), nonché sull’interpretazione dell’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un ricorso proposto dalla Metsä Fibre Oy avverso una decisione dell’Energiavirasto (Autorità per l’energia, Finlandia) in merito alle quote di emissioni di gas a effetto serra che tale società ha dovuto restituire in forza delle disposizioni del diritto dell’Unione relative al sistema per lo scambio di tali quote vigenti all’interno dell’Unione europea, che sono state successivamente dichiarate invalide dalla Corte.
Contesto normativo
Direttiva 2003/87/CE
3 La direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU 2003, L 275, pag. 32), come modificata dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009 (GU 2009, L 140, pag. 63) (in prosieguo: la «direttiva 2003/87»), ha istituito, conformemente al suo articolo 1, un sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra al fine di promuovere la riduzione di dette emissioni secondo criteri di validità in termini di costi e di efficienza economica.
4 L’articolo 19 di tale direttiva, intitolato «Registri», prevede quanto segue:
«1. Le quote rilasciate a decorrere dal 1º gennaio 2012 sono conservate nel registro comunitario ai fini dell’esecuzione delle procedure relative alla gestione dei conti di deposito aperti nello Stato membro e l’assegnazione, la restituzione e l’annullamento delle quote [previste nel regolamento della Commissione europea] di cui al paragrafo 3.
(...)
3. Ai fini dell’attuazione della presente direttiva la Commissione adotta un regolamento relativo ad un sistema standardizzato e sicuro di registri sotto forma di banche di dati elettroniche standardizzate, contenenti elementi di dati comuni che consentano di controllare il rilascio, il possesso, il trasferimento e la cancellazione delle quote di emissioni, nonché di assicurare l’accesso al pubblico e la riservatezza, ove necessario, e di garantire che ogni cessione sia compatibile con gli obblighi risultanti dal protocollo di Kyoto [allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, approvato a nome della Comunità europea, con decisione 2002/358/CE del Consiglio, del 25 aprile 2002 (GU 2002, L 130, pag. 1) (in prosieguo: il «protocollo di Kyoto»)] (...)».
Regolamento n. 389/2013
5 Il regolamento n. 389/2013 è stato adottato sulla base dell’articolo 19 della direttiva 2003/87. Sebbene sia stato abrogato, con effetto dal 1º gennaio 2021, dal regolamento delegato (UE) 2019/1122 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del registro dell’Unione (GU 2019, L 177, pag. 3), esso resta tuttavia applicabile, conformemente all’articolo 88, secondo comma, di tale regolamento delegato, fino al 1º gennaio 2026 a tutte le transazioni necessarie in relazione al periodo di scambio compreso tra il 2013 e il 2020, al secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto e al periodo di adempimento di cui all’articolo 3, punto 30, del regolamento n. 389/2013.
6 Il considerando 8 del regolamento n. 389/2013 è del seguente tenore:
«Le quote e le unità di Kyoto esistono solo in forma dematerializzata e sono fungibili; pertanto la titolarità di una quota o di un’unità di Kyoto deve essere accertata attraverso la loro effettiva presenza nei conti del registro dell’Unione nel quale sono detenute. Inoltre, per ridurre i rischi connessi all’annullamento delle operazioni inserite nel registro e le conseguenti turbative del sistema e del mercato che tale annullamento potrebbe causare, è necessario garantire che le quote e le unità di Kyoto siano completamente fungibili. In particolare, le operazioni non possono essere annullate, revocate o ricalcolate, in base a norme diverse da quelle che regolano il registro, dopo il termine definito dalle stesse. Il presente regolamento non dovrebbe impedire in alcun modo al titolare di un conto o a un terzo di far valere diritti o crediti risultanti dall’operazione in questione riconosciutigli per legge ai fini di recupero o di restituzione in relazione a un’operazione immessa in un sistema, ad esempio in caso di frode o di errore tecnico, purché ciò non comporti l’annullamento, la revoca o il ricalcolo dell’operazione. Inoltre, l’acquisizione di una quota o un’unità di Kyoto effettuato in buona fede deve essere tutelato».
7 L’articolo 40 di tale regolamento, intitolato «Natura delle quote e carattere definitivo delle operazioni», ai paragrafi 3 e 4 prevede quanto segue:
«3. Data la fungibilità delle quote e delle unità di Kyoto, qualsiasi obbligo di recupero o restituzione che possa essere imposto in virtù della legislazione nazionale si applica solo alla quota o all’unità di Kyoto in natura.
Fatte salve le disposizioni dell’articolo 70 e la verifica della concordanza di cui all’articolo 103 del presente regolamento, un’operazione diventa definitiva e irrevocabile al momento del suo completamento a norma dell’articolo 104. Salvo eventuali disposizioni della legislazione nazionale o un eventuale ricorso di diritto interno che possono determinare l’obbligo o l’ordine di esecuzione di una nuova operazione nel registro dell’Unione, nessuna legge, regolamentazione, prassi o norma relativa allo scioglimento dei contratti o delle operazioni può comportare l’annullamento nel registro dell’Unione di un’operazione divenuta definitiva e irrevocabile ai sensi del presente regolamento.
Non si può impedire a un titolare di conto o a un terzo di far valere qualsiasi diritto o credito risultante dall’operazione in questione che la legge possa riconoscergli ai fini di recupero o di restituzione [o di risarcimento] in relazione a un’operazione divenuta definitiva nel registro dell’Unione, ad esempio nel caso di frode o di errore tecnico, purché ciò non porti al ricalcolo del «netting», alla revoca o all’annullamento dell’operazione nel registro.
4. Chiunque acquisisca e detenga in buona fede una quota o un’unità di Kyoto acquisisce la titolarità della quota o dell’unità di Kyoto indipendentemente dagli eventuali vizi di titolarità del cedente».
8 L’articolo 70 del suddetto regolamento, intitolato «Annullamento delle operazioni avviate per errore e completate», ai paragrafi 1 e 2 enuncia quanto segue:
«1. Se il titolare di un conto o l’amministratore nazionale che opera per conto del titolare del conto avvia involontariamente o erroneamente un’operazione di cui al paragrafo 2, il titolare del conto può proporre all’amministratore del proprio conto di procedere all’annullamento dell’operazione completata presentando una domanda scritta. La domanda è debitamente firmata dal rappresentante o dai rappresentanti autorizzati del titolare del conto ai quali è consentito avviare il tipo di operazione da annullare e ed è inviata entro cinque giorni lavorativi dal completamento dell’operazione. La domanda contiene una dichiarazione attestante che l’operazione è stata avviata erroneamente o involontariamente.
2. I titolari dei conti possono proporre l’annullamento delle seguenti operazioni:
a) restituzione di quote;
b) soppressione di quote;
c) scambio dei crediti internazionali».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
9 La Metsä Fibre gestisce a Äänekoski (Finlandia) una fabbrica di prodotti biologici. Nel periodo compreso tra il 2013 e il 2017, tale impresa ha restituito quote di emissioni di gas a effetto serra che le erano state assegnate per tale impianto.
10 Con sentenza del 19 gennaio 2017, Schaefer Kalk (C‑460/15; in prosieguo: la «sentenza Schaefer Kalk», EU:C:2017:29), la Corte ha dichiarato l’invalidità di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione, del 21 giugno 2012, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2012, L 181, pag. 30), in vigore tra il 2013 e il 2018 e che includevano sistematicamente il biossido di carbonio (CO2) trasferito ad un altro impianto per la produzione di carbonato di calcio precipitato nelle emissioni di un impianto di produzione di calce mediante calcinazione, indipendentemente dal fatto che tale biossido di carbonio fosse rilasciato o meno nell’atmosfera.
11 Con decisione del 26 aprile 2022, l’Autorità per l’energia ha effettuato una nuova valutazione dei quantitativi totali di emissioni di CO2 dell’impianto di Äänekoski per gli anni dal 2013 al 2017. Alla luce della sentenza Schaefer Kalk essa ha considerato che, per tali anni, la Metsä Fibre avesse restituito circa 115 000 quote di emissioni di gas a effetto serra in eccesso al registro dell’Unione e l’ha autorizzata a riportare tale eccedenza per il 2021. Di contro, tale Autorità ha ritenuto che non fosse possibile reintegrare nel conto di tale impianto un quantitativo pari alle quote restituite in eccesso, dal momento che i termini fissati dal regolamento n. 389/2013 per l’annullamento di un’operazione errata nel registro dell’Unione erano scaduti. Inoltre, tale decisione precisa che lo stesso regolamento non prevede la possibilità di trasferire il saldo positivo di adempimento del conto di adempimento sul conto di un altro impianto della Metsä Fibre.
12 Secondo la Metsä Fibre, la correzione così effettuata dall’Autorità per l’energia non avrebbe tuttavia tratto tutte le conseguenze dalla sentenza Schaefer Kalk in quanto non consentiva a detta società di disporre pienamente di tali quote di emissioni di gas a effetto serra in eccesso. Infatti, non essendo iscritte nel registro dell’Unione, tali quote non sussisterebbero effettivamente, cosicché la Metsä Fibre non potrebbe venderle.
13 Orbene, la Metsä Fibre rileva che, a seguito di importanti investimenti realizzati sul suo impianto di Äänekoski, quest’ultimo ha pressoché azzerato le emissioni di biossido di carbonio. Pertanto, essa non potrebbe praticamente utilizzare le 115 000 quote di emissioni dii gas a effetto serra in eccesso di cui dispone nell’ambito di future restituzioni di quote. A tal riguardo, la stessa Autorità per l’energia riconosce che, con l’attuale livello di emissioni annue di tale impianto, inferiore a 20 tonnellate di biossido di carbonio, occorrerebbero circa sei-settemila anni per utilizzare tali 115 000 quote.
14 È in tale contesto che la Metsä Fibre ha chiesto l’annullamento di detta decisione dinanzi allo Helsingin hallinto-oikeus (tribunale amministrativo di Helsinki, Finlandia), giudice del rinvio. Essa sostiene che la decisione summenzionata è contraria al diritto primario dell’Unione, in particolare per il fatto che un caso in cui un gestore non riesce a beneficiare effettivamente della correzione delle quote di emissioni dei gas a effetto serra viola il diritto di proprietà e il principio di uguaglianza, ed è inoltre contraria alla logica economica. La Metsä Fibre si ritiene, de facto, privata di tutela giuridica, in quanto il principio di diritto risultante dalla sentenza Schaefer Kalk non le viene applicata.
15 In tali circostanze, lo Helsingin hallinto-oikeus (tribunale amministrativo di Helsinki) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se le disposizioni di cui agli articoli 70 e 40 del regolamento della Commissione [n. 389/2013], vertenti sui termini di annullamento delle operazioni e sul carattere definitivo e irrevocabile di queste ultime, siano invalide ove si tenga conto del diritto di proprietà, quale sancito dall’articolo 17 della Carta (…), e degli altri diritti tutelati all’interno di detta Carta, nella misura in cui le succitate disposizioni ostano a una restituzione delle quote in capo alla Metsä Fibre Oy, in una situazione in cui detta restituzione di quote in numero eccessivo al registro dell’Unione si fondava sull’applicazione delle disposizioni dichiarate invalide nella sentenza [Schaefer Kalk], e la società non può sfruttare lo stato positivo di adempimento del conto di adempimento a causa dell’attuale basso livello di emissioni dell’impianto Äänekoski.
2) In caso di risposta in senso negativo alla prima questione: se le disposizioni di cui agli articoli 70 e 40 del regolamento della Commissione [n. 389/2013] trovino applicazione in un caso in cui la restituzione di quote in eccesso al registro dell’Unione si fondava sull’applicazione delle disposizioni dichiarate invalide nella sentenza [Schaefer Kalk], e non su un’operazione involontariamente o erroneamente avviata dal titolare del conto o dall’amministratore nazionale per conto di esso.
3) In caso di risposta in senso negativo alla prima questione e in senso positivo alla seconda: se il diritto dell’Unione contempli una qualsiasi altra misura idonea a porre la Metsä Fibre Oy, sotto il profilo dell’utilizzo delle quote, nella posizione in cui essa si troverebbe se non fossero esistite le disposizioni dichiarate invalide nella sentenza [Schaefer Kalk] e se la società non avesse, in osservanza di esse, restituito quote in eccesso».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
16 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se le disposizioni di cui agli articoli 40 e 70 del regolamento n. 389/2013, vertenti sul carattere definitivo e irrevocabile delle operazioni e sui termini di annullamento delle stesse, siano valide alla luce della Carta.
17 Detto giudice del rinvio parte quindi dalla premessa secondo la quale tali disposizioni ostano all’annullamento di una restituzione delle quote di emissioni di gas a effetto serra in un caso in cui, da un lato, la restituzione in eccesso di queste ultime al registro dell’Unione da parte della Metsä Fibre derivava dall’applicazione di disposizioni del regolamento n. 601/2012 dichiarate invalide dalla sentenza Schaefer Kalk e, dall’altro, tale gestore non potrà utilizzare le 115 000 quote di emissioni dei gas a effetto serra di cui dispone, a causa del basso livello di emissioni d’ora in avanti prodotte dall’impianto di Äänekoski.
18 Considerando che gli articoli 40 e 70 del regolamento n. 389/2013 impediscono di trarre conseguenze dalla sentenza Schaefer Kalk nei confronti della Metsä Fibre, il giudice del rinvio nutre dubbi quanto alla loro validità alla luce, in particolare, del diritto di proprietà garantito dall’articolo 17 della Carta.
19 Conformemente all’articolo 40, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 389/2013, un’operazione effettuata nell’ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra diventa definitiva e irrevocabile al momento del suo completamento secondo le modalità previste da tale regolamento. Tale disposizione precisa inoltre che, in linea di principio, nessuna legge, regolamentazione, prassi o norma relativa allo scioglimento dei contratti o delle operazioni può comportare l’annullamento nel registro dell’Unione di un’operazione divenuta definitiva e irrevocabile ai sensi di detto regolamento.
20 Come risulta dall’articolo 40, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 389/2013, tale regime si applica fatte salve le disposizioni dell’articolo 70 di tale regolamento e salvo eventuali disposizioni della legislazione nazionale o un eventuale ricorso di diritto interno, che possono determinare l’obbligo o l’ordine di esecuzione di una nuova operazione nel registro dell’Unione.
21 A tal riguardo, dall’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento n. 389/2013 risulta che un’operazione può essere annullata qualora sia stata avviata involontariamente o erroneamente e a condizione che il titolare del conto ne chieda l’annullamento entro cinque giorni lavorativi dal completamento dell’operazione.
22 Il regolamento n. 389/2013 ha così introdotto un regime rigoroso di annullamento delle operazioni che mira a garantire, per quanto possibile, l’irrevocabilità di quest’ultime.
23 Tale regime non consente, in particolare, di avvalersi della dichiarazione di invalidità di disposizioni del diritto dell’Unione, che disciplinino il calcolo delle emissioni di un impianto rientrante nel sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra, per chiedere l’annullamento di un’operazione completata, ai sensi dell’articolo 70 del regolamento n. 389/2013.
24 Peraltro, i casi previsti all’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento n. 389/2013 riguardano errori commessi dagli operatori interessati e si riferiscono quindi a fattispecie fondamentalmente diverse dal caso di cui trattasi nel procedimento principale, in cui viene invocata l’illegittimità di una disposizione del diritto dell’Unione constatata ex post. Pertanto, tale disposizione non può essere applicata per analogia nel caso di specie. Ciò vale a maggior ragione in quanto una siffatta applicazione richiederebbe di prescindere dai termini rigorosi imposti da detta disposizione.
25 Se è vero che le disposizioni di cui all’articolo 40, paragrafo 3, secondo comma, e all’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento n. 389/2013 ostano quindi a che la sentenza Schaefer Kalk sia presa in considerazione per consentire di annullare le restituzioni delle quote di emissioni dei gas a effetto serra restituite in eccesso, tale circostanza non può tuttavia portare a sostenere la loro invalidità rispetto al diritto di proprietà di un gestore che si trova in una situazione come quella della Metsä Fibre, garantito dall’articolo 17 della Carta, dal momento che l’articolo 40, paragrafo 3, terzo comma, di tale regolamento consente di assicurare che, in ogni caso, l’applicazione di tali disposizioni non faccia gravare su tale gestore un onere sproporzionato.
26 Infatti, l’articolo 40, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento n. 389/2013, in combinato disposto con il considerando 8 di tale regolamento, enuncia che non si può impedire al titolare di un conto o a un terzo di far valere un qualsiasi diritto o credito risultante dall’operazione in questione, che la legge possa riconoscergli a fini di recupero o restituzione o risarcimento, in relazione a un’operazione divenuta definitiva nel registro dell’Unione, ad esempio nel caso di frode o di errore tecnico, purché ciò non porti al ricalcolo del «netting», alla revoca o all’annullamento dell’operazione nel registro.
27 Risulta quindi che tale articolo 40, paragrafo 3, terzo comma, prevede espressamente l’ipotesi in cui un’operazione sia divenuta definitiva nel registro dell’Unione. In tal caso, spetta in particolare al titolare del conto far valere il diritto a un recupero, a una restituzione o a un risarcimento, a condizione che tale azione non porti al ricalcolo del «netting», alla revoca o all’annullamento dell’operazione in detto registro, tre azioni la cui equivalenza è dimostrata dal loro carattere alternativo.
28 Tale facoltà di chiedere un recupero, una restituzione o un risarcimento, in riferimento alla quale l’articolo 40, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento n. 389/2013 prevede che essa sia concessa «ad esempio nel caso di frode o di errore tecnico», deve, a fortiori, essere disponibile per il titolare di un conto, che abbia correttamente applicato una normativa dell’Unione successivamente invalidata dalla Corte. Ciò vale a maggior ragione in quanto, come testimonia la locuzione «ad esempio», la serie di eventi previsti da tale disposizione non forma un elenco tassativo.
29 Detta disposizione consente quindi al titolare del conto interessato di far valere il suo diritto al risarcimento dei danni causati da un’operazione che, ex post, si sia rivelata eccessiva alla luce di una sentenza della Corte ma che, essendo irrevocabile e definitiva, non possa più essere annullata. Poiché l’operazione in questione non è annullata nel registro dell’Unione, il funzionamento di tale registro non è rimesso in discussione.
30 A tal riguardo, il titolare del conto interessato deve potersi avvalere del suo diritto a un recupero, a una restituzione o a un risarcimento dinanzi a un’autorità nazionale competente, fermo restando che gli Stati membri sono tenuti a garantire il rispetto dell’articolo 40, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento n. 389/2013, in particolare istituendo, a tal fine, mezzi di ricorso effettivi.
31 In tali circostanze, conformemente alle considerazioni esposte ai punti da 26 a 30 della presente sentenza, un gestore di un impianto come la Metsä Fibre può far valere i diritti o i crediti di cui all’articolo 40, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento n. 389/2013, compreso il diritto di ottenere un risarcimento, affinché sia posto, quanto all’utilizzo delle quote di emissioni dei gas a effetto serra, nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato se le disposizioni dichiarate invalide dalla sentenza Schaefer Kalk non fossero esistite e se tale gestore non avesse quindi restituito quote in eccesso.
32 Se una domanda diretta a ottenere un siffatto risarcimento è soggetta alle modalità e alle condizioni abitualmente applicabili a domande di questo tipo, occorre ancora precisare che, tenuto conto del fatto che l’Autorità per l’energia ha accreditato i conti degli altri impianti interessati dalla sentenza Schaefer Kalk di un numero di quote di emissioni dei gas a effetto serra equivalente al numero di quote di emissioni restituite in eccesso, ai fini di un utilizzo di futuri periodi di scambio di quote, un risarcimento fondato sull’articolo 40, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento n. 389/2013, in un caso come quello di cui al procedimento principale, deve, in linea di massima, condurre a porre il gestore dell’impianto interessato in una posizione materialmente equivalente, sul piano economico, a quella dei gestori degli impianti i cui conti sono stati oggetto di tale accredito.
33 Infatti, il gestore di un impianto che ha modificato il suo processo di produzione al fine di ridurre le emissioni di CO2 e, quindi, di rispettare in misura maggiore gli obiettivi dell’Unione in materia di tutela dell’ambiente non può essere svantaggiato per il fatto che il basso livello di emissioni, prodotte da quel momento in poi da tale impianto, faccia diminuire per lui l’interesse a ricevere un accredito di quote di emissioni per un utilizzo di futuri periodi di scambio di quote.
34 Dall’insieme dei motivi che precedono risulta che gli articoli 40 e 70 del regolamento n. 389/2013 non ostano a che sia posto rimedio, in modo effettivo, agli effetti causati dall’applicazione di disposizioni del diritto dell’Unione successivamente dichiarate invalide da una sentenza della Corte.
35 Alla luce di tali considerazioni, si deve constatare che dall’esame della prima questione non è emerso alcun elemento tale da inficiare la validità delle disposizioni di cui agli articoli 40 e 70 del regolamento n. 389/2013, vertenti sul carattere definitivo e irrevocabile delle operazioni e sui termini di annullamento delle stesse.
Sulla seconda e sulla terza questione
36 In considerazione della soluzione data alla prima questione, non occorre risolvere le questioni seconda e terza.
Sulle spese
37 Nei confronti delle parti nel procedimento principale, la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:
Dall’esame della prima questione pregiudiziale non è emerso alcun elemento tale da inficiare la validità delle disposizioni di cui agli articoli 40 e 70 del regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione, del 2 maggio 2013, che istituisce un registro dell’Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle decisioni n. 280/2004/CE e n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (UE) n. 920/2010 e n. 1193/2011 della Commissione, vertenti sul carattere definitivo e irrevocabile delle operazioni e sui termini di annullamento delle stesse.
Firme