Cass. Sez. III n. 42516 del 14 novembre 2008 (Ud. 21 ott. 2008)
Pres. Grassi Est. Teresi Ric. Baldaro
Beni Culturali. Omessa denuncia di trasferimento di beni culturali (collezioni numismatiche )

In tema di tutela penale dei beni culturali, anche a seguito dell\'entrata in vigore dell\'art. 2 decies, L. 25 giugno 2005, n. 109 (di conversione del D.L. 26 aprile 2005, n. 63, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonchè per la tutela del diritto d\'autore, e altre misure urgenti"), integra il reato di cui agli artt. 59 e 173 D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 la violazione dell\'obbligo di denunciare il trasferimento della proprietà o della detenzione di collezioni numismatiche, salvo che si tratti di monete antiche e moderne di modesto valore o ripetitive, o conosciute in molti esemplari o non considerate rarissime, ovvero di cui esiste un notevole numero di esemplari tutti uguali, per le quali è escluso sia l\'obbligo di denuncia sia ogni altro obbligo di notificazione alle autorità competenti.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 21/10/2008
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 2088
Dott. TERESI Alfredo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 16747/2007
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Baldaro Cosimo, nato a Brindisi il 6.10.1960;
avverso la sentenza della Corte d\'Appello di Lecce in data 26.11.2007 che ha confermato la condanna alla pena della reclusione e della multa inflittagli nel giudizio di primo grado per il reato di cui al D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 122, comma 1, lett. b), (ora D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 59, n. 2, lett. c) e art. 173);
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi;
Sentito il PM nella persona del PG, dott. MONTAGNA Alfredo, che ha chiesto l\'annullamento senza rinvio della sentenza perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;
Sentito il difensore del ricorrente, avv. CRASTOLLA Guido, che ha chiesto l\'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza 26.11.2007 la Corte d\'Appello di Lecce confermava la condanna alla pena della reclusione e della multa inflitta nel giudizio di primo grado a Cosimo Baldaro quale colpevole di non avere presentato, pur essendovi tenuto, nel termine di trenta giorni dall\'accettazione dell\'eredità, la denuncia del trasferimento della proprietà e della detenzione di sei monete antiche di varie epoche storiche: dal periodo romano al Regno d\'Italia.
Proponeva ricorso per cassazione l\'imputato denunciando:
- violazione di legge per l\'omessa declaratoria di estinzione del reato per abolitio criminis essendo intervenuta la L. n. 109 del 2005 che, all\'art. 2 decies, ha escluso la rilevanza penale delle ipotesi di minor rilievo (monete di modesto valore o ripetitive o di cui esiste un notevole numero di esemplari tutti uguali). Le monete ritrovate nella sua abitazione rientravano nella previsione normativa perché erano poche, di modestissimo valore e tenute, con altre prive di valore storico, in pessimo stato di conservazione;
- violazione del D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 59 per la ritenuta configurabilità del reato perché egli nulla sapeva dell\'esistenza e del valore delle monete appartenenti al defunto padre sia perché mancava la prova dell\'accettazione dell\'eredità;
- difetto di motivazione sulla determinazione della pena. Chiedeva l\'annullamento della sentenza.
Col primo motivo, nel quale gli altri sono assorbiti, il ricorrente assume che i giudici di merito hanno affermato la responsabilità senza prendere in considerazione la norma introdotta dalla L. n. 109 del 2005, art. 2 decies che ha escluso l\'obbligo di denuncia di cui all\'art. 59 del codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché di ogni altro obbligo di notificazione alle autorità competenti per le monete di modesto valore o ripetitive ovvero di cui esiste un notevole numero di esemplari tutti uguali.
Il motivo è fondato e va accolto.
I giudici di merito, infatti, hanno apoditticamente ritenuto che le monete rivestissero valore numismatico senza specificare le caratteristiche di ciascuna di esse e le ragioni attributive della qualità di beni culturali e senza accertare se le stesse rientrassero o no tra quelle che, per il modesto valore, sono escluse dell\'obbligo di denuncia, come previsto dalla norma sopraindicata, e, sono, quindi, penalmente irrilevanti.
Pertanto la sentenza impugnata va annullata per mancanza di motivazione sul punto con rinvio alla Corte d\'Appello di Taranto per nuovo esame.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d\'Appello di Taranto.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2008