TAR Campania (SA) Sez. II n.1503 del 17 giugno 2016
Urbanistica.Calcolo degli oneri concessori

In tema di rilascio di titoli ad aedificandum il calcolo degli oneri concessori (a cui le schede parametriche sono strumentalmente indirizzate) rappresenta un compito assegnato dalla legge all'Ente competente al rilascio del titolo abilitativo, il quale non può assolutamente riversarlo sul richiedente

 

N. 01503/2016 REG.PROV.COLL.

N. 01575/2014 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1575 del 2014, proposto da:
Rosanna, Gianfranco e Annantonietta Troncone, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Adriano Tortora, con domicilio eletto in Salerno, alla Via Velia, n. 96;

contro

Comune di Vallo della Lucania, in persona del Sindaco in carica pro tempore, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

a) del provvedimento prot. n. 10222 del 18.02.2015, notificato ai ricorrenti in data 19.02.2015, del Comune di Vallo della Lucania — Settore Urbanistica ed Edilizia, nella parte in cui condiziona l'efficacia del Permesso di Costruire di cui alla pratica edilizia n. 101/1998 alla "presentazione di scheda parametrica riportante i dati della superficie utile ai fini della determinazione del costo di costruzione, del volume vuoto per pieno ai fini della determinazione degli oneri di urbanizzazione";

b) del provvedimento prot. n. 579 del 19.01.2015 della Città di Edilizia, con il quale il Comune subordina il rilascio della concessione edilizia pratica n. 101/98 al deposito delle "schede parametriche, precisando che "decorso trenta giorni dalla notifica della presente la pratica verrà archiviata";

c) del provvedimento prot. n. 13870 del 18.11.2014, notificato ai ricorrenti in data 1.12.2014, del Comune di Vallo della Lucania —Settore 6 — Urbanistica ed Edilizia — Servizio Edilizia, con il quale il Comune resistente, oltre a sospendere l'istruttoria della pratica edilizia n. 101 del 1998, comunica che in caso di mancata acquisizione delle schede parametriche "l'istruttoria della pratica rimarrà sospesa e, con l'inutile decorso di 30 gg dal ricevimento della presente, le SS.LL. saranno considerate rinunciatarie con conseguente archiviazione della pratica";

d) di ogni atto presupposto connesso o consequenziale.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 marzo 2016 il dott. Giovanni Grasso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

1.- Con ricorso notificato nelle forme e nei tempi di rito, Rosanna, Gianfranco e Annantonietta Troncone, come in atti rappresentati e difesi, esponevano di essere comproprietari di un terreno sito alla frazione Pattano del Comune di Vallo della Lucania (distinto in catasto al foglio 18, p.11e 274 e 479-fraz. dalla p.11a 7), confinante a sud con strada comunale, a ovest con il vallone denominato "San Francato", a nord con la restante p.11a 479 e ad est con la p.11a 274, su cui insisteva una villetta, realizzata in forza di concessione edilizia tacita (ai sensi dell'art. 8 L. 94/1982).

Aggiungevano che, con nota prot. n. 10222 del 18.02.2015, il Comune di Vallo della Lucania, in asserita elusione di ordine giurisdizionale di rilascio immediato del permesso di costruire richiesto per i lavori di ampliamento da eseguire all'interno del proprio immobile (giusta le sentenze sent. nn. 93/2015, 1742/2013 e 770/2011, rese inter partes dall’intestato Tribunale), aveva bensì rilasciato il rivendicato titolo autorizzativo, peraltro illegittimamente subordinandolo, in termini condizionali, alla "presentazione di scheda parametrica riportante i dati della superficie utile ai fini della determinazione del costo di costruzione, del volume vuoto per pieno ai fini della determinazione degli oneri di urbanizzazione": e ciò a dispetto delle richiamate sentenze, le quali avevano inequivocabilmente accertato la sussistenza di tutti i presupposti per il rilascio dell'invocato titolo abilitativo.

Avverso la ridetta determinazione i ricorrenti proponevano incidente di esecuzione nel giudizio per l'ottemperanza delle sentenze n. 93/2015, n. 1742/2013 e n. 770/2011, rilevando come lo stesso, oltre a porsi in contrasto con l'ordine giurisdizionale di rilascio immediato e incondizionato, fosse irrimediabilmente viziato da plurimi profili d'illegittimità.

In particolare, lamentavano: 1) nullità e/o inefficacia ex art. 21 septies della L. 241/1990, una a violazione e falsa applicazione degli artt. 16 e 42 del D.P.R. 380/2001; 2) violazione degli artt. 1 e 3 della L. n. 241/1990; 3) Violazione degli artt. 97 e 98 Cost.

2.- Con ordinanza resa inter partes alla camera di consiglio del 1° aprile 2015, il Tribunale, ritenendo che la vicenda esorbitasse dal perimetro che segna la competenza del giudice dell'ottemperanza, disponeva la conversione dell'azione (da domanda di declaratoria di nullità a domanda di annullamento) e del rito (da rito camerale dell'ottemperanza al rito ordinario), facendo salva la disamina dei plurimi rilievi, in punto di legittimità, nella competente sede della cognizione.

Quindi, con successiva ordinanza n. 284 del 14.05.2015, il Tribunale, in accoglimento della articolata istanza cautelare, sospendeva l’efficacia del provvedimento, avuto complessivo riguardo alla impossibilità di condizionare l'efficacia del rilasciato titolo abilitativo alla prefigurata attività cooperativa nelle operazioni di quantificazione degli oneri di urbanizzazione (rimesse alla competenza dell'Ente) e al previo versamento delle somme dovute.

3.- All’esito della fase cautelare, il Comune di Vallo della Lucania notificava alle parti ricorrenti la nota prot. n. 11572 del 06.11.2015, con la quale ha richiedeva il versamento degli oneri e dei relativi diritti di segreteria, così quantificati: a) oneri di urbanizzazione: € 541,65; b) costo di costruzione: € 2.809,98. Somme che i ricorrenti, come da documentazione versata agli atti del giudizio, provvedevano senz’altro a corrispondere.

4.- Alla pubblica udienza del 30 marzo 2016, sulle reiterate conclusioni del difensore di parte ricorrente (intese a ribadire il perdurante interesse all’annullamento per quanto di ragione dell’impugnato permesso di costruire) la causa veniva riservata per la decisione.

DIRITTO

1.- Il ricorso, così come articolato, è fondato e merita di essere accolto.

Costituisce, invero, principio pacifico, in tema di rilascio di titoli ad aedificandum, quello per cui il calcolo degli oneri concessori (a cui le schede parametriche sono strumentalmente indirizzate) rappresenta un compito assegnato dalla legge all'Ente competente al rilascio del titolo abilitativo, il quale non può assolutamente riversarlo sul richiedente (ex multis, cfr. TAR Campania - Napoli, sez. III, n. 941 del 2015).

Del resto, è noto che l'unica conseguenza discendente dal mancato pagamento degli oneri de quibus potrebbe essere quella delle esazione coattiva della pretesa creditizia e delle irrogazione delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 42 del D.P.R. 380/2001, e non certamente, in ogni caso, la sospensione dell'efficacia del permesso di costruire (cfr., ancora di ultimo, T.A.R. Napoli, sez. VII, 16 luglio 2013 n. 3708).

Sotto distinto e concorrente profilo, l'apposizione di condizioni al rilascio del titolo edilizio è ammissibile solo quando si vada ad incidere su aspetti legati alla realizzazione dell'intervento costruttivo, sia dal punto di vista tecnico che strutturale e ciò trovi fondamento in una norma di legge o di regolamento: e ciò in quanto il rilascio del permesso di costruire concreta un'attività amministrativa vincolata, come tale subordinata al solo accertamento della corrispondenza delle opere e dei relativi elaborati progettuali alle prescrizioni urbanistiche di legge e di piano (v. da ultimo TAR Piemonte, Sez. I, 22 maggio 2013, n. 617).

2.- Non essendosi l’Amministrazione intimata attenuta al riassunti principi, il ricorso deve essere accolto per quanto di ragione, con conseguente annullamento in parte qua del permesso di costruire per cui è causa, nella parte in cui subordinava all’adempimento delle obbligazioni contributive ed alla allegazione della relativa documentazione a corredo l’efficacia del permesso di costruire rilasciato.

Sussistono, avuto riguardo al particolare andamento della fase procedimentale, giustificate ragioni per disporre, tra le parti costituite, compensazione .

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla, nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione, i provvedimenti impugnati.

Compensa fra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 30 marzo 2016 con l'intervento dei magistrati:

 

Francesco Riccio, Presidente

Giovanni Grasso, Consigliere, Estensore

Maurizio Santise, Primo Referendario

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/06/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)