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ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 aprile 2004
Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante dalla grave situazione di crisi ambientale determinatasi nel territorio dell'isola di Lampedusa e nelle prospicienti aree marittime. (Ordinanza n. 3350).

Gazzetta Ufficiale N. 99 del 28 Aprile 2004

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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge del 7 settembre 2001, n. 343, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
23 dicembre 2003, con il quale e' stato dichiarato lo stato di
emergenza in relazione alla situazione determinatasi nel territorio
dell'isola di Lampedusa e nelle prospicienti aree marittime;
Considerata la condizione di sostanziale inadeguatezza in cui versa
l'intera struttura portuale dell'isola di Lampedusa, a causa della
quale e' necessario realizzare opere di adeguamento nel porto di
Lampedusa e nell'approdo di Cala Pisana, al fine di rispondere
efficacemente ed in maniera adeguata alle necessita' di trasporto di
merci e di persone, nonche' di consentire anche attivita' di soccorso
ed assistenza alla popolazione ed in generale di protezione civile in
condizioni meteo marine avverse;
Considerato che nel porto dell'isola di Lampedusa sussiste una
grave situazione di pericolo, poiche' le imbarcazioni utilizzate
dagli immigrati si presentano come relitti della navigazione in stato
di avanzato degrado ed in pessime condizioni strutturali tanto da
aver perso ogni connotazione di imbarcazione;
Ritenuto, quindi, che tale ammasso di relitti cagiona grave
pericolo per la sicurezza portuale, in quanto sussiste un elevato
rischio che le unita' da pesca e da diporto subiscano danni in
conseguenza dell'urto contro relitti sommersi o alla deriva, e che
gli stessi provochino gravi danni ambientali ed una pregiudizievole
modificazione dei fondali marini;
Considerato, altresi', che la situazione di costante emergenza
provocata dal rilevante fenomeno dell'immigrazione clandestina che
interessa le coste della regione Sicilia ed in particolare l'isola di
Lampedusa rende oltremodo necessario il controllo adeguato dei flussi
di immigrazione clandestina e l'assistenza alla navigazione
attraverso la realizzazione di un sistema efficiente di radio
comunicazione;
Considerata, infine, la ineludibile esigenza di provvedere alla
individuazione di spazi ed alla realizzazione di magazzini per lo
stoccaggio di materiali di prima assistenza ed igienico-sanitari per
affrontare adeguatamente l'accoglienza degli immigrati e
salvaguardare la salute della popolazione residente e la sicurezza
degli equipaggi delle motovedette impegnate nelle operazioni di
salvataggio;
D'intesa con la regione Siciliana;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.
1. Il ten. gen. Maurizio Cicolin e' nominato Commissario delegato
per l'emergenza di cui in premessa e provvede alla realizzazione di
tutti i necessari interventi diretti al superamento del contesto
emergenziale.
2. Per l'espletamento delle iniziative finalizzate al superamento
dell'emergenza, il Commissario delegato puo' avvalersi dell'opera di
un soggetto attuatore all'uopo nominato, che agisce sulla base di
specifiche direttive ed indicazioni impartite dal medesimo
Commissario; l'ufficio territoriale di governo di Agrigento,
unitamente al comune di Lampedusa, assicurano al Commissario delegato
l'assistenza ed il supporto logistico necessari al piu' funzionale
espletamento da parte del Commissario stesso delle funzioni
assegnategli con la presente ordinanza.
3. Al fine di garantire il necessario supporto
giuridico-amministrativo e tecnico alle attivita' da porre in essere
per il superamento dell'emergenza, il Commissario delegato si avvale
di un consulente giuridico da designare tra i magistrati
amministrativi o gli avvocati dello Stato, collocato in posizione di
fuori ruolo per la durata dell'incarico, di un consulente avente
specifiche professionalita' nelle materie oggetto del presente
provvedimento, nonche' di una struttura, appositamente costituita,
composta complessivamente da non piu' di cinque unita' di personale
di cui due unita' in servizio presso l'ufficio territoriale del
governo di Agrigento, tre unita', anche militari, appartenenti alla
pubblica amministrazione, in posizione di comando, ovvero estranee
alla pubblica amministrazione, assunte con contratto a tempo
determinato, o convenzionate con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa, in deroga agli articoli 35 e 36 del
decreto legislativo n. 165/2001 ed all'art. 19 del contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri; il Commissario
delegato si avvale altresi' di un dipendente del Dipartimento della
protezione civile, a tempo parziale, con funzioni di supporto e di
collegamento con le strutture del dipartimento medesimo.
4. Al personale della struttura di cui al comma 3 e' riconosciuta
una speciale indennita' operativa equivalente all'importo di settanta
ore di straordinario, calcolata su base mensile, in relazione ai
giorni di effettivo impiego, ovvero, qualora appartenente alla
carriera prefettizia, una indennita' pari al 20% della retribuzione
di cui all'art. 21, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente
della Repubblica n. 316 del 23 maggio 2001. Al dipendente del
Dipartimento della protezione civile e' corrisposta una indennita'
mensile onnicomprensiva ad eccezione del solo trattamento di
missione, quantificata forfettariamente in misura pari a cento ore di
straordinario. Al magistrato o all'avvocato dello Stato, nonche'
all'altro consulente se dipendente pubblico, e' corrisposta,
rispettivamente, una indennita' mensile onnicomprensiva, ad eccezione
del solo trattamento di missione, di entita' pari al 50% degli
emolumenti allo stato in godimento; ove trattasi di consulente non
dipendente pubblico e' corrisposto il medesimo trattamento del
consulente giuridico.

5. Al Commissario delegato e' corrisposto un compenso mensile
onnicomprensivo, ad eccezione del solo trattamento di missione, di
entita' pari al 50% del rispettivo trattamento economico in
godimento.

Art. 2.
1. Il Commissario delegato, in particolare, dispone l'adeguamento,
l'ampliamento, nonche' la messa in sicurezza dei due punti di
ormeggio citati in premessa, anche provvedendo, ove ritenuto
necessario, ad eventuali demolizioni.
2. Il Commissario delegato provvede, altresi', al fine di
realizzare un deposito, anche per finalita' giudiziarie, alla
individuazione di un'area idonea per lo stoccaggio di relitti ed
imbarcazioni utilizzati dagli immigrati che approdano nell'isola,
ovvero all'adeguamento dei siti gia' esistenti, nonche' dispone,
nella ricorrenza delle condizioni di necessita' ed urgenza, per
l'affidamento della custodia dell'intera area a soggetti cui
conferire appalti di servizi con le deroghe di cui all'art. 5 della
presente ordinanza.
3. Per le finalita' di cui al comma 2, il Commissario delegato puo'
provvedere alla requisizione o alle occupazioni di urgenza delle aree
occorrenti per l'attuazione degli interventi, anche a fini
espropriativi, adottando tutte le conseguenti determinazioni, anche
avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 5 della presente ordinanza.
4. I provvedimenti adottati dal Commissario delegato costituiscono
variante agli strumenti urbanistici vigenti, anche in deroga alla
vigente legislazione in materia portuale, nonche' in deroga alle
disposizioni di cui all'art. 5.

Art. 3.
1. Al fine di ottimizzare le comunicazioni per la sicurezza della
navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare, anche in
relazione al massiccio fenomeno in atto dovuto alla immigrazione di
clandestini provenienti dalle coste africane che interessa le coste
della regione Sicilia e, in particolare, l'isola di Lampedusa,
generando una situazione di costante emergenza, il Commissario
delegato provvede, avvalendosi del Comando generale del Corpo della
capitaneria di porto-guardia costiera, alla realizzazione ed al
potenziamento del sistema di radio comunicazione e monitoraggio per
l'assistenza alla navigazione sull'isola di Lampedusa; tale sistema
potra' soddisfare le necessita' afferenti all'esercizio degli
specifici compiti di protezione civile, anche inerenti a tutto il
territorio nazionale.
2. Il Commissario delegato provvede all'attuazione della specifica
tecnica inerente al sistema di comunicazione di cui al precedente
comma 1, da assegnare alla disponibilita' del Dipartimento della
protezione civile, predisposto a cura del Comando generale del Corpo
delle capitanerie di porto-guardia costiera e approvato dal
Dipartimento stesso.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, si
provvede per un importo pari a 650.000,00 euro a valere sulle risorse
di cui all'art. 6.
4. Per predisporre adeguatamente ogni iniziativa di accoglienza
degli immigrati e provvedere nel contempo alla salvaguardia della
salute degli abitanti di Lampedusa e alla sicurezza degli equipaggi
delle motovedette impegnate nelle operazioni di salvataggio, e'
assegnata alla Direzione marittima-guardia costiera di Palermo la
somma di 100.000,00 euro per la costituzione di scorte di materiali
igienico-sanitari ed in genere di materiale di prima assistenza,
nonche' per l'adeguamento di magazzini e spazi adibiti allo
stoccaggio presso aree ed infrastrutture dell'ufficio locale
marittimo di Lampedusa, a valere sulle risorse di cui all'art. 6.

Art. 4.
1. Nel quadro delle iniziative adottate e da adottarsi in ordine
alle attivita' di soccorso e di assistenza alla popolazione, ed in
generale di protezione civile, in condizioni meteo marine avverse,
per fronteggiare le situazioni di rischio e di emergenza, in presenza
delle condizioni di necessita' ed urgenza, e' autorizzata, su
richiesta del Commissario delegato, l'attivazione di ponti aerei a
favore della popolazione; per le predette finalita' di protezione
civile e' altresi', autorizzato, previa certificazione dell'Ente
nazionale per l'Aviazione civile da rilasciarsi su richiesta del Capo
del Dipartimento della protezione civile, l'utilizzo della flotta
aerea del Dipartimento, in deroga al rapporto convenzionale in atto
con la Societa' di gestione del servizio antincendi boschivi,
provvedendo a stipulare un eventuale atto aggiuntivo.

Art. 5.
1. Per l'attuazione della presente ordinanza e' autorizzata, nel
rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, la deroga
alla seguente normativa:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, 7, 8,
11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 58 e 81;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40,
41, 42, 105, 117 e 119;
regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive
modificazioni;
legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,
articoli 49 e 50;
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
articoli 7, 8, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16 e 17;
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, art.
6, comma 5, articoli 9, 10, comma 1-quater ed articoli 14, 16, 17,
19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32 e 34 e le disposizioni del decreto
del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554,
strettamente collegate all'applicazione delle su indicate norme;
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, come modificato ed
integrato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65,
articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24;
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive
modifiche ed integrazioni, articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21-bis e 21-ter, coordinato con le
disposizioni del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65;
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, Capo II, Sezione I
ed articoli 151 e 156;
decreto dell'Assessorato alla regione Siciliana del 18 giugno
1990, e successive modificazioni;
decreto legislativo 6 giugno 2001, n. 380, e successive
modificazioni, articoli 4, 7, 9, 10, 14, 21, 27, 52, 55, 63, 89, 100
e 101;
legge 28 gennaio 1994, articoli 4 e 5;
legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 24, e successive modifiche;
regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, articoli 501, 502, 503, 504,
505, 507 e 508, e le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 strettamente collegate
all'applicazione delle su indicate norme;
legge regionale n. 78 del 1976, art. 15;
legge regionale n. 7 del 2002, e successive modificazioni ed
integrazioni, articoli 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 30;
leggi regionali strettamente connesse alle legislazione statale
oggetto di deroga.

Art. 6.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza,
con esclusione di quanto previsto dall'art. 7, si provvede per un
importo pari a euro 2.000.000,00, a valere sulle risorse a carico del
bilancio della regione Siciliana, che vengono individuate e
trasferite entro trenta giorni su apposita contabilita' speciale
all'uopo istituita, intestata al Commissario delegato, secondo le
modalita' previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della
Repubblica del 20 aprile 1994, n. 367.
2. Il Commissario delegato e' tenuto a rendicontare le spese
sostenute per le attivita' di cui alla presente ordinanza con le
modalita' previste dalla vigente legislazione in materia di
contabilita' generale dello Stato.

Art. 7.
1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza della
situazione emergenziale di cui alla presente ordinanza, il
Commissario delegato predispone, entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, i cronoprogrammi delle attivita' da porre in
essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione e
cadenzati per trimestri successivi. Entro sessanta giorni dalla
scadenza di ciascun trimestre, il Commissario medesimo comunica al
Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei
programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti ed
indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la
realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.
2. In relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui
al comma 1, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della
presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, il Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri istituisce un comitato per il
rientro nell'ordinario, con il compito di esaminare e valutare i
documenti di cui al comma 1 e di proporre le iniziative ritenute
utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati.
3. La composizione e l'organizzazione del comitato di cui al comma
2, sono stabilite dal Capo del Dipartimento della protezione civile,
anche utilizzando personale in servizio presso il Dipartimento
stesso, stipulando, ove necessario, un contratto di collaborazione
coordinata e continuativa con personale militare determinandone il
relativo compenso.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico
del Fondo della protezione civile.

Art. 8.
1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e' estraneo a tutti gli effetti prodotti dalle
iniziative assunte dal Commissario delegato.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 2004
Il Presidente: Berlusconi