Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1003, del 2 marzo 2015
Beni Culturali.Inesistenza del vincolo culturale di destinazione

Sotto le apparenze di un vincolo strutturale il decreto di vincolo si risolve, per la sua analiticità, in un vincolo essenzialmente di destinazione d’uso, non potendosi più configurare utilizzazione diverse per il manufatto in questione. La giurisprudenza però non ammette i vincoli culturali di mera destinazione, specie per attività commerciale o imprenditoriali. Infatti, è stato più volte osservato da questo Consiglio di Stato sin dalla vigenza della legge 1° giugno 1939, n. 1089 (ma è principio valido anche per le successive normative del settore) che non è sostenibile l'adattabilità di questo vincolo per la tutela funzionale di attività imprenditoriali in determinati immobili. Tale principio esclude che, normalmente, tra i beni tutelati possano essere comprese le gestioni commerciali o l'esercizio di specifiche attività, anche se attinenti a valori storici e culturali presi in considerazione dalla legge di riferimento. (Segnalazione ne massima a cura di F. Albanese)

N. 01003/2015REG.PROV.COLL.

N. 07902/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7902 del 2012, proposto da: 
Concordi s.r.l. in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Alfredo Bianchini e Gabriele Pafundi, con domicilio eletto presso Gabriele Pafundi in Roma, viale Giulio Cesare, 14; 

contro

Ministero per i beni e le attività culturali in persona del ministro in carica, Soprintendenza per i beni architettonici e paesistici delle province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso in persona del soprintendente in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12; 

per la riforma

della sentenza del T.A.R. VENETO - VENEZIA: SEZIONE II n. 734/2012, resa tra le parti, concernente dichiarazione di interesse artistico e storico dell'immobile "cinema teatro Concordi"

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2015 il consigliere Roberta Vigotti e uditi per le parti gli avvocati Bianchini e Pafundi e l'avvocato dello Stato Valentina Fico;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

La società Concordi s.r.l., proprietaria dell’immobile denominato cinema teatro Concordi ubicato in Padova, via San Martino e Solferino, chiede la riforma della sentenza, in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale amministrativo del Veneto ha respinto, dopo averli riuniti, i ricorsi presentati avverso l’avvio del procedimento per la dichiarazione dell’interesse culturale del suddetto immobile e avverso il decreto del 15 novembre 2010, recante la dichiarazione di interesse culturale particolarmente importante, ai sensi dell’art. 10, comma 3, lettera a) del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

L’intervento della Soprintendenza è stato determinato dalla presentazione al Comune di Padova, da parte della società appellante, di un progetto per cambio di destinazione d’uso, finalizzato, in sostanza, a trasformare il corpo della sala cinematografica in edificio a destinazione commerciale, residenziale e parcheggio per residenti e a rimuovere la cabina regia e i servizi, sostituendoli con un ulteriore piano residenziale, inserendo un nuovo sistema di scale a servizio delle esigenze residenziali. La Soprintendenza ha imposto il vincolo non solo sulla facciata, ma anche sul vano scale e sull’atrio.

I) Ha rilevato il Tribunale amministrativo che il ricorso risulta basato sulla critica della valutazione espressa dall’Amministrazione circa la rilevanza degli elementi ritenuti degni di tutela, in quanto testimonianza dei primi approcci dell’opera dell’ingegner Brunetta, artefice dell’opera negli ultimi anni ’30 del sec. XX, e che l'apprezzamento circa l’interesse storico-artistico particolarmente importante di un bene ai sensi degli artt. 10, comma 3, lett. a) e 13, comma 1 del Codice costituisce il risultato di una valutazione ampiamente discrezionale dell'interesse pubblico specifico, rispetto alla quale il sindacato giurisdizionale deve arrestarsi agli elementi estrinseci e non può spingersi nel merito. Nella fattispecie in esame, secondo la sentenza impugnata, la relazione storico-artistica resa dalla Soprintendenza indica in maniera puntuale e logica le ragioni che, a giudizio dell'Amministrazione, giustificano l'apposizione del vincolo di interesse culturale, senza che al riguardo assuma importanza l'attuale stato di conservazione del bene.

II) L’appello svolto avverso la sentenza è fondato.

Se è vero che l’apprezzamento circa l’importanza dell’interesse culturale dell’immobile considerato, e la conseguente necessità di sottoporlo al regime di tutela proprio dei beni che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante ai sensi dell’art. 10, comma 3 lettera a) e che siano, quindi, dichiarati beni culturali, appartiene alla valutazione propria dell’Amministrazione a ciò preposta, è anche vero che la valutazione non può prescindere, a pena di una astrazione pericolosa per la stessa sopravvivenza in concreto della cosa che costituisce il bene culturale, dalla considerazione delle concrete coordinate di spazio e di tempo in cui esso è calato. La valutazione dell’Amministrazione deve necessariamente tener conto di un complesso e integrato sistema attinente all’interesse pubblico in concreto, nel quale la concreta sopravvivenza della testimonianza culturale deve inevitabilmente collegarsi alla necessità di preservare, con il valore culturale, la stessa esistenza materiale e la vitalità del contesto del quale il bene stesso è parte integrante.

Nella fattispecie in esame, va considerato che l’utilizzo della struttura per l’uso originario è stato da tempo dismesso e che allo stato non è più praticabile a causa di circostanze esterne ma per questo obiettive: l’effetto pratico è quello del conseguente inevitabile progressivo degrado dell’immobile..

Per contro, il vincolo di cui qui si verte rende in pratica impossibile una destinazione d’uso diversa da quella teatrale o cinematografica e, quindi,, quanto a effetti pratici, si risolve in un vincolo di destinazione d’uso: il che non è esternato dall’atto, ma è un suo effetto reale. E questo, del resto, è dimostrato dalle rammentate circostanze in cui il vincolo è stato apposto.

Insomma, sotto le apparenze di un vincolo strutturale qui il decreto di vincolo si risolve, per la sua analiticità, in un vincolo essenzialmente di destinazione d’uso, non potendosi più configurare utilizzazione diverse per il manufatto in questione. La giurisprudenza però non ammette i vincoli culturali di mera destinazione, specie per attività commerciale o imprenditoriali (cfr. Cons. Stato, VI, 16 settembre 1998, n. 1266; 13 settembre 1990, n. 819; 28 agosto 2006, n. 5004; 6 maggio 2008, n. 2009; 12 luglio 2011, n. 4198; IV, 12 giugno 2013, n. 3255). Più volte ha osservato questo Consiglio di Stato sin dalla vigenza della legge 1° giugno 1939, n. 1089 (ma è principio valido anche per le successive normative del settore) che non è sostenibile l'adattabilità di questo vincolo per la tutela funzionale di attività imprenditoriali in determinati immobili.

Tale principio esclude che, normalmente, tra i beni tutelati possano essere comprese le gestioni commerciali o l'esercizio di specifiche attività, anche se attinenti a valori storici e culturali presi in considerazione dalla legge di riferimento.

Vi si può aggiungere che per le dette ragioni un tale effetto di limitazione della destinazione d’uso sembra qui generare un’insostenibilità economica della utilizzazione: va dunque in ultimo a contraddire la stessa salvaguardia materiale del bene, cui la legge di tutela è orientata.

Tirando le somme dalle considerazioni che precedono, può allora osservarsi che, nei limiti estrinseci nei quali è consentito l’esame del giudice amministrativo, non pare che l’Amministrazione abbia condotto, nel caso di specie, la propria indagine con sufficiente riguardo agli effetti pratici di superamento di tale limite intrinseco del vincolo di bene culturale; né dunque alla concreta situazione di fatto nella quale l’immobile è calato, né alla sostenibilità attuale della conservazione delle specifiche strutture attinenti all’uso di cinematografo-teatro, né all’effetto di compatibilità con altre destinazioni, né al raffronto dell’interesse espresso dal vincolo con le esigenze di garantire nella realtà economica la sopravvivenza stessa dell’immobile, nelle sue caratteristiche degne di conservazione e di tutela.

Nella suddetta prospettiva è fondato il terzo motivo dell’appello in esame, che appunto deduce dalla situazione attuale dell’immobile, nel quale l’uso a cinematografo è dismesso da molti anni e che risulta disabitato nella parte residenziale dal 2002, la non congruenza della prescrizione del mantenimento integrale e assoluto di tutti gli elementi strutturali strettamente finalizzati a tale uso, con le stesse funzioni proprie della tutela, funzioni che non possono non considerare anche l’esigenza della vitalità del bene considerato. In questo contesto, occorreva, quindi, anche tenere conto dei mutamenti subiti nel corso del tempo dal teatro ottocentesco, preesistente all’intervento dell’ingegner Brunetta, e di quelli successivi a tale intervento, dei quali la relazione allegata al decreto impugnato non dà notizia.

In tali limiti, attinenti alla carenza di istruttoria e di motivazione, l’appello è fondato e merita accoglimento, con la conseguenza che l’Amministrazione dovrà rivalutare alla luce delle considerazioni di cui sopra il senso e la necessità della propria azione.

Di conseguenza, il provvedimento di vincolo deve essere annullato, mentre nessun interesse sostiene l’impugnazione dell’avviso di avvio del procedimento.

Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti, tenuto conto della particolarità della controversia e del senso della decisione.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe indicato, lo accoglie, e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla il decreto del 15 novembre 2010 impugnato in primo grado, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.

Spese compensate tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Sergio De Felice, Consigliere

Roberta Vigotti, Consigliere, Estensore

Vincenzo Lopilato, Consigliere

Marco Buricelli, Consigliere

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/03/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)