Nuova pagina 3

Consiglio di Stato Sez. V sent. 1632 del 29 marzo 2004

Concessione edilizia – Annullamento – Esecuzione del Giudicato

L’esecuzione di un giudicato d’annullamento di concessione edilizia deve di regola contemplare semplicemente la demolizione del manufatto, salva l’attivazione del concessionario per ricondurlo alla legittimità secondo le indicazioni del giudicato. Qualora si fosse seguita la diversa via, più favorevole al concessionario, di modificare il manufatto, ciò non significa che l’esecuzione debba essere protratta indefinitamente. Il giudicato rimane perciò insensibile a tutte le nuove domande di sanatoria e a tutte le conseguenti impugnazioni del concessionario, le quali potranno semmai regolare i rapporti e le edificazioni future, successive all’avvenuto adeguamento al giudicato.

Nuova pagina 2

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO .

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sulla domanda di istruzioni 30 luglio 2003 prot. 6643, pervenuta il 5 agosto 2003 (protocollo d’arrivo 9834/03), dell’ingegnere Giuseppe Bergantin, commissario ad acta per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla decisione della sezione 6 maggio 1991 n. 754, che, in riforma della sentenza 18 febbraio 1986 n. 39 del tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha annullato la concessione edilizia 18 gennaio 1985 n. 4368, rilasciata dal comune di Bergamo alla società a responsabilità limitata Inveco.

Viste le proprie decisioni, già rese in sede d’esecuzione del giudicato, 12 luglio 1993 n. 784, 2 marzo 1994 n. 136, 30 giugno 1995 n. 961, 19 febbraio 1996 n. 215, 9 dicembre 1997 n. 1480, 10 febbraio 2000 n. 741, 25 giugno 2002 n. 3435 e 17 marzo 2003 n. 1358.

relatore, nella camera di consiglio del 16 dicembre 2003, il consigliere Raffaele Carboni, e uditi altresì gli avvocati Longo, Lorenzoni e Pafundi in dichiarata sostituzione dell’avv. Romanelli;

ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

Si controverte sull’esecuzione del giudicato d’annullamento di una concessione edilizia. In sede d’esecuzione sono già state pronunciate le otto decisioni specificate in epigrafe, in ciascuna delle quali sono riassunti i fatti di causa. In particolare, avendo la società Inveco, concessionaria, presentato domande di concessione in sanatoria, con la decisione n. 961 del 1995 si è deciso che la legge di sanatoria non sospendeva il giudizio d’ottemperanza, mentre con la decisione n. 215 del 1996 si è deciso di attendere l’esito del giudizio instaurato dalla Inveco contro il diniego di concessione in sanatoria oppostole da comune di Bergamo. Con la decisione n. 1480 del 1997 si è preso atto che il giudice amministrativo di primo grado aveva respinto il ricorso contro il diniego di sanatoria e che, con decisione coeva alla 1480, l’appello della Inveco era stato respinto (per quanto riguarda la domanda di concessione n. 5129 del 1995, relativa alle opere che interessano il presente giudizio); con la medesima decisione n. 1480 del 1997 si è ordinato al commissario ad acta di procedere con la dovuta sollecitudine, rilevando anche che l’istanza di riesame della domanda di condono, rivolta dalla Inveco al comune, non era di ostacolo all’esecuzione del giudicato. Con la decisione n. 3435 del 2002 la Sezione, rilevato che si doveva pervenire a una soluzione rapida e definitiva della vicenda, ha confermato che si doveva eseguire il progetto di modificazione dell’immobile della Inveco predisposto dal commissario.

Ora il commissario riferisce che il tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, con sentenza 15 aprile 2003 n. 430 ha accolto il ricorso di Inveco contro il provvedimento del 5 giugno 1997 con cui il comune ha ricusato di prendere in considerazione la domanda di sanatoria riproposta da Inveco, e ha stabilito l’obbligo del comune di ripronunciarasi; nel contempo, la Inveco ha intimato al commissario di astenersi dal dare esecuzione al giudicato. Chiede istruzioni.

DIRITTO

Il Collegio non può che ribadire che il giudicato formatosi sulla decisione n. 754 del 1991 dev’essere eseguito, sotto la direzione del commissario ad acta, con i mezzi del comune (salva ogni questione per le spese), nei modi già ampiamente specificati con le precedenti decisioni e con l’autorità di questo Consiglio che agisce appunto mediante il commissario e con conseguente assenza, com’è naturale, di ogni responsabilità del commissario in proprio.

Il Collegio considera altresì che, di regola, l’esecuzione di un giudicato d’annullamento di concessione edilizia dovrebbe contemplare semplicemente la demolizione del manufatto, salva l’attivazione del concessionario per ricondurlo alla legittimità secondo le indicazioni del giudicato. Nel caso in esame si è bensì seguìta sin qui la diversa via, più favorevole al concessionario, di modificare il manufatto, ma ciò non significa che l’esecuzione debba essere protratta indefinitamente. Il giudicato rimane perciò insensibile a tutte le nuove domande di sanatoria e a tutte le conseguenti impugnazioni del concessionario, le quali potranno semmai regolare i rapporti e le edificazioni future, successive all’avvenuto adeguamento al giudicato.

Per questi motivi

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione quinta

nelle suesposte considerazioni è la risposta del Consiglio di Stato alla richiesta di istruzioni formulata dal commissario ad acta.

Così deciso in Roma il 16 dicembre 2003 dal collegio costituito dai signori:

Agostino Elefante presidente

Raffaele Carboni componente, estensore

Corrado Allegretta componente

Francesco D’Ottavi componente

Claudio Marchitiello componente