DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28     
Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

        
          
            Titolo I 

FINALITA' E OBIETTIVI

 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  direttiva  2009/28/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia
da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle
direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE; 
  Vista  la  direttiva  2009/30/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per
quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel
e  gasolio,  nonche'  l'introduzione  di  un  meccanismo   inteso   a
controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto  serra,  modifica
la direttiva 99/32/CE per quanto concerne le specifiche  relative  al
combustibile utilizzato dalle navi adibite alla  navigazione  interna
ed abroga la direttiva 93/12/CEE; 
  Vista la Comunicazione n. 2010/C160/01 della  Commissione,  del  19
giugno 2010, sui sistemi volontari e i valori standard da  utilizzare
nel regime UE di sostenibilita' per i biocarburanti e i bioliquidi; 
  Vista la Comunicazione n. 2010/C160/02 della  Commissione,  del  19
giugno 2010, sull'attuazione pratica del regime UE di  sostenibilita'
per i biocarburanti e i bioliquidi e sulle norme  di  calcolo  per  i
biocarburanti; 
  Vista la Decisione della Commissione n. 2010/335/UE, del 10  giugno
2010 relativa alle linee direttrici per il  calcolo  degli  stock  di
carbonio nel suolo ai fini dell'allegato V della direttiva 2009/28/CE
[notificata con il numero C(2010) 3751]; 
  Vista la Relazione della Commissione al Consiglio e  al  Parlamento
europeo sui criteri di sostenibilita' relativamente all'uso di  fonti
da biomassa solida e gassosa per l'elettricita', il riscaldamento  ed
il raffrescamento - COM(2010); 
  Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, concernente  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009,  ed  in  particolare
l'articolo 17, comma 1, con il quale sono dettati  criteri  direttivi
per l'attuazione della direttiva 2009/28/CE; 
  Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
412; 
  Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481; 
  Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; 
  Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164; 
  Vista la legge 1° giugno 2002, n. 120; 
  Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387; 
  Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239; 
  Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e  successive
modificazioni; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
  Visto il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20; 
  Vista la legge 3 agosto 2007, n. 125; 
  Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 201; 
  Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
  Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115; 
  Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99; 
  Visto il Piano  d'azione  sulle  fonti  rinnovabili  trasmesso  dal
Ministro dello sviluppo economico alla Commissione europea  nel  mese
di luglio 2010, redatto dall'Italia  in  attuazione  dell'articolo  4
della direttiva 2006/32/CE e  della  decisione  30  giugno  2009,  n.
2009/548/CE; 
  Visto il decreto in data  10  settembre  2010  del  Ministro  dello
sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e  della
tutela del territorio e  del  mare  e  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  219  del   18
settembre 2010; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 30 novembre 2010; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso  nella  seduta
del 25 gennaio 2011; 
  Acquisito i pareri  espressi  dalle  competenti  commissioni  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 3 marzo 2011; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i  Ministri  degli
affari  esteri,  della  giustizia,  dell'economia  e  delle  finanze,
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i beni  e
le  attivita'  culturali,  delle  politiche  agricole  alimentari   e
forestali e per la semplificazione normativa; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. Il presente decreto, in attuazione della direttiva 2009/28/CE  e
nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 4 giugno 2010  n.  96,
definisce gli strumenti, i meccanismi,  gli  incentivi  e  il  quadro
istituzionale,   finanziario   e   giuridico,   necessari   per    il
raggiungimento degli obiettivi fino  al  2020  in  materia  di  quota
complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale  lordo
di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei  trasporti.
Il presente decreto inoltre detta  norme  relative  ai  trasferimenti
statistici tra gli Stati membri, ai progetti  comuni  tra  gli  Stati
membri e con i paesi terzi, alle garanzie di origine, alle  procedure
amministrative,   all'informazione   e   alla   formazione    nonche'
all'accesso alla rete elettrica per l'energia da fonti rinnovabili  e
fissa criteri di sostenibilita' per i biocarburanti e i bioliquidi. 

        
      
          
            Titolo I 

FINALITA' E OBIETTIVI

                               Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai  fini  del  presente  decreto  legislativo  si  applicano  le
definizioni della direttiva 2003/54/CE del Parlamento Europeo  e  del
Consiglio del 26  giugno  2003.  Si  applicano  inoltre  le  seguenti
definizioni: 
    a) «energia da fonti rinnovabili»: energia proveniente  da  fonti
rinnovabili  non  fossili,  vale  a  dire  energia  eolica,   solare,
aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa,
gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas; 
    b) «energia aerotermica»: energia accumulata  nell'aria  ambiente
sotto forma di calore; 
    c) «energia geotermica»: energia  immagazzinata  sotto  forma  di
calore nella crosta terrestre; 
    d)  «energia  idrotermica»:  energia  immagazzinata  nelle  acque
superficiali sotto forma di calore; 
    e) «biomassa»: la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e
residui   di   origine   biologica    provenienti    dall'agricoltura
(comprendente sostanze vegetali  e  animali),  dalla  silvicoltura  e
dalle industrie connesse, comprese la  pesca  e  l'acquacoltura,  gli
sfalci e le  potature  provenienti  dal  verde  pubblico  e  privato,
nonche' la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani; 
    f) «consumo finale  lordo  di  energia»:  i  prodotti  energetici
forniti  a  scopi  energetici  all'industria,  ai   trasporti,   alle
famiglie, ai servizi, compresi i servizi  pubblici,  all'agricoltura,
alla  silvicoltura  e  alla  pesca,  ivi  compreso  il   consumo   di
elettricita' e di calore del settore elettrico per la  produzione  di
elettricita' e di calore, incluse le perdite  di  elettricita'  e  di
calore con la distribuzione e la trasmissione; 
    g) «teleriscaldamento» o «teleraffrescamento»:  la  distribuzione
di energia  termica  in  forma  di  vapore,  acqua  calda  o  liquidi
refrigerati, da una o piu' fonti di produzione verso  una  pluralita'
di edifici o siti  tramite  una  rete,  per  il  riscaldamento  o  il
raffreddamento di  spazi,  per  processi  di  lavorazione  e  per  la
fornitura di acqua calda sanitaria; 
    h)  «bioliquidi»:  combustibili  liquidi  per  scopi   energetici
diversi dal trasporto, compresi l'elettricita', il  riscaldamento  ed
il raffreddamento, prodotti dalla biomassa; 
    i) «biocarburanti»: carburanti liquidi o gassosi per i  trasporti
ricavati dalla biomassa; 
    l)  «garanzia  di  origine»:  documento  elettronico  che   serve
esclusivamente a provare ad un cliente  finale  che  una  determinata
quota o un determinato quantitativo di energia sono stati prodotti da
fonti rinnovabili come previsto all'articolo 3,  paragrafo  6,  della
direttiva  2003/54/CE  e   dai   provvedimenti   attuativi   di   cui
all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 18  giugno  2007,  n.  73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125; 
    m) «edificio sottoposto a ristrutturazione  rilevante»:  edificio
che ricade in una delle seguenti categorie: 
      i) edificio esistente avente superficie utile superiore a  1000
metri quadrati, soggetto a ristrutturazione integrale degli  elementi
edilizi costituenti l'involucro; 
      ii) edificio esistente soggetto a demolizione  e  ricostruzione
anche in manutenzione straordinaria; 
    n) «edificio di nuova costruzione»:  edificio  per  il  quale  la
richiesta del pertinente titolo edilizio,  comunque  denominato,  sia
stata presentata successivamente alla data di entrata in  vigore  del
presente decreto; 
    o) «biometano»: gas  ottenuto  a  partire  da  fonti  rinnovabili
avente caratteristiche e  condizioni  di  utilizzo  corrispondenti  a
quelle del gas metano e idoneo alla immissione  nella  rete  del  gas
naturale; 
    p) «regime di sostegno»: strumento, regime o meccanismo applicato
da uno Stato membro o gruppo di Stati  membri,  inteso  a  promuovere
l'uso  delle  energie  da  fonti  rinnovabili  riducendone  i  costi,
aumentando i prezzi a cui possono essere vendute  o  aumentando,  per
mezzo di obblighi in materia di energie rinnovabili o altri mezzi, il
volume acquistato di dette energie. Comprende, non in via  esclusiva,
le sovvenzioni agli investimenti, le esenzioni o gli sgravi  fiscali,
le restituzioni  d'imposta,  i  regimi  di  sostegno  all'obbligo  in
materia di energie rinnovabili, compresi quelli che usano certificati
verdi, e i regimi di sostegno diretto dei  prezzi,  ivi  comprese  le
tariffe di riacquisto e le sovvenzioni; 
    q) «centrali ibride»: centrali che  producono  energia  elettrica
utilizzando sia fonti non rinnovabili,  sia  fonti  rinnovabili,  ivi
inclusi gli impianti di co-combustione, vale a dire gli impianti  che
producono  energia  elettrica  mediante  combustione  di  fonti   non
rinnovabili e di fonti rinnovabili. 

        
      
          
            Titolo I 

FINALITA' E OBIETTIVI

                               Art. 3 
 
                         Obiettivi nazionali 
 
  1. La quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo
finale lordo di energia da conseguire nel  2020  e'  pari  a  17  per
cento. 
  2. Nell'ambito dell'obiettivo di  cui  al  comma  1,  la  quota  di
energia da fonti rinnovabili in tutte le forme  di  trasporto  dovra'
essere nel 2020 pari almeno al 10 per cento  del  consumo  finale  di
energia nel settore dei trasporti nel medesimo anno. 
  3. Gli obiettivi di cui ai commi 1 e  2  sono  perseguiti  con  una
progressione temporale coerente  con  le  indicazioni  dei  Piani  di
azione nazionali per le  energie  rinnovabili  predisposti  ai  sensi
dell'articolo 4 della direttiva 2009/28/CE. 
  4. Le modalita' di calcolo degli obiettivi di cui ai commi 1, 2 e 3
sono indicate nell'allegato 1. 

        
      
          
            Titolo II 

PROCEDURE AMMINISTRATIVE, REGOLAMENTAZIONI E CODICI


Capo I

AUTORIZZAZIONI E PROCEDURE AMMINISTRATIVE

                               Art. 4 
 
                          Principi generali 
 
  1. Al fine di favorire lo sviluppo delle  fonti  rinnovabili  e  il
conseguimento, nel rispetto del principio di leale collaborazione fra
Stato  e  Regioni,  degli  obiettivi  di  cui  all'articolo   3,   la
costruzione e l'esercizio di impianti di  produzione  di  energia  da
fonti  rinnovabili  sono  disciplinati  secondo  speciali   procedure
amministrative semplificate, accelerate,  proporzionate  e  adeguate,
sulla  base  delle  specifiche  caratteristiche   di   ogni   singola
applicazione. 
  2. L'attivita' di cui al comma 1 e' regolata, secondo  un  criterio
di proporzionalita': 
    a) dall'autorizzazione unica di cui all'articolo 12  del  decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, come modificato dall'articolo 5
del presente decreto; 
    b) dalla procedura abilitativa semplificata di  cui  all'articolo
6, ovvero 
    c) dalla comunicazione relativa alle attivita' in edilizia libera
di cui all'articolo 6, comma 11. 
  3.  Al  fine  di  evitare  l'elusione  della  normativa  di  tutela
dell'ambiente,  del  patrimonio  culturale,  della  salute  e   della
pubblica incolumita', fermo  restando  quanto  disposto  dalla  Parte
quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e  successive
modificazioni, e, in particolare, dagli articoli 270, 273 e 282,  per
quanto attiene all'individuazione degli impianti e al  convogliamento
delle emissioni, le Regioni e le  Province  autonome  stabiliscono  i
casi in cui la presentazione di piu' progetti per la realizzazione di
impianti alimentati da fonti rinnovabili e localizzati nella medesima
area o in aree  contigue  sono  da  valutare  in  termini  cumulativi
nell'ambito della valutazione di impatto ambientale. 
  4. I gestori di rete, per la realizzazione  di  opere  di  sviluppo
funzionali all'immissione e al ritiro dell'energia  prodotta  da  una
pluralita' di impianti non inserite nei  preventivi  di  connessione,
richiedono l'autorizzazione con il procedimento di  cui  all'articolo
16,  salvaguardando  l'obiettivo  di  coordinare  anche  i  tempi  di
sviluppo delle reti e di sviluppo degli impianti di produzione. 
  5. Per gli impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti,
e' fatto salvo  quanto  disposto  dall'articolo  182,  comma  4,  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni. 
  6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare,  sono  stabilite  specifiche   procedure   autorizzative,   con
tempistica accelerata ed adempimenti  semplificati,  per  i  casi  di
realizzazione di impianti  di  produzione  da  fonti  rinnovabili  in
sostituzione di altri impianti energetici, anche alimentati da  fonti
rinnovabili. 

        
      
          
            Titolo II 

PROCEDURE AMMINISTRATIVE, REGOLAMENTAZIONI E CODICI


Capo I

AUTORIZZAZIONI E PROCEDURE AMMINISTRATIVE

                               Art. 5 
 
                        Autorizzazione Unica 
 
  1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 7, la costruzione
e l'esercizio degli  impianti  di  produzione  di  energia  elettrica
alimentati  da  fonti   rinnovabili,   le   opere   connesse   e   le
infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio  degli
impianti, nonche' le modifiche  sostanziali  degli  impianti  stessi,
sono soggetti all'autorizzazione unica di  cui  all'articolo  12  del
decreto legislativo 29 dicembre 2003,  n.  387  come  modificato  dal
presente  articolo,  secondo  le  modalita'   procedimentali   e   le
condizioni previste dallo stesso decreto legislativo n. 387 del  2003
e dalle linee guida adottate ai  sensi  del  comma  10  del  medesimo
articolo 12, nonche' dalle  relative  disposizioni  delle  Regioni  e
delle Province autonome. 
  2. All'articolo 12, comma 4, del decreto  legislativo  n.  387  del
2003, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente:  «Fatto  salvo  il
previo   espletamento,   qualora   prevista,   della   verifica    di
assoggettabilita' sul progetto preliminare, di  cui  all'articolo  20
del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e   successive
modificazioni, il termine massimo per la conclusione del procedimento
unico non puo' essere superiore a novanta giorni, al netto dei  tempi
previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.
152, e successive modificazioni, per il provvedimento di  valutazione
di impatto ambientale». 
  3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare, previa intesa con la Conferenza unificata, di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  sono  individuati,
per ciascuna tipologia di impianto e  di  fonte,  gli  interventi  di
modifica sostanziale degli impianti da assoggettare ad autorizzazione
unica, fermo restando il rinnovo dell'autorizzazione unica in caso di
modifiche  qualificate  come  sostanziali  ai   sensi   del   decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Fino all'emanazione del decreto di
cui al periodo precedente non sono  considerati  sostanziali  e  sono
sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6  gli  interventi  da
realizzare  sugli  impianti  fotovoltaici,  idroelettrici  ed  eolici
esistenti, a prescindere dalla potenza nominale, che  non  comportano
variazioni  delle  dimensioni   fisiche   degli   apparecchi,   della
volumetria delle strutture e  dell'area  destinata  ad  ospitare  gli
impianti stessi, ne' delle opere  connesse.  Restano  ferme,  laddove
previste, le procedure di verifica di assoggettabilita' e valutazione
di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152. Per gli impianti  a  biomassa,  bioliquidi  e  biogas  non  sono
considerati sostanziali i rifacimenti parziali e  quelli  totali  che
non modifichino la  potenza  termica  installata  e  il  combustibile
rinnovabile utilizzato. 
  4. Qualora il procedimento  di  cui  all'articolo  12  del  decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n.  387  sia  delegato  alle  Province,
queste ultime trasmettono alle Regioni, secondo  modalita'  stabilite
dalle  stesse,  le  informazioni  e  i  dati   sulle   autorizzazioni
rilasciate. 
  5. Le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 12  del  decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 come modificato dal comma 2  del
presente articolo, si applicano ai procedimenti avviati dopo la  data
di entrata in vigore del presente decreto. 

        
      
          
            Titolo II 

PROCEDURE AMMINISTRATIVE, REGOLAMENTAZIONI E CODICI


Capo I

AUTORIZZAZIONI E PROCEDURE AMMINISTRATIVE

                               Art. 6 
 
Procedura abilitativa semplificata e comunicazione per  gli  impianti
                  alimentati da energia rinnovabile 
 
  1. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia  di  accisa
sull'energia elettrica, per l'attivita' di costruzione  ed  esercizio
degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 11
e 12 delle linee guida, adottate ai sensi dell'articolo 12, comma  10
del decreto legislativo 29  dicembre  2003,  n.  387  si  applica  la
procedura abilitativa semplificata di cui ai commi seguenti. 
  2. Il proprietario dell'immobile  o  chi  abbia  la  disponibilita'
sugli immobili  interessati  dall'impianto  e  dalle  opere  connesse
presenta al Comune, mediante mezzo  cartaceo  o  in  via  telematica,
almeno trenta giorni prima  dell'effettivo  inizio  dei  lavori,  una
dichiarazione accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un
progettista abilitato e dagli opportuni  elaborati  progettuali,  che
attesti la compatibilita' del progetto con gli strumenti  urbanistici
approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarieta'  agli
strumenti urbanistici adottati, nonche' il rispetto  delle  norme  di
sicurezza e di quelle  igienico-sanitarie.  Alla  dichiarazione  sono
allegati gli elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore
della rete. Nel caso in cui siano richiesti  atti  di  assenso  nelle
materie di cui al comma 4 dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e tali atti non siano  allegati  alla  dichiarazione,  devono
essere allegati  gli  elaborati  tecnici  richiesti  dalle  norme  di
settore e si applica il comma 5. 
  3. Per la procedura abilitativa  semplificata  si  applica,  previa
deliberazione del Comune e fino alla data di entrata  in  vigore  dei
provvedimenti regionali di cui al comma 9, quanto previsto dal  comma
10, lettera c), e dal comma 11 dell'articolo 10 del decreto-legge  18
gennaio 1993, n. 8, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  19
marzo 1993, n. 68. 
  4. Il Comune,  ove  entro  il  termine  indicato  al  comma  2  sia
riscontrata l'assenza di una o piu'  delle  condizioni  stabilite  al
medesimo comma, notifica all'interessato  l'ordine  motivato  di  non
effettuare il previsto intervento e, in caso  di  falsa  attestazione
del professionista abilitato, informa l'autorita'  giudiziaria  e  il
consiglio dell'ordine di appartenenza; e' comunque salva la  facolta'
di ripresentare la dichiarazione, con le modifiche o le  integrazioni
necessarie  per  renderla  conforme  alla  normativa  urbanistica  ed
edilizia. Se il Comune non procede ai sensi del  periodo  precedente,
decorso il termine di trenta giorni dalla  data  di  ricezione  della
dichiarazione  di  cui  comma  2,  l'attivita'  di  costruzione  deve
ritenersi assentita. 
  5. Qualora siano necessari  atti  di  assenso,  di  cui  all'ultimo
periodo del comma 2, che rientrino nella competenza  comunale  e  non
siano allegati alla dichiarazione,  il  Comune  provvede  a  renderli
tempestivamente e, in ogni caso, entro il termine per la  conclusione
del relativo procedimento fissato  ai  sensi  dell'articolo  2  della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Se gli  atti
di assenso  non  sono  resi  entro  il  termine  di  cui  al  periodo
precedente, l'interessato puo'  adire  i  rimedi  di  tutela  di  cui
all'articolo 117 del decreto  legislativo  2  luglio  2010,  n.  104.
Qualora l'attivita' di costruzione e di esercizio degli  impianti  di
cui al comma 1 sia sottoposta ad atti di  assenso  di  competenza  di
amministrazioni diverse da quella comunale, e  tali  atti  non  siano
allegati alla dichiarazione, l'amministrazione comunale  provvede  ad
acquisirli  d'ufficio  ovvero  convoca,  entro  venti  giorni   dalla
presentazione della dichiarazione, una conferenza di servizi ai sensi
degli articoli 14 e seguenti della legge 7  agosto  1990,  n.  241  e
successive modificazioni. Il termine di trenta giorni di cui al comma
2 e' sospeso fino alla acquisizione degli atti di assenso ovvero fino
all'adozione  della  determinazione  motivata  di   conclusione   del
procedimento  ai  sensi  dell'articolo   14-ter,   comma   6-bis,   o
all'esercizio  del  potere   sostitutivo   ai   sensi   dell'articolo
14-quater, comma 3, della medesima legge 7 agosto 1990, n. 241. 
  6. La realizzazione dell'intervento deve  essere  completata  entro
tre anni dal perfezionamento della procedura abilitativa semplificata
ai sensi dei commi 4 o 5. La realizzazione della parte  non  ultimata
dell'intervento e' subordinata a nuova  dichiarazione.  L'interessato
e' comunque tenuto a comunicare al Comune la data di ultimazione  dei
lavori. 
  7. La  sussistenza  del  titolo  e'  provata  con  la  copia  della
dichiarazione  da  cui  risulta  la   data   di   ricevimento   della
dichiarazione stessa, l'elenco di quanto  presentato  a  corredo  del
progetto, l'attestazione del professionista  abilitato,  nonche'  gli
atti di assenso eventualmente necessari. 
  8. Ultimato l'intervento, il progettista  o  un  tecnico  abilitato
rilascia un certificato di collaudo finale, che deve essere trasmesso
al Comune, con il quale  si  attesta  la  conformita'  dell'opera  al
progetto  presentato   con   la   dichiarazione,   nonche'   ricevuta
dell'avvenuta presentazione della  variazione  catastale  conseguente
alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le  stesse  non  hanno
comportato modificazioni del classamento catastale. 
  9. Le Regioni e le Province autonome possono estendere la soglia di
applicazione della procedura di cui  al  comma  1  agli  impianti  di
potenza nominale fino ad 1 MW elettrico, definendo altresi' i casi in
cui, essendo previste autorizzazioni ambientali o  paesaggistiche  di
competenza di amministrazioni diverse dal Comune, la realizzazione  e
l'esercizio dell'impianto e delle opere  connesse  sono  assoggettate
all'autorizzazione unica di cui  all'articolo  5.  Le  Regioni  e  le
Province autonome stabiliscono altresi' le modalita' e gli  strumenti
con i quali i Comuni  trasmettono  alle  stesse  Regioni  e  Province
autonome le informazioni sui titoli abilitativi rilasciati, anche per
le finalita' di  cui  all'articolo  16,  comma  2.  Con  le  medesime
modalita' di cui al presente comma, le Regioni e le Province autonome
prevedono la corresponsione ai Comuni di oneri istruttori commisurati
alla potenza dell'impianto. 
  10. I procedimenti pendenti alla data  di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto  legislativo   sono   regolati   dalla   previgente
disciplina, ferma restando  per  il  proponente  la  possibilita'  di
optare per la procedura semplificata di cui al presente articolo. 
  11. La comunicazione relativa alle attivita' in edilizia libera, di
cui ai paragrafi  11  e  12  delle  linee  guida  adottate  ai  sensi
dell'articolo 12, comma 10 del decreto legislativo 29 dicembre  2003,
n. 387 continua ad applicarsi, alle stesse  condizioni  e  modalita',
agli impianti ivi previsti. Le Regioni e le Province autonome possono
estendere il regime della comunicazione di cui al precedente  periodo
ai progetti di impianti alimentati da fonti rinnovabili  con  potenza
nominale  fino  a  50  kW,  nonche'  agli  impianti  fotovoltaici  di
qualsivoglia potenza da realizzare  sugli  edifici,  fatta  salva  la
disciplina in materia di  valutazione  di  impatto  ambientale  e  di
tutela delle risorse idriche. 

        
      
          
            Titolo II 

PROCEDURE AMMINISTRATIVE, REGOLAMENTAZIONI E CODICI


Capo I

AUTORIZZAZIONI E PROCEDURE AMMINISTRATIVE

                               Art. 7 
 
Regimi di autorizzazione per la  produzione  di  energia  termica  da
                          fonti rinnovabili 
 
  1. Gli interventi di installazione di impianti solari termici  sono
considerati attivita' ad edilizia libera e sono realizzati, ai  sensi
dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n.
115, previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio  dei
lavori  da  parte  dell'interessato   all'amministrazione   comunale,
qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: 
    a) siano installati impianti aderenti o integrati  nei  tetti  di
edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento
della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici
stessi; 
    b) la superficie dell'impianto non sia  superiore  a  quella  del
tetto su cui viene realizzato; 
    c) gli interventi non ricadano  nel  campo  di  applicazione  del
codice dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni. 
  2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera a),  e  dell'articolo
123, comma 1,  del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di  edilizia,  di  cui  al  decreto   del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, gli interventi  di
installazione di  impianti  solari  termici  sono  realizzati  previa
comunicazione secondo le modalita' di cui  al  medesimo  articolo  6,
qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: 
    a) gli impianti siano realizzati su edifici esistenti o  su  loro
pertinenze, ivi inclusi i rivestimenti delle pareti verticali esterne
agli edifici; 
    b) gli impianti siano realizzati al di fuori della  zona  A),  di
cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile  1968,  n.
1444. 
  3. All'articolo 6, comma 2,  lettera  d),  del  testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di  edilizia,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001,  sono
soppresse  le  parole:  «e  termici,  senza  serbatoio  di   accumulo
esterno». 
  4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da  adottare,
di  concerto  con  il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare e con il Ministro delle  infrastrutture  e  dei
trasporti,  previa  intesa  con  la  Conferenza  unificata,  di   cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,  sono
stabilite le prescrizioni per la posa  in  opera  degli  impianti  di
produzione di calore da risorsa geotermica, ovvero sonde geotermiche,
destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici, e  sono
individuati i  casi  in  cui  si  applica  la  procedura  abilitativa
semplificata di cui all'articolo 6. 
  5. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera a),  e  dell'articolo
123, comma 1,  del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di  edilizia,  di  cui  al  decreto   del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 gli  interventi  di
installazione di impianti di produzione di energia termica  da  fonti
rinnovabili diversi da quelli di cui ai commi da 1  a  4,  realizzati
negli edifici esistenti  e  negli  spazi  liberi  privati  annessi  e
destinati unicamente alla produzione di acqua calda  e  di  aria  per
l'utilizzo  nei  medesimi  edifici,   sono   soggetti   alla   previa
comunicazione secondo le modalita' di cui al medesimo articolo 6. 
  6. I procedimenti pendenti alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto sono regolati  dalla  previgente  disciplina,  ferma
restando per il proponente la possibilita' di optare per la procedura
semplificata di cui al presente articolo. 
  7. L'installazione di pompe di  calore  da  parte  di  installatori
qualificati, destinate unicamente alla produzione di acqua calda e di
aria negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, e'
considerata estensione dell'impianto idrico-sanitario gia' in opera. 

        
      
          
            Titolo II 

PROCEDURE AMMINISTRATIVE, REGOLAMENTAZIONI E CODICI


Capo I

AUTORIZZAZIONI E PROCEDURE AMMINISTRATIVE

                               Art. 8 
 
     Disposizioni per la promozione dell'utilizzo del biometano 
 
  1. Al fine di favorire l'utilizzo del biometano nei  trasporti,  le
regioni prevedono specifiche semplificazioni per il  procedimento  di
autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti di  distribuzione
di metano  e  di  adeguamento  di  quelli  esistenti  ai  fini  della
distribuzione del metano. 
  2. Al fine di incentivare l'utilizzo del biometano  nei  trasporti,
gli  impianti  di  distribuzione  di  metano   e   le   condotte   di
allacciamento che li collegano alla rete  esistente  dei  metanodotti
sonodichiarati opere di pubblica utilita' e  rivestono  carattere  di
indifferibilita' e di urgenza. 

        
      
          
            Titolo II 

PROCEDURE AMMINISTRATIVE, REGOLAMENTAZIONI E CODICI


Capo I

AUTORIZZAZIONI E PROCEDURE AMMINISTRATIVE

                               Art. 9 
 
      Disposizioni specifiche in materia di energia geotermica 
 
  1. Al decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1: 
      1) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: "3-bis. Al fine di
promuovere   la   ricerca   e   lo   sviluppo   di   nuove   centrali
geotermoelettriche a ridotto impatto ambientale di cui all'articolo 9
del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387,  sono  altresi'  di
interesse nazionale i fluidi geotermici  a  media  ed  alta  entalpia
finalizzati alla sperimentazione, su tutto il  territorio  nazionale,
di impianti pilota con reiniezione del fluido geotermico nelle stesse
formazioni di  provenienza,  e  comunque  con  emissioni  nulle,  con
potenza nominale  installata  non  superiore  a  5  MW  per  ciascuna
centrale, per un impegno complessivo autorizzabile non  superiore  ai
50  MW;  per  ogni  proponente  non  possono  in  ogni  caso   essere
autorizzati piu' di tre impianti, ciascuno di  potenza  nominale  non
superiore a 5 MW"; 
      2) il comma 4 e'  sostituito  dal  seguente:  "4.  Fatto  salvo
quanto disposto ai comma 3, 3-bis e 5, sono di  interesse  locale  le
risorse geotermiche a media e bassa entalpia, o quelle economicamente
utilizzabili per la realizzazione di un progetto geotermico, riferito
all'insieme degli impianti nell'ambito del titolo di  legittimazione,
di potenza inferiore a 20 MW ottenibili dal  solo  fluido  geotermico
alla temperatura convenzionale dei reflui di 15 gradi centigradi."; 
    b) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: "2-bis.  Nel  caso
di sperimentazione di impianti pilota di cui  all'articolo  1,  comma
3-bis,  l'autorita'  competente  e'  il  Ministero   dello   sviluppo
economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della  tutela
del territorio e del mare, che acquisiscono l'intesa con  la  regione
interessata;  all'atto  del  rilascio  del   permesso   di   ricerca,
l'autorita' competente stabilisce le condizioni e le modalita' con le
quali  e'  fatto  obbligo  al  concessionario   di   procedere   alla
coltivazione dei fluidi geotermici in caso  di  esito  della  ricerca
conforme a quanto indicato nella richiesta di permesso di ricerca."; 
      2) il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. Sono  considerate
concorrenti le domande, riferite esclusivamente  alla  medesima  area
della prima domanda, fatte salve le domande  relative  agli  impianti
sperimentali di potenza nominale non  superiore  a  5  MW,  pervenute
all'autorita'   competente   non   oltre   sessanta   giorni    dalla
pubblicazione della prima domanda nel Bollettino ufficiale  regionale
o in altro strumento di pubblicita' degli atti indicato dalla Regione
stessa  o,  in  caso  di  competenza  del  Ministero  dello  sviluppo
economico,  nel  Bollettino  ufficiale  degli  idrocarburi,  di   cui
all'articolo 43 della legge 11  gennaio  1957,  n.  6,  e  successive
modificazione. Alla  denominazione  del  Bollettino  ufficiale  degli
idrocarburi sono aggiunte in fine  le  parole  «e  delle  georisorse»
(BUIG)."; 
    c) all'articolo 6, dopo il comma  3,  e'  aggiunto  il  seguente:
"3-bis. Nel  caso  di  sperimentazione  di  impianti  pilota  di  cui
all'articolo 1, comma 3-bis, l'autorita' competente e'  il  Ministero
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero  dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, che  acquisiscono  l'intesa
con la Regione interessata."; 
    d) all'articolo 8, il comma 2 e'  sostituito  dal  seguente:  "2.
Trascorso  inutilmente  tale  termine,  la  concessione  puo'  essere
richiesta, in concorrenza, da altri  operatori  con  l'esclusione  di
quelli relativi agli impianti sperimentali  di  cui  all'articolo  1,
comma  3-bis.  Sono  considerate  concorrenti  le  domande,  riferite
esclusivamente alla medesima  area  della  prima  domanda,  pervenute
all'autorita'   competente   non   oltre   sessanta   giorni    dalla
pubblicazione della prima domanda nel Bollettino ufficiale  regionale
o in altro strumento di pubblicita' degli atti indicato dalla regione
stessa  o,  in  caso  di  competenza  del  Ministero  dello  sviluppo
economico,  nel  Bollettino  ufficiale  degli  idrocarburi  e   delle
georisorse."; 
    e) all'articolo 12, dopo il comma 2,  e'  aggiunto  il  seguente:
"2-bis. La concessione  rilasciata  per  l'utilizzazione  di  risorse
geotermiche puo' essere revocata qualora risulti inattiva  da  almeno
due  anni  e  sia  richiesto  il  subentro   nella   concessione   di
coltivazione per la realizzazione di  impianti  sperimentali  di  cui
all'articolo  1,  comma  3-bis,  con  esclusione  dei  soggetti   che
direttamente abbiano realizzato o stiano realizzando  altre  centrali
geotermoelettriche, anche di tipo convenzionale, con potenza nominale
installata  superiore  ai  5  MW.  Il  subentrante  sara'  tenuto  al
pagamento, in unica soluzione, di un indennizzo equivalente al doppio
del canone annuo di cui al comma 2 dell'articolo 16."; 
    f) all'articolo 16, dopo il comma 5,  e'  aggiunto  il  seguente:
"5-bis. Limitatamente  alla  sperimentazione  di  impianti  pilota  a
ridotto impatto ambientale, di cui all'articolo 1, comma  3-bis,  non
sono dovuti i  contributi  di  cui  al  precedente  comma  4  per  la
produzione di energia elettrica sino a 5 MW per ciascun impianto". 

        
      
          
            Capo II 

REGOLAMENTAZIONE TECNICA

                               Art. 10 
 
                   Requisiti e specifiche tecniche 
 
  1. Decorso un anno dalla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili  accedono  agli
incentivi statali a  condizione  che  rispettino  i  requisiti  e  le
specifiche tecniche di  cui  all'allegato  2.  Sono  fatte  salve  le
diverse decorrenze indicate nel medesimo allegato 2. 
  2. Entro 120 giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto, e successivamente con frequenza almeno biennale, UNI  e  CEI
trasmettono al Ministero dello  sviluppo  economico  e  al  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  una  rassegna
della vigente normativa tecnica europea, tra cui i marchi di qualita'
ecologica,  le  etichette  energetiche  e  gli   altri   sistemi   di
riferimento tecnico creati da organismi europei  di  normalizzazione,
applicabili ai componenti, agli impianti e ai sistemi che  utilizzano
fonti rinnovabili.  La  rassegna  include  informazioni  sulle  norme
tecniche in elaborazione. 
  3. Sulla base della documentazione di cui al comma 2, l'allegato  2
e' periodicamente aggiornato con decreto del Ministro dello  sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare. La decorrenza dell'efficacia  del  decreto
e' stabilita tenendo conto dei tempi necessari  all'adeguamento  alle
norme tecniche con riguardo alle diverse taglie  di  impianto  e  non
puo' essere fissata prima di un anno dalla sua pubblicazione. 
  4. Dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,  per  gli
impianti solari fotovoltaici con moduli collocati  a  terra  in  aree
agricole, l'accesso agli incentivi statali e' consentito a condizione
che, in aggiunta ai requisiti previsti dall'allegato 2: 
    a) la potenza nominale di ciascun impianto non sia superiore a  1
MW e, nel caso di terreni appartenenti al medesimo proprietario,  gli
impianti  siano  collocati  ad  una  distanza  non  inferiore   a   2
chilometri; 
    b) non sia destinato all'installazione degli impianti piu' del 10
per cento della superficie del terreno agricolo nella  disponibilita'
del proponente. 
  5. I limiti  di  cui  al  comma  4  non  si  applicano  ai  terreni
abbandonati da almeno cinque anni. 
  6. Il comma 4 non si applica agli impianti solari fotovoltaici  con
moduli collocati a terra in aree agricole  che  hanno  conseguito  il
titolo abilitativo entro la data di entrata in  vigore  del  presente
decreto  o  per  i  quali  sia  stata  presentata  richiesta  per  il
conseguimento del titolo entro il 1° gennaio 2011,  a  condizione  in
ogni caso che l'impianto entri in esercizio entro un anno dalla  data
di entrata in vigore del presente decreto. 

        
      
          
            Capo II 

REGOLAMENTAZIONE TECNICA

                               Art. 11 
 
Obbligo di integrazione delle  fonti  rinnovabili  negli  edifici  di
nuova  costruzione   e   negli   edifici   esistenti   sottoposti   a
                     ristrutturazioni rilevanti 
 
  1. I progetti di edifici di nuova  costruzione  ed  i  progetti  di
ristrutturazioni  rilevanti   degli   edifici   esistenti   prevedono
l'utilizzo di fonti rinnovabili  per  la  copertura  dei  consumi  di
calore, di elettricita' e per il raffrescamento  secondo  i  principi
minimi di integrazione e le decorrenze di cui all'allegato  3.  Nelle
zone A del decreto del Ministero dei lavori pubblici 2  aprile  1968,
n. 1444, le soglie percentuali di cui all'Allegato 3 sono ridotte del
50 per cento. Le leggi regionali  possono  stabilire  incrementi  dei
valori di cui all'allegato 3. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli  edifici
di cui alla Parte seconda e all'articolo 136, comma 1, lettere  b)  e
c), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni,  e  a
quelli  specificamente  individuati   come   tali   negli   strumenti
urbanistici, qualora il progettista evidenzi che  il  rispetto  delle
prescrizioni  implica  un'alterazione  incompatibile  con   il   loro
carattere o aspetto, con particolare riferimento ai caratteri storici
e artistici. 
  3. L'inosservanza dell'obbligo  di  cui  al  comma  1  comporta  il
diniego del rilascio del titolo edilizio. 
  4. Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati ai  fini
dell'assolvimento degli obblighi di cui all'allegato 3  del  presente
decreto accedono agli incentivi statali previsti  per  la  promozione
delle fonti rinnovabili, limitatamente alla  quota  eccedente  quella
necessaria per il rispetto dei  medesimi  obblighi.  Per  i  medesimi
impianti resta ferma la possibilita' di accesso a fondi di garanzia e
di rotazione. 
  5. Sono abrogati: 
    a) l'articolo 4, comma 1-bis, del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; 
    b) l'articolo 4, commi 22 e 23, del decreto del Presidente  della
Repubblica 2 aprile 2009, n. 59. 
  6.  Nei  piani  di  qualita'  dell'aria  previsti   dalla   vigente
normativa, le regioni e le province autonome possono prevedere che  i
valori di cui all'allegato 3 debbano essere assicurati, in tutto o in
parte, ricorrendo ad impieghi delle fonti rinnovabili  diversi  dalla
combustione delle  biomasse,  qualora  cio'  risulti  necessario  per
assicurare il processo di raggiungimento e mantenimento dei valori di
qualita' dell'aria relativi a materiale particolato (PM10 e PM 2,5) e
ad idrocarburi policiclici aromatici (IPA). 
  7. Gli obblighi previsti da atti  normativi  regionali  o  comunali
sono adeguati alle  disposizioni  del  presente  articolo  entro  180
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.  Decorso
inutilmente il predetto termine, si applicano le disposizioni di  cui
al presente articolo. 

        
      
          
            Capo II 

REGOLAMENTAZIONE TECNICA

                               Art. 12 
 
                      Misure di semplificazione 
 
  1. I progetti di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni
rilevanti su edifici  esistenti  che  assicurino  una  copertura  dei
consumi di calore, di elettricita' e per il raffrescamento in  misura
superiore di almeno  il  30  per  cento  rispetto  ai  valori  minimi
obbligatori di cui all'allegato 3, beneficiano, in sede  di  rilascio
del titolo edilizio, di un bonus volumetrico del 5 per  cento,  fermo
restando il rispetto delle norme in materia di  distanze  minime  tra
edifici e distanze minime di protezione del nastro stradale, nei casi
previsti e disciplinati dagli strumenti urbanistici comunali, e fatte
salve le aree individuate come zona A dal decreto del  Ministero  dei
lavori pubblici 2 aprile 1968,  n.  1444.  I  progetti  medesimi  non
rientrano  fra  quelli  sottoposti   al   parere   consultivo   della
commissione edilizia eventualmente  istituita  dai  Comuni  ai  sensi
dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380. 
  2. I soggetti pubblici  possono  concedere  a  terzi  superfici  di
proprieta' per la realizzazione di impianti di produzione di  energia
elettrica da fonti rinnovabili nel rispetto della disciplina  di  cui
al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.  Le  disposizioni  del
presente comma si applicano  anche  ai  siti  militari  e  alle  aree
militari in conformita' con quanto  previsto  dall'articolo  355  del
codice dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66. 
  3. Entro il 31  dicembre  2012,  con  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
tutela  del  territorio  e  del  mare  e  con   il   Ministro   della
semplificazione, previa intesa con la Conferenza  unificata,  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  si
provvede al riordino degli  oneri  economici  e  finanziari  e  delle
diverse  forme  di  garanzia  richiesti  per   l'autorizzazione,   la
connessione, la costruzione,  l'esercizio  degli  impianti  da  fonti
rinnovabili e il rilascio degli incentivi ai  medesimi  impianti.  Il
riordino e' effettuato sulla base dei seguenti criteri: 
    a) coordinare ed unificare, laddove possibile, i diversi oneri  e
garanzie al fine di evitare duplicazioni o sovrapposizioni; 
    b) rendere proporzionato e razionale il  sistema  complessivo  di
oneri e garanzie; 
    c)  rendere  efficiente  l'intero  processo   amministrativo   ed
accelerare  la  realizzazione  degli  impianti,  corrispondendo  agli
obiettivi  di  cui  all'articolo  3  e,  al  contempo,   contrastando
attivita'  speculative  nelle   diverse   fasi   di   autorizzazione,
connessione, costruzione, esercizio degli impianti e  rilascio  degli
incentivi; 
    d) prevedere la possibilita' di  diversificare  gli  oneri  e  le
garanzie per fonti e per fasce di potenza, tenendo conto dell'effetto
scala; 
    e) coordinare gli  oneri  previsti  dall'articolo  24,  comma  4,
lettera b),  per  l'assegnazione  degli  incentivi,  quelli  previsti
dall'articolo 1-quinquies del decreto-legge 8 luglio  2010,  n.  105,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, ai
fini dell'autorizzazione, e quelli a garanzia della connessione degli
impianti disposti anche in attuazione dell'articolo 1-septies,  comma
2, del medesimo decreto-legge n. 105 del 2010; 
    f) per gli oneri e le garanzie a favore  di  Regioni  o  di  enti
locali, prevedere principi minimi generali che  restano  validi  fino
all'emanazione di un'apposita normativa regionale; 
    g)  definire  i  casi  in  cui  l'acquisizione  del  nulla   osta
minerario,  previsto  dall'articolo  120  del   testo   unico   delle
disposizioni di legge sulle acque e impianti  elettrici,  di  cui  al
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, puo'  essere  sostituito  da
dichiarazione del progettista circa l'insussistenza  di  interferenze
con  le  attivita'  minerarie,  prevedendo  la  pubblicazione   delle
informazioni  necessarie  a  tal  fine  da  parte  dalla   competente
autorita' di vigilanza mineraria  ed  eventualmente  coinvolgendo  le
Regioni interessate; 
    h) definire, con riferimento all'obbligo di rimessa  in  pristino
del sito di cui all'articolo 12 del decreto legislativo  29  dicembre
2003, n. 387 le modalita' e le garanzie da rispettare per  assicurare
il corretto smaltimento dei componenti dell'impianto. 

        
      
          
            Capo II 

REGOLAMENTAZIONE TECNICA

                               Art. 13 
 
               Certificazione energetica degli edifici 
 
  1. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma 2, la lettera  c)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
      «c) i criteri generali per la certificazione  energetica  degli
edifici e per il trasferimento delle relative informazioni in sede di
compravendita e locazione; » 
    b) all'articolo 6, comma 1-bis, sono soppresse  le  parole:  "con
riferimento al comma 4"; 
    c) all'articolo 6, dopo il comma 2-bis, sono inseriti i seguenti: 
      «2-ter. Nei  contratti  di  compravendita  o  di  locazione  di
edifici o di singole unita' immobiliari e' inserita apposita clausola
con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto
le informazioni e la documentazione  in  ordine  alla  certificazione
energetica degli edifici. Nel caso di locazione, la  disposizione  si
applica solo agli edifici e alle unita' immobiliari  gia'  dotate  di
attestato di certificazione energetica ai sensi dei commi  1,  1-bis,
1-ter e 1-quater. 
      2-quater. Nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso
di edifici o di  singole  unita'  immobiliari,  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita riportano l'indice di
prestazione energetica  contenuto  nell'attestato  di  certificazione
energetica.». 

        
      
          
            Titolo III 

INFORMAZIONE E FORMAZIONE

                               Art. 14 
 
               Disposizioni in materia di informazione 
 
  1. Entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto,  il  Gestore  dei   servizi   energetici   (GSE)   realizza,
aggiornandolo sulla base dell'evoluzione normativa, in collaborazione
con   l'ENEA   per   quanto   riguarda   le   informazioni   relative
all'efficienza energetica, un portale informatico recante: 
    a) informazioni dettagliate  sugli  incentivi  nazionali  per  le
fonti rinnovabili per la produzione di energia  elettrica,  calore  e
freddo e sulle relative condizioni e modalita' di accesso; 
    b) informazioni sui benefici netti, sui costi  e  sull'efficienza
energetica delle apparecchiature e dei sistemi per l'uso  di  calore,
freddo ed elettricita' da fonti energetiche rinnovabili; 
    c) orientamenti che consentano a tutti i soggetti interessati, in
particolare  agli  urbanisti  e  agli  architetti,   di   considerare
adeguatamente  la  combinazione   ottimale   di   fonti   energetiche
rinnovabili,   tecnologie   ad   alta   efficienza   e   sistemi   di
teleriscaldamento e di teleraffrescamento in sede di  pianificazione,
progettazione, costruzione e ristrutturazione di aree  industriali  o
residenziali; 
    d) informazioni riguardanti  le  buone  pratiche  adottate  nelle
regioni, nelle provincie autonome e nelle province  per  lo  sviluppo
delle  energie  rinnovabili  e  per   promuovere   il   risparmio   e
l'efficienza energetica; 
    e)  informazioni   di   sintesi   in   merito   ai   procedimenti
autorizzativi adottati nelle regioni, nelle province autonome e nelle
province per l'installazione  degli  impianti  a  fonti  rinnovabili,
anche a seguito di quanto previsto  nelle  linee  guida  adottate  ai
sensi dell'articolo 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387. 
  2. Il GSE, con le modalita' di cui all'articolo 27, comma 1,  della
legge 23 luglio 2009, n. 99, puo' stipulare accordi con le  autorita'
locali  e   regionali   per   elaborare   programmi   d'informazione,
sensibilizzazione, orientamento o formazione, al fine di informare  i
cittadini sui benefici e  sugli  aspetti  pratici  dello  sviluppo  e
dell'impiego di  energia  da  fonti  rinnovabili.  I  programmi  sono
coordinati con quelli svolti in attuazione del comma  1  e  riportati
nel portale informatico di cui al medesimo comma 1. 
  3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono stabilite
le condizioni  e  le  modalita'  con  le  quali  i  fornitori  o  gli
installatori di impianti a fonti rinnovabili abilitati alle attivita'
di cui all'articolo 15, commi 4 e 6, rendono disponibili agli  utenti
finali informazioni  sui  costi  e  sulle  prestazioni  dei  medesimi
impianti. 

        
      
          
            Titolo III 

INFORMAZIONE E FORMAZIONE

                               Art. 15 
 
            Sistemi di qualificazione degli installatori 
 
  1. La qualifica professionale per l'attivita' di installazione e di
manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a  biomassa,
di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli  edifici,  di  sistemi
geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, e'  conseguita  col
possesso dei requisiti tecnico professionali di cui, in  alternativa,
alle lettere a), b) o c) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto  del
Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, fatto salvo
quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo. 
  2.  A  decorrere  dal  1°  agosto   2013,   i   requisiti   tecnico
professionali  di  cui  all'articolo  4,  comma  1,  lettera  c)  del
regolamento di cui al decreto del Ministro dello  sviluppo  economico
22 gennaio 2008, n. 37 si intendono rispettati quando: 
    a) il  titolo  di  formazione  professionale  e'  rilasciato  nel
rispetto delle modalita' di cui ai commi 3 e 4 e dei criteri  di  cui
all'allegato 4 e attesta la qualificazione degli installatori; 
    b) il previo periodo  di  formazione  e'  effettuato  secondo  le
modalita' individuate nell'allegato 4. 
  3. Entro il 31 dicembre 2012, le Regioni e  le  Province  autonome,
nel rispetto dell'allegato 4, attivano un programma di formazione per
gli installatori di impianti  a  fonti  rinnovabili  o  procedono  al
riconoscimento di fornitori di formazione, dandone  comunicazione  al
Ministero dello sviluppo  economico,  al  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare. 
  4. Allo scopo  di  favorire  la  coerenza  con  i  criteri  di  cui
all'allegato 4 e l'omogeneita' a livello nazionale, ovvero  nel  caso
in cui le Regioni e le Province autonome non provvedano entro  il  31
dicembre 2012, l'ENEA mette a disposizione  programmi  di  formazione
per il  rilascio  dell'attestato  di  formazione.  Le  Regioni  e  le
Province autonome possono altresi' stipulare accordi con l'ENEA e con
la scuola  di  specializzazione  in  discipline  ambientali,  di  cui
all'articolo 7, comma 4, della legge 11  febbraio  1992,  n.  157,  e
successive modificazioni, per il  supporto  nello  svolgimento  delle
attivita' di cui al comma 3. 
  5. Gli eventuali nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza  pubblica
derivanti dalle attivita' di formazione di cui ai commi 3  e  4  sono
posti a carico dei soggetti partecipanti alle medesime attivita'. 
  6. Il riconoscimento della qualificazione rilasciata  da  un  altro
Stato membro e' effettuato sulla base di principi e  dei  criteri  di
cui al decreto legislativo 7 novembre  2007,  n.  206,  nel  rispetto
dell'allegato 4. 
  7. I titoli di qualificazione di cui ai precedenti commi sono  resi
accessibili al pubblico per via informatica, a cura del soggetto  che
li rilascia. 

        
      
          
            Titolo IV 

RETI ENERGETICHE


Capo I

RETE ELETTRICA

                               Art. 16 
 
Autorizzazione degli interventi per lo sviluppo delle reti elettriche 
 
  1. La costruzione e l'esercizio delle opere di cui all'articolo  4,
comma 4, sono autorizzati dalla Regione  competente  su  istanza  del
gestore di rete, nella quale sono indicati anche i tempi previsti per
l'entrata in esercizio  delle  medesime  opere.  L'autorizzazione  e'
rilasciata a seguito di un procedimento unico, al  quale  partecipano
tutte  le  amministrazioni  interessate,  svolto  nel  rispetto   dei
principi di semplificazione e con le modalita' stabilite dalla  legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 
  2. Le Regioni possono delegare  alle  Province  il  rilascio  delle
autorizzazioni  di  cui  al  comma  1,  qualora  le  opere   di   cui
all'articolo 4, comma 4, nonche' gli impianti ai  quali  le  medesime
opere  sono  funzionali,   ricadano   interamente   all'interno   del
territorio provinciale. 
  3. Le Regioni e, nei casi previsti al comma 2, le Province delegate
assicurano che i procedimenti di cui al comma 1 siano coordinati  con
i procedimenti di autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili,
comunque denominati, allo scopo di garantire il raggiungimento  degli
obiettivi definiti in attuazione dell'articolo 2,  comma  167,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
  4. Il procedimento  di  cui  al  comma  1  si  applica  anche  alla
costruzione di opere e infrastrutture della  rete  di  distribuzione,
funzionali  al  miglior  dispacciamento  dell'energia   prodotta   da
impianti gia' in esercizio. 

        
      
          
            Titolo IV 

RETI ENERGETICHE


Capo I

RETE ELETTRICA

                               Art. 17 
 
  Interventi per lo sviluppo delle reti elettriche di trasmissione 
 
  1. Terna S.p.A. individua in una  apposita  sezione  del  Piano  di
sviluppo della rete di trasmissione nazionale gli interventi  di  cui
all'articolo  4,  comma  4,  tenendo  conto   dei   procedimenti   di
autorizzazione alla costruzione e  all'esercizio  degli  impianti  in
corso. 
  2. In una apposita sezione del Piano  di  sviluppo  della  rete  di
trasmissione nazionale  Terna  S.p.A.  individua  gli  interventi  di
potenziamento della  rete  che  risultano  necessari  per  assicurare
l'immissione  e  il  ritiro  integrale  dell'energia  prodotta  dagli
impianti a fonte rinnovabile gia' in esercizio. 
  3. Le sezioni del Piano di  sviluppo  della  rete  di  trasmissione
nazionale, di cui ai commi  1  e  2,  possono  includere  sistemi  di
accumulo  dell'energia  elettrica   finalizzati   a   facilitare   il
dispacciamento degli impianti non programmabili. 
  4. L'Autorita' per l'energia  elettrica  e  il  gas  provvede  alla
regolamentazione di quanto previsto al comma  3  e  assicura  che  la
remunerazione degli investimenti per la realizzazione e  la  gestione
delle opere di cui ai commi  1,  2  e  3  tenga  adeguatamente  conto
dell'efficacia ai fini del ritiro dell'energia da fonti  rinnovabili,
della rapidita' di esecuzione ed entrata in esercizio delle  medesime
opere, anche con riferimento, in modo differenziato, a ciascuna  zona
del mercato elettrico e alle diverse tecnologie di accumulo. 
  5.  Resta  fermo  quanto  previsto  dall'articolo  14  del  decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. 

        
      
          
            Titolo IV 

RETI ENERGETICHE


Capo I

RETE ELETTRICA

                               Art. 18 
 
       Interventi per lo sviluppo della rete di distribuzione 
 
  1. Ai distributori di energia elettrica che  effettuano  interventi
di ammodernamento  secondo  i  concetti  di  smart  grid  spetta  una
maggiorazione della  remunerazione  del  capitale  investito  per  il
servizio di distribuzione, limitatamente ai  predetti  interventi  di
ammodernamento. I suddetti interventi consistono prioritariamente  in
sistemi per il controllo, la regolazione e la gestione dei carichi  e
delle unita' di produzione, ivi inclusi i sistemi di ricarica di auto
elettriche. 
  2. L'Autorita' per l'energia  elettrica  e  il  gas  provvede  alla
definizione delle caratteristiche degli interventi di cui al comma  1
e assicura che il trattamento ivi previsto tenga conto  dei  seguenti
criteri: 
    a) indicazioni delle Regioni  territorialmente  interessate  agli
interventi; 
    b) dimensione del progetto di investimento, in termini di  utenze
attive coinvolte, sistemi di stoccaggio ed effetti sull'efficacia  ai
fini del ritiro integrale dell'energia da generazione  distribuita  e
fonti rinnovabili; 
    c) grado di innovazione del progetto, in termini di capacita'  di
aggregazione   delle   produzioni   distribuite   finalizzata    alla
regolazione  di  tensione  e   all'uniformita'   del   diagramma   di
produzione,  di  impiego  di  sistemi  avanzati   di   comunicazione,
controllo e gestione; 
    d) rapidita' di esecuzione ed entrata in esercizio delle opere. 
  3. Le imprese distributrici di energia elettrica, fatti  salvi  gli
atti di assenso dell'amministrazione concedente, rendono pubblico con
periodicita' annuale il piano di sviluppo della  loro  rete,  secondo
modalita' individuate dall'Autorita' per  l'energia  elettrica  e  il
gas. Il piano di sviluppo della rete di distribuzione, predisposto in
coordinamento con Terna S.p.A. e in  coerenza  con  i  contenuti  del
Piano di sviluppo della rete  di  trasmissione  nazionale,  indica  i
principali  interventi  e  la  previsione  dei  relativi   tempi   di
realizzazione, anche al fine di favorire lo sviluppo coordinato della
rete e degli impianti di produzione. 

        
      
          
            Titolo IV 

RETI ENERGETICHE


Capo I

RETE ELETTRICA

                               Art. 19 
 
Ulteriori compiti dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas  in
               materia di accesso alle reti elettriche 
 
  1. Entro il 30 giugno  2013  e,  successivamente,  ogni  due  anni,
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas aggiorna le direttive di
cui all'articolo 14 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387,
perseguendo l'obiettivo  di  assicurare  l'integrazione  delle  fonti
rinnovabili nel sistema elettrico  nella  misura  necessaria  per  il
raggiungimento al 2020 degli obiettivi di cui all'articolo 3. 
  2. Con la medesima periodicita' di cui al comma 1, l'Autorita'  per
l'energia elettrica e il gas effettua un'analisi  quantitativa  degli
oneri di sbilanciamento gravanti sul sistema  elettrico  connessi  al
dispacciamento di ciascuna delle fonti rinnovabili non programmabili,
valutando gli effetti delle disposizioni di cui al presente Capo. 

        
      
          
            Capo II 

RETE DEL GAS NATURALE

                               Art. 20 
 
Collegamento degli impianti di produzione di biometano alla rete  del
                            gas naturale 
 
  1. Entro tre mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto,  l'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il   gas   emana
specifiche  direttive  relativamente  alle  condizioni  tecniche   ed
economiche per l'erogazione del servizio di connessione  di  impianti
di produzione di biometano alle reti del gas naturale i  cui  gestori
hanno obbligo di connessione di terzi. 
  2. Le direttive di cui al comma 1, nel rispetto delle  esigenze  di
sicurezza fisica e di funzionamento del sistema: 
    a) stabiliscono le caratteristiche chimiche e fisiche minime  del
biometano, con particolare riguardo alla qualita', l'odorizzazione  e
la pressione del gas, necessarie per l'immissione nella rete del  gas
naturale; 
    b) favoriscono un ampio utilizzo del biometano, nella  misura  in
cui il biometano possa essere iniettato e trasportato nel sistema del
gas naturale senza generare problemi tecnici o di  sicurezza;  a  tal
fine l'allacciamento non discriminatorio alla rete degli impianti  di
produzione di biometano dovra'  risultare  coerente  con  criteri  di
fattibilita' tecnici ed economici ed essere compatibile con le  norme
tecniche e le esigenze di sicurezza; 
    c) prevedono la pubblicazione, da  parte  dei  gestori  di  rete,
degli standard tecnici per il collegamento alla rete del gas naturale
degli impianti di produzione di biometano; 
    d)  fissano  le  procedure,  i  tempi  e   i   criteri   per   la
determinazione  dei  costi  per  l'espletamento  di  tutte  le   fasi
istruttorie necessarie per l'individuazione e la realizzazione  della
soluzione definitiva di allacciamento; 
    e) sottopongono a termini perentori le attivita' poste  a  carico
dei gestori di rete, individuando sanzioni e procedure sostitutive in
caso di inerzia; 
    f) stabiliscono i casi e le regole per consentire al soggetto che
richiede  l'allacciamento  di  realizzare  in  proprio  gli  impianti
necessari per l'allacciamento, individuando altresi' i  provvedimenti
che il gestore della  rete  deve  adottare  al  fine  di  definire  i
requisiti tecnici di detti impianti; 
    g) prevedono la pubblicazione, da  parte  dei  gestori  di  rete,
delle  condizioni  tecniche   ed   economiche   necessarie   per   la
realizzazione   delle   eventuali   opere   di   adeguamento    delle
infrastrutture di rete per l'allacciamento di nuovi impianti; 
    h) prevedono procedure di risoluzione delle controversie  insorte
fra produttori e gestori di rete con decisioni, adottate dalla stessa
Autorita' per l'energia elettrica e il gas, vincolanti fra le parti; 
    i) stabiliscono  le  misure  necessarie  affinche'  l'imposizione
tariffaria dei corrispettivi posti a carico del soggetto che  immette
in rete il biometano non penalizzi  lo  sviluppo  degli  impianti  di
produzione di biometano. 

        
      
          
            Capo II 

RETE DEL GAS NATURALE

                               Art. 21 
 
  Incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale 
 
  1. Il biometano immesso nella rete del gas naturale alle condizioni
e secondo le modalita' di cui  all'articolo  20  e'  incentivato,  su
richiesta del produttore, secondo una delle seguenti modalita': 
    a) mediante il rilascio degli  incentivi  per  la  produzione  di
energia elettrica da fonti rinnovabili, nel caso in cui  sia  immesso
in rete ed utilizzato, nel rispetto delle regole per il  trasporto  e
lo stoccaggio del gas naturale, in impianti di cogenerazione ad  alto
rendimento; 
    b) mediante il rilascio di certificati di immissione  in  consumo
ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui  all'articolo  2-quater,
comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006,  n.  2,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  11  marzo  2006,  n.  81,  e  successive
modificazioni, qualora il  biometano  sia  immesso  in  rete  e,  nel
rispetto delle regole per il trasporto e lo stoccaggio, usato  per  i
trasporti; 
    c) mediante l'erogazione di uno specifico incentivo di  durata  e
valore definiti con il decreto di cui al comma 2, qualora sia immesso
nella rete del gas naturale. L'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas definisce le modalita' con le quali le risorse  per  l'erogazione
dell'incentivo di cui  alla  presente  lettera  trovano  copertura  a
valere sul gettito delle componenti delle tariffe del gas naturale. 
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da  adottare,
di  concerto  con  il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare e con  il  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, entro 120 giorni dall'entrata in  vigore  del
presente  decreto  legislativo,  sono  stabilite  le  direttive   per
l'attuazione di quanto  previsto  al  comma  1,  fatto  salvo  quanto
previsto all'articolo 33, comma 5. 

        
      
          
            Capo III 

RETI DI TELERISCALDAMENTO E TELERAFFRESCAMENTO

                               Art. 22 
 
Sviluppo  dell'infrastruttura   per   il   teleriscaldamento   e   il
                         teleraffrescamento 
 
  1.  Le  infrastrutture  destinate  all'installazione  di  reti   di
distribuzione di energia da fonti rinnovabili per il riscaldamento  e
il  raffrescamento  sono  assimilate  ad  ogni  effetto,  esclusa  la
disciplina  dell'imposta  sul  valore   aggiunto,   alle   opere   di
urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del  decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380,  nei  casi  e
alle condizioni definite con il decreto di cui al comma 5. 
  2. In sede di pianificazione e progettazione, anche  finalizzate  a
ristrutturazioni di aree  residenziali,  industriali  o  commerciali,
nonche' di strade, fognature, reti  idriche,  reti  di  distribuzione
dell'energia elettrica e del gas e reti per le  telecomunicazioni,  i
Comuni verificano la disponibilita' di  soggetti  terzi  a  integrare
apparecchiature e sistemi di produzione  e  utilizzo  di  energia  da
fonti   rinnovabili   e    di    reti    di    teleriscaldamento    e
teleraffrescamento, anche alimentate da fonti non rinnovabili. 
  3. Al fine di valorizzare le ricadute dell'azione di pianificazione
e verifica di cui al comma 2, i Comuni con  popolazione  superiore  a
50.000 abitanti definiscono, in coordinamento con le  Province  e  in
coerenza  con  i  Piani  energetici  regionali,  specifici  Piani  di
sviluppo del  teleriscaldamento  e  del  teleraffrescamento  volti  a
incrementare  l'utilizzo  dell'energia  prodotta   anche   da   fonti
rinnovabili. I Comuni con popolazione  inferiore  a  50.000  abitanti
possono definire i Piani di cui al periodo precedente, anche in forma
associata, avvalendosi dell'azione di coordinamento esercitata  dalle
Province. 
  4. E' istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico
un fondo di garanzia  a  sostegno  della  realizzazione  di  reti  di
teleriscaldamento,  alimentato  da  un  corrispettivo  applicato   al
consumo di gas metano, pari a 0,05 c€/Sm3, posto a carico dei clienti
finali. L'Autorita' per l'energia elettrica e il  gas  disciplina  le
modalita' di applicazione e raccolta del suddetto corrispettivo. 
  5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare  e  con  il  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, previa intesa con la Conferenza unificata,  sono  definite
le modalita' di gestione e accesso del  fondo  di  cui  al  comma  4,
nonche' le modalita' per l'attuazione di quanto previsto ai commi 1 e
2, tenendo conto: 
    a) della disponibilita' di biomasse agroforestali  nelle  diverse
regioni, ovvero nelle diverse  sub-aree  o  bacini,  ove  individuati
dalla pianificazione regionale o sub-regionale; 
    b) delle previsioni dei piani regionali per  il  trattamento  dei
rifiuti e in particolare degli impianti di valorizzazione  energetica
a valle della riduzione, del riuso e  della  raccolta  differenziata,
nel rispetto della gerarchia comunitaria di trattamento dei rifiuti; 
    c) della  disponibilita'  di  biomasse  di  scarto  in  distretti
agricoli e industriali; 
    d) della fattibilita' tecnica ed economica di reti  di  trasporto
di calore geotermico; 
    e) della presenza di impianti e progetti di impianti  operanti  o
operabili in cogenerazione; 
    f) della distanza dei  territori  da  reti  di  teleriscaldamento
esistenti. 

        
      
          
            Titolo V 

REGIMI DI SOSTEGNO


Capo I

PRINCIPI GENERALI

                               Art. 23 
 
                          Principi generali 
 
  1. Il presente Titolo  ridefinisce  la  disciplina  dei  regimi  di
sostegno  applicati  all'energia  prodotta  da  fonti  rinnovabili  e
all'efficienza energetica attraverso il riordino ed il  potenziamento
dei vigenti sistemi di incentivazione. La nuova disciplina stabilisce
un quadro generale volto alla promozione della produzione di  energia
da fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica in misura  adeguata
al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo  3,  attraverso
la predisposizione di criteri e strumenti che promuovano l'efficacia,
l'efficienza, la  semplificazione  e  la  stabilita'  nel  tempo  dei
sistemi di incentivazione, perseguendo nel contempo  l'armonizzazione
con altri strumenti di analoga finalita' e la riduzione  degli  oneri
di sostegno specifici in capo ai consumatori. 
  2. Costituiscono ulteriori  principi  generali  dell'intervento  di
riordino  e  di  potenziamento  dei  sistemi  di  incentivazioni   la
gradualita'  di  intervento   a   salvaguardia   degli   investimenti
effettuati  e  la  proporzionalita'  agli   obiettivi,   nonche'   la
flessibilita' della struttura dei regimi  di  sostegno,  al  fine  di
tener conto  dei  meccanismi  del  mercato  e  dell'evoluzione  delle
tecnologie delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica. 
  3. Non hanno titolo a percepire gli incentivi per la produzione  di
energia da fonti rinnovabili, da qualsiasi fonte normativa  previsti,
i soggetti per i quali le autorita' e  gli  enti  competenti  abbiano
accertato  che,  in  relazione  alla  richiesta  di  qualifica  degli
impianti o di  erogazione  degli  incentivi,  hanno  fornito  dati  o
documenti non veritieri, ovvero  hanno  reso  dichiarazioni  false  o
mendaci.  Fermo  restando  il  recupero  delle  somme   indebitamente
percepite, la condizione ostativa alla percezione degli incentivi  ha
durata di dieci anni dalla data dell'accertamento e si  applica  alla
persona fisica o giuridica che ha presentato la richiesta, nonche' ai
seguenti soggetti: 
    a) il legale rappresentante che ha sottoscritto la richiesta; 
    b) il soggetto responsabile dell'impianto; 
    c) il direttore tecnico; 
    d) i soci, se si tratta di societa' in nome collettivo; 
    e) i soci accomandatari, se si tratta di societa' in  accomandita
semplice; 
    f) gli amministratori con potere di rappresentanza, se si  tratta
di altro tipo di societa' o consorzio. 
  4. Dal presente titolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato. 

        
      
          
            Capo II 

REGIMI DI SOSTEGNO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI
RINNOVABILI

                               Art. 24 
 
                    Meccanismi di incentivazione 
 
  1. La produzione di energia elettrica  da  impianti  alimentati  da
fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo il 31  dicembre  2012  e'
incentivata tramite gli strumenti e sulla base dei  criteri  generali
di cui al comma 2 e dei criteri specifici di cui ai commi 3 e  4.  La
salvaguardia delle produzioni non incentivate e' effettuata  con  gli
strumenti di cui al comma 8. 
  2. La produzione di energia elettrica  dagli  impianti  di  cui  al
comma 1 e' incentivata sulla base dei seguenti criteri generali: 
    a) l'incentivo ha lo scopo di assicurare una  equa  remunerazione
dei costi di investimento ed esercizio; 
    b) il periodo di diritto all'incentivo e' pari  alla  vita  media
utile convenzionale delle specifiche tipologie di impianto e  decorre
dalla data di entrata in esercizio dello stesso; 
    c) l'incentivo resta costante per tutto il periodo di  diritto  e
puo' tener conto del valore economico dell'energia prodotta; 
    d) gli incentivi sono  assegnati  tramite  contratti  di  diritto
privato fra il GSE e il soggetto  responsabile  dell'impianto,  sulla
base di  un  contratto-tipo  definito  dall'Autorita'  per  l'energia
elettrica e il gas, entro tre mesi dalla data di  entrata  in  vigore
del primo dei decreti di cui al comma 5; 
    e) fatto salvo quanto previsto  dalla  lettera  i)  del  presente
comma e dalla lettera c)  del  comma  5,  l'incentivo  e'  attribuito
esclusivamente alla produzione da nuovi impianti, ivi inclusi  quelli
realizzati  a  seguito  di  integrale  ricostruzione,   da   impianti
ripotenziati, limitatamente  alla  producibilita'  aggiuntiva,  e  da
centrali ibride, limitatamente alla  quota  di  energia  prodotta  da
fonti rinnovabili; 
    f) l'incentivo assegnato all'energia prodotta da impianti  solari
fotovoltaici e' superiore per gli  impianti  ad  alta  concentrazione
(400 soli) e tiene conto del maggior rapporto tra energia prodotta  e
superficie utilizzata; 
    g) per biogas,  biomasse  e  bioliquidi  sostenibili  l'incentivo
tiene conto della tracciabilita' e della  provenienza  della  materia
prima, nonche' dell'esigenza di destinare prioritariamente: 
      i.  le  biomasse  legnose  trattate  per   via   esclusivamente
meccanica all'utilizzo termico; 
      ii. i bioliquidi sostenibili all'utilizzo per i trasporti; 
      iii. il biometano all'immissione nella rete del gas naturale  e
all'utilizzo nei trasporti. 
    h) per biogas, biomasse e bioliquidi sostenibili, in aggiunta  ai
criteri  di  cui  alla  lettera  g),  l'incentivo  e'  finalizzato  a
promuovere: 
      i. l'uso efficiente di rifiuti e sottoprodotti,  di  biogas  da
reflui  zootecnici  o  da  sottoprodotti  delle  attivita'  agricole,
agro-alimentari, agroindustriali,  di  allevamento  e  forestali,  di
prodotti ottenuti da coltivazioni dedicate non alimentari, nonche' di
biomasse  e  bioliquidi  sostenibili  e  biogas  da  filiere   corte,
contratti quadri e da intese di filiera; 
      ii. la realizzazione di impianti operanti in cogenerazione; 
      iii. la realizzazione e l'esercizio, da parte  di  imprenditori
agricoli, di impianti alimentati da biomasse e biogas asserviti  alle
attivita' agricole, in particolare di micro e minicogenerazione,  nel
rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti  di  Stato,
tenuto conto di quanto previsto all'articolo 23, comma 1; 
    i)  l'incentivo  e'  altresi'  attribuito,  per  contingenti   di
potenza,  alla  produzione  da  impianti  oggetto  di  interventi  di
rifacimento totale o parziale, nel rispetto dei seguenti criteri: 
      i. l'intervento e' eseguito su impianti che siano in  esercizio
da un periodo pari almeno ai due terzi della vita utile convenzionale
dell'impianto; 
      ii.  l'incentivo  massimo   riconoscibile   non   puo'   essere
superiore, per gli interventi di rifacimento parziale, al 25% e,  per
gli interventi di rifacimento totale, al 50% dell'incentivo spettante
per  le  produzioni  da  impianti  nuovi;  nel  caso  degli  impianti
alimentati a biomassa, ivi compresi quelli alimentati con la frazione
biodegradabile dei rifiuti,  l'incentivo  massimo  riconoscibile  non
puo' essere superiore, per gli interventi  di  rifacimento  parziale,
all'80%  e,  per  gli  interventi  di  rifacimento  totale,  al   90%
dell'incentivo spettante per le produzioni da impianti nuovi; 
      iii. l'incentivo in ogni caso non  si  applica  alle  opere  di
manutenzione  ordinaria  e  alle  opere   effettuate   per   adeguare
l'impianto a prescrizioni di legge; 
      iv. l'incentivo non si applica alle produzioni da impianti  che
beneficiano di incentivi gia' attribuiti  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente  decreto  o  attribuiti  ai  sensi  del  presente
articolo, per tutto il periodo per il quale e' erogato l'incentivo in
godimento. 
  3. La produzione  di  energia  elettrica  da  impianti  di  potenza
nominale  fino  a  un   valore   differenziato   sulla   base   delle
caratteristiche  delle  diverse  fonti  rinnovabili,   comunque   non
inferiore a 5 MW  elettrici,  nonche'  dagli  impianti  previsti  dai
progetti di riconversione del settore bieticolo-saccarifero approvati
dal  Comitato   interministeriale   di   cui   all'articolo   2   del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, ha diritto a un incentivo stabilito
sulla base dei seguenti criteri: 
    a) l'incentivo e' diversificato per  fonte  e  per  scaglioni  di
potenza, al fine di commisurarlo ai costi specifici  degli  impianti,
tenendo conto delle economie di scala; 
    b) l'incentivo riconosciuto e' quello applicabile  alla  data  di
entrata in esercizio sulla base del comma 5. 
  4. La produzione  di  energia  elettrica  da  impianti  di  potenza
nominale superiore  ai  valori  minimi  stabiliti  per  l'accesso  ai
meccanismi di cui al comma 3 ha  diritto  a  un  incentivo  assegnato
tramite aste al ribasso gestite dal GSE.  Le  procedure  d'asta  sono
disciplinate sulla base dei seguenti criteri: 
    a) gli incentivi a base d'asta tengono conto dei criteri generali
indicati al comma 2 e del valore degli incentivi, stabiliti  ai  fini
dell'applicazione del  comma  3,  relativi  all'ultimo  scaglione  di
potenza, delle specifiche caratteristiche delle diverse tipologie  di
impianto e delle economie di scala delle diverse tecnologie; 
    b) le aste hanno luogo con frequenza periodica e  prevedono,  tra
l'altro, requisiti minimi dei progetti e di solidita' finanziaria dei
soggetti partecipanti, e meccanismi a  garanzia  della  realizzazione
degli impianti autorizzati, anche mediante fissazione di termini  per
l'entrata in esercizio; 
    c) le procedure d'asta sono riferite a un contingente di  potenza
da installare per ciascuna fonte o tipologia di impianto; 
    d) l'incentivo riconosciuto  e'  quello  aggiudicato  sulla  base
dell'asta al ribasso; 
    e) le procedure d'asta prevedono un valore minimo  dell'incentivo
comunque  riconosciuto  dal  GSE,  determinato  tenendo  conto  delle
esigenze di rientro degli investimenti effettuati. 
  5. Con decreti del Ministro dello sviluppo  economico  di  concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare e, per i profili di competenza, con il Ministro delle  politiche
agricole e forestali, sentite l'Autorita' per l'energia  elettrica  e
il gas e la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite  le  modalita'  per
l'attuazione  dei  sistemi  di  incentivazione  di  cui  al  presente
articolo, nel rispetto dei criteri di cui ai precedenti commi 2, 3  e
4. I decreti disciplinano, in particolare: 
    a) i valori degli incentivi di cui al comma 3  per  gli  impianti
che entrano in esercizio a  decorrere  dal  1°  gennaio  2013  e  gli
incentivi a base d'asta in applicazione del comma 4,  ferme  restando
le diverse decorrenze fissate ai sensi dei decreti attuativi previsti
dall'articolo 7 del decreto legislativo  29  dicembre  2003,  n.  387
nonche' i valori di potenza, articolati per fonte e tecnologia, degli
impianti sottoposti alle procedure d'asta; 
    b) le modalita' con  cui  il  GSE  seleziona  i  soggetti  aventi
diritto agli incentivi attraverso le procedure d'asta; 
    c)  le  modalita'  per  la  transizione  dal  vecchio  al   nuovo
meccanismo di  incentivazione.  In  particolare,  sono  stabilite  le
modalita' con le quali il diritto a fruire dei certificati verdi  per
gli anni successivi al 2015, anche  da  impianti  non  alimentati  da
fonti rinnovabili, e' commutato  nel  diritto  ad  accedere,  per  il
residuo periodo di diritto  ai  certificati  verdi,  a  un  incentivo
ricadente nella tipologia di cui al comma 3, in modo da garantire  la
redditivita' degli investimenti effettuati. 
    d) le modalita' di calcolo e di applicazione degli incentivi  per
le produzioni imputabili a fonti rinnovabili in centrali ibride; 
    e) le modalita' con le quali e' modificato  il  meccanismo  dello
scambio sul posto per gli impianti, anche in esercizio, che  accedono
a tale servizio, al fine di semplificarne la fruizione; 
    f) le modalita' di aggiornamento degli incentivi di cui al  comma
3 e degli incentivi a base d'asta di cui al comma 4, nel rispetto dei
seguenti criteri: 
      i. la revisione e' effettuata, per la prima volta, decorsi  due
anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento  di  cui  alla
lettera a) e, successivamente, ogni tre anni; 
      ii. i nuovi valori riferiti agli impianti di cui al comma 3  si
applicano agli impianti che entrano  in  esercizio  decorso  un  anno
dalla data di entrata in vigore del  decreto  di  determinazione  dei
nuovi valori; 
      iii.  possono  essere  introdotti  obiettivi  di   potenza   da
installare per ciascuna fonte e tipologia di  impianto,  in  coerenza
con la progressione temporale di cui all'articolo 3, comma 3; 
      iv. possono essere riviste le percentuali di  cumulabilita'  di
cui all'articolo 26; 
    g) il valore minimo di potenza di cui ai commi  3  e  4,  tenendo
conto delle specifiche caratteristiche  delle  diverse  tipologie  di
impianto, al fine di aumentare l'efficienza complessiva  del  sistema
di incentivazione; 
    h)  le  condizioni  in  presenza  delle  quali,  in  seguito   ad
interventi  tecnologici  sugli  impianti  da  fonti  rinnovabili  non
programmabili volti a renderne programmabile la produzione  ovvero  a
migliorare la prevedibilita' delle immissioni in  rete,  puo'  essere
riconosciuto  un  incremento  degli  incentivi  di  cui  al  presente
articolo. Con il medesimo provvedimento puo'  essere  individuata  la
data a decorrere dalla quale i nuovi impianti accedono agli incentivi
di  cui  al  presente  articolo  esclusivamente  se  dotati  di  tale
configurazione. Tale data non puo' essere antecedente al  1°  gennaio
2018; 
    i)  fatto  salvo  quanto  previsto  all'articolo  23,  comma   3,
ulteriori requisiti soggettivi per l'accesso agli incentivi. 
  6. I decreti di cui al comma 5 sono adottati entro sei  mesi  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto. 
  7. L'Autorita' per  l'energia  elettrica  e  il  gas  definisce  le
modalita' con le quali le risorse per l'erogazione degli incentivi di
cui  al  presente  articolo  e  all'articolo  25,  comma  4,  trovano
copertura nel gettito della componente A3 delle tariffe  dell'energia
elettrica. 
  8. Fermo restando quanto stabilito  dall'articolo  13  del  decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 in materia di partecipazione  al
mercato elettrico dell'energia prodotta da fonti  rinnovabili,  entro
il 31 dicembre 2012, sulla base di indirizzi stabiliti  dal  Ministro
dello sviluppo economico, l'Autorita' per l'energia  elettrica  e  il
gas provvede a definire prezzi minimi garantiti, ovvero  integrazioni
dei ricavi conseguenti alla partecipazione al mercato elettrico,  per
la produzione da impianti  a  fonti  rinnovabili  che  continuano  ad
essere eserciti in assenza di incentivi e per i quali,  in  relazione
al  perseguimento  degli  obiettivi  di  cui   all'articolo   3,   la
salvaguardia della produzione non e' assicurata dalla  partecipazione
al mercato elettrico. A tale scopo, gli indirizzi del Ministro  dello
sviluppo economico e le conseguenti deliberazioni dell'Autorita'  per
l'energia  elettrica  e  il  gas  mirano  ad  assicurare  l'esercizio
economicamente conveniente degli impianti, con  particolare  riguardo
agli impianti alimentati da  biomasse,  biogas  e  bioliquidi,  fermo
restando, per questi ultimi, il requisito della sostenibilita'. 
  9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare, sono definiti specifici incentivi per la produzione di  energia
da  fonti  rinnovabili  mediante  impianti  che  facciano  ricorso  a
tecnologie avanzate e non ancora pienamente commerciali, compresi gli
impianti sperimentali di potenza fino a 5  MW  alimentati  da  fluidi
geotermici a media ed alta entalpia. 

        
      
          
            Capo II 

REGIMI DI SOSTEGNO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI
RINNOVABILI

                               Art. 25 
 
              (Disposizione transitorie e abrogazioni) 
 
  1. La produzione di energia elettrica  da  impianti  alimentati  da
fonti rinnovabili, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, e'
incentivata con i meccanismi vigenti alla data di entrata  in  vigore
del presente decreto, con i correttivi di cui ai commi successivi. 
  2. L'energia elettrica importata a partire dal 1° gennaio 2012  non
e' soggetta all'obbligo di cui all'articolo 11,  commi  1  e  2,  del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, esclusivamente nel caso  in
cui concorra al  raggiungimento  degli  obiettivi  nazionali  di  cui
all'articolo 3. 
  3. A partire dal 2013, la quota d'obbligo di cui  all'articolo  11,
comma 1, del decreto legislativo 16 marzo  1999,  n.  79,  si  riduce
linearmente in ciascuno degli anni successivi, a partire  dal  valore
assunto per l'anno 2012 in  base  alla  normativa  vigente,  fino  ad
annullarsi per l'anno 2015. 
  4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 148, della
legge  24  dicembre  2007  n.  244,  il  GSE  ritira  annualmente   i
certificati verdi rilasciati per le produzioni da  fonti  rinnovabili
degli anni dal 2011 al 2015, eventualmente eccedenti quelli necessari
per il rispetto della  quota  d'obbligo.  Il  prezzo  di  ritiro  dei
predetti certificati e' pari al 78 per cento del  prezzo  di  cui  al
citato comma  148.  Il  GSE  ritira  altresi'  i  certificati  verdi,
rilasciati per le produzioni di cui ai medesimi anni,  relativi  agli
impianti  di  cogenerazione  abbinati  a  teleriscaldamento  di   cui
all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto del  Ministro  delle
attivita' produttive del 24 ottobre 2005, pubblicato nel  Supplemento
ordinario della Gazzetta Ufficiale  14  novembre  2005,  n.  265.  Il
prezzo di ritiro dei certificati di cui al precedente periodo e' pari
al prezzo medio di mercato registrato nel 2010.  Conseguentemente,  a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  sono
abrogati i commi  149  e  149-bis  dell'articolo  2  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244. 
  5. Ai soli fini del riconoscimento della tariffa di cui alla riga 6
della tabella 3 allegata alla  legge  24  dicembre  2007,  n.  244  i
residui di macellazione,  nonche'  i  sottoprodotti  delle  attivita'
agricole, agroalimentari e forestali, non  sono  considerati  liquidi
anche qualora subiscano, nel sito di produzione dei medesimi  residui
e sottoprodotti o dell'impianto di conversione in energia  elettrica,
un trattamento di liquefazione o estrazione meccanica. 
  6. Le tariffe fisse omnicomprensive previste dall'articolo 2, comma
145, della legge 24  dicembre  2007,  n.  244  restano  costanti  per
l'intero periodo di diritto e restano ferme ai valori stabiliti dalla
tabella 3 allegata alla medesima legge per  tutti  gli  impianti  che
entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2012. 
  7. I fattori moltiplicativi di cui all'articolo 2, comma 147, della
legge24 dicembre 2007, n. 244 e  all'articolo  1,  comma  382-quater,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, restano costanti  per  l'intero
periodo di diritto e restano fermi ai valori stabiliti dalle predette
norme per tutti gli impianti che entrano in  esercizio  entro  il  31
dicembre 2012. 
  8. Il valore di riferimento di cui all'articolo 2, comma 148, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 resta fermo al  valore  fissato  dalla
predetta norma per tutti gli impianti che entrano in esercizio  entro
il 31 dicembre 2012. 
  9.  Le  disposizioni  del  decreto  del  Ministro  dello   sviluppo
economico 6 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  197
del 24 agosto 2010, si applicano alla produzione di energia elettrica
da impianti solari fotovoltaici che entrino in esercizio entro il  31
maggio 2011. 
  10.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo   2-sexies   del
decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, l'incentivazione  della  produzione
di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici che  entrino  in
esercizio  successivamente  al  termine  di  cui  al   comma   9   e'
disciplinata con decreto del Ministro dello  sviluppo  economico,  da
adottare, di concerto con il Ministro dell'ambiente  e  della  tutela
del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo  8  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 30 aprile  2011,
sulla base dei seguenti principi: 
    a) determinazione di  un  limite  annuale  di  potenza  elettrica
cumulativa  degli  impianti  fotovoltaici  che  possono  ottenere  le
tariffe incentivanti; 
    b) determinazione delle tariffe incentivanti tenuto  conto  della
riduzione dei costi delle tecnologie e dei costi di impianto e  degli
incentivi applicati negli Stati membri dell'Unione europea; 
    c) previsione di tariffe incentivanti e  di  quote  differenziate
sulla base della natura dell'area di sedime; 
    d) applicazione delle disposizioni dell'articolo  7  del  decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, in quanto  compatibili  con  il
presente comma. 
  11. Fatti salvi i diritti acquisiti e gli effetti prodotti  tenendo
conto di quanto stabilito dall'articolo 24, comma 5, lettera c), sono
abrogati: 
    a) a decorrere dal 1° gennaio 2012, il comma 3  dell'articolo  20
del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 del 2003; 
    b) a decorrere dal 1° gennaio 2013: 
      1)  i  commi  143,  144,  145,  150,  152,  153,  lettera   a),
dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
      2) il comma 4-bis dell'articolo 3 del decreto-legge  1º  luglio
2009, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
2009, n. 102; 
      3) l'articolo 7 del decreto legislativo 29  dicembre  2003,  n.
387; 
    c) a decorrere dal 1° gennaio 2016: 
      1) i commi 1,  2,  3,  5  e  6  dell'articolo  11  del  decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79; 
      2) l'articolo 4 del decreto legislativo n.  387  del  2003,  ad
eccezione dell'ultimo periodo del comma 1, che e' abrogato dalla data
di entrata in vigore del presente decreto; 
      3) i commi 382, 382-bis, 382-quater, 382-quinquies, 382-sexies,
382-septies, 383 dell'articolo 1 della legge  27  dicembre  2006,  n.
296; 
      4) i commi 147, 148, 155 e 156 dell'articolo 2 della  legge  24
dicembre 2007, n. 244. 
  12. Gli incentivi alla produzione di  energia  elettrica  da  fonti
rinnovabili di cui ai commi da 382 a  382-quinquies  dell'articolo  1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e al comma 145  dell'articolo  2
della legge 24 dicembre 2007, n. 244 si applicano anche agli impianti
a biogas di proprieta' di aziende agricole o gestiti  in  connessione
con aziende agricole, agro-alimentari, di  allevamento  e  forestali,
entrati in esercizio  commerciale  prima  del  1°  gennaio  2008.  Il
periodo residuo degli incentivi e' calcolato sottraendo  alla  durata
degli incentivi il  tempo  intercorso  tra  la  data  di  entrata  in
esercizio commerciale degli impianti di biogas e il 31 dicembre 2007. 

        
      
          
            Capo II 

REGIMI DI SOSTEGNO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI
RINNOVABILI

                               Art. 26 
 
                   (Cumulabilita' degli incentivi) 
 
  1. Gli incentivi di cui all'articolo 24  non  sono  cumulabili  con
altri  incentivi  pubblici  comunque  denominati,  fatte   salve   le
disposizioni di cui ai successivi commi. 
  2. Il diritto agli incentivi di cui all'articolo 24,  comma  3,  e'
cumulabile, nel rispetto delle relative modalita' applicative: 
    a) con l'accesso a fondi di garanzia e fondi di rotazione; 
    b) con altri incentivi pubblici non eccedenti il 40 per cento del
costo dell'investimento, nel caso di impianti  di  potenza  elettrica
fino a 200 kW, non eccedenti il 30 per cento, nel caso di impianti di
potenza elettrica fino a 1 MW, e non eccedenti il 20 per  cento,  nel
caso di impianti di potenza fino a 10 MW, fatto salvo quanto previsto
alla lettera c); per  i  soli  impianti  fotovoltaici  realizzati  su
scuole pubbliche o paritarie di qualunque ordine e grado ed il cui il
soggetto responsabile sia la scuola ovvero il  soggetto  proprietario
dell'edificio scolastico, nonche' su strutture  sanitarie  pubbliche,
ovvero su edifici che siano  sedi  amministrative  di  proprieta'  di
regioni, province autonome o enti locali, la soglia di  cumulabilita'
e' stabilita fino al 60 per cento del costo di investimento; 
    c) per i soli impianti di potenza  elettrica  fino  a  1  MW,  di
proprieta' di aziende agricole o gestiti in connessione  con  aziende
agricole, agro-alimentari, di allevamento e forestali, alimentati  da
biogas, biomasse e bioliquidi sostenibili, a  decorrere  dall'entrata
in esercizio commerciale, con altri incentivi pubblici non  eccedenti
il 40% del costo dell'investimento; 
    d) per gli impianti di cui all'articolo 24, commi 3 e 4,  con  la
fruizione  della  detassazione   dal   reddito   di   impresa   degli
investimenti in macchinari e apparecchiature; 
    e) per gli impianti cogenerativi e  trigenerativi  alimentati  da
fonte solare ovvero  da  biomasse  e  biogas  derivanti  da  prodotti
agricoli, di allevamento e forestali, ivi  inclusi  i  sottoprodotti,
ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi
degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102,
oppure di filiere  corte,  cioe'  ottenuti  entro  un  raggio  di  70
chilometri  dall'impianto  che  li  utilizza  per  produrre   energia
elettrica, a decorrere dall'entrata  in  esercizio  commerciale,  con
altri  incentivi  pubblici   non   eccedenti   il   40%   del   costo
dell'investimento. 
  3. Il primo periodo del comma 152 dell'articolo 2  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, non si applica nel  caso  di  fruizione  della
detassazione dal reddito di impresa degli investimenti in  macchinari
e apparecchiature e di accesso  a  fondi  di  rotazione  e  fondi  di
garanzia. 

        
      
          
            Capo III 

REGIMI DI SOSTEGNO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA DA FONTI
RINNOVABILI E PER L'EFFICIENZA ENERGETICA

                               Art. 27 
 
                         Regimi di sostegno 
 
  1.  Le  misure  e  gli  interventi  di  incremento  dell'efficienza
energetica e di produzione di energia termica  da  fonti  rinnovabili
sono incentivati: 
    a) mediante contributi a valere sulle tariffe  del  gas  naturale
per gli interventi di piccole dimensioni di cui all'articolo 28  alle
condizioni e secondo le modalita' ivi previste; 
    b)  mediante  il  rilascio  dei  certificati  bianchi   per   gli
interventi che non ricadono fra quelli di cui alla lettera  a),  alle
condizioni e secondo le modalita' previste dall'articolo 29. 

        
      
          
            Capo III 

REGIMI DI SOSTEGNO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA DA FONTI
RINNOVABILI E PER L'EFFICIENZA ENERGETICA

                               Art. 28 
 
Contributi per la produzione di energia termica da fonti  rinnovabili
   e per interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni 
 
  1. Gli  interventi  di  produzione  di  energia  termica  da  fonti
rinnovabili e di incremento  dell'efficienza  energetica  di  piccole
dimensioni, realizzati in data successiva al 31 dicembre  2011,  sono
incentivati sulla base dei seguenti criteri generali: 
    a) l'incentivo ha lo scopo di assicurare una  equa  remunerazione
dei costi  di  investimento  ed  esercizio  ed  e'  commisurato  alla
produzione  di  energia  termica  da  fonti  rinnovabili,  ovvero  ai
risparmi energetici generati dagli interventi; 
    b) il periodo di diritto all'incentivo non puo' essere  superiore
a dieci anni e decorre dalla data di conclusione dell'intervento; 
    c) l'incentivo resta costante per tutto il periodo di  diritto  e
puo'  tener  conto  del  valore  economico  dell'energia  prodotta  o
risparmiata; 
    d)  l'incentivo  puo'  essere   assegnato   esclusivamente   agli
interventi che non accedono ad altri incentivi statali, fatti salvi i
fondi di garanzia, i fondi di  rotazione  e  i  contributi  in  conto
interesse; 
    e) gli incentivi sono  assegnati  tramite  contratti  di  diritto
privato fra il GSE e il soggetto  responsabile  dell'impianto,  sulla
base di  un  contratto-tipo  definito  dall'Autorita'  per  l'energia
elettrica e il gas entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
primo dei decreti di cui al comma 2. 
  2. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare e, per i profili di competenza, con il Ministro delle  politiche
agricole e forestali, previa intesa con Conferenza unificata, di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  sono
fissate le modalita' per l'attuazione di quanto disposto al  presente
articolo e per l'avvio dei  nuovi  meccanismi  di  incentivazione.  I
decreti stabiliscono, inoltre: 
    a) i valori degli incentivi, sulla base dei  criteri  di  cui  al
comma  1,  in  relazione  a   ciascun   intervento,   tenendo   conto
dell'effetto scala; 
    b) i requisiti tecnici minimi dei componenti,  degli  impianti  e
degli interventi; 
    c) i contingenti incentivabili  per  ciascuna  applicazione,  con
strumenti idonei alla salvaguardia delle iniziative avviate; 
    d) gli eventuali obblighi di monitoraggio a carico  del  soggetto
beneficiario; 
    e) le modalita' con le quali  il  GSE  provvede  ad  erogare  gli
incentivi; 
    f) le condizioni di cumulabilita' con altri  incentivi  pubblici,
fermo restando quanto stabilito dal comma 1, lettera d); 
    g) le modalita' di aggiornamento degli  incentivi,  nel  rispetto
dei seguenti criteri: 
      i. la revisione e' effettuata, per la prima volta, decorsi  due
anni dalla data di entrata in vigore  del  provvedimento  di  cui  al
presente comma e, successivamente, ogni tre anni; 
      ii. i nuovi valori  si  applicano  agli  interventi  realizzati
decorso un anno dalla data  di  entrata  in  vigore  del  decreto  di
determinazione dei nuovi valori. 
  3. I decreti di cui  al  comma  2  sono  adottati  entro  sei  mesi
dall'entrata in vigore del presente decreto. 
  4. L'Autorita' per  l'energia  elettrica  e  il  gas  definisce  le
modalita' con le quali le risorse per l'erogazione degli incentivi di
cui al presente articolo trovano copertura a valere sul gettito delle
componenti delle tariffe del gas naturale. 
  5. I commi 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30  maggio
2008, n. 115, sono abrogati a decorrere  dalla  data  di  entrata  in
vigore del decreto attuativo del comma 2, lettera  f),  del  presente
articolo. Fino al termine di cui al periodo precedente, gli strumenti
di incentivazione di cui al  comma  3  dell'articolo  6  del  decreto
legislativo n. 115 del 2008 possono essere cumulati anche  con  fondi
di garanzia, fondi di rotazione e contributi in conto interesse. 
  6. L'articolo 9 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115,  e'
abrogato. 

        
      
          
            Capo III 

REGIMI DI SOSTEGNO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA DA FONTI
RINNOVABILI E PER L'EFFICIENZA ENERGETICA

                               Art. 29 
 
                         Certificati bianchi 
 
  1. Al fine di rendere  coerente  con  la  strategia  complessiva  e
razionalizzare  il   sistema   dei   certificati   bianchi,   con   i
provvedimenti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio
2008, n. 115: 
    a) sono stabilite le modalita' con cui gli obblighi in capo  alle
imprese di distribuzione di cui all'articolo 9, comma 1, del  decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e all'articolo  16,  comma  4,  del
decreto legislativo 23  maggio  2000,  n.  164,  si  raccordano  agli
obiettivi nazionali relativi all'efficienza energetica; 
    b) e' disposto il passaggio al GSE dell'attivita' di gestione del
meccanismo di certificazione relativo ai certificati  bianchi,  ferme
restando le  competenze  del  GME  sull'attivita'  di  emissione  dei
certificati bianchi e sulla gestione del registro e della  borsa  dei
medesimi certificati bianchi; 
    c)  sono  approvate  almeno  15  nuove   schede   standardizzate,
predisposte dall'ENEA-UTEE secondo quanto stabilito dall'articolo 30,
comma 1; 
    d) e' raccordato il periodo di diritto ai certificati con la vita
utile dell'intervento; 
    e) sono individuate modalita' per ridurre tempi e adempimenti per
l'ottenimento dei certificati; 
    f) sono stabiliti i criteri per la determinazione del  contributo
tariffario per i  costi  sostenuti  dai  soggetti  obbligati  per  il
conseguimento degli obiettivi di risparmio di energia primaria  posti
a loro carico. 
  2.  Ai  fini  dell'applicazione  del  meccanismo  dei   certificati
bianchi, i risparmi realizzati nel settore dei  trasporti  attraverso
le schede di cui all'articolo 30 sono equiparati a  risparmi  di  gas
naturale. 
  3. I  risparmi  di  energia  realizzati  attraverso  interventi  di
efficientamento delle reti elettriche e del gas naturale  individuati
nelle schede di cui  all'articolo  30  concorrono  al  raggiungimento
degli obblighi in  capo  alle  imprese  di  distribuzione.  Per  tali
interventi non sono rilasciabili certificati bianchi. 
  4. Gli impianti cogenerativi entrati in esercizio dopo il 1° aprile
1999 e prima della data di entrata in vigore del decreto  legislativo
8 febbraio 2007, n. 20, riconosciuti come cogenerativi ai sensi delle
norme applicabili alla data di entrata  in  esercizio  dell'impianto,
hanno diritto, qualora non accedano ai  certificati  verdi  ne'  agli
incentivi definiti in attuazione dell'articolo 30,  comma  11,  della
legge n. 23 luglio 2009, n. 99, a un incentivo pari al 30% di  quello
definito ai sensi della medesima legge per un periodo di cinque  anni
a decorrere dall'entrata in vigore del  decreto  di  definizione  del
predetto incentivo, purche', in  ciascuno  degli  anni  del  predetto
periodo, continuino ad  essere  cogenerativi  ai  sensi  delle  norme
applicabili alla data di entrata in esercizio. 

        
      
          
            Capo III 

REGIMI DI SOSTEGNO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA DA FONTI
RINNOVABILI E PER L'EFFICIENZA ENERGETICA

                               Art. 30 
 
             Misure in materia di efficienza energetica 
 
  1.  In  vista   dell'esigenza   di   procedere   in   tempi   brevi
all'attuazione delle attivita' previste dal  decreto  legislativo  30
maggio 2008,  n.  115  ai  fini  del  conseguimento  degli  obiettivi
congiunti  di  sviluppo  delle   fonti   rinnovabili   e   promozione
dell'efficienza energetica,  anche  nelle  more  dell'emanazione  dei
provvedimenti di cui all'articolo  4,  commi  2  e  3,  del  medesimo
decreto legislativo, l'ENEA avvia ed effettua le  attivita'  in  esso
previste e in particolare: 
    a) ai sensi dell'articolo 4, comma 4,  lettera  c),  del  decreto
legislativo 30 maggio 2008, n. 115  entro  sei  mesi  dalla  data  di
entrata in  vigore  del  presente  decreto,  redige  e  trasmette  al
Ministero dello sviluppo economico almeno  15  schede  standardizzate
per la quantificazione dei risparmi nell'ambito  del  meccanismo  dei
certificati   bianchi,   con   particolare   riguardo   ai   seguenti
settori/interventi: 
      i. diffusione di automezzi elettrici, a gas naturale e a GPL; 
      ii. interventi nel settore informatico con particolare riguardo
all'utilizzo di server/servizi remoti anche virtuali; 
      iii.  illuminazione   efficiente   con   particolare   riguardo
all'illuminazione pubblica a LED e al terziario; 
      iv. misure di efficientamento  nel  settore  dell'impiantistica
industriale; 
      v. misure di efficientamento nel  settore  della  distribuzione
idrica; 
      vi. risparmio di energia nei sistemi di telecomunicazioni e uso
delle  tecnologie  delle  comunicazioni   ai   fini   del   risparmio
energetico; 
      vii. recuperi di energia. 
      viii.  apparecchiature  ad  alta  efficienza  per  il   settore
residenziale, terziario e industriale, quali ad esempio gruppi frigo,
unita' trattamento aria,  pompe  di  calore,  elettrodomestici  anche
dotati   di   etichetta   energetica;   l'ENEA   sviluppa   procedure
standardizzate che consentano la  quantificazione  dei  risparmi  con
l'applicazione di metodologie statistiche  e  senza  fare  ricorso  a
misurazioni dirette; 
    b) provvede a pubblicare casi studio e  parametri  standard  come
guida per facilitare  la  realizzazione  e  la  replicabilita'  degli
interventi a consuntivo. 

        
      
          
            Capo III 

REGIMI DI SOSTEGNO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA DA FONTI
RINNOVABILI E PER L'EFFICIENZA ENERGETICA

                               Art. 31 
 
Fondo rotativo di cui all'articolo 1,  comma  1110,  della  legge  27
                        dicembre 2006, n. 296 
 
  1. Per le regioni e gli enti locali, nonche' per  tutti  gli  altri
enti pubblici, la durata massima dei finanziamenti a tasso  agevolato
non puo' essere superiore a centottanta mesi, in deroga al termine di
cui all'articolo 1, comma 1111, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
  2. Con la convenzione prevista all'articolo 1,  comma  1115,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono definiti, altresi', gli oneri  di
gestione del fondo  rotativo  di  cui  al  comma  1110  del  medesimo
articolo 1, da riconoscersi alla Cassa Depositi e  Prestiti  SpA.  La
copertura di tali oneri, nella misura massima dell'1,50 per cento  su
base annua, e' disposta a valere sulle risorse annualmente  confluite
nel medesimo  fondo  provenienti  dal  bilancio  dello  Stato  e  dai
rimborsi dei finanziamenti agevolati erogati. 

        
      
          
            Capo III 

REGIMI DI SOSTEGNO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA DA FONTI
RINNOVABILI E PER L'EFFICIENZA ENERGETICA

                               Art. 32 
 
    Interventi a favore dello sviluppo tecnologico e industriale 
 
  1. Al fine di corrispondere all'esigenza di garantire uno  sviluppo
equilibrato dei vari settori che concorrono al  raggiungimento  degli
obiettivi di cui all'articolo 3 attraverso la promozione congiunta di
domanda e offerta di tecnologie  per  l'efficienza  energetica  e  le
fonti rinnovabili, entro 180 giorni dalla data di entrata  in  vigore
del  presente  decreto  legislativo,  il  Ministro   dello   sviluppo
economico con propri decreti individua, senza nuovi o maggiori  oneri
a carico del  bilancio  dello  Stato,  interventi  e  misure  per  lo
sviluppo tecnologico e industriale in materia di fonti rinnovabili ed
efficienza energetica sulla base dei seguenti criteri: 
    a) gli interventi e le misure sono coordinate con le disposizioni
di cui al presente Titolo al fine di  contribuire,  in  un'ottica  di
sistema,  al  raggiungimento  degli  obiettivi   nazionali   di   cui
all'articolo 3; 
    b) gli interventi e le  misure  prevedono,  anche  attraverso  le
risorse di cui al comma 2, il sostegno: 
      i. ai progetti di  sviluppo  sperimentale  e  tecnologico,  con
particolare riguardo alle infrastrutture  della  rete  elettrica,  ai
sistemi di accumulo, alla gassificazione ed  alla  pirogassificazione
di biomasse, ai biocarburanti  di  seconda  generazione,  nonche'  di
nuova  generazione,  alle  tecnologie   innovative   di   conversione
dell'energia solare, con particolare riferimento al  fotovoltaico  ad
alta concentrazione; 
      ii.   ai   progetti   di    innovazione    dei    processi    e
dell'organizzazione nei servizi energetici; 
      iii. alla creazione,  ampliamento  e  animazione  dei  poli  di
innovazione finalizzati alla realizzazione dei  progetti  di  cui  al
punto 1); 
      iv.  ai  fondi  per  la  progettualita'  degli  interventi   di
installazione delle fonti rinnovabili e del  risparmio  energetico  a
favore di enti pubblici. 
  2. Per il finanziamento delle  attivita'  di  cui  al  comma  1  e'
istituito  un  fondo  presso  la  Cassa  conguaglio  per  il  settore
elettrico alimentato dal gettito della tariffe elettriche e  del  gas
naturale in misura pari, rispettivamente, a  0,02  c€/kWh  e  a  0,08
c€/Sm3. 
  3. L'Autorita' per l'energia  elettrica  e  il  gas  stabilisce  le
modalita' con le quali le risorse di cui al comma 2 trovano copertura
a valere sulle componenti delle tariffe elettriche e del  gas,  dando
annualmente comunicazione al Ministero dello sviluppo economico delle
relative disponibilita'. 

        
      
          
            Capo IV 

REGIMI DI SOSTEGNO PER L'UTILIZZO DELLE FONTI RINNOVABILI NEI
TRASPORTI

                               Art. 33 
 
              Disposizioni in materia di biocarburanti 
 
  1. All'articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006,  n.  2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006,  n.  81,  e
successive modificazioni, il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
    "4.  I  biocarburanti  e  gli  altri  carburanti  rinnovabili  da
immettere in consumo ai sensi dei commi 1, 2 e 3  sono  i  carburanti
liquidi o gassosi per i trasporti ricavati dalla biomassa.". 
  2. L'impiego di biocarburanti nei trasporti e' incentivato  con  le
modalita' di cui all'articolo 2-quater del decreto-legge  10  gennaio
2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006,
n. 81, e successive modificazioni, come modificato dal  comma  1  del
presente articolo, e all'articolo 2, commi 139 e 140, della legge  24
dicembre 2007, n. 244, nel rispetto di quanto previsto  dal  presente
articolo. La quota minima di cui al citato comma 139 dell'articolo  2
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, calcolata sulla base del tenore
energetico, da conseguire entro l'anno 2014, e' fissata nella  misura
del 5%. Con le modalita' di cui  all'articolo  2,  comma  140,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono stabiliti  gli  incrementi  annui
per il raggiungimento della predetta quota  minima  al  2014  e  puo'
essere  rideterminato  l'obiettivo  di  cui  al  periodo  precedente.
Dall'attuazione del presente articolo non  devono  derivare  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  3. A decorrere dal 1°  gennaio  2012  i  biocarburanti  immessi  in
consumo sono conteggiati ai fini del  rispetto  dell'obbligo  di  cui
all'articolo 2-quater  del  decreto-legge  10  gennaio  2006,  n.  2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come
modificato dal comma  1  del  presente  articolo,  a  condizione  che
rispettino i criteri di sostenibilita' di cui all'articolo 38. 
  4. Allo scopo di valorizzare il  contributo  alla  riduzione  delle
emissioni climalteranti dei biocarburanti prodotti in luoghi vicini a
quelli di consumo finale, ai fini del rispetto  dell'obbligo  di  cui
all'articolo 2-quater  del  decreto-legge  10  gennaio  2006,  n.  2,
convertito, con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81,  come
modificato dal comma 1 del presente  articolo,  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2012 il contributo energetico dei  biocarburanti  diversi  da
quelli di cui al comma successivo e' maggiorato rispetto al contenuto
energetico effettivo qualora siano prodotti in  stabilimenti  ubicati
in Stati dell'Unione europea e utilizzino materia  prima  proveniente
da  coltivazioni  effettuate  nel  territorio  dei  medesimi   Stati.
Identica maggiorazione e'  attribuita  ai  biocarburanti  immessi  in
consumo al di fuori  della  rete  di  distribuzione  dei  carburanti,
purche' la percentuale di biocarburante impiegato sia  pari  al  25%,
fermi restando i requisiti di  sostenibilita'.  Per  tali  finalita',
fatto salvo il comma 5, il diritto a un certificato di immissione  in
consumo ai fini del rispetto del richiamato obbligo matura  allorche'
e' immessa in  consumo  una  quantita'  di  biocarburanti  pari  a  9
Giga-calorie. 
  5. Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui  all'articolo  2-quater
del  decreto-legge  10  gennaio   2006,   n.   2,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come modificato  dal
comma 1 del  presente  articolo,  il  contributo  dei  biocarburanti,
incluso il biometano, per i quali  il  soggetto  che  li  immette  in
consumo dimostri, mediante le modalita' di  cui  all'articolo39,  che
essi sono stati prodotti a partire da rifiuti e  sottoprodotti,  come
definiti, individuati e tracciati ai sensi del decreto legislativo  3
aprile 2006, n. 152, materie di origine non alimentare,  ivi  incluse
le materie cellulosiche e le materie  ligno-cellulosiche,  alghe,  e'
equivalente all'immissione in consumo di una  quantita'  pari  a  due
volte l'immissione in consumo  di  altri  biocarburanti,  diversi  da
quelli di cui al comma 4. 
  6. Qualora siano  immessi  in  consumo  biocarburanti  ottenuti  da
biocarburanti ricadenti nella tipologia di cui al comma 5 e da  altri
biocarburanti, il contributo ai fini del rispetto dell'obbligo di cui
al comma 5 e'  calcolato  sulla  base  del  contenuto  energetico  di
ciascun biocarburante. 
  7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da  adottare,
di  concerto  con  i  Ministri   dell'economia   e   delle   finanze,
dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare  e  delle
politiche agricole e  forestali,  entro  il  1°  gennaio  2012,  sono
stabilite  le  modalita'  con   le   quali   sono   riconosciute   le
maggiorazioni di cui al comma 4. 

        
      
          
            Titolo VI 

GARANZIE DI ORIGINE, TRASFERIMENTI STATISTICI E PROGETTI COMUNI

                               Art. 34 
 
 Garanzia di origine dell'elettricita' prodotta da fonti rinnovabili 
 
  1.  Con  le  modalita'  previste  dall'articolo  1,  comma  5,  del
decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, sono aggiornate  le  modalita'  di
rilascio,  riconoscimento  e  utilizzo  della  garanzia  di   origine
dell'elettricita'  da   fonti   rinnovabili   in   conformita'   alle
disposizioni dell'articolo 15 della direttiva 2009/28/CE. 
  2. La garanzia di origine di cui al comma 1  ha  esclusivamente  lo
scopo di consentire ai fornitori di energia elettrica di  provare  ai
clienti  finali  la  quota  o  la  quantita'  di  energia  da   fonti
rinnovabili nel proprio mix energetico. 
  3. Il rilascio, il riconoscimento o l'utilizzo  della  garanzia  di
origine di cui al comma 1 non ha alcun rilievo ai fini: 
    a)  del  riconoscimento  dei  meccanismi  di  sostegno   per   la
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; 
    b) del riconoscimento  della  provenienza  da  fonti  rinnovabili
dell'elettricita'   munita   di   garanzia   di   origine   ai   fini
dell'applicazione dei meccanismi di sostegno; 
    c) dell'utilizzo di trasferimenti statistici e progetti comuni; 
    d)  della  determinazione  del  grado  di  raggiungimento   degli
obiettivi nazionali in materia di fonti rinnovabili. 
  4. A decorrere dal 1° gennaio  dell'anno  successivo  a  quello  di
entrata in vigore del decreto di cui  al  comma  1,  i  fornitori  di
energia elettrica possono utilizzare esclusivamente  la  garanzia  di
origine di cui al medesimo comma 1 per provare ai clienti  finali  la
quota o la quantita' di energia da fonti rinnovabili nel proprio  mix
energetico. A decorrere dalla medesima data e' abrogato l'articolo 11
del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. 

        
      
          
            Titolo VI 

GARANZIE DI ORIGINE, TRASFERIMENTI STATISTICI E PROGETTI COMUNI

                               Art. 35 
 
  Progetti comuni e trasferimenti statistici con altri Stati membri 
 
  1. Sulla base di accordi internazionali  all'uopo  stipulati,  sono
promossi e gestiti con Stati membri progetti comuni  e  trasferimenti
statistici a favore dell'Italia di produzioni  di  energia  da  fonti
rinnovabili, nel rispetto dei seguenti criteri: 
    a) gli accordi sono promossi allorche'  si  verifica  il  mancato
raggiungimento degli obiettivi intermedi fino al 2016; 
    b) l'onere specifico per il  trasferimento  statistico  e  per  i
progetti comuni e' inferiore, in misura stabilita  negli  accordi  di
cui  al  presente  articolo,  rispetto  al  valore  medio   ponderato
dell'incentivazione della produzione elettrica da  fonti  rinnovabili
in Italia, al netto della produzione e dei valori dell'incentivazione
dell'elettricita' da fonte solare,  riferiti  all'anno  precedente  a
quello di stipula dell'accordo; 
    c) gli  accordi  sono  stipulati  e  gestiti  con  modalita'  che
assicurano che l'energia oggetto del trasferimento statistico, ovvero
la quota di energia proveniente dal progetto comune, contribuisca  al
raggiungimento  degli  obiettivi  italiani  in   materia   di   fonti
rinnovabili; 
    d)  sono  stabilite  le  misure  necessarie  ad   assicurare   il
monitoraggio  dell'energia  trasferita  per  le  finalita'   di   cui
all'articolo 40. 
  2. La copertura dei  costi  per  i  trasferimenti  statistici  e  i
progetti comuni di  cui  al  comma  1  e'  assicurata  dalle  tariffe
dell'energia elettrica e del  gas  naturale,  con  modalita'  fissate
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas successivamente  alla
stipula di ciascun accordo. 
  3. La cooperazione per progetti comuni con altri Stati membri  puo'
comprendere operatori privati. 

        
      
          
            Titolo VI 

GARANZIE DI ORIGINE, TRASFERIMENTI STATISTICI E PROGETTI COMUNI

                               Art. 36 
 
                   Progetti comuni con Paesi terzi 
 
  1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi nazionali  in  materia
di energie rinnovabili, e' incentivata l'importazione di elettricita'
da fonti rinnovabili proveniente da Stati non appartenenti all'Unione
europea ed effettuata su iniziativa di soggetti operanti nel  settore
energetico, sulla base di accordi internazionali  all'uopo  stipulati
con lo Stato da cui l'elettricita' da fonti rinnovabili e' importata.
Tali accordi si conformano ai seguenti criteri: 
    a)  il  sostegno  e'  effettuato  mediante   il   riconoscimento,
sull'energia immessa nel sistema elettrico nazionale, di un incentivo
che, rispetto a quello riconosciuto  in  Italia  alle  fonti  e  alle
tipologie impiantistiche da cui l'elettricita' e' prodotta nel  Paese
terzo, e' di pari durata e di entita' inferiore,  in  misura  fissata
negli accordi di  cui  al  presente  articolo,  tenendo  conto  della
maggiore producibilita' ed efficienza degli impianti nei Paesi  terzi
e del valore medio dell'incentivazione  delle  fonti  rinnovabili  in
Italia; 
    b) la produzione e l'importazione avviene con modalita'  tali  da
assicurare   che    l'elettricita'    importata    contribuisca    al
raggiungimento  degli  obiettivi  italiani  in   materia   di   fonti
rinnovabili; 
    c)  sono  stabilite  le  misure  necessarie  ad   assicurare   il
monitoraggio dell'elettricita' importata  per  le  finalita'  di  cui
all'articolo 40. 
  2. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto  con  i
Ministri degli affari esteri  e  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare,  puo'  essere  stabilito,  salvaguardando  gli
accordi gia' stipulati, un valore dell'incentivo diverso da quello di
cui alla lettera a) del comma 1, contemperando  gli  oneri  economici
conseguenti al riconoscimento dell'incentivo  stesso  e  gli  effetti
economici del mancato raggiungimento degli obiettivi. 
  3. Il comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 29  dicembre
2003, n. 387 e' abrogato. 

        
      
          
            Titolo VI 

GARANZIE DI ORIGINE, TRASFERIMENTI STATISTICI E PROGETTI COMUNI

                               Art. 37 
 
               Trasferimenti statistici tra le Regioni 
 
  1. Ai fini del raggiungimento dei rispettivi obiettivi  in  materia
di fonti rinnovabili, definiti in attuazione dell'articolo  2,  comma
167,  della  legge  24  dicembre   2007,   n.   244,   e   successive
modificazioni, le Regioni e le Province autonome  possono  concludere
accordi per il trasferimento statistico di determinate  quantita'  di
energia rinnovabile. 
  2.  Il  trasferimento  statistico  di  cui  al  comma  1  non  deve
pregiudicare  il  conseguimento  dell'obiettivo  della  Regione   che
effettua il trasferimento. 
  3. Il raggiungimento dell'obiettivo di ciascuna Regione, di cui  al
comma 1, e la disponibilita'  effettiva  di  energia  da  trasferire,
ovvero da compensare, sono misurati applicando la metodologia di  cui
all'articolo 40, comma 5. 
  4. Ai fini del raggiungimento dei propri obiettivi le Regioni: 
  a) possono concludere intese con enti territoriali interni ad altro
Stato membro e accordi  con  altri  Stati  membri  per  trasferimenti
statistici, nel rispetto delle condizioni e  dei  limiti  di  cui  ai
commi 2 e 3 dell'articolo 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, oppure
concorrere alla copertura degli oneri di cui all'articolo  35,  comma
2; 
  b) assicurano la coerenza tra la programmazione in materia di fonti
rinnovabili, di  cui  all'articolo  2,  comma  168,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, e la programmazione in altri settori; 
  c) promuovono l'efficienza energetica  in  coerenza  con  le  norme
nazionali; 
  d) emanano indirizzi  agli  enti  locali,  in  particolare  per  il
contenimento  dei  consumi  energetici  e  per  lo  svolgimento   dei
procedimenti  di  competenza  degli   enti   locali   relativi   alla
costruzione e all'esercizio degli impianti  di  produzione  da  fonti
rinnovabili; 
  e) provvedono a incentivare  la  produzione  di  energia  da  fonti
rinnovabili e l'efficienza energetica, nei  limiti  di  cumulabilita'
fissati dalle norme nazionali. 
  5. Ai sensi dell'articolo 2, comma 169,  della  legge  24  dicembre
2007, n. 244, il Ministro  dello  sviluppo  economico  provvede  alla
verifica del raggiungimento degli  obiettivi  regionali  definiti  in
attuazione dell'articolo  2,  comma  167,  della  medesima  legge  24
dicembre 2007, n. 244, sulla base di quanto previsto all'articolo 40,
comma 5. 
  6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da  adottare,
di  concerto  con  il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di  Trento
e di Bolzano, entro 90 giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  sono  definiti  e  quantificati   gli   obiettivi
regionali in attuazione del comma 167 dell'articolo 2 della legge  24
dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.  Con  il  medesimo
decreto sono definite le modalita' di gestione dei  casi  di  mancato
raggiungimento  degli  obiettivi  da  parte  delle  Regioni  e  delle
Province autonome, in coerenza con quanto previsto dal comma 170  del
medesimo articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 

        
      
          
            Titolo VII 

SOSTENIBILITA' DI BIOCARBURANTI E BIOLIQUIDI

                               Art. 38 
 
    Criteri di sostenibilita' per i biocarburanti e i bioliquidi 
 
  1. Fatto salvo quanto previsto al  comma  2,  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2012 i biocarburanti utilizzati nei trasporti e i  bioliquidi
utilizzati per la produzione di energia elettrica, termica o  per  il
raffrescamento possono essere computati per il  raggiungimento  degli
obiettivi nazionali e possono accedere agli  strumenti  di  sostegno,
ivi inclusi i meccanismi basati sull'obbligo  di  rispetto  di  quote
minime, solo se rispettano i criteri  di  sostenibilita'  di  cui  al
provvedimento di attuazione della direttiva 2009/30/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009.  Per  il  calcolo  delle
emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il  ciclo  di  vita
dei biocarburanti e dei bioliquidi si applica quanto  previsto  dallo
stesso provvedimento attuativo. 
  2. In applicazione delle disposizioni  del  comma  1  del  presente
articolo, ai fini del calcolo richiamato al punto 19 dell'allegato  V
della direttiva 2009/28/CE si fa riferimento ai valori dei carburanti
fossili ivi richiamati. 

        
      
          
            Titolo VII 

SOSTENIBILITA' DI BIOCARBURANTI E BIOLIQUIDI

                               Art. 39 
 
Verifica  del  rispetto  dei  criteri   di   sostenibilita'   per   i
                  biocarburanti e per i bioliquidi 
 
  1.  Ai  fini  della  verifica   del   rispetto   dei   criteri   di
sostenibilita' dei biocarburanti, si applicano le disposizioni di cui
al  provvedimento  di  attuazione  della  direttiva  2009/30/CE,  ivi
incluse le sanzioni. 
  2. Le disposizioni richiamate al comma 1 si applicano anche per  la
verifica del rispetto dei criteri di sostenibilita' dei bioliquidi. 

        
      
          
            Titolo VIII 

MONITORAGGIO, CONTROLLO E RELAZIONE


Capo I

MONITORAGGIO E RELAZIONI

                               Art. 40 
 
Monitoraggio, sistema statistico nazionale, relazioni e aggiornamenti 
 
  1. Nei limiti delle risorse disponibili allo  scopo,  il  Ministero
dello sviluppo economico provvede ad integrare il sistema  statistico
in materia di energia perseguendo le seguenti finalita': 
    a) assicurare il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi,
intermedi e al 2020, in materia di quote dei consumi finali lordi  di
elettricita', energia per il riscaldamento e il raffreddamento, e per
i trasporti, coperti da  fonti  energetiche  rinnovabili,  secondo  i
criteri di cui  al  regolamento  (CE)  n.  1099/2008  del  Parlamento
europeo  e  del  Consiglio,  del  22  ottobre  2008   relativo   alle
statistiche dell'energia, e successive modificazioni,  tenendo  conto
anche dei progetti comuni e dei trasferimenti  statistici  tra  Stati
membri; 
    b) assicurare coerenza tra il monitoraggio di cui alla lettera a)
e il bilancio energetico nazionale; 
    c) assicurare che il monitoraggio di cui alla lettera a) consenta
di stimare, per ciascuna regione e  provincia  autonoma,  i  medesimi
parametri  di  quote  dei  consumi  energetici   coperti   da   fonti
energetiche rinnovabili, con modalita' idonee a misurare il grado  di
raggiungimento degli  obiettivi  regionali  stabiliti  in  attuazione
dell'articolo 2, comma 167, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, il GSE, tenuto  conto  delle
norme stabilite in ambito SISTAN e EUROSTAT, organizza e gestisce  un
sistema nazionale per  il  monitoraggio  statistico  dello  stato  di
sviluppo delle fonti rinnovabili, idoneo a: 
    a)  rilevare  i  dati  necessari  per  misurare   lo   stato   di
raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 in ambito  nazionale
e stimare il  grado  di  raggiungimento  dei  medesimi  obiettivi  in
ciascuna regione e provincia autonoma; 
    b) stimare i  risultati  connessi  alla  diffusione  delle  fonti
rinnovabili e all'efficienza energetica in termini di riduzione delle
emissioni di gas a effetto serra. 
  3. Il GSE provvede altresi' a sviluppare ed  applicare  metodologie
idonee a fornire, con cadenza biennale: 
    a) stime delle ricadute  industriali  ed  occupazionali  connesse
alla  diffusione  delle   fonti   rinnovabili   e   alla   promozione
dell'efficienza energetica; 
    b) stime dei costi e dell'efficacia  delle  misure  di  sostegno,
confrontati con i principali Stati dell'Unione europea. 
  4. Sulla base delle attivita' di cui ai commi 1 e 2,  entro  il  31
dicembre  2011  il  Ministro  dello  sviluppo  economico  approva  la
metodologia che, nell'ambito  del  sistema  statistico  nazionale  in
materia di energia, e' applicata per  rilevare  i  dati  necessari  a
misurare, ai fini delle comunicazioni alla  Commissione  europea,  il
grado di raggiungimento degli obiettivi nazionali. 
  5. Sulla base delle attivita' di cui ai commi 1 e 2,  entro  il  31
dicembre 2012 il Ministro dello sviluppo economico, di  concerto  con
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e,
per gli aspetti inerenti le biomasse, di concerto con il Ministro per
le  politiche  agricole  alimentari  e   forestali,   previa   intesa
Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo
28 agosto 1997, n. 281, approva la metodologia che,  nell'ambito  del
sistema statistico  nazionale,  e'  applicata  per  rilevare  i  dati
necessari a misurare  il  grado  di  raggiungimento  degli  obiettivi
regionali definiti in attuazione dell'articolo 2, commi  167  e  170,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
  6. Anche sulla base delle  attivita'  di  monitoraggio  di  cui  ai
precedenti commi: 
    a) il GSE sottopone al  Ministero  dello  sviluppo  economico  lo
schema di relazione  sui  progressi  realizzati  nella  promozione  e
nell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, di  cui  all'articolo  22
della direttiva 2009/28/CE; 
    b) il Ministero dello sviluppo economico,  sentito  il  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, provvede alla
trasmissione  alla  Commissione  europea  della  relazione   di   cui
all'articolo 22 della direttiva 2009/28/CE e,  qualora  la  quota  di
energia da  fonti  rinnovabili  sia  scesa  al  di  sotto  di  quella
necessaria  al  rispetto  della   progressione   temporale   di   cui
all'articolo 3,  comma  3,  all'aggiornamento  del  Piano  di  azione
nazionale sulle energie  rinnovabili  di  cui  all'articolo  4  della
medesima direttiva. 
  7. Entro il 31 dicembre 2011  e,  successivamente,  ogni  due  anni
l'ENEA  trasmette   al   Ministero   dello   sviluppo   economico   e
all'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il   gas   un   rapporto
concernente lo  stato  e  le  prospettive  delle  tecnologie  per  la
produzione di  energia  elettrica,  di  calore  e  di  biocarburanti,
nonche' lo stato e  le  prospettive  delle  tecnologie  rilevanti  in
materia  di  efficienza  energetica,  con  riguardo   particolare   a
disponibilita', costi  commerciali,  sistemi  innovativi  non  ancora
commerciali e potenziale nazionale residuo di fonti rinnovabili e  di
efficienza energetica. 
  8. L'Autorita' per l'energia  elettrica  e  il  gas  provvede  alla
copertura dei costi sostenuti da GSE ed ENEA, non  coperti  da  altre
risorse, per lo svolgimento  delle  attivita'  svolte  ai  sensi  del
presente decreto. 

        
      
          
            Titolo VIII 

MONITORAGGIO, CONTROLLO E RELAZIONE


Capo I

MONITORAGGIO E RELAZIONI

                               Art. 41 
 
                       Relazione al Parlamento 
 
  1. Il  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,
trasmette al Parlamento, dopo i primi due anni  di  applicazione  del
meccanismo di incentivazione di cui al commi 3 e 4 dell'articolo  24,
una relazione  sui  risultati  ottenuti  e  le  eventuali  criticita'
rilevate. 

        
      
          
            Capo II 

CONTROLLI E SANZIONI

                               Art. 42 
 
            Controlli e sanzioni in materia di incentivi 
 
  1. L'erogazione di incentivi nel settore elettrico  e  termico,  di
competenza del GSE, e' subordinata alla verifica dei dati forniti dai
soggetti responsabili che presentano istanza. La verifica,  che  puo'
essere affidata anche agli enti controllati dal  GSE,  e'  effettuata
attraverso il controllo della documentazione trasmessa,  nonche'  con
controlli a campione sugli impianti. I controlli sugli impianti,  per
i quali i  soggetti  preposti  dal  GSE  rivestono  la  qualifica  di
pubblico ufficiale, sono svolti anche senza  preavviso  ed  hanno  ad
oggetto   la   documentazione   relativa   all'impianto,    la    sua
configurazione impiantistica e le modalita' di connessione alla  rete
elettrica. 
  2. Restano ferme le competenze in tema  di  controlli  e  verifiche
spettanti alle amministrazioni statali, regionali, agli  enti  locali
nonche' ai gestori di rete. Sono eseguiti dall'AGEA, con le modalita'
stabilite  ai   fini   dell'applicazione   dell'articolo   1,   comma
382-septies, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i controlli  sulla
provenienza  e  tracciabilita'  di  biomasse,  biogas  e   bioliquidi
sostenibili. 
  3. Nel caso  in  cui  le  violazioni  riscontrate  nell'ambito  dei
controlli  di  cui  ai  commi  1  e  2  siano   rilevanti   ai   fini
dell'erogazione  degli  incentivi,  il   GSE   dispone   il   rigetto
dell'istanza ovvero la decadenza dagli incentivi, nonche' il recupero
delle somme gia' erogate, e  trasmette  all'Autorita'  l'esito  degli
accertamenti effettuati per  l'applicazione  delle  sanzioni  di  cui
all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14  novembre  1995,
n. 481. 
  4. Per le finalita' di cui al comma 3,  le  amministrazioni  e  gli
enti pubblici, deputati  ai  controlli  relativi  al  rispetto  delle
autorizzazioni rilasciate per  la  costruzione  e  l'esercizio  degli
impianti da fonti rinnovabili, fermo restando il potere sanzionatorio
loro spettante, trasmettono  tempestivamente  al  GSE  l'esito  degli
accertamenti effettuati, nel caso in cui  le  violazioni  riscontrate
siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi. 
  5. Entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, il GSE fornisce al Ministero dello  sviluppo  economico  gli
elementi per la definizione di una disciplina organica dei  controlli
che,  in  conformita'  ai  principi  di   efficienza,   efficacia   e
proporzionalita', stabilisca: 
    a) le modalita'  con  le  quali  i  gestori  di  rete  forniscono
supporto  operativo  al  GSE  per  la  verifica  degli  impianti   di
produzione di energia elettrica e per la certificazione delle  misure
elettriche necessarie al rilascio degli incentivi; 
    b) le procedure per lo svolgimento dei controlli  sugli  impianti
di competenza del GSE; 
    c)  le  violazioni  rilevanti  ai  fini   dell'erogazione   degli
incentivi in relazione a ciascuna  fonte,  tipologia  di  impianto  e
potenza nominale; 
    d) le modalita' con cui sono messe a disposizione delle autorita'
pubbliche competenti  all'erogazione  di  incentivi  le  informazioni
relative ai soggetti esclusi ai sensi dell'articolo 23, comma 3; 
    e) le modalita'  con  cui  il  GSE  trasmette  all'Autorita'  per
l'energia elettrica e il gas gli  esiti  delle  istruttorie  ai  fini
dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 3. 
  6. Entro un mese dal ricevimento degli elementi di cui al comma  5,
il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto,  definisce
la disciplina dei controlli di cui al medesimo comma 5. 
  7. L'Autorita' per  l'energia  elettrica  e  il  gas  definisce  le
modalita' con le quali gli eventuali costi connessi alle attivita' di
controllo trovano copertura  a  valere  sulle  componenti  tariffarie
dell'energia elettrica e del gas, nonche' le modalita' con  le  quali
gli importi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni sono portati  a
riduzione degli oneri  tariffari  per  l'incentivazione  delle  fonti
rinnovabili. 

        
      
          
            Capo II 

CONTROLLI E SANZIONI

                               Art. 43 
 
Disposizioni specifiche per l'attuazione dell'articolo  2-sexies  del
decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito,  con  modificazioni,
                  dalla legge 22 marzo 2010, n. 41 
 
  1. Fatte salve le norme penali, qualora sia stato accertato  che  i
lavori di installazione dell'impianto  fotovoltaico  non  sono  stati
conclusi entro il  31  dicembre  2010,  a  seguito  dell'esame  della
richiesta di  incentivazione  ai  sensi  del  comma  1  dell'articolo
2-sexies del decreto-legge 25 gennaio 2010,  n.  3,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  22  marzo  2010,  n.  41,  e  successive
modificazioni, il  GSE  rigetta  l'istanza  di  incentivo  e  dispone
contestualmente  l'esclusione  dagli  incentivi  degli  impianti  che
utilizzano anche  in  altri  siti  le  componenti  dell'impianto  non
ammesso  all'incentivazione.  Con  lo  stesso  provvedimento  il  GSE
dispone l'esclusione dalla concessione di incentivi per la produzione
di energia elettrica di sua competenza, per un periodo di dieci  anni
dalla data dell'accertamento, della persona fisica o giuridica che ha
presentato la richiesta, nonche' dei seguenti soggetti: 
    a) il legale rappresentante che ha sottoscritto la richiesta; 
    b) il soggetto responsabile dell'impianto; 
    c) il direttore tecnico; 
    d) i soci, se si tratta di societa' in nome collettivo; 
    e) i soci accomandatari, se si tratta di societa' in  accomandita
semplice; 
    f) gli amministratori con potere di rappresentanza, se si  tratta
di altro tipo di societa' o consorzio. 
  2. Fatte  salve  piu'  gravi  ipotesi  di  reato,  il  proprietario
dell'impianto di produzione e il soggetto responsabile  dell'impianto
che con dolo impiegano pannelli fotovoltaici le  cui  matricole  sono
alterate o contraffatte sono puniti con la reclusione da  due  a  tre
anni e con l'esclusione da qualsiasi  incentivazione,  sovvenzione  o
agevolazione pubblica per le fonti rinnovabili. 

        
      
          
            Capo II 

CONTROLLI E SANZIONI

                               Art. 44 
 
Sanzioni amministrative in materia di autorizzazione alla costruzione
                           e all'esercizio 
 
  1. Fatto salvo il ripristino dello stato dei luoghi, la costruzione
e l'esercizio delle opere ed impianti in assenza  dell'autorizzazione
di cui all'articolo 5 e' assoggettata  alla  sanzione  amministrativa
pecuniaria da euro 1.000 a euro 150.000, cui sono tenuti in solido il
proprietario dell'impianto, l'esecutore delle opere  e  il  direttore
dei lavori. L'entita' della sanzione e' determinata, con  riferimento
alla parte dell'impianto non autorizzata: 
    a) nella misura da euro 40 a euro 240 per ogni chilowatt  termico
di potenza nominale, in caso di impianti  termici  di  produzione  di
energia; 
    b) nella misura  da  euro  60  a  euro  360  per  ogni  chilowatt
elettrico di potenza nominale, in caso di  impianti  non  termici  di
produzione di energia; 
  2. Fatto salvo il ripristino dello stato dei  luoghi,  l'esecuzione
degli interventi di cui all'articolo 6  in  assenza  della  procedura
abilitativa semplificata o in  difformita'  da  quanto  nella  stessa
dichiarato, e' punita con la sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
euro 500 a euro 30.000, cui sono tenuti in solido i soggetti  di  cui
al comma 1. 
  3. Fatto salvo l'obbligo di conformazione al titolo  abilitativo  e
di ripristino dello stato dei luoghi, la violazione  di  una  o  piu'
prescrizioni stabilite con l'autorizzazione o con gli atti di assenso
che  accompagnano  la  procedura  abilitativa  semplificata  di   cui
all'articolo 6, e' punita con la sanzione  amministrativa  pecuniaria
di importo pari ad un terzo dei  valori  minimo  e  massimo  di  cui,
rispettivamente, ai commi 1 e 2, e comunque non inferiore a euro 300.
Alla sanzione di cui al presente comma sono tenuti i soggetti di  cui
ai commi 1 e 2. 
  4. Sono fatte salve le  altre  sanzioni  previste  dalla  normativa
vigente per le fattispecie di cui ai commi  1,  2  e  3,  nonche'  la
potesta'  sanzionatoria,  diversa  da  quella  di  cui  al   presente
articolo, in capo alle Regioni, alle Province Autonome  e  agli  enti
locali. 

        
      
          
            Titolo IX 

DISPOSIZIONI FINALI

                               Art. 45 
 
Disposizioni specifiche per le Regioni a statuto speciale  e  per  le
                Province autonome di Trento e Bolzano 
 
  1. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto  speciale
e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle
finalita' del presente decreto legislativo ai  sensi  dei  rispettivi
statuti speciali e delle relative norme di attuazione. 

        
      
          
            Titolo IX 

DISPOSIZIONI FINALI

                               Art. 46 
 
      Disposizioni finali e clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Gli allegati 1, 2, 3 e 4, che costituiscono parte integrante del
presente decreto, sono aggiornati  con  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico. 
  2. All'attuazione  delle  disposizioni  del  presente  decreto,  le
amministrazioni  interessate  provvedono  con   le   risorse   umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  3. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori  oneri
a carico della finanza pubblica. 
  4.  Ai  sensi  dell'articolo  27,  paragrafo  2,  della   direttiva
2009/28/CE, il Ministero  dello  sviluppo  economico  trasmette  alla
Commissione europea il presente decreto  e  le  eventuali  successive
modificazioni. 

        
      
          
            Titolo IX 

DISPOSIZIONI FINALI

                               Art. 47 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 3 marzo 2011 
 
                             NAPOLITANO 
 
                            Berlusconi, Presidente del Consiglio  dei
                            Ministri 
 
                            Romani, Ministro dello sviluppo economico 
 
                            Frattini, Ministro degli affari esteri 
 
                            Alfano, Ministro della giustizia 
 
                            Tremonti, Ministro dell'economia e  delle
                            finanze 
 
                            Prestigiacomo, Ministro  dell'ambiente  e
                            della tutela del territorio e del mare 
 
                            Bondi, Ministro per i beni e le attivita'
                            culturali 
 
                            Galan, Ministro delle politiche  agricole
                            alimentari e forestali 
 
                            Calderoli,      Ministro      per      la
                            semplificazione normativa 
 
Visto, il Guadasigilli: Alfano 

        
      



ALLEGATO 1 (art. 3, comma 4) Procedure di calcolo degli obiettivi 1. Calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili 1. Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3, comma 1, il consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili e' calcolato come la somma: a) del consumo finale lordo di elettricita' da fonti energetiche rinnovabili; b) del consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili per il riscaldamento e il raffreddamento; c) del consumo finale di energia da fonti energetiche rinnovabili nei trasporti. Per il calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo, il gas, l'elettricita' e l'idrogeno prodotti da fonti energetiche rinnovabili sono presi in considerazione una sola volta ai fini delle lettere a), b) o c), del primo comma. 2. I biocarburanti e i bioliquidi che non soddisfano i criteri di sostenibilita', con le modalita', i limiti e le decorrenze fissate dal presente decreto, non sono presi in considerazione. 3. Ai fini del comma 1, lettera a), il consumo finale lordo di elettricita' da fonti energetiche rinnovabili e' calcolato come quantita' di elettricita' prodotta a livello nazionale da fonti energetiche rinnovabili, escludendo la produzione di elettricita' in centrali di pompaggio con il ricorso all'acqua precedentemente pompata a monte. 4. Negli impianti multicombustibile (centrali ibride) che utilizzano fonti rinnovabili e convenzionali, si tiene conto unicamente della parte di elettricita' prodotta da fonti rinnovabili. Ai fini del calcolo, il contributo di ogni fonte di energia e' calcolato sulla base del suo contenuto energetico. 5. L'elettricita' da energia idraulica ed energia eolica e' presa in considerazione conformemente alla formula di normalizzazione definita al paragrafo 3. 6. Ai fini del comma 1, lettera b), del presente paragrafo, il consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili per il riscaldamento e il raffreddamento e' calcolato come quantita' di teleriscaldamento e teleraffrescamento prodotti a livello nazionale da fonti rinnovabili piu' il consumo di altre energie da fonti rinnovabili nell'industria, nelle famiglie, nei servizi, in agricoltura, in silvicoltura e nella pesca per il riscaldamento, il raffreddamento e la lavorazione. 7. Negli impianti multicombustibile che utilizzano fonti rinnovabili e convenzionali, si tiene conto unicamente della parte di calore e di freddo prodotta a partire da fonti rinnovabili. Ai fini del calcolo, il contributo di ogni fonte di energia e' calcolato sulla base del suo contenuto energetico. 8. Si tiene conto dell'energia da calore aerotermico, geotermico e idrotermale catturata da pompe di calore ai fini del comma 1, lettera b), a condizione che il rendimento finale di energia ecceda di almeno il 5% l'apporto energetico primario necessario per far funzionare le pompe di calore. La quantita' di calore da considerare quale energia da fonti rinnovabili ai fini della presente direttiva e' calcolato secondo la metodologia di cui al paragrafo 4. 9. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), non si tiene conto dell'energia termica generata da sistemi energetici passivi, che consentono di diminuire il consumo di energia in modo passivo tramite la progettazione degli edifici o il calore generato da energia prodotta da fonti non rinnovabili. 10. Il contenuto energetico dei carburanti per autotrazione di cui al paragrafo 5 e' quello indicato nello stesso paragrafo. 11. La quota di energia da fonti rinnovabili e' calcolata dividendo il consumo finale lordo di energia da fonti energetiche rinnovabili per il consumo finale lordo di energia da tutte le fonti energetiche, espressa in percentuale. 12. La somma di cui al comma 1 e' adeguata in considerazione dell'eventuale ricorso a trasferimenti statistici o a progetti comuni con altri Stati membri o a progetti comuni con Paesi terzi. In caso di trasferimento statistico, la quantita' trasferita: a) a uno Stato membro e' dedotta dalla quantita' di energia rinnovabile presa in considerazione ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3, comma 1; b) da uno Stato membro e' aggiunta alla quantita' di energia rinnovabile presa in considerazione ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3, comma 1. In caso di progetto comune con Paesi terzi, l'energia elettrica importata e' aggiunta alla quantita' di energia rinnovabile presa in considerazione ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3, comma 1. 13. Nel calcolo del consumo finale lordo di energia nell'ambito della valutazione del conseguimento degli obiettivi e della traiettoria indicativa, la quantita' di energia consumata nel settore dell'aviazione e' considerata, come quota del consumo finale lordo di energia, non superiore al 6,18 per cento. 14. La metodologia e le definizioni utilizzate per il calcolo della quota di energia prodotta da fonti rinnovabili sono quelle fissate dal regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche dell'energia e successive modificazioni. 2. Calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto 1. Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3, comma 2, si applicano le seguenti disposizioni: a) per il calcolo del denominatore, ossia della quantita' totale di energia consumata nel trasporto ai fini del primo comma, sono presi in considerazione solo la benzina, il diesel, i biocarburanti consumati nel trasporto su strada e su rotaia e l'elettricita'; b) per il calcolo del numeratore, ossia della quantita' di energia da fonti rinnovabili consumata nel trasporto ai fini del primo comma, sono presi in considerazione tutti i tipi di energia da fonti rinnovabili consumati in tutte le forme di trasporto; c) per il calcolo del contributo di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e consumata in tutti i tipi di veicoli elettrici ai fini di cui alle lettere a) e b), e' utilizzata la quota nazionale di elettricita' da fonti rinnovabili, misurata due anni prima dell'anno in questione. Inoltre, per il calcolo dell'energia elettrica da fonti rinnovabili consumata dai veicoli stradali elettrici, questo consumo e' considerato pari a 2,5 volte il contenuto energetico dell'apporto di elettricita' da fonti energetiche rinnovabili. 2.  Ai fini della dimostrazione del rispetto degli obblighi nazionali in materia di energie rinnovabili imposti agli operatori e dell'obiettivo di impiegare energia da fonti rinnovabili per tutte le forme di trasporto, il contributo dei biocarburanti prodotti a partire da rifiuti, residui, materie cellulosiche di origine non alimentare e materie ligno-cellulosiche e' considerato equivalente al doppio di quello di altri biocarburanti. 3. Formula di normalizzazione per il computo dell'elettricita' da energia idraulica e da energia eolica Ai fini del computo dell'elettricita' da energia idraulica in un dato Stato membro si applica la seguente formula: Parte di provvedimento in formato grafico Ai fini del computo dell'elettricita' da energia eolica in un dato Stato membro si applica la seguente formula: Parte di provvedimento in formato grafico 4. Computo dell'energia prodotta dalle pompe di calore La quantita' di energia aerotermica, geotermica o idrotermica catturata dalle pompe di calore da considerarsi energia da fonti rinnovabili ai fini del presente decreto legislativo, ERES, e' calcolata in base alla formula seguente: ERES  =  Qusable * (1 - 1/SPF) dove Qusable = il calore totale stimato prodotto da pompe di calore che rispondono ai criteri che saranno definiti sulla base degli orientamenti stabiliti dalla Commissione ai sensi dell'allegato VII della direttiva 2009/28/CE, applicato nel seguente modo: solo le pompe di calore per le quali SPF > 1,15 * 1/µ sara' preso in considerazione; SPF = il fattore di rendimento stagionale medio stimato per tali pompe di calore; µ e' il rapporto tra la produzione totale lorda di elettricita' e il consumo di energia primaria per la produzione di energia e sara' calcolato come media a livello UE sulla base dei dati Eurostat. Nel caso di pompe di calore a gas µ e' posto pari a 1 fino alla determinazione di un piu' appropriato valore, effettuata dal Ministero dello sviluppo economico con apposita circolare al GSE. 5. Contenuto energetico dei carburanti per autotrazione Parte di provvedimento in formato grafico
                                                           ALLEGATO 2 
                                                   (art. 10, comma 1) 
 
                   Requisiti e specifiche tecniche 
           degli impianti alimentati da fonti rinnovabili 
            ai fini dell'accesso agli incentivi nazionali 
 
1. Per gli impianti che utilizzano biomasse ovvero bioliquidi per  la
produzione di energia termica ai  fini  dell'accesso  agli  incentivi
statali, a decorrere da un anno dalla data di entrata in  vigore  del
presente decreto legislativo, sono richiesti i seguenti requisiti: 
a) efficienza di conversione non inferiore all'85%; 
b) rispetto  dei  criteri  e  dei  requisiti  tecnici  stabiliti  dal
provvedimento  di  cui  all'articolo  290,  comma  4,   del   decreto
legislativo n. 152 del 2006. 
2. Per le biomasse utilizzate in forma di pellet o  cippato  ai  fini
dell'accesso agli incentivi statali, a decorrere  da  un  anno  dalla
data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto  legislativo,  e'
richiesta la conformita' alle classi di qualita'  A1  e  A2  indicate
nelle norme UNI EN 14961-2 per il pellet e UNI EN  14961-  4  per  il
cippato. 
3. Per le pompe di calore, a decorrere da  un  anno  dall'entrata  in
vigore del decreto di  cui  al  comma  1,  l'accesso  agli  incentivi
statali di ogni natura e' consentito a  condizione  che  la  predette
pompe di calore soddisfino i seguenti requisiti: 
a) per le pompe di calore elettriche il coefficiente  di  prestazione
(COP)  e,  qualora  l'apparecchio  fornisca  anche  il  servizio   di
climatizzazione  estiva,  l'indice  di  efficienza  energetica  (EER)
devono essere almeno pari ai valori indicati per  l'anno  2010  nelle
tabelle  di  cui  all'allegato  1,  paragrafi  1  e  2  del   decreto
ministeriale 6 agosto 2009, cosi' come vigente alla data  di  entrata
in vigore del presente  decreto  legislativo.  La  prestazione  delle
pompe  deve  essere  misurata  in  conformita'  alla  norma  UNI   EN
14511:2008. Al momento della prova la pompa di calore deve funzionare
a pieno regime, nelle condizioni indicate nella tabella; 
b) per le pompe di calore a gas il coefficiente di prestazione  (COP)
deve essere almeno pari ai valori  indicati  per  l'anno  2010  nella
tabella di cui all'allegato 1, paragrafo 3, del decreto  ministeriale
6 agosto 2009, cosi' come vigente alla data di entrata in vigore  del
presente decreto legislativo. Qualora l'apparecchio fornisca anche il
servizio di climatizzazione estiva, l'indice di efficienza energetica
(EER) deve essere almeno pari  ai  pertinenti  a  0,6  per  tutte  le
tipologie.  La  prestazione  delle  pompe  deve  essere  misurata  in
conformita' alle seguenti norme, restando fermo che al momento  della
prova le pompe di calore devono  funzionare  a  pieno  regime,  nelle
condizioni sopra indicate: 
- UNI EN 12309-2:2008: per quanto riguarda le pompe di calore  a  gas
ad assorbimento (valori di prova sul p.c.i.); 
- UNI EN 14511: 2008 per quanto riguarda le pompe di calore a  gas  a
motore endotermico; 
- Per le pompe di calore a gas endotermiche non essendoci  una  norma
specifica, si procede in base alla UNI EN 14511: 2008, utilizzando il
rapporto di trasformazione primario - elettrico = 0,4. 
c) per le pompe di calore dedicate  alla  sola  produzione  di  acqua
calda sanitaria e' richiesto un COP > 2,6 misurato secondo  la  norma
EN 16147 e successivo recepimento da parte degli organismi  nazionali
di normazione; 
d) qualora siano installate pompe  di  calore  elettriche  dotate  di
variatore di velocita' (inverter), i  pertinenti  valori  di  cui  al
presente comma sono ridotti del 5 per cento. 
4. Per il solare fotovoltaico, l'accesso agli  incentivi  statali  di
ogni natura e' consentito, a decorrere  da  un  anno  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, a condizione che: 
a) i componenti e gli impianti  siano  realizzati  nel  rispetto  dei
requisiti  tecnici  minimi  stabiliti  nei  provvedimenti  recanti  i
criteri di incentivazione; 
b) a decorrere da un anno dall'entrata in vigore del presente decreto
i moduli siano garantiti per almeno 10 anni; 
5. Per il solare termico, l'accesso agli incentivi  statali  di  ogni
natura e' consentito, a decorrere da un anno dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo, a condizione che: 
a) i pannelli solari e  i  bollitori  impiegati  sono  garantiti  per
almeno cinque anni; 
b) gli  accessori  e  i  componenti  elettrici  ed  elettronici  sono
garantiti almeno due anni; 
c) i pannelli solari presentano un'attestazione di  conformita'  alle
norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976  che  e'  stata  rilasciata  da  un
laboratorio accreditato. Sono equiparate alle UNI EN 12975 e  UNI  EN
12976 le norme EN 12975 e EN 12976 recepite dagli enti  nazionali  di
normazione appartenenti al CEN Comitato Europeo di Normazione; 
d) l'installazione dell'impianto e' stata eseguita in conformita'  ai
manuali di installazione dei principali componenti; 
e) per il  solare  termico  a  concentrazione,  in  deroga  a  quanto
previsto alla lettera c) e fino alla  emanazione  di  norme  tecniche
UNI, la certificazione UNI e' sostituita da  un'approvazione  tecnica
da parte dell'ENEA. 
6. Fermo restando il punto 5, per il solare termico,  l'accesso  agli
incentivi statali di ogni natura e' consentito, a condizione  che,  a
decorrere da due anni dall'entrata in  vigore  del  presente  decreto
legislativo, i pannelli siano dotati di certificazione solar keymark. 
7. Il rispetto delle norme tecniche di cui ai punti  1,  2,  3  e  4,
lettera  a),  e'  comprovato  tramite  attestazione   rilasciata   da
laboratori accreditati da organismi  di  accreditamento  appartenenti
allo European Co-operation for  Accreditation  (EA),  o  che  abbiano
stabilito accordi di mutuo riconoscimento con EA.  Tale  attestazione
deve essere accompagnata da dichiarazione  del  produttore  circa  la
corrispondenza dei prodotti immessi in commercio con  quelli  oggetto
della suddetta attestazione. 
 

        
      
                                                           ALLEGATO 3 
                                                   (art. 11, comma 1) 
 
        Obblighi per i nuovi edifici o gli edifici sottoposti 
                    a ristrutturazioni rilevanti 
 
1. Nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a  ristrutturazioni
rilevanti, gli impianti  di  produzione  di  energia  termica  devono
essere progettati e realizzati in modo da garantire il  contemporaneo
rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia  prodotta  da
impianti  alimentati  da  fonti  rinnovabili,  del  50%  dei  consumi
previsti per l'acqua calda sanitaria  e  delle  seguenti  percentuali
della somma dei consumi previsti  per  l'acqua  calda  sanitaria,  il
riscaldamento e il raffrescamento: 
a) il 20 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio
e' presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013; 
b) il 35 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio
e' presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016; 
c) il 50 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio
e' rilasciato dal 1° gennaio 2017. 
2. Gli obblighi di cui al comma 1 non possono essere assolti  tramite
impianti da fonti rinnovabili che  producano  esclusivamente  energia
elettrica la quale alimenti, a sua volta, dispositivi o impianti  per
la produzione  di  acqua  calda  sanitaria,  il  riscaldamento  e  il
raffrescamento. 
3. Nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a  ristrutturazioni
rilevanti, la potenza elettrica degli impianti  alimentati  da  fonti
rinnovabili che devono essere obbligatoriamente  installati  sopra  o
all'interno dell'edificio o nelle relative  pertinenze,  misurata  in
kW, e' calcolata secondo la seguente formula: 
 
    


         1
     P = - . S
         k


    
 
Dove S e' la  superficie  in  pianta  dell'edificio  al  livello  del
terreno, misurata in m², e K e' un coefficiente (m²/kW) che assume  i
seguenti valori: 
a) K = 80, quando la richiesta  del  pertinente  titolo  edilizio  e'
presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013; 
b) K = 65, quando la richiesta  del  pertinente  titolo  edilizio  e'
presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016; 
c) K = 50, quando la richiesta  del  pertinente  titolo  edilizio  e'
presentata dal 1° gennaio 2017. 
4. In caso di utilizzo di  pannelli  solari  termici  o  fotovoltaici
disposti sui tetti degli edifici, i predetti componenti devono essere
aderenti o integrati nei tetti medesimi, con la stessa inclinazione e
lo stesso orientamento della falda. 
5. L'obbligo di cui al comma 1 non si applica qualora l'edificio  sia
allacciato ad una rete di teleriscaldamento  che  ne  copra  l'intero
fabbisogno di  calore  per  il  riscaldamento  degli  ambienti  e  la
fornitura di acqua calda sanitaria. 
6. Per gli edifici pubblici gli obblighi di cui ai  precedenti  commi
sono incrementati del 10%. 
7. L'impossibilita' tecnica di ottemperare, in tutto o in parte, agli
obblighi di integrazione di cui ai precedenti paragrafi  deve  essere
evidenziata  dal  progettista  nella   relazione   tecnica   di   cui
all'articolo 4, comma 25, del decreto del Presidente della Repubblica
2 aprile 2009, n. 59 e dettagliata esaminando la non fattibilita'  di
tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili. 
8. Nei casi di cui al comma 7, e' fatto obbligo di ottenere un indice
di prestazione energetica complessiva dell'edificio (I)  che  risulti
inferiore rispetto al pertinente  indice  di  prestazione  energetica
complessiva reso obbligatorio ai sensi del decreto legislativo n. 192
del 2005 e  successivi  provvedimenti  attuativi(I192)  nel  rispetto
della seguente formula: 
 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
Dove: 
 
- %obbligo e' il valore della percentuale  della  somma  dei  consumi
previsti  per  l'acqua  calda  sanitaria,  il  riscaldamento   e   il
raffrescamento che deve essere coperta, ai sensi del comma 1, tramite
fonti rinnovabili; 
- %effettiva e' il valore della percentuale effettivamente  raggiunta
dall'intervento; 
- Pobbligo e'  il  valore  della  potenza  elettrica  degli  impianti
alimentati da fonti rinnovabili che devono  essere  obbligatoriamente
installati ai sensi del  comma  3;  Eeffettiva  e'  il  valore  della
potenza elettrica degli  impianti  alimentati  da  fonti  rinnovabili
effettivamente installata sull'edificio. 
 

        
      
                                                           ALLEGATO 4 
                                                   (art. 15, comma 2) 
 
                  Certificazione degli installatori 
 
I sistemi di qualificazione di cui all'articolo 15, finalizzati anche
all'attuazione di quanto previsto all'articolo 11,  sono  basati  sui
criteri seguenti: 
1. Il programma di formazione o il riconoscimento  del  fornitore  di
formazione rispetta le seguenti caratteristiche: 
a) la formazione per la qualificazione deve essere effettuata secondo
una procedura trasparente e chiaramente definita; 
b)  e'  assicurata  la  continuita'  e  la  copertura  regionale  del
programma di formazione offerto dal fornitore; 
c) il fornitore di formazione  dispone  di  apparecchiature  tecniche
adeguate,  in  particolare  di  materiale   di   laboratorio   o   di
attrezzature analoghe, per impartire la formazione pratica; 
d) oltre alla formazione di base, il  fornitore  di  formazione  deve
anche proporre corsi di aggiornamento piu' brevi su  temi  specifici,
ivi comprese le  nuove  tecnologie,  per  assicurare  una  formazione
continua sulle installazioni; 
e)  il  fornitore   di   formazione   puo'   essere   il   produttore
dell'apparecchiatura o del sistema, un istituto o un'associazione; 
f) la qualificazione degli installatori ha una  durata  limitata  nel
tempo e il rinnovo e' subordinato  alla  frequenza  di  un  corso  di
aggiornamento, in forma di seminario o altro. 
2.  La  formazione  per  il  rilascio  della   qualificazione   degli
installatori comprende sia una parte teorica che una  parte  pratica.
Al termine della formazione, gli  installatori  devono  possedere  le
capacita'  richieste  per  installare   apparecchiatura   e   sistemi
rispondenti alle esigenze dei clienti in termini di prestazioni e  di
affidabilita', essere in grado di offrire un servizio di  qualita'  e
di rispettare tutti i codici e le norme applicabili, ivi comprese  le
norme in materia  di  marchi  energetici  e  di  marchi  di  qualita'
ecologica. 
3. La formazione si conclude con un esame in  esito  al  quale  viene
rilasciato un attestato. L'esame comprende una prova pratica  mirante
a verificare la corretta installazione di caldaie o stufe a biomassa,
di pompe di calore, di sistemi geotermici poco profondi o di  sistemi
solari fotovoltaici o termici. 
4.  Il  previo  periodo  di  formazione  deve   avere   le   seguenti
caratteristiche: 
i) per gli installatori  di  caldaie  e  di  stufe  a  biomassa:  una
formazione preliminare di idraulico, installatore di  canalizzazioni,
tecnico del  riscaldamento  o  tecnico  di  impianti  sanitari  e  di
riscaldamento o raffreddamento; 
ii)  per  gli  installatori  di  pompe  di  calore:  una   formazione
preliminare di idraulico o di tecnico frigorista e competenze di base
di elettricita' e impianti idraulici (taglio  di  tubi,  saldatura  e
incollaggio di giunti di tubi, isolamento, sigillamento di  raccordi,
prove di tenuta e installazione di  sistemi  di  riscaldamento  o  di
raffreddamento); 
iii) per gli installatori di sistemi solari fotovoltaici  o  termici:
una  formazione  preliminare  di  idraulico  o  di   elettricista   e
competenze di impianti idraulici,  di  elettricita'  e  di  copertura
tetti, ivi compresi  saldatura  e  incollaggio  di  giunti  di  tubi,
sigillamento di raccordi, prove di  tenuta,  capacita'  di  collegare
cavi, buona conoscenza dei materiali di base  per  la  copertura  dei
tetti, nonche' dei metodi di isolamento e di impermeabilizzazione; o 
iv) un  programma  di  formazione  professionale  che  consenta  agli
installatori di acquisire competenze adeguate  corrispondenti  a  tre
anni di formazione nei settori di competenze di cui alle lettere  a),
b) o c), comprendente sia la formazione in classe che la pratica  sul
luogo di lavoro. 
5. L'aspetto teorico della formazione degli installatori di caldaie e
di stufe a biomassa dovrebbe fornire un quadro della  situazione  del
mercato  della  biomassa  e  comprendere  gli  aspetti  ecologici,  i
combustibili derivati  dalla  biomassa,  gli  aspetti  logistici,  la
prevenzione degli incendi, le sovvenzioni connesse,  le  tecniche  di
combustione,  i  sistemi  di  accensione,  le  soluzioni   idrauliche
ottimali, il confronto costi/redditivita', nonche' la  progettazione,
l'installazione e la manutenzione  delle  caldaie  e  delle  stufe  a
biomassa. La formazione dovrebbe anche permettere  di  acquisire  una
buona  conoscenza  delle  eventuali  norme  europee   relative   alle
tecnologie e ai combustibili derivati dalla biomassa  (ad  esempio  i
pellet) e della legislazione nazionale e  comunitaria  relativa  alla
biomassa. 
6. L'aspetto teorico della formazione degli installatori di pompe  di
calore dovrebbe fornire un quadro della situazione del mercato  delle
pompe di calore e coprire le risorse geotermiche e le temperature del
suolo di varie regioni, l'identificazione del suolo e delle rocce per
determinarne la conducibilita' termica, le regolamentazioni  sull'uso
delle risorse geotermiche,  la  fattibilita'  dell'uso  di  pompe  di
calore negli edifici, la determinazione del sistema piu'  adeguato  e
la conoscenza  dei  relativi  requisiti  tecnici,  la  sicurezza,  il
filtraggio dell'aria, il collegamento con la fonte  di  calore  e  lo
schema dei  sistemi.  La  formazione  dovrebbe  anche  permettere  di
acquisire una buona conoscenza di eventuali  norme  europee  relative
alle pompe di calore e della  legislazione  nazionale  e  comunitaria
pertinente. Gli installatori dovrebbero dimostrare  di  possedere  le
seguenti competenze fondamentali: 
i) comprensione di base dei principi fisici e di funzionamento  delle
pompe di calore, ivi comprese le caratteristiche del  circuito  della
pompa: relazione tra le basse temperature del pozzo  caldo,  le  alte
temperature  della  fonte  di  calore  e  l'efficienza  del  sistema,
determinazione del coefficiente di prestazione (COP) e del fattore di
prestazione stagionale (SPF); 
ii) comprensione dei componenti e del loro funzionamento nel circuito
della pompa di calore, ivi compreso il  compressore,  la  valvola  di
espansione, l'evaporatore, il condensatore, fissaggi  e  guarnizioni,
il  lubrificante,  il  fluido   frigorigeno,   e   conoscenza   delle
possibilita'  di  surriscaldamento  e  di  subraffreddamento   e   di
raffreddamento; e 
iii) comprensione di base dei principi fisici, di funzionamento e dei
componenti delle pompe di calore ad assorbimento e determinazione del
coefficiente di  prestazione  (GUE)  e  del  fattore  di  prestazione
stagionale (SPF); 
iv) capacita' di scegliere e di misurare componenti in situazioni  di
installazione tipiche, ivi  compresa  la  determinazione  dei  valori
tipici del carico calorifico di vari edifici e, per la produzione  di
acqua calda in funzione del consumo  di  energia,  la  determinazione
della  capacita'  della  pompa  di  calore  in  funzione  del  carico
calorifico per la produzione di acqua calda,  della  massa  inerziale
dell'edificio e la fornitura  di  energia  elettrica  interrompibile;
determinazione di componenti, quale il serbatoio  tampone  e  il  suo
volume, nonche' integrazione di un secondo sistema di riscaldamento. 
7. La parte teorica della formazione degli  installatori  di  sistemi
solari fotovoltaici e di sistemi solari termici dovrebbe  fornire  un
quadro della situazione del  mercato  dei  prodotti  solari,  nonche'
confronti costi/redditivita' e  coprire  gli  aspetti  ecologici,  le
componenti, le  caratteristiche  e  il  dimensionamento  dei  sistemi
solari, la scelta  di  sistemi  accurati  e  il  dimensionamento  dei
componenti, la determinazione della domanda di calore, la prevenzione
degli incendi, le sovvenzioni  connesse,  nonche'  la  progettazione,
l'installazione e la manutenzione degli impianti solari  fotovoltaici
e termici. La formazione dovrebbe anche permettere di  acquisire  una
buona  conoscenza  delle  eventuali  norme  europee   relative   alle
tecnologie e alle certificazioni, ad esempio «Solar Keymark», nonche'
della  legislazione   nazionale   e   comunitaria   pertinente.   Gli
installatori  dovrebbero  dimostrare   di   possedere   le   seguenti
competenze fondamentali: 
i) capacita' di lavorare in condizioni di sicurezza  utilizzando  gli
strumenti e le attrezzature richieste e  applicando  i  codici  e  le
norme di sicurezza, e di individuare i rischi  connessi  all'impianto
idraulico, all'elettricita' e altri rischi  associati  agli  impianti
solari; 
ii) capacita' di individuare i sistemi e i componenti  specifici  dei
sistemi attivi e passivi, ivi compresa la progettazione meccanica,  e
di determinare la posizione dei componenti e determinare lo schema  e
la configurazione dei sistemi; 
iii)   capacita'   di   determinare   la   zona,   l'orientamento   e
l'inclinazione  richiesti  per  l'installazione  dei  sistemi  solari
fotovoltaici e dei sistemi  solari  di  produzione  di  acqua  calda,
tenendo  conto  dell'ombra,  dell'apporto   solare,   dell'integrita'
strutturale, dell'adeguatezza dell'impianto in funzione dell'edificio
o del clima, e di  individuare  i  diversi  metodi  di  installazione
adeguati al tipo di tetto e i  componenti  BOS  (balance  of  system)
necessari per l'installazione; 
iv) per i sistemi solari fotovoltaici in particolare, la capacita' di
adattare la concezione elettrica, tra  cui  la  determinazione  delle
correnti di impiego, la scelta dei tipi di conduttori  appropriati  e
dei flussi adeguati per ogni circuito  elettrico,  la  determinazione
della dimensione, del flusso e della posizione adeguati per tutte  le
apparecchiature e i sottosistemi associati, e scegliere un  punto  di
interconnessione adeguato.