I beni culturali vanno salvaguardati anche nella c.d. transizione ecologica

di Stefano DELIPERI

Pronuncia di particolare interesse nel tema attualissimo della c.d. transizione energetica da parte del T.A.R. Sardegna.

La recente sentenza non definitiva T.A.R. Sardegna, Sez. I, 25 ottobre 2023, n. 827, è intervenuta nella procedura di autorizzazione di un impianto agro-fotovoltaico denominato “Green and Blue Serra Tuili” della potenza di 15,190 MW, di dimensioni complessive pari a circa 24 ettari, nel paesaggio storico agrario della Marmilla, in Comune di Tuili (SU).

Nonostante il parere negativo espresso dalla Soprintendenza unica per il P.N.R.R. in sede di procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), è stato emanato il provvedimento ministeriale di compatibilità ambientale con una serie di prescrizioni (D.M. n. 147 del 28 marzo 2023 + allegato).

Tuttavia, l’impianto appare in contrasto con la normativa di salvaguardia dei beni culturali prevista dall’art. 20, comma 8°, lettera c quater, del decreto legislativo n. 199/2021 e s.m.i., in quanto il Nuraghe Turriga, tutelato con vincolo paesaggistico ex lege ai sensi dell’att. 142, comma 1°, lettera m, del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i., è presente a “circa 230 metri a nord dall’impianto fotovoltaico in parola), l’intervento ricadrebbe in un’area non idonea ai sensi del citato art. 20, comma 8, lett. c-quater), essendo ricompresa all’interno della fascia di rispetto di 500 metri dal suddetto bene archeologico”.

Infatti, la delega contenuta nell’art. 5 della legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea) sull’attuazione della direttiva n. 2018/2001/UE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili prevede esplicitamente l’emanazione di una specifica  “disciplina per l’individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l’installazione di impianti a  fonti  rinnovabili  nel rispetto delle esigenze di tutela  del  patrimonio  culturale  e  del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualita’ dell’aria e dei corpi idrici, nonche’ delle specifiche competenze dei Ministeri per i beni e le attivita’ culturali e per il turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e  della  tutela  del territorio e del  mare,  privilegiando  l’utilizzo  di  superfici  di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, e  aree non  utilizzabili   per   altri   scopi”. 
Disciplina a oggi non emanata, sebbene alcune disposizioni regionali precedenti siano recenti, come, per esempio, il Piano energetico regionale della Sardegna 2015-2030 – Individuazione delle aree non idonee all’installazione di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (deliberazione Giunta regionale n. 59/90 del 27 novembre 2020).
In attesa della pianificazione delle aree idonee e non idonee, il decreto legislativo n. 199/2021 è stato modificato e integrato: l’art. 6, comma 1°, del decreto-legge n. 50/2022, convertito con modificazioni e integrazioni nella legge n. 91/2022, in relazione all’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili è stata individuata una “fascia di rispetto … determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di sette chilometri per gli impianti eolici e di un chilometro per gli impianti fotovoltaici”.

Successivamente, con l’art. 47, comma 1°, del decreto-legge n. 13/2023, convertito con modificazioni e integrazioni nella legge n. 41/2023, la fascia di tutela è stata ridotta a “tre chilometri” per gli impianti eolici e a “cinquecento metri” per gli impianti fotovoltaici.

Detta fascia di rispetto risulta, quindi, nel caso di specie estesa cinquecento metri dal limite delle zone tutelate con vincolo culturale (artt. 10 e ss. del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.) e/o con vincolo paesaggistico (artt. 136 e ss. e 142 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.).
I Giudici amministrativi sardi hanno osservato che il sito rientra entro “l’area di realizzazione dell’impianto ricadrebbe all’interno del perimetro del Piano di Gestione del sito UNESCO “Su Nuraxi” di Barumini, che ricomprende i comuni di: Barumini, Gesturi, Las Plassas, Tuili e Villanovafranca, Genuri, Setzu e Genoni”, inoltre, con provvedimento del 5 ottobre 2023, la Commissione Regionale Patrimonio Culturale del Ministero della Cultura ha dichiarato di particolare interesse archeologico il Nuraghe Turriga.(artt. 10 e ss. del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.).

Conseguentemente, il T.A.R. Sardegna ha assegnato al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica il termine di 90 giorni “per verificare se il decreto del 5 ottobre 2023 del Ministero della Cultura e le esigenze di tutela del bene dichiarato di particolare interesse archeologico ai sensi dell'art. 10 comma 3, lettera a) e art. 13 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., impongano o meno una rivalutazione in via amministrativa della richiesta della società controinteressata”.

Ora si potrà vedere se le norme di salvaguardia ambientale e culturale siano di effettiva osservanza o meno.

dott. Stefano Deliperi

 

 


N. 00827/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00384/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 384 del 2023, proposto dal Comune di Barumini, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Enrico Salone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica,
Ministero della Cultura,
Presidenza del Consiglio dei Ministri,
rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliati in Cagliari presso gli uffici della medesima, via Dante n. 23;
nei confronti
Sf Ele II S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Giannalberto Mazzei, Tiziana Manenti, Cesare Fossati e Francesco Dei Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
previa adozione di idonee misure cautelari:
1) del Decreto registrato al n. 147 in data 27 marzo 2023, con il quale il Direttore Generale Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha espresso giudizio positivo sulla compatibilità ambientale del progetto proposto dalla controinteressata SF ELE II Srl, per la realizzazione di un impianto agro-fotovoltaico denominato “Green and Blue Serra Tuili” della potenza di 15,190 MW, di dimensioni complessive pari a circa 24 ettari, da installarsi in località “Guranu” nel Comune di Tuili (SU), confinante col Comune di Barumini, ove è sito il complesso nuragico “Su Nuraxi”, dichiarato Patrimonio Mondiale dell'Umanità dall'UNESCO nel 1997;
2) di tutti gli atti del procedimento conclusosi col provvedimento impugnato sub 1), ivi compresi, per quanto occorra ed in parte qua:
- del parere reso dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC n. 47 del 30 agosto 2022;
- della Nota del Ministero della Cultura, Soprintendenza Speciale PNRR, n. 2902-P del 1° marzo 2023;
3) di ogni altro atto, cognito o incognito, ad essi presupposto, connesso e/o conseguente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, del Ministero della Cultura, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Sf Ele II S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2023 il dott. Tito Aru e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’art. 36, comma 2, cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO
1. La società SF ELE II Srl si occupa di progettazione, sviluppo, realizzazione e gestione di impianti finalizzati alla produzione di energia elettrica attraverso fonti rinnovabili e/o alternative, ivi inclusi gli impianti fotovoltaici.
2. Tale società, per quanto qui rileva, intende realizzare in località “Guranu” nel territorio del Comune di Tuili, a poca distanza dal complesso nuragico monumento UNESCO “Su Nuraxi” costituente parte integrante del patrimonio archeologico e paesaggistico del confinante Comune di Barumini, un impianto agro-fotovoltaico denominato “Green and Blue Serra Tuili”, della potenza di 15.2 MW, su un’area di circa 24 ettari.
3. Tale impianto fotovoltaico risulterebbe costituito da 24.500 moduli bifacciali in Silicio (Si) monocristallino della Jinko Solar Holding Co.Ltd (modello Tiger Pro Bifacial N Type 78H4 – BDV L590-610-620 Watt) montati su Tracker monoassiali (inseguitori di rollio) disposti in direzione Nord-Sud su file parallele con interasse di 8,25 m.
3.1 L’altezza massima raggiunta dai moduli sarebbe 4,41 m.
3.2 Per la connessione la STMG (codice Pratica T0738719) si prevede che l’impianto venga collegato mediante cavo interrato MT alla Sottostazione Enel Guranu adiacente al sito.
4. Quanto al progetto agricolo la superficie a disposizione per le colture tra i filari fotovoltaici sarebbe di 22.610 m².
4.1 Nelle interfile si prevede l’impianto di lavanda nella parte Sud-Est dell’impianto, di aloe nella parte centrale, mentre nella parte Nord-Ovest verrebbe impiantato l’asparago selvatico.
4.2 Nella fascia perimetrale, larga 10 m, sarebbe realizzato un mandorleto costituito da due filari.
4.3 Un’ulteriore area in prossimità verrebbe destinata a mandorleto intensivo.
4.4 Negli spazi rimanenti viene prevista fienagione o inerbimento temporaneo con specie ben selezionate (trifoglio o veccia, orzo e avena sativa L.).
5. La vita utile dell’impianto risulta stimata in 20 anni.
6. Al fine di cui sopra, con nota in data 22 dicembre 2021, la Società SF ELE Srl, alla quale è poi subentrata la società SF ELE II Srl, presentava al competente Ministero dell’Ambiente e sicurezza energetica l’istanza di avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale per il suddetto progetto.
7. Nel corso del citato procedimento sia la Commissione Tecnica PNRR – PNIEC presso il Ministero della Transizione Ecologica che il Ministero della Cultura chiedevano alla proponente integrazioni documentali.
8. Venivano altresì acquisiti i pareri e le osservazioni previsti dal D. lgs. n. 152/2006.
9. Tra questi il Comune ricorrente richiama, in particolare, il parere della Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), istituita presso il Ministero della Cultura, competente ad esprimersi in relazione all’impatto dell’impianto sui beni culturali e paesaggistici.
10. Quest’ultima, con nota prot. n. 5111-P del 28 ottobre 2022, sulla scorta delle osservazioni acquisite in via istruttoria, valutato l’impatto dell’impianto sui beni culturali e paesaggistici della zona, con ampia e articolata motivazione esprimeva parere contrario alla pronuncia di compatibilità ambientale del progetto.
10-bis. Con nota prot. n. 27679 del 27 febbraio 2023, il MASE sollecitava la Soprintendenza per il PNRR a “verificare se le aree interessate dal progetto in oggetto siano poste al di fuori delle aree idonee per la installazione di impianti a fonti rinnovabili come individuate al comma 8 dell’art. 20 del D. Lgs. 199/2021”. Con nota prot. n. 2902-P del 1° marzo 2023 la Soprintendenza speciale per il PNRR chiariva che il progetto ricade in area idonea ex art. 20, comma 8, lettera c-quater) del D. Lgs. n. 199/2021, pur soggiungendo, testualmente, che l’impianto in progetto “è comunque posto a distanza di poco più di un chilometro dalla “Zona della Giara di Gesturi nel Comune di Barumini”, dichiarata di notevole interesse pubblico” nel 2018 ex art. 136, comma 1, lett. c) e d) del t.u. n. 42 del 2004.
11. Malgrado il menzionato parere negativo della Soprintendenza Speciale, la Direzione Generale Valutazioni Ambientali del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con Decreto n. 147 del 27 marzo 2023, a conclusione del procedimento di VIA, assumendo che l’impianto ricadrebbe in “area idonea” ex art. 20, comma 8, c) quater, del D. Lgs. n. 199/21, esprimeva “giudizio positivo sulla compatibilità ambientale del progetto per la realizzazione di un impianto agro-fotovoltaico denominato “Green and Blue Serra Tuili” della potenza di 15,190 MW in località ‘Guranu’ nel Comune di Tuili, nella Provincia del Sud Sardegna, subordinato al rispetto delle condizioni ambientali di cui all’articolo 2 e parere favorevole circa l’assenza di incidenza negativa e significativa sui siti Natura 2000 a seguito della Valutazione approfondita a livello della Valutazione Appropriata”.
12. Con il ricorso in esame il Comune di Barumini ha impugnato il menzionato Decreto del MASE n. 147/2023 ritenendolo illegittimo per i seguenti motivi:
1) Violazione dell’art. 20, comma 8, c quater, del d.lgs. 08.11.2021 n. 199 – Eccesso di potere per erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e contraddittorietà: in quanto sarebbe erronea l’affermazione secondo la quale l’impianto per cui è causa ricadrebbe in “area idonea” ex art. 20 del D. Lgs. 199/2021, ossia in area sita a più di 500 metri dal perimetro di beni sottoposti a tutela.
Al contrario, infatti, alla luce del quadro vincolistico dell’area oggetto di intervento, ed in particolare di quello relativo al NURAGHE TURRIGA (compreso, ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. m) del D. Lgs. n. 42/2004, tra i beni di interesse paesaggistico tutelati per legge, distante circa 230 metri a nord dall’impianto fotovoltaico in parola), l’intervento ricadrebbe in un’area non idonea ai sensi del citato art. 20, comma 8, lett. c-quater), essendo ricompresa all’interno della fascia di rispetto di 500 metri dal suddetto bene archeologico.
Inoltre il Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e per le province di Oristano e Sud Sardegna - ha anche avviato specifico procedimento per la dichiarazione di interesse culturale del “Nuraghe Turriga”, ai sensi dell’art. 10, comma 3, lett. a) ed art. 13, del D. lgs.n. 42/2004, come risulta dalla comunicazione Ministeriale prot. MIC-SAPAB-CA 7299-P del 4/05/2023, effettuata ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990.
In forza di tale atto, come precisato testualmente anche nella nota in questione: “nelle more dell’emanazione del provvedimento ministeriale, si applicano le disposizioni cautelari di tutela e conservazione del bene previste dal Capo II, dalla Sezione I del Capo III e dalla Sezione I del Capo IV del citato Codice dei beni Culturali (pubblicato in G.U., serie generale, del 24. Febbraio 2004 n. 45) in base alle quali non possono essere apportate modifiche, ampliamenti, manomissioni, distacchi di ornamenti, demolizioni o avviati, o proseguiti, lavori non autorizzati dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio”.
Pertanto, anche alla luce del vincolo culturale “in itinere” e del connesso regime cautelare, in combinato disposto con l’art. 20, comma 8, lett. c-quater, D. LGS. n. 199/2021, l’intervento in questione dovrebbe ritenersi comunque insistente su “area non idonea”.
2) Violazione dell’art. 25, comma 2-bis e 2-quinquies, del d. lgs. n. 152/2006 - Violazione dell’art. 26 del d. lgs. n. 42/2004 - Violazione art. 3 l. n. 241/1990 – Difetto di motivazione: in quanto, trattandosi per quanto sopra detto di area inidonea, il Direttore Generale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con il Decreto n. 147 del 27 marzo 2023, non avrebbe potuto disattendere il parere vincolante negativo formulato dalla Soprintendenza Speciale per il PNRR, violando così l’obbligo di concertazione previsto per l’adozione del provvedimento di VIA dall’ art. 25, comma 2-bis, del D. Lgs. n. 152/2006.
Inoltre il medesimo provvedimento di VIA sarebbe carente anche della necessaria autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004 parimenti richiesta dall’art. 25, comma 2-quinquies del D. Lgs. n. 152/2006.
In via subordinata:
3) Violazione art. 3 l. 241/1990 per difetto di motivazione - Eccesso di potere per erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e illogicità, violazione e falsa applicazione art. 20, comma 8, c quater, art. 22, comma 1, lettera a), d.lgs n.199/2021: in quanto, anche a voler ritenere l’area idonea ex art. 20 DLgs n. 199/2021, il parere negativo espresso dalla Soprintendenza Speciale per il PNRR, seppur non vincolante, avrebbe comunque carattere obbligatorio e la Direzione Generale del MASE, intendendo discostarsene, secondo pacifica giurisprudenza, avrebbe dovuto congruamente motivare la sua decisione ai sensi dell’art. 3 della L. n. 241/1990 mentre invece, nel caso in esame, avrebbe del tutto trascurato le deduzioni ed argomentazioni contrarie espresse dalla Soprintendenza.
13. Concludeva quindi il Comune ricorrente chiedendo, previa sospensione, l’annullamento del provvedimento impugnato, con vittoria delle spese.
14. Per resistere al ricorso si sono costituiti in giudizio la SF ELE II S.r.l., il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e il Ministero della Cultura che, con difese scritte, dopo aver eccepito il difetto di legittimazione attiva e comunque la carenza di interesse del Comune ricorrente, hanno concluso per il rigetto del ricorso e della richiesta misura cautelare.
15. Alla camera di consiglio del 21 giugno 2023, previa rinuncia alla misura cautelare, è stata fissata direttamente l’udienza per la definizione nel merito della causa.
16. In vista dell’udienza di trattazione le parti hanno depositato memorie con le quali hanno insistito nelle rispettive conclusioni.
17. In data 5 settembre 2023 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha depositato “Memoria di costituzione per intervento” con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
18. In data 13 ottobre 2023, a termini processuali ormai scaduti, il Comune di Barumini ha depositato in giudizio il provvedimento del 5 ottobre 2023, col quale la Commissione Regionale Patrimonio Culturale del Ministero della Cultura ha dichiarato di particolare interesse archeologico il Nuraghe Turriga.
19. Con successive note d’udienza, depositate il 16 ottobre 2023, la difesa del medesimo Comune ha chiesto il rinvio dell’udienza per poter proporre motivi aggiunti con i quali impugnare la VIA oggetto di causa per l’illegittimità sopravvenuta a seguito dell’anzidetto provvedimento di vincolo archeologico.
20. Alla pubblica udienza del 18 ottobre 2023 il legale del Comune di Barumini ha confermato le suddette richieste mentre i difensori delle parti resistenti hanno insistito per la decisione della causa sulla base degli scritti difensivi prodotti nei quali hanno illustrato tra l’altro che la legittimità del provvedimento impugnato andrebbe valutata sulla base del principio tempus regit actum, assumendo che gli effetti o gli eventuali vizi del decreto di vincolo potranno essere semmai oggetto di valutazione in future autonome vicende procedimentali o giudiziarie.
21. Al termine della discussione la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
1. Occorre esaminare, in via preliminare, l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla società controinteressata per difetto di legittimazione attiva e per carenza di interesse del Comune di Barumini.
2. L’eccezione muove dal rilievo che l’area interessata dalla realizzazione del progetto è interamente localizzata all’interno del territorio del Comune di Tuili mentre – come detto - il ricorso è proposto dal confinante Comune di Barumini, il quale sostiene – sebbene distante circa 3 km dall’area in questione - di aver interesse a “tutelare giuridicamente in ogni sede l’integrità del patrimonio culturale e paesaggistico del sito archeologico “Su Nuraxi”, ricadente nel suo territorio.
3. Inoltre, sempre nell’assunto della controinteressata, il Comune di Barumini dedurrebbe l’illegittimità del Decreto impugnato sostenendo che il Progetto ricadrebbe su un’area non idonea ai sensi dell’art. 20, co. 8, lett. c-quater), del d.lgs. n. 199/2021, attesa la presenza nelle vicinanze del Nuraghe Turriga, ossia di un “bene di interesse paesaggistico tutelato per legge”, sebbene il Nuraghe Turriga sia situato anch’esso nel territorio del Comune di Tuili.
4. Mancherebbe dunque nel caso di specie - come richiesto dall’art. 100 c.p.c. - sia la legittimazione ad agire che l’interesse al ricorso in quanto – per giurisprudenza pacifica - il mero criterio della “vicinitas” non potrebbe ex se radicare la legittimazione al ricorso dovendo l’interessato fornire la prova – che nella specie sarebbe insussistente - del vulnus specifico subito dalla propria sfera giuridica.
5. Di qui l’eccepita inammissibilità del ricorso sia per difetto di legittimazione attiva – non spettando al Comune di Barumini la tutela dei beni ricompresi nel territorio di altro Comune – e sia per difetto di interesse – non essendo allegato né documentato alcun pregiudizio a beni ricompresi nel territorio del Comune ricorrente.
6. L’eccezione è infondata.
7. E’ indubbio, e finanche notorio, che il Comune di Barumini vanti un patrimonio archeologico e paesaggistico di fama mondiale, giacché nel proprio territorio è presente il rinomato complesso nuragico “Su Nuraxi”, iscritto fin dal 1997 nella lista dei siti del patrimonio mondiale dell’umanità dell’UNESCO.
8. Egli dunque, quale ente esponenziale degli interessi della propria comunità, è senz’altro legittimato ad agire – come dichiara - per “tutelare giuridicamente in ogni sede, l’integrità del patrimonio culturale e paesaggistico del suddescritto areale archeologico e paesaggistico di cui il sito di “Su Nuraxi” rappresenta l’emblema”.
9. Invero, ad avviso del Collegio, in una visione unitaria del contesto territoriale in questione, deve ritenersi che l’areale in cui detto complesso archeologico è inserito non può considerarsi limitato al sito “Su Nuraxi” giacché lo stesso si estende su un’area vasta - ricadente nel territorio di diversi comuni - parimenti ricca di rilevantissime emergenze archeologiche e comprendente numerosi edifici nuragici posti in collegamento visivo e relazionale tra di loro.
10. Sotto questo profilo non è superfluo rilevare, a conferma dell’unitarietà del predetto contesto archeologico, la circostanza che l’area di realizzazione dell’impianto ricadrebbe all’interno del perimetro del Piano di Gestione del sito UNESCO “Su Nuraxi” di Barumini, che ricomprende i comuni di: Barumini, Gesturi, Las Plassas, Tuili e Villanovafranca, Genuri, Setzu e Genoni.
11. Non appare dunque corretto, ai fini dell’intestazione della legittimazione ad agire per la sua tutela, limitarsi ad una mera delimitazione territoriale delle competenze e delle attribuzioni, occorrendo avere riguardo - più propriamente – alla sostanziale unitarietà del sito archeologico ancorché, come nella specie, localizzato in diversi territori comunali.
11.1 In altre parole, in situazioni particolari come quella in esame, è l’unitarietà del bene protetto che - sebbene esteso nel suo insieme nel territorio di diverse entità locali - porta a legittimare ognuno degli enti interessati - e a maggior ragione quello nel cui territorio ricade la parte più qualificante del bene protetto medesimo – alla proposizione anche in sede giurisdizionale delle azioni volte alla tutela della sua complessiva integrità.
12. Va pertanto riconosciuta la legittimazione al ricorso - quale ente esponenziale degli interessi della propria comunità a tutelare giuridicamente l’integrità del proprio patrimonio culturale - del Comune di Barumini.
13. Ricorre altresì, evidentemente, l’interesse al ricorso.
14. L’imponenza dell’impianto proposto dalla società controinteressata, dell’estensione di 240.000 m.q., in un contesto che – come detto – è situato nelle immediate vicinanze (addirittura soltanto 230 metri dal Nuraghe Turriga) di reperti archeologici universalmente riconosciuti per unicità e rilievo storico quale testimonianza della civiltà nuragica sarda, qualifica senz’altro l’interesse ad agire del Comune ricorrente per l’incidenza che tale impianto indubbiamente assume sull’area estesa in questione che, notoriamente, costituisce, ogni anno, meta di migliaia di visitatori e turisti con le comprensibili ricadute economiche per la zona.
15. Sotto questo profilo non è superfluo anche rilevare che il sito archeologico Su Nuraxi di Barumini, attesa la sua originaria finalità di difesa militare e di controllo dell’intera pianura circostante, si trova inserito su un’altura dominante, dalla quale risulterebbe vieppiù visibile (e impattante) l’impianto per cui è causa.
16. Ritenute dunque sussistenti le condizioni dell’azione necessarie ai fini della proposizione del ricorso, il Collegio deve necessariamente prendere le mosse dalla nuova situazione procedimentale evidenziata dalle ultime produzioni del Comune ricorrente.
17. Come esposto in narrativa, infatti, in data 13 ottobre 2023 il Comune di Barumini ha depositato in giudizio il provvedimento del 5 ottobre 2023, col quale la Commissione Regionale Patrimonio Culturale del Ministero della Cultura ha dichiarato di particolare interesse archeologico il Nuraghe Turriga.
18. Orbene, malgrado detta produzione sia evidentemente tardiva rispetto ai termini processuali dettati per la presente udienza di discussione, trattandosi di documento rilevante che potrebbe essere acquisito d’ufficio dal giudice, il Collegio ne dispone fin da ora l’acquisizione al fascicolo di causa.
19. L’intervenuta adozione del menzionato decreto ha peraltro determinato - in primo luogo - la richiesta del Comune di Barumini di un rinvio della decisione della causa per consentire la proposizione di motivi aggiunti con i quali impugnare la VIA oggetto di causa per l’illegittimità sopravvenuta determinata dell’apposizione del vincolo in questione sul Nuraghe Turriga.
20. Detta richiesta, malgrado l’opposizione della controinteressata che contesta l’ammissibilità nel nostro ordinamento giuridico di impugnazioni fondate su una ritenuta illegittimità sopravvenuta del provvedimento gravato, non può che trovare accoglimento, atteso il valore primario – di natura costituzionale - che il diritto di difesa assume nel nostro ordinamento, occorrendo dunque assegnare al ricorrente un termine per l’eventuale proposizione dell’impugnazione aggiuntiva.
21. In secondo luogo la rilevanza della questione che ci occupa, determinata dall’importanza del sito per la cui tutela agisce oggi il Comune di Barumini, impone, così ritiene il Collegio, alla luce dell’intervenuta sopravvenienza provvedimentale che certifica il rilievo e le potenzialità – sul piano del rilievo archeologico del Nuraghe Turriga situato nelle immediate vicinanze (230 metri) dell’impianto in questione e della zona circostante che in realtà non è stata ancora compiutamente indagata – di assegnare al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Direzione Generale Valutazioni Ambientali, un termine di 90 giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza non definitiva, per verificare se il decreto del 5 ottobre 2023 del Ministero della Cultura e le esigenze di tutela del bene dichiarato di particolare interesse archeologico ai sensi dell'art. 10 comma 3, lettera a) e art. 13 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., impongano o meno una rivalutazione in via amministrativa della richiesta della società controinteressata.
22. Avuto riguardo ad entrambe le menzionate argomentazioni il Collegio ritiene quindi di rinviare la decisione della causa, precisando fin da oggi che l’udienza per la definizione del giudizio verrà comunque fissata entro il primo semestre del 2024.
23. Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
1) respinge l’eccezione di difetto di legittimazione attiva e carenza di interesse sollevata dalla società Sf Ele II S.r.l.;
2) dispone gli incombenti di cui in motivazione;
3) dispone che per la definizione del giudizio, all’esito degli incombenti di cui sopra, sia fissata l’udienza di trattazione entro il primo semestre del 2024.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2023 con l’intervento dei magistrati:
Marco Buricelli, Presidente
Tito Aru, Consigliere, Estensore
Jessica Bonetto, Consigliere