TAR Toscana (FI), Sez. I, sent. n. 7230 del 11.12.2006.
Divieto assoluto e generale di installazione impianti tecnologici
all’interno di edifici monumentali (stazione radiobase su
chiesa): insussistenza. Motivazione espressa delle ragioni che ostano
all’accoglimento dell’istanza di installazione e
valutazione della compatibilità dell’impianto in
questione
con le ragioni di conservazione del patrimonio artistico e storico:
necessità. Si segnala la conforme sent. TAR Toscana (FI),
Sez.
I, sent. n. 7231 del 11.12.2006 (installazione stazione radiobase su
campanile). A cura di Alan Valentino, Udine.
N. 7230 REG. SENT.
ANNO 2006
n. 814 Reg. Ric.
Anno 2005
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA
- I^ SEZIONE -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso n. 814/05 proposto da TIM ITALIA s.p.a., con sede in
Milano, in persona del legale rappresentante p.t., avv. Concetta
Capotorti, rappresentata e difesa dall’avv. prof.
Giuseppe
Morbidelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo,
in Firenze, via Lamarmora n. 14,
c o n t r o
il Ministero per i beni culturali, in persona del Ministro pro tempore,
la Soprintendenza per i beni architettonici ed il paesaggio Firenze,
Pistoia e Prato, in persona del dirigente pro tempore, rappresentati e
difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze,
domiciliataria ex lege,
per l’annullamento
del provvedimento della Soprintendenza per i beni architettonici ed il
paesaggio di Firenze, Pistoia e Prato, n. 2230 del 18 febbraio 2005,
nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o
connesso
con quello impugnato, tra cui la nota della stessa Soprintendenza n.
7740 del 4 maggio 1999.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio
dell’Amministrazione intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore, alla pubblica udienza del 21 novembre 2006, il
dott. Bernardo Massari;
Uditi, altresì, per le parti i rispettivi patrocinatori,
come riportati nel verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
F A T T O
Espone la società ricorrente che, al fine di ampliare la
rete di
trasmissione nell'ambito del Comune di Pistoia, richiedeva e otteneva
l'autorizzazione il consenso all’installazione di una
stazione
radio base presso la Chiesa dello Spirito Santo.
Poiché l'edificio risulta costituire un bene culturale, ai
sensi
della legge n. 1089/1939, veniva presentata domanda alla competente
Soprintendenza per i beni architettonici e il paesaggio al fine di
ricevere la relativa autorizzazione.
Con nota del 12 ottobre 2004 n. 1684 la predetta Soprintendenza
esprimeva parere contrario in relazione al "carattere invasivo
dell'insieme delle apparecchiature tecnologiche alla realizzazione
dell'impianto di telefonia mobile".
La società ricorrente provvedeva, allora, a rivedere il
progetto
individuando una soluzione ritenuta praticamente invisibile e
utilizzando, allo scopo, i cavidotti già esistenti con
utilizzo
di fibre ottiche.
Ciononostante, con il provvedimento in epigrafe
l’Amministrazione
intimata negava ulteriormente il nulla osta, adducendo
l’esistenza di “ragioni di carattere
monumentale”.
Inoltre la ricorrente veniva a conoscenza di una nota in data 4 maggio
1999, indirizzata dalla Soprintendenza al Comune di Pistoia, con la
quale si afferma “Questa Soprintendenza ritiene di non poter
concedere nulla osta relativi all'installazione di impianti tecnologici
di telefonia cellulare su edifici monumentali compresi nell'ambito
della seconda cerchia delle mura urbane. L'amministrazione comunale,
che legge per conoscenza, provvederà per quanto di sua
competenza ad individuare e comunicare siti limitrofi all'area negata
sul territorio cittadino, adeguati all'installazione degli impianti
suddetti".
Contro tale atti ricorre la società in intestazione
chiedendone
l’annullamento, con vittoria di spese e deducendo i motivi
che
seguono:
1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 del d.lgs. 22
gennaio 2004, n. 42. Eccesso di potere per carenza di motivazione e di
istruttoria. Violazione del principio del giusto procedimento.
Violazione degli artt. 3 e 4 del d.lgs. n. 259/2003.
2. Risarcimento del danno.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione
intimata opponendosi all’accoglimento del gravame.
Alla pubblica udienza del 21 novembre 2006 il ricorso è
stato trattenuto per la decisione.
D I R I T T O
Con il ricorso in esame viene impugnato l’atto con il quale
la
Soprintendenza per i beni architettonici ed il paesaggio di Firenze,
Pistoia e Prato ha espresso parere contrario all'installazione di una
stazione radio base presso la Chiesa dello Spirito Santo di Pistoia,
adducendo l’esistenza di “ragioni di carattere
monumentale”.
Il ricorso è fondato.
Non è controverso che, pur dopo le modificazioni adottate
dalla
ricorrente al progetto di cui trattasi, l’Amministrazione,
evitando di pronunciarsi nel merito della compatibilità, in
concreto, della soluzione tecnica proposta, si sia trincerata,
nell’opporre il diniego, dietro imperscrutabili
“ragioni di
carattere monumentale”.
Pare evidente che, in tal modo, l’Amministrazione si sia, da
un
lato sottratta all’obbligo di motivare espressamente ed
adeguatamente le ragioni che osterebbero all’accoglimento
dell’istanza, dall’altro abbia omesso di valutare,
in
applicazione del principio di proporzionalità, la
compatibilità dell’impianto in questione con le
ragioni di
conservazione del patrimonio artistico e storico che ad esso si
opporrebbero e che, peraltro, devono essere oggetto di adeguata tutela,
senza, tuttavia che possa postularsi un divieto assoluto di
installazione di impianti tecnologici all’interno di edifici
monumentali, come pure sembra adombrare la nota del 4 maggio 1999,
indirizzata per conoscenza al Comune di Pistoia, dalla Soprintendenza.
Né, d’altro canto, può ritenersi che le
motivazioni
del provvedimento possano rinvenirsi nelle prospettazioni difensive
prodotte dall’Amministrazione nel corso del giudizio.
Infatti, secondo costante giurisprudenza, è inammissibile
l'integrazione postuma della motivazione dell'atto amministrativo
discrezionale, posto che in tal caso la motivazione deve assolvere alla
funzione di esternare le ragioni che inducono l'Amministrazione ad
adottare il provvedimento e sulle quali si svolge il successivo
sindacato di legittimità. (cfr. ex multis, Consiglio Stato ,
sez. IV, 24 maggio 2005, n. 2630; id. Sez. VI, 9 settembre 2003 n. 5044
e Sez. V 24 settembre 2003 n. 5446).
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere
accolto conseguendone l’annullamento dell’atto
impugnato.
La ricorrente ha, inoltre, avanzato domanda per il risarcimento del
danno asseritamente subito, riservandosene la documentazione nel corso
del giudizio.
La domanda non è suscettibile di accoglimento.
In proposito è sufficiente osservare che il giudizio
risarcitorio a seguito di lesione di interessi legittimi postula il
superamento dei principi processuali classici modellati sullo schema
del giudizio di impugnazione di un atto amministrativo.
Ne discende che non è sufficiente la deduzione, in base al
principio dispositivo con metodo acquisitivo,
dell'illegittimità
dell'atto, essendo necessaria, in base al principio dispositivo, la
dimostrazione, ex art. 2697 c.c., e 115 comma 1 c.p.c., degli elementi
che consentano di concludere in senso favorevole il giudizio sulla
spettanza del risarcimento, e, cioè, occorre la prova del
danno,
nella sua esistenza e nel suo ammontare, secondo le regole di cui agli
art. 1223, 1226 e 1227, richiamati dall'art. 2056 c.c. (Consiglio Stato
, sez. IV, 03 maggio 2005, n. 2136; id. sez. IV, 17 settembre 2004, n.
6056).
Nel caso di specie nessuna prova fornisce la ricorrente in ordine alla
sussistenza del danno, alla sua quantificazione e al nesso di
causalità con il comportamento
dell’Amministrazione.
La domanda di risarcimento del danno deve, pertanto essere respinta.
Si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti
delle spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^,
definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per
l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Respinge la domanda di risarcimento del danno.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Firenze, il 21 novembre 2006, dal Tribunale
Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con
l’intervento dei signori:
dott. Giovanni
VACIRCA
- Presidente
dott. Saverio
ROMANO
- Consigliere
dott. Bernardo
MASSARI
- Consigliere, est.
F.to Giovanni Vacirca
F.to Bernardo Massari
F.to Mario Uffreduzzi - Direttore della Segreteria
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 11 DICEMBRE 2006
Firenze, lì 11 DICEMBRE 2006
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
F.to Mario Uffreduzzi
s.m.
Beni culturali. Installazione impianti tecnologici in edificio storico
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