TAR Toscana (FI), Sez. I, sent. n. 7230 del 11.12.2006.
Divieto assoluto e generale di installazione impianti tecnologici all’interno di edifici monumentali (stazione radiobase su chiesa): insussistenza. Motivazione espressa delle ragioni che ostano all’accoglimento dell’istanza di installazione e valutazione della compatibilità dell’impianto in questione con le ragioni di conservazione del patrimonio artistico e storico: necessità. Si segnala la conforme sent. TAR Toscana (FI), Sez. I, sent. n. 7231 del 11.12.2006 (installazione stazione radiobase su campanile). A cura di Alan Valentino, Udine.

N. 7230 REG. SENT.
ANNO 2006
n. 814 Reg. Ric.
Anno 2005

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA
- I^ SEZIONE -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso n. 814/05 proposto da TIM ITALIA s.p.a., con sede in Milano, in persona del legale rappresentante p.t., avv. Concetta Capotorti, rappresentata e difesa dall’avv. prof. Giuseppe Morbidelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, in Firenze, via Lamarmora n. 14,
c o n t r o
il Ministero per i beni culturali, in persona del Ministro pro tempore, la Soprintendenza per i beni architettonici ed il paesaggio Firenze, Pistoia e Prato, in persona del dirigente pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege,
per l’annullamento
del provvedimento della Soprintendenza per i beni architettonici ed il paesaggio di Firenze, Pistoia e Prato, n. 2230 del 18 febbraio 2005, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso con quello impugnato, tra cui la nota della stessa Soprintendenza n. 7740 del 4 maggio 1999.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore, alla pubblica udienza del 21 novembre 2006, il dott. Bernardo Massari;
Uditi, altresì, per le parti i rispettivi patrocinatori, come riportati nel verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
F A T T O
Espone la società ricorrente che, al fine di ampliare la rete di trasmissione nell'ambito del Comune di Pistoia, richiedeva e otteneva l'autorizzazione il consenso all’installazione di una stazione radio base presso la Chiesa dello Spirito Santo.
Poiché l'edificio risulta costituire un bene culturale, ai sensi della legge n. 1089/1939, veniva presentata domanda alla competente Soprintendenza per i beni architettonici e il paesaggio al fine di ricevere la relativa autorizzazione.
Con nota del 12 ottobre 2004 n. 1684 la predetta Soprintendenza esprimeva parere contrario in relazione al "carattere invasivo dell'insieme delle apparecchiature tecnologiche alla realizzazione dell'impianto di telefonia mobile".
La società ricorrente provvedeva, allora, a rivedere il progetto individuando una soluzione ritenuta praticamente invisibile e utilizzando, allo scopo, i cavidotti già esistenti con utilizzo di fibre ottiche.
Ciononostante, con il provvedimento in epigrafe l’Amministrazione intimata negava ulteriormente il nulla osta, adducendo l’esistenza di “ragioni di carattere monumentale”.
Inoltre la ricorrente veniva a conoscenza di una nota in data 4 maggio 1999, indirizzata dalla Soprintendenza al Comune di Pistoia, con la quale si afferma “Questa Soprintendenza ritiene di non poter concedere nulla osta relativi all'installazione di impianti tecnologici di telefonia cellulare su edifici monumentali compresi nell'ambito della seconda cerchia delle mura urbane. L'amministrazione comunale, che legge per conoscenza, provvederà per quanto di sua competenza ad individuare e comunicare siti limitrofi all'area negata sul territorio cittadino, adeguati all'installazione degli impianti suddetti".
Contro tale atti ricorre la società in intestazione chiedendone l’annullamento, con vittoria di spese e deducendo i motivi che seguono:
1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. Eccesso di potere per carenza di motivazione e di istruttoria. Violazione del principio del giusto procedimento. Violazione degli artt. 3 e 4 del d.lgs. n. 259/2003.
2. Risarcimento del danno.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata opponendosi all’accoglimento del gravame.
Alla pubblica udienza del 21 novembre 2006 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
D I R I T T O
Con il ricorso in esame viene impugnato l’atto con il quale la Soprintendenza per i beni architettonici ed il paesaggio di Firenze, Pistoia e Prato ha espresso parere contrario all'installazione di una stazione radio base presso la Chiesa dello Spirito Santo di Pistoia, adducendo l’esistenza di “ragioni di carattere monumentale”.
Il ricorso è fondato.
Non è controverso che, pur dopo le modificazioni adottate dalla ricorrente al progetto di cui trattasi, l’Amministrazione, evitando di pronunciarsi nel merito della compatibilità, in concreto, della soluzione tecnica proposta, si sia trincerata, nell’opporre il diniego, dietro imperscrutabili “ragioni di carattere monumentale”.
Pare evidente che, in tal modo, l’Amministrazione si sia, da un lato sottratta all’obbligo di motivare espressamente ed adeguatamente le ragioni che osterebbero all’accoglimento dell’istanza, dall’altro abbia omesso di valutare, in applicazione del principio di proporzionalità, la compatibilità dell’impianto in questione con le ragioni di conservazione del patrimonio artistico e storico che ad esso si opporrebbero e che, peraltro, devono essere oggetto di adeguata tutela, senza, tuttavia che possa postularsi un divieto assoluto di installazione di impianti tecnologici all’interno di edifici monumentali, come pure sembra adombrare la nota del 4 maggio 1999, indirizzata per conoscenza al Comune di Pistoia, dalla Soprintendenza.
Né, d’altro canto, può ritenersi che le motivazioni del provvedimento possano rinvenirsi nelle prospettazioni difensive prodotte dall’Amministrazione nel corso del giudizio.
Infatti, secondo costante giurisprudenza, è inammissibile l'integrazione postuma della motivazione dell'atto amministrativo discrezionale, posto che in tal caso la motivazione deve assolvere alla funzione di esternare le ragioni che inducono l'Amministrazione ad adottare il provvedimento e sulle quali si svolge il successivo sindacato di legittimità. (cfr. ex multis, Consiglio Stato , sez. IV, 24 maggio 2005, n. 2630; id. Sez. VI, 9 settembre 2003 n. 5044 e Sez. V 24 settembre 2003 n. 5446).
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere accolto conseguendone l’annullamento dell’atto impugnato.
La ricorrente ha, inoltre, avanzato domanda per il risarcimento del danno asseritamente subito, riservandosene la documentazione nel corso del giudizio.
La domanda non è suscettibile di accoglimento.
In proposito è sufficiente osservare che il giudizio risarcitorio a seguito di lesione di interessi legittimi postula il superamento dei principi processuali classici modellati sullo schema del giudizio di impugnazione di un atto amministrativo.
Ne discende che non è sufficiente la deduzione, in base al principio dispositivo con metodo acquisitivo, dell'illegittimità dell'atto, essendo necessaria, in base al principio dispositivo, la dimostrazione, ex art. 2697 c.c., e 115 comma 1 c.p.c., degli elementi che consentano di concludere in senso favorevole il giudizio sulla spettanza del risarcimento, e, cioè, occorre la prova del danno, nella sua esistenza e nel suo ammontare, secondo le regole di cui agli art. 1223, 1226 e 1227, richiamati dall'art. 2056 c.c. (Consiglio Stato , sez. IV, 03 maggio 2005, n. 2136; id. sez. IV, 17 settembre 2004, n. 6056).
Nel caso di specie nessuna prova fornisce la ricorrente in ordine alla sussistenza del danno, alla sua quantificazione e al nesso di causalità con il comportamento dell’Amministrazione.
La domanda di risarcimento del danno deve, pertanto essere respinta.
Si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Respinge la domanda di risarcimento del danno.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Firenze, il 21 novembre 2006, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
dott. Giovanni VACIRCA - Presidente
dott. Saverio ROMANO - Consigliere
dott. Bernardo MASSARI - Consigliere, est.
F.to Giovanni Vacirca
F.to Bernardo Massari
F.to Mario Uffreduzzi - Direttore della Segreteria
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 11 DICEMBRE 2006
Firenze, lì 11 DICEMBRE 2006
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
F.to Mario Uffreduzzi
s.m.