Cass. Sez. III n. 1897 del 19 gennaio 2026 (UP 5 nov 2025) 
Pres. Ramacci Rel. Macrì Ric. Lombardo 
Caccia e animali. Diffusione di malattie degli animali e stato di necessità

In tema di diffusione di malattie degli animali (art. 500 cod. pen.), la configurabilità dell'esimente dello stato di necessità postula un pericolo attuale di danno grave alla persona non altrimenti evitabile se non tramite l'azione illecita. Ne consegue che la movimentazione di bestiame infetto o sospetto tale, motivata da condizioni meteorologiche avverse o necessità economiche, non integra l'esimente qualora sia possibile ovviare al bisogno attraverso comportamenti leciti, come l'approvvigionamento alternativo di foraggio e acqua indicato dalle autorità sanitarie. Inoltre, la responsabilità del legale rappresentante di un'azienda agricola per la violazione di ordinanze sindacali restrittive non è esclusa dalle dichiarazioni confessorie del genitore delegato alla gestione, qualora non sia provata la totale estraneità del titolare alla conduzione aziendale

RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 12 febbraio 2025 la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza in data 16 aprile 2024 del Tribunale di Enna, che aveva condannato Salvatore Lombardo Facciale alle pene di legge per il reato di cui agli art. 56 e 500 cod. pen., consistente nell’aver tentato di diffondere la brucellosi con la movimentazione di bovini infetti dal Comune di Enna al Comune di Cesarò (capo A) e per il reato di cui agli art. 61 n. 2 e 650 cod. pen., consistente nell’aver violato l’ordinanza del Sindaco del Comune di Enna n. 29 del 2019 che vietava la predetta movimentazione (capo B).
2. Ricorre per cassazione l’imputato sulla base di sette motivi per vizio di motivazione e violazione di legge. Con il primo sostiene l’attribuzione del reato esclusivamente al padre che aveva reso dichiarazioni confessorie e lamenta la mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale per accertare tale circostanza. Con il secondo nega l’esistenza del focolaio di brucellosi, distingue le procedure tra il bovino “sospetto” infetto e il bovino “accertato” infetto, richiama le analisi negative per la presenza della brucellosi e ricorda che gli Uffici, ASP di Enna e ASP di Messina, avevano dato parere favorevole alla richiesta del 15 luglio 2020 di movimentazione dei bovini dal Comune di Enna al Comune di Cesarò, poiché soffrivano il clima torrido e la siccità. Dopo aver ricostruito l’iter procedimentale nella parte a sé favorevole e aver richiamato le testimonianze processuali relative ai controlli negativi per la presenza dell’agente patogeno, precisa che non vi era certezza che i due bovini affetti da brucellosi (scoperti tali solo dopo numerosi prelievi) avessero contratto l’infezione sul pascolo ricompreso nel cluster nebroideo o in concomitanza o in epoca immediatamente successiva alla movimentazione oggetto di contestazione. In particolare, osserva che non era stata smentita la versione autoaccusatoria del padre in merito all’iniziativa di movimentare i bovini; gli esami diagnostici non avevano confermato la positività degli animali; mancavano i rapporti di prova che potevano riscontrare l’ipotesi accusatoria; dei due bovini indicati in sentenza, uno era stato macellato in epoca precedente alla movimentazione, mentre sull’altro nulla si poteva dire in mancanza dei rapporti di prova. Nega, dunque, il concreto pericolo di diffusione della malattia degli animali. Con il terzo eccepisce il difetto di prova dell’aggravante teleologica, in assenza di consapevolezza della brucellosi, essendo gli animali in perfetta salute. Con il quarto lamenta la mancata applicazione della causa di giustificazione dello stato di necessità. Con il quinto denuncia il diniego della causa di proscioglimento dell’art. 131-bis cod. pen. Contesta poi con il sesto il diniego delle circostanze attenuanti generiche e con il settimo le statuizioni civilistiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato. Il primo motivo di ricorso, relativo all’individuazione dell’imputato, è fattuale e rivalutativo. Il ricorrente ha negato la commissione delle condotte ascrittegli perché dell’azienda si occupava il padre, all’uopo delegato. A tal fine, ha sollecitato la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale. La Corte di appello ha risposto in modo esauriente sul punto, evidenziando il ruolo di legale rappresentante del ricorrente e i comportamenti tenuti in tale qualità, tra cui le comunicazioni con il servizio veterinario della ASP di Enna in merito alla movimentazione dei bovini. E’ dunque ineccepibile la decisione della Corte territoriale di rigettare la richiesta di rinnovazione della prova. La circostanza che il Capo dipartimento veterinario, dott. Ireneo Sferrazza, abbia avuto interlocuzioni con il padre anziché con il figlio non vale a disarticolare il ragionamento seguito dai Giudici di merito che hanno all’uopo valorizzato sia il dato formale dell’amministrazione e legale rappresentanza della società sia il dato sostanziale delle numerose interlocuzioni con gli uffici, peraltro puntualmente richiamate in ricorso. Né d’altra parte le dichiarazioni confessorie del padre sulle decisioni in merito alla gestione dei bovini valgono di per sé a escludere la responsabilità del figlio, in assenza di prova della sua totale estraneità alla gestione dell’azienda agricola.
2. Il secondo motivo attiene al malgoverno della prova. Nella prospettiva difensiva, i Giudici di merito hanno ritenuto “accertato” il focolaio di brucellosi che impediva lo spostamento dei bovini, sebbene vi fosse solo un “sospetto”, e hanno ignorato che il funzionario, dott. Luigi Timpanaro, aveva inizialmente dato parere favorevole alla movimentazione del bestiame. Il ricorrente ha lamentato che, solo dopo l’intervento del Capo dipartimento, il funzionario aveva comunicato al Sindaco del Comune di Enna che le verifiche successive lo avevano indotto alla revoca del nulla osta, verifiche che non si erano svolte o che comunque non erano state specificate. Ha poi osservato che lo spostamento dei capi era stato determinato dalle condizioni meteorologiche avverse per il caldo anomalo. Alla nota del Capo dipartimento secondo cui non vi erano difficoltà o impedimenti all’approvvigionamento del foraggio e dell’acqua e che non si registravano condizioni meteorologiche avverse ha, poi, risposto richiamando il contrario avviso pubblico della Protezione civile. Ha, quindi, evidenziato che altro veterinario, il dott. Leanza, aveva verificato che il bestiame movimentato era risultato sano al controllo, circostanza questa confermata dal maresciallo Di Rosa. Dopo aver precisato che i fatti erano stati correttamente riportati in sentenza, il ricorrente è ritornato sull’argomento già svolto con il primo motivo, insistendo sulla sua estraneità alle condotte ascrittegli, e ha sostenuto che i due bovini segnalati come positivi erano risultati tali, rispettivamente, dopo sei e dopo dodici controlli negativi, per cui, a meno di non ipotizzare un periodo di incubazione sine die, non era ipotizzabile, o quanto meno era indimostrato, che il batterio della brucellosi si era sviluppato in concomitanza e in epoca successiva alla movimentazione dei capi. Ha sostenuto anche che un capo era stato macellato prima della movimentazione e che per l’altro mancavano comunque i rapporti di prova che il servizio veterinario non aveva consegnato. Anche questo motivo, che corrisponde al secondo motivo di appello, è fattuale e rivalutativo. La giurisprudenza ha chiarito che il ricorrente, quando deduce il travisamento della prova, deve allegare con compiutezza l’atto travisato, trattandosi di un ulteriore criterio di valutazione della contraddittorietà estrinseca della motivazione il cui esame nel giudizio di legittimità riguarda lo specifico atto e non il fatto nella sua interezza (tra le più recenti, Sez. 1, n. 39486 del 23/05/2023, Salerno, Rv. 285368-01 e Sez. 3, n. 38431 del 31/01/2018, Ndoja, Rv. 273911 – 01). La cognizione del giudice di legittimità è limitata alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova (tra le più recenti, Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv. 283370 – 01). I Giudici di merito hanno accertato che in data 28 maggio 2019 il Sindaco di Enna, constatata l’esistenza di un focolaio di brucellosi nell’allevamento dell’imputato, aveva emesso un’ordinanza per il sequestro fiduciario dei capi di bestiame. I controlli eseguiti dall’ASP di Enna a giugno e luglio 2020 avevano dato esito negativo per cui il 15 luglio l’imputato aveva chiesto l’autorizzazione a spostare il bestiame con assunzione di responsabilità. Il dott. Timpanaro, inizialmente, aveva espresso parere favorevole, ma poi, in seguito a ulteriori sopralluoghi e valutazioni, l’aveva revocato, ritenendo che non vi erano i presupposti per la deroga al sequestro fiduciario. Il 30 luglio e il 3 agosto i veterinari erano ritornati in azienda per effettuare “una prova di riaccreditamento brucellosi bovina”, ma avevano trovato il cancello chiuso e nessuno in azienda. Erano seguite varie interlocuzioni tra l’imputato e gli uffici, analiticamente riportate in sentenza. All’esito, era stato accertato che i bovini erano stati trasferiti nonostante l’assenza di autorizzazione e in violazione dell’ordinanza comunale. Per tale motivo, il dott. Sferrazza aveva revocato il codice di allevamento e l’ASP di Messina aveva revocato il codice di pascolo, provvedimenti entrambi impugnati con esito negativo al TAR nonché al Consiglio di Stato che aveva rigettato la richiesta cautelare. Il Tribunale ha quindi ritenuto integrati entrambi i reati contestati. La Corte di appello ha riesaminato criticamente tutto il compendio probatorio e ha confermato l’accertamento di responsabilità avendo constatato i veterinari che due bovini avevano contratto la brucellosi nel cluster nebroideo. Il ricorrente ha lamentato che la positività era stata accertata dopo numerosi controlli, ma non ha confutato sotto il profilo tecnico la correttezza delle procedure seguite dai veterinari i quali hanno ben spiegato la necessità di numerosi controlli prima della revoca del sequestro fiduciario. Sta di fatto che il ricorrente ha movimentato il bestiame quando ancora erano in corso i controlli, in spregio all’ordinanza sindacale e nonostante le autorità sanitarie avessero escluso il paventato stato di necessità, siccome era possibile alimentare il bestiame con foraggio secco e acqua.
3.Alla luce delle considerazioni svolte, è dunque ineccepibile la motivazione anche con riferimento all’impossibilità di configurare uno stato di necessità, di cui al quarto motivo. Il ricorrente ha molto insistito sulle eccezionali condizioni metereologiche ma nulla ha allegato in ordine all’assoluta impossibilità di tenere il comportamento alternativo lecito indicato dall’autorità. L'esimente dello stato di necessità postula comunque il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non scongiurabile se non attraverso l'atto penalmente illecito, e non può quindi applicarsi a reati asseritamente provocati da uno stato di bisogno economico, qualora ad esso possa comunque ovviarsi attraverso comportamenti non criminalmente rilevanti (tra le tante, Sez. 1, n. 47712 del 29/09/2022, Termine, Rv. 283785-01 e Sez. 3, n. 35590 del 11/05/2016, Mbaye, Rv. 267640 – 01). E’ manifestamente infondato anche il terzo motivo relativo all’esclusione della circostanza aggravante teleologica. I Giudici di merito hanno specificamente accertato la violazione dell’ordinanza sindacale e hanno esaurientemente motivato in ordine all’applicazione dell’art. 61 n. 2 cod. pen. In particolare, la Corte di appello ha sviscerato il tema a pag. 14 e 15 della sentenza. Il quinto motivo riguarda il diniego della causa di proscioglimento di cui all’art. 131-bis cod. pen. E’ pacifico in giurisprudenza che il giudizio sulla tenuità del fatto, nella prospettiva delineata dall'art. 131-bis cod. pen., richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U., n 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590). Non è, comunque, necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044-01 e Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647 – 01), il che comporta, per converso, che basta anche un solo elemento, purché decisivo, quale a esempio la gravità del fatto, per escludere tale causa di proscioglimento (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678 - 01). Nello specifico, la Corte territoriale ha reso una motivazione completa e immune da censure sia in relazione al reato sub A) che al reato sub B), ritenendo la gravità della condotta consistente nella movimentazione di una mandria di cento bovini, per un lungo percorso da Enna fino alla provincia di Messina, con elevatissima esposizione a pericolo, ed evidenziando che la violazione dell’ordinanza sindacale era stata fortemente voluta, programmata e realizzata da parte dell’imputato, sottraendosi ai controlli sanitari programmati. Del pari inconsistente è il sesto motivo sul diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorrente ha argomentato in ordine al corretto comportamento processuale e alla condizione di incensurato nonché all’assunzione di responsabilità da parte del padre, ma la Corte territoriale ha stimato tali elementi sub-valenti rispetto alla gravità delle condotte tenute con motivazione immune da censure. Infine, manifestamente infondato è anche il settimo motivo sulle statuizioni civili. L’imputato ha contestato che l’ASP di Enna abbia subìto un danno, senza confrontarsi affatto con la motivazione della sentenza della Corte di appello che ha ribadito la legittimazione dell’Ente a costituirsi parte civile nel processo e ha motivato in ordine alle voci di danno patrimoniale e non patrimoniale per cui è stata disposta la condanna generica (si veda in particolare pag. 16 della sentenza impugnata). Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Il ricorrente va condannato anche al pagamento delle spese sostenute nel grado dalla parte civile che si liquidano, alla stregua delle risultanze di causa, come da dispositivo.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge.
Così deciso, il 5 novembre 2025