Cass. Sez. III n. 31829 del 12 luglio 2018 (Ud 30 gen 2018)
Presidente: Cavallo Estensore: Gentili Imputato: Di Giacomantonio
Caccia e animali.Caccia a specie non cacciabili ed elemento soggettivo del reato
 
Il reato di cui all’art. 30, comma 1, lettera h), della legge n. 157 del 1992 (abbattimento, nell’esercizio della attività venatoria, di esemplari appartenenti a specie della qualw è inibita la caccia) è un reato contravvenzionale, integra certamente gli estremi della colpa, sufficiente ai fini della realizzazione della fattispecie penalmente rilevante, l’atteggiamento di chi si determini ad esercitare l’attività venatoria nella incertezza in ordine alla legittimità dell’abbattimento degli esemplari animali presi di mira, trattandosi di animali appartenenti a specie non cacciabili.


RITENUTO IN FATTO

Il Tribunale di Velletri, con sentenza del 11 luglio 2017, ha condannato Di Giacomantonio Eraldo alla pena ritenuta di giustizia essendo stato lo stesso dichiarato responsabile della contravvenzione di cui all’art. 30, comma 1, lettera h), della legge n. 157 del 1992, per avere egli abbattuto, nell’esercizio della attività venatoria, n. 9 esemplari di volatili, appartenenti al tipo sturnus vulgaris, specie dei quali è inibita la caccia.
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello, tramite il proprio difensore di fiducia, il prevenuto, articolando quattro motivi di gravame.
Il primo attiene alla insufficiente motivazione della sentenza di condanna, non risultando delineati gli elementi in forza dei quali il fatto contestato è stato ritenuto commesso dall’imputato; in particolare non è risultato né che l’agente operante abbia direttamente percepito lo svolgimento da parte dell’imputato della attività venatoria nei termini di cui alla rubrica, né che sia stata utilizzata l’arma ivi indicata né, infine, che i volatili abbattuti appartenessero effettivamente alla specie non cacciabile.
Il secondo motivo di impugnazione riguarda la mancata dimostrazione dell’elemento soggettivo, potendo avere il prevenuto commesso un errore nell’identificare la specie degli uccelli in questione ed avere pertanto creduto che essi fossero suscettibili di essere cacciati.
Il terzo motivo attiene alla ritenuta eccessività della pena, in considerazione dell’unicità del fatto e della regolarità della posizione del ricorrente, munito di licenza di caccia e di porto d’armi.
Infine il ricorrente ha dedotto la estinzione del reato per prescrizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti di cui in motivazione.
Deve preliminarmente rilevarsi che, avendo il Tribunale di Velletri irrogato nei confronti dell’odierno ricorrente la sola pena della ammenda, la sentenza de qua, non è suscettibile di essere impugnata con il mezzo di gravame dell’appello, essendo la stessa solo soggetta al ricorso per cassazione; in ossequio, pertanto, al principio del favor impugnationis il ricorso proposto dall’imputato deve essere convertito in ricorso per cassazione ed alla strega di tale mezzo di impugnazione lo stesso deve essere trattato.
Tanto premesso, osserva il Collegio, quanto al primo motivo di censura come lo stesso sia del tutto inammissibile essendo, peraltro in conformità con il tipo di impugnazione originariamente proposto dal ricorrente, interamente articolato sotto il profilo del fatto, avendo la difesa del Di Giacomantonio esclusivamente censurato la ricostruzione del fatto operata in sede dibattimentale.
Invero, sulla base di una ricostruzione del tutto plausibile degli avvenimento il Tribunale di Velletri ha attribuito al prevenuto la responsabilità del reato a lui ascritto, essendo lo stesso stato sorpreso dalla Polizia provinciale di Roma mentre si trovava in possesso di un fucile da caccia e di n. 9 esemplari di volatili, per i quali è vietata la attività venatoria, abbattuti.
Si tratta di elementi costituenti tutti fattori gravemente, univocamente  e coerentemente concordanti nel senso della penale responsabilità del prevenuto e come tali legittimamente considerati in sede di motivazione dal Tribunale di Velletri.
Coin riferimento alla appartenenza delle bestie abbattute alla specie non cacciabile dello sturnus vulgaris essa è stata accertata dal teste sentito in dibattimento e non vi è motivo per ritenere che, stante la qualificazione professionale del medesimo, appartenente alla Polizia provinciale ed impegnato in un servizio specificamente destinato al controllo della attività venatoria, siffatto accertamento sia frutto di un errore.
Quanto al secondo motivo di impugnazione, riferito alla mancanza dell’elemento soggettivo del reato a lui ascritto, lo stesso è manifestamente infondato; posto, infatti, che il reato de quo agitur è un reato contravvenzionale, integra certamente gli estremi della colpa, sufficiente ai fini della realizzazione della fattispecie penalmente rilevante, l’atteggiamento di chi si determini ad esercitare l’attività venatoria nella incertezza in ordine alla legittimità dell’abbattimento degli esemplari animali presi di mira, trattandosi di animali appartenenti a specie non cacciabili.
Con riferimento alla maturata prescrizione, questione logicamente prioritaria rispetto alla corretta determinazione della pena, va detto che, stante la tipologia del reato, si tratta appunto di una contravvenzione, comportante il termine massimo di prescrizione, in presenza di fattori interruttivi della stessa, pari a cinque anni a decorrere dal dies criminis patrati, e del fatto che detto termine è rimasto sospeso, a causa del rinvio nella trattazione del processo ad istanza della difesa del prevenuto dal 13 dicembre 2016 al 3 marzo 2017, per ulteriori 80 giorni, risulta che la scadenza del termine di prescrizione sarebbe maturata solamente il 6 febbraio 2018.
Quanto alla censura relativa alla entità della pena, essa, diversamente dalle precedenti, è fondata.
Osserva, infatti, il Collegio come la contravvenzione per la quale il prevenuto è stato chiamato a rispondere, è sanzionata con la pena della ammenda sino alla misura massima di lire 3.000.000, pari ad euro 1549,37; la sanzione concretamente irrogata a carico del prevenuto, euro 3000,00 di ammenda, rileva il Collegio, è pertanto superiore al massimo edittale.
Né può ritenersi che la misura sia stata in tal modo determinata in ragione del fatto, indicato in sentenza, che il numero delle bestie abbattute sia superiore ad una, sicchè alla pena base possa essere applicato un aumento per effetto della continuazione fra reati tale da fare travalicare ad essa il limite del massimo edittale; infatti, al di là del dato formale che detta continuazione non è stata contestata, osserva il Collegio, sul piano sostanziale, che il reato contestato al prevenuto non si consuma atomisticamente per ogni esemplare abusivamente cacciato, di tal che l’abbattimento di due o più bestie, nell’ambito del medesimo contesto temporale e spaziale, determina comunque la commissione di un solo reato e non di una pluralità di essi, rimanendo, in linea astratta, pertanto esulante rispetto alla fattispecie la tematica del reato continuato e dovendo, di conseguenza, la pena irrogata essere necessariamente contenuta entro il limite massimo della forcella edittale.      
La sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente alla entità della sanzione irrogata a carico del prevenuto, con rinvio al Tribunale di Velletri, che, in diversa composizione personale, riesaminerà il punto rimasto impregiudicato, mentre, visto l’art. 624 cod. proc. pen., alla dichiarazione di inammissibilità dei restanti motivi segue la definitività dell’accertamento della penale responsabilità dell’imputato in ordine al reato da lui commesso.    
PQM
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia al Tribunale di Velletri per nuovo giudizio sul punto.
        Così deciso in Roma, il 30 gennaio il 2018