Cass. Sez. III n. 22579 del 23 maggio 2019 (PU 15 gen 2019)
Pres. Di Nicola Est. Socci Ric. Cazzato
Caccia e animali.Omessa cura di malattia e maltrattamento

Configura la lesione rilevante per il delitto di maltrattamento di animali, art. 544 ter, in relazione all’art. 582, cod. pen., l’omessa cura di una malattia che determina il protrarsi della patologia con un significativo aggravamento fonte di sofferenze e di un’apprezzabile compromissione dell’integrità dell’animale


RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Bologna con sentenza del 6 aprile 2018, in parziale riforma della decisione del Giudice del Tribunale di Modena – giudizio abbreviato - del 1 ottobre 2014, ha ridotto la pena irrogata a Cazzato Attilio in € 10.000,00 di multa, relativamente al reato di cui all’art. 544 ter cod. pen. poiché, in qualità di proprietario di un cane meticcio femmina ometteva di adottare i provvedimenti necessari ad assicurare il benessere e la salute dello stesso animale, mettendone in pericolo la sua sopravvivenza. Nella fattispecie il cane veniva rinvenuto dagli operatori del canile  […] vagante ed in pessime condizioni di salute, accertate dal dott. Taddei del servizio Veterinario AUSL di Modena, in: “vari tumori” mammari di grosse dimensioni e ulcerati – dermatite in varie zone del corpo – calli da decubito e artrosi agli arti posteriori ed anteriori”. Reato accertato il 6 settembre 2011.
2. Cazzato Attilio ha proposto ricorso, tramite il difensore, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
2. 1. Violazione di legge (art. 43 e 544 ter cod. pen.), contraddittorietà della motivazione.
La sentenza impugnata attribuisce la responsabilità del reato al ricorrente per dolo eventuale. La Corte di appello era ben consapevole della colpa del ricorrente nella cura del cane, ha superato la questione ricorrendo al dolo eventuale. Infatti, il reato ex art. 544 ter, cod. pen. non è punibile a titolo di colpa. Per la stessa sentenza impugnata la condotta dell’imputato è limitata all’omissione di cure al cane. Manca qualsiasi prova della volontà della condotta. Il ricorrente non essendo un veterinario non si è reso conto della gravità della malattia del cane. Manca, quindi, la prova dell’elemento soggettivo del reato contestato.
Nel caso, infatti, si ravvisa solo una trascuratezza e non una volontà di cagionare una sofferenza e una malattia al cane. L’animale del resto appariva ben nutrito, come riscontrato dal Veterinario.
2. 2. Violazione di legge (art. 544 ter e 582 cod. pen.) e contraddittorietà della motivazione.
Non è configurabile inoltre l’elemento materiale delle lesioni per la configurabilità del reato di cui all’art. 544 ter, cod. pen.
La condotta dell’imputato non ha cagionato una lesione al cane, in quanto la malattia individuata dal Veterinario (massa di probabile natura neoplastica) non è stata cagionata dal ricorrente; la malattia riscontrata, quindi, non può in alcun modo integrare l’elemento materiale richiesto dalla norma.
Ha chiesto quindi l’annullamento della sentenza impugnata.
3. La parte civile A.N.P.A.N.A. (Associazione Nazionale Protezione Animali Natura ed Ambiente) ha depositato memoria con richiesta di conferma della sentenza impugnata e di condanna alle spese del grado per la parte civile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso risulta infondato in quanto i motivi di ricorsi sono generici e infondati.
Nel ricorso si contesta la sussistenza delle lesioni, al cane, per la configurabilità del reato di cui all’art. 544 ter, cod. pen. e l’assenza del dolo; si ritiene invece sussistente solo un comportamento colposo.
La differenza, tra un comportamento doloso o colposo in materia è evidente, perché con il delitto di cui all’art. 544 ter del cod. pen. si punisce chi con dolo, “con crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale o lo sottopone a sevizie o comportamenti o fatiche o  a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche”, con la contravvenzione dell’art. 727 cod. pen. si punisce, invece, chiunque “detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze”.
Il dolo può essere specifico quando la condotta è tenuta «per crudeltà» o generico quando la condotta è tenuta «senza necessità» (vedi in tal senso Sez. 3, n. 44822 del 24/10/2007 - dep. 30/11/2007, Borgia, Rv. 23845501: «In materia di delitti contro il sentimento per gli animali, la fattispecie di maltrattamento di animali (art. 544 ter cod. pen.) configura un reato a dolo specifico nel caso in cui la condotta lesiva dell'integrità e della vita dell'animale è tenuta per crudeltà, mentre configura un reato a dolo generico quando la condotta è tenuta senza necessità»).
Nel nostro caso la condotta è stata tenuta con dolo generico, senza necessità, come adeguatamente motivato, in assenza di contraddizioni e di manifeste illogicità dalla sentenza impugnata e dalla decisione di primo grado (in doppia conforme), con accertamenti in fatto insindacabili in sede di legittimità. Il ricorrente con il suo comportamento omissivo, ovvero con totale abbandono ed incuria del cane aveva cagionato notevoli sofferenze all’animale tanto da rendere necessario un immediato intervento chirurgico; la malattia era del resto presente da molto tempo. La mancata sottoposizione del cane alle idonee cure aveva comportato sicuramente – prosegue la motivazione della decisione impugnata- gravi sofferenze al cane. Per la Corte di appello l’assenza di cure deve ritenersi dolosa, intenzionale e non già colposa, in quanto la condizione dell’animale era riscontrabile in maniera evidente; quantomeno sotto il profilo del dolo eventuale.
5. Per la sussistenza di una lesione deve osservarsi che “Nel reato di maltrattamento di animali, la nozione di lesione, sebbene non risulti perfettamente sovrapponibile a quella prevista dall'art. 582 cod. pen., implica comunque la sussistenza di un'apprezzabile diminuzione della originaria integrità dell'animale che, pur non risolvendosi in un vero e proprio processo patologico e non determinando una menomazione funzionale, sia comunque diretta conseguenza di una condotta volontaria commissiva od omissiva” (Sez. 3, n. 32837 del 27/06/2013 - dep. 29/07/2013, Prota e altro, Rv. 25591001).
Il ricorrente ritiene che la malattia non è stata cagionata da lui (massa tumorale) ma quello che rileva è l’aggravamento della malattia se non sottoposta ad idonea cura, aggravamento sicuramente determinate gravi sofferenze.
Del resto anche il protrarsi di una malattia già preesistente, con il suo aggravamento, configura le lesioni di cui all’art. 582, cod. pen.: «Ai fini della configurabilità del delitto di lesioni personali, la nozione di malattia non comprende tutte le alterazioni di natura anatomica, che possono anche mancare, bensì solo quelle da cui deriva una limitazione funzionale o un significativo processo patologico o l'aggravamento di esso ovvero una compromissione delle funzioni dell'organismo, anche non definitiva, ma comunque significativa. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure il giudizio di colpevolezza di un medico radiologo che, a causa di una lettura errata delle lastre, non aveva permesso la tempestiva diagnosi di una patologia, determinando il protrarsi della malattia)» (Sez. 4, n. 22156 del 19/04/2016 - dep. 26/05/2016, P.C. in proc. De Santis, Rv. 26730601).
Il protrarsi della malattia senza adeguate cure, per limitarla o debellarla, configura, quindi, le lesioni rilevanti ex art. 544 ter cod. pen.
Può conseguentemente esprimersi il seguente principio di diritto: «Configura la lesione rilevante per il delitto di maltrattamento di animali, art. 544 ter, in relazione all’art. 582, cod. pen., l’omessa cura di una malattia che determina il protrarsi della patologia con un significativo aggravamento fonte di sofferenze e di un’apprezzabile compromissione dell’integrità dell’animale».


P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile Associazione ANPANA che liquida in complessivi euro 2.500,00 oltre ad accessori di legge e spese generali disponendone il pagamento in favore dello Stato.

Così deciso il 15/01/2019