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Sez. 3, Sentenza n. 6343 del 01/02/2006 Ud. (dep. 17/02/2006 ) Rv. 233316
Presidente: Papadia U. Estensore: Mancini F. Relatore: Mancini F. Imputato: Fagoni. P.M. Fraticelli M. (Conf.)
(Rigetta, Trib. Brescia, 25 Ottobre 2004)
CACCIA - UCCELLAGIONE - Reato di cui all'art. 30 lett. e) L. 157 del 1992 - Divieto di utilizzo di ogni mezzo di cattura diverso dalle armi da sparo.

In tema di disciplina della caccia, integra il reato di cui all'art. 30, lett. e), della L. 11 febbraio 1992 n. 157, esercizio di uccellagione, qualsiasi atto diretto alla cattura di uccelli con mezzi diversi dalle armi da sparo, quali reti ed altro, atteso che il legislatore punisce con tale disposizione ogni sistema di cattura avente una potenzialità offensiva indeterminata o comportante una maggiore sofferenza per gli animali.

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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAPADIA Umberto - Presidente - del 01/02/2006
Dott. MANCINI Franco - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 00196
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 027260/2005
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) FAGONI VALERIANO, N. IL 29/03/1964;
avverso SENTENZA del 25/10/2004 TRIBUNALE di BRESCIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MANCINI FRANCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FRATICELLI M. che ha concluso per rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 25 ottobre 2004 il Tribunale di Brescia condannava con le attenuanti generiche Fagoni Valeriano alla pena di Euro 600,00 di ammenda per il reato di cui alla L. n. 157 del 1992, art. 30, lett. e) avendolo riconosciuto colpevole di avere esercitato l'uccellagione servendosi di una rete che consentiva la cattura indiscriminata della fauna avicola.
Ritiene il giudicante che nella specie - caratterizzata tra l'altro dal "coevo ritrovamento di richiami già abbattuti" - non ricorra l'ipotesi contravvenzionale di cui alla lett. h) di tale articolo in quanto l'impiego delle reti importa una cattura di uccelli in modo indiscriminato mentre l'ipotesi minore di cui alla lett. h) attiene ad una cattura selettiva sia pure di specie vietate o protette ovverosia con impiego di mezzi vietati.
Propone appello - da riqualificarsi ricorso per Cassazione trattandosi di sentenza inappellabile ai sensi dell'art. 593, comma 3 codice di rito - l'imputato insistendo sulla ipotesi contravvenzionale meno grave e rilevando che alla rete usata per la caccia erano state attribuite in origine dimensioni superiori a quelle poi effettivamente accertate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Non rileva infatti che in definitiva la rete usata nella specie per la cattura di uccelli sia risultata di dimensioni inferiori a quelle in origine ipotizzate (peraltro le dimensioni effettive - m. 1,5 x 2 e larghezza della maglia pari a cm. 2 x 2 - sono tutt'altro che modeste ed insignificanti). Ciò che rileva è invece la circostanza del mezzo usato per la caccia, la rete per l'appunto, che consente la cattura indiscriminata di uccelli di tutte le specie con la possibilità dunque di arrecare al patrimonio avicolo un danno ben maggiore di quello ricollegabile alla normale cattura o abbattimento di uccelli che ordinariamente avviene in modo selettivo sia pure in tempi e secondo modalità non consentite.
Ovviamente anche quest'ultima condotta è vietata e sanzionata e a ciò provvede la disposizione contenuta nella L. n. 157 del 1992, art. 30, lett. h).
Ma la cattura, vuoi a fini di conservazione che di abbattimento, della fauna avicola che avvenga nel modo indiscriminato consentito dall'uso delle reti è condotta ben più grave, che deve dunque comportare una sanzione più severa così come avviene con la previsione, espressamente dedicata all'"uccellagione", contenuta nella lett. e) dello stesso articolo della legge sulla caccia. Esattamente in tale senso è l'orientamento di questo Supremo Collegio quale si desume ad esempio da Cass. sez. 3^, 16 maggio 1996 n. 4918, Giusti, RV 205462 nella cui massima si legge "La legge sulla caccia opera la distinzione tra uccellagione e le altre forme di caccia con riferimento esclusivamente al mezzo usato e non alla destinazione delle prede catturate. Costituisce perciò uccellagione qualsiasi atto diretto alla cattura di uccelli con mezzi diversi da armi da sparo (reti, panie etc.) avendo il legislatore inteso sanzionare in modo specifico un sistema di cattura che ha in genere una potenzialità offensiva più indeterminata e comporta maggiore sofferenza biologica per i volatili.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 febbraio 2006. Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2006