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ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 maggio 2003
Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3288).

Gazzetta Ufficiale N. 126 del 03 Giugno 2003

 

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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, recante, tra
l'altro, modifiche alla legge 3 agosto 1998, n. 267;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
29 settembre 1998, concernente l'atto di indirizzo e coordinamento
che individua i criteri relativi agli adempimenti di cui ai commi 1 e
2 dell'art. 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
28 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 235 del 7 ottobre 2000, concernente l'approvazione del
programma di interventi urgenti della regione Sardegna di cui
all'art. 1, comma 2, e 8, comma 2 del decreto-legge 11 giugno 1998,
n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n.
267;
Vista la nota prot. n. GAB/2001/13356/BO5 del 28 novembre 2001, con
la quale il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ha
chiesto l'adozione di ordinanze di protezione civile ai sensi
dell'art. 1, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;
Vista la nota prot. n. DT/2002/D2274 del 19 aprile 2002 del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
Viste le note del comune di Porto Torres, in data, rispettivamente,
16 e 31 luglio, 29 e 30 agosto, 28 ottobre 2002 e 2 aprile 2003, con
le quali viene richiesta l'adozione di provvedimenti straordinari ai
sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, al fine di
consentire l'accelerazione delle procedure di attuazione degli
interventi urgenti ex art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno
1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
1998, n. 267, relativi al consolidamento contro l'erosione costiera
del lungomare Balai a Porto Torres;
Vista la nota n. 3165 in data 11 aprile 2003, con la quale la
regione Sardegna, al fine dell'adozione del provvedimento derogatorio
di cui all'art. 5 della legge n. 225/1992, ha espresso la formale
intesa ex art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
20 dicembre 2002, concernente la proroga dello stato di emergenza nel
territorio della citta' di Messina in relazione all'attraversamento
dei mezzi pesanti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
14 gennaio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 23 del 28 gennaio 2002, concernente la proroga, fino al
31 dicembre 2004, dello stato di emergenza nel territorio della
Regione siciliana nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani,
speciali e speciali pericolosi, della bonifica e del risanamento
ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonche'
della tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di
depurazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
10 gennaio 2003, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza nel
territorio delle Isole Eolie, nelle aree marine e nelle fasce
costiere interessate dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in
atto nell'isola di Stromboli»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
19 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del
19 dicembre 2002, con il quale lo stato di emergenza in relazione
alla crisi di approvvigionamento idrico che ha colpito la regione
Basilicata e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2003;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
31 ottobre 2002, con il quale e' stato dichiarato lo stato di
emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il
31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
29 novembre 2002, con il quale e' stato dichiarato, fino al
31 dicembre 2003, lo stato di emergenza socio-ambientale a causa
dell'inquinamento delle acque del lago Maggiore determinatosi nel
comune di Verbania;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
14 febbraio 2003, con il quale e' stato dichiarato, fino al 31
dicembre 2003, lo stato di emergenza in relazione all'attivita' di
smaltimento dei rifiuti radioattivi dislocati nelle regioni Lazio,
Campania, Emilia-Romagna, Basilicata e Piemonte, in condizioni di
massima sicurezza;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
20 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 2002, concernente la
proroga, fino al 31 dicembre 2003, dello stato di emergenza nel
settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonche'
in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti
inquinati, di tutela delle acque superficiali, di dissesto
idrogeologico nel sottosuolo, con riferimento al territorio di
Napoli;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19
luglio 2002, con il quale e' stata disposta la proroga, fino al 30
novembre 2003, dello stato di emergenza nel territorio della
provincia di Potenza colpito dall'evento sismico del 1998;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
6 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 292 del 13 dicembre 2002, concernente la proroga, fino al
31 dicembre 2003, dello stato di emergenza in relazione agli eventi
alluvionali del 5 e 6 maggio 1998 verificatisi nel territorio dei
comuni di Sarno, Quindici, Siano, Bracigliano e S. Felice a Cancello;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
29 novembre 2002, con il quale e' stato dichiarato, fino al 31
dicembre 2003, lo stato di emergenza a seguito di eccezionali eventi
meteorologici verificatisi nel territorio della regione Liguria, in
provincia di Savona nei giorni 2, 3, 4, 9 e 10 maggio 2002, in
provincia di La Spezia nei giorni 6 e 8 agosto 2002 e nelle province
di Genova, La Spezia e Savona nei giorni 21 e 22 settembre 2002, nel
territorio dei comuni di Loiano e Monzuno in provincia di Bologna a
causa del crollo di una parete rocciosa verificatosi il 15 ottobre
2002, e per gli eccezionali eventi atmosferici nel mese di novembre
2002 che hanno colpito le regioni Liguria, Lombardia, Piemonte,
Veneto e Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
6 dicembre 2002, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre
2003, lo stato di emergenza nei territori delle regioni
Emilia-Romagna, Liguria, Piemonte, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia,
Toscana, Puglia e province autonome di Trento e Bolzano in ordine a
situazioni emergenziali conseguenti agli eventi alluvionali
verificatisi nel corso dei mesi di ottobre e novembre 2000;
Considerato che, per assicurare la tempestiva e funzionale
attuazione degli adempimenti di competenza del Dipartimento della
protezione civile connessi alla gestione delle numerose situazioni
emergenziali in atto, risulta necessario adeguare l'articolazione dei
turni del personale del Centro situazioni unificato del Dipartimento
medesimo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29
novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 289 del 10 dicembre 2002, concernente la proroga, fino al
31 dicembre 2003, dello stato di emergenza nella citta' di Milano a
seguito degli ingenti danni causati alla sede della regione Lombardia
dall'evento del 18 aprile 2002;
Vista l'ordinanza n. 3219 del 7 giugno 2002, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 140 del 17 giugno
2002, recante «Disposizioni per l'attuazione degli interventi urgenti
conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la
sede della regione Lombardia»;
Vista la nota n. A1.2003.0018290 in data 17 aprile 2003, con la
quale il presidente della regione Lombardia ha chiesto alcune
modifiche all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3219 del 7 giugno 2002;
Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677,
recante «Interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli eventi
calamitosi dei mesi di giugno e ottobre 1996»;
Viste le ordinanze n. 1228/FPC del 28 ottobre 1987, n. 1252/FPC del
13 novembre 1987, n. 1261/FPC del 19 novembre 1987, n. 1265/FPC del
19 novembre 1987, n. 1412/FPC del 30 marzo 1988 e n. 1570/FPC del
4 ottobre 1988, rispettivamente pubblicate nelle Gazzette Ufficiali
della Repubblica italiana n. 256 del 2 novembre 1987, n. 275 del 24
novembre 1987, n. 279 del 28 novembre 1987, n. 280 del 30 novembre
1987, n. 98 del 28 aprile 1988 e n. 247 del 20 ottobre 1988, con le
quali l'amministrazione provinciale di Sondrio e' stata incaricata
dell'attuazione di alcuni interventi urgenti in conseguenza
dell'alluvione del luglio 1987;
Ravvisato che occorre provvedere al recupero delle somme risultanti
da economie conseguite al termine degli interventi disposti con le
ordinanze sopra richiamate e che risultano complessivamente pari ad
Euro 515.656,07;
Viste le note n. 8119 del 24 febbraio 2003 e n. 13941 del 2 aprile
2003, con le quali il presidente della provincia di Sondrio, tra
l'altro, segnala le condizioni di particolare pericolo alla
viabilita' lungo la strada provinciale n. 5 determinate dalle
avversita' atmosferiche del mese di novembre 2002;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
6 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 291 del 12 dicembre 2002, concernente la proroga, fino al
31 dicembre 2003, dello stato di emergenza in ordine a situazioni
emergenziali derivanti dagli eventi alluvionali verificatisi nel
corso dei mesi di ottobre e novembre 2000 che hanno interessato i
territori delle regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Lombardia, Liguria,
Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Puglia, Veneto, Valle d'Aosta e delle
province autonome di Trento e Bolzano;
Viste le ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il
coordinamento della protezione civile n. 3090 del 18 ottobre 2000,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 246
del 20 ottobre 2000, recante «Interventi urgenti di protezione civile
diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali ed
ai dissesti idrogeologici che, dal 13 ottobre 2000, hanno colpito il
territorio della regione autonoma Valle d'Aosta e delle regioni
Piemonte, Liguria, Lombardia ed Emilia-Romagna», n. 3092 del 27
ottobre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 257 del 3 novembre 2000, recante «Disposizioni urgenti di
protezione civile in conseguenza degli eventi alluvionali e dissesti
idrogeologici che hanno colpito nel mese di settembre 2000 il
territorio della regione Calabria e nel mese di ottobre 2000 il
territorio della regione autonoma Valle d'Aosta e delle regioni
Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto», n. 3093
dell'8 novembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 266 del 14 novembre 2000, recante «Ulteriori
disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi
alluvionali e dissesti idrogeologici che hanno colpito nel mese
di ottobre 2000 il territorio della regione autonoma Valle d'Aosta e
delle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto e
n. 3095 del 23 novembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 277 del 27 novembre 2000, recante
«Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza
degli eventi alluvionali dei mesi di settembre, ottobre e novembre
2000 ed altre misure di protezione civile»;
Viste le note rispettivamente n. 44774/2613 del 19 marzo 2003 e n.
61708/3502 in data 15 aprile 2003, con la quale la regione Liguria ha
chiesto la proroga dei termini di consegna del modello «D» e allegato
1 previsti dalla direttiva del Ministro dell'interno delegato per il
coordinamento della protezione civile del 30 gennaio 2001, relativa
all'applicazione dei benefici previsti dall'art. 4-bis della legge 11
dicembre 2000, n. 365;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
28 marzo 2003 e la conseguente ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 28 marzo 2003, n. 3275, recante «Disposizioni
urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza derivante
dall'attuale situazione internazionale», cosi' come modificata ed
integrata dalla successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 18 aprile 2003, n. 3282;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
6 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 292 del 13 dicembre 2002, concernente la proroga, fino al
31 dicembre 2003, dello stato di emergenza in relazione agli eventi
alluvionali del 5 e 6 maggio 1998 verificatisi nel territorio dei
comuni di Sarno, Quindici, Siano, Bracigliano e S. Felice a Cancello;
Viste le ordinanze del Ministero dell'interno delegato per il
coordinamento della protezione civile n. 2980 del 27 aprile 1999,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 102
del 4 maggio 1999, recante «Ulteriori disposizioni per fronteggiare i
danni conseguenti alle avversita' atmosferiche e agli eventi franosi
che nei giorni 5 e 6 maggio 1998 hanno colpito il territorio delle
province di Salerno, Avellino, Caserta nonche' altre misure urgenti
di protezione civile», n. 3029 del 18 dicembre 1999, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 23 dicembre
1999, recante «Interventi urgenti di protezione civile per
fronteggiare gli eventi alluvionali e i dissesti idrogeologici che
hanno colpito il territorio delle province di Avellino, Benevento,
Caserta e Salerno nei giorni 14, 15 e 16 dicembre 1999 ed altri
interventi di protezione civile», n. 3061 del 30 giugno 2000,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 156
del 6 luglio 2000, recante «Disposizioni urgenti di protezione
civile» e n. 3174 del 16 gennaio 2002, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 23 del 28 gennaio 2002,
recante «Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in
relazione agli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici
del novembre e dicembre 1996, del gennaio 1997, del 5 e 6 maggio 1998
e del 14, 15 e 16 dicembre 1999 verificatisi nel territorio della
regione Campania» e l'art. 17, comma 7, dell'ordinanza del Ministro
dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n.
3196 del 12 aprile 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 92 del 19 aprile 2002, recante «Disposizioni
urgenti di protezione civile»;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3251
del 14 novembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 281 del 30 novembre 2002, recante
«Disposizioni urgenti di protezione civile»;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3265
del 21 febbraio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 49 del 28 febbraio 2003, recante «Disposizioni
urgenti di protezione civile»;
Vista la nota n. 647-03/SPC in data 6 marzo 2003 dell'ufficio
territoriale del Governo di Avellino;
Visto l'art. 14 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3220 del 15 giugno 2002, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 144 del 21 giugno 2002,
recante «Disposizioni urgenti di protezione civile»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
20 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 2002 concernente la
proroga, fino al 31 dicembre 2003, dello stato di emergenza in
relazione alla crisi di approvvigionamento idrico che ha colpito la
regione Umbria;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3230
del 18 luglio 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 174 del 26 luglio 2002, recante «Disposizioni
urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore
dell'approvvigionamento idrico nella regione Umbria»;
Vista la nota n. 101/CD in data 13 maggio 2003 del presidente della
regione Umbria - Commissario delegato per l'emergenza idrica nella
medesima regione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
9 maggio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 112 del 16 maggio 2003, concernente la dichiarazione
dello stato di emergenza in relazione all'aggravamento dello stato di
crisi nell'attivita' di smaltimento dei rifiuti da parte dei comuni
sull'intero territorio della regione Campania;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3286
del 9 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 112 del 16 maggio 2003, recante «Disposizioni
urgenti di protezione civile in relazione all'aggravamento dello
stato di crisi nell'attivita' di smaltimento dei rifiuti da parte dei
comuni sull'intero territorio della regione Campania»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
10 gennaio 2003, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza nel
territorio delle Isole Eolie, nelle aree marine e nelle fasce
costiere interessate dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in
atto nell'isola di Stromboli»;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3260
del 27 dicembre 2002, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare
i danni conseguenti ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attivita'
vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania, per la
mitigazione del rischio idrogeologico e idrico, per il potenziamento
e l'attuazione delle reti radar e pluvio-idrometriche nel territorio
nazionale ed altre misure urgenti di protezione civile»;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3266
del 7 marzo 2003, recante: «Primi interventi urgenti diretti a
fronteggiare i danni verificatisi nel territorio delle Isole Eolie,
derivanti dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in atto
nell'isola di Stromboli, ed altre disposizioni di protezione civile»;
Visto il decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, recante «Ulteriori
interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni
Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
6 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 291 del 12 dicembre 2002, concernente la proroga, fino al
31 dicembre 2003, dello stato di emergenza nel territorio delle
regioni Marche e Umbria in ordine agli eventi sismici del
26 settembre 1997 e nella provincia di Terni il 16 dicembre 2000;
Viste le precedenti ordinanze emesse per fronteggiare la situazione
d'emergenza conseguente alla crisi sismica che ha interessato le
regioni Marche ed Umbria;
Viste le note n. 33/613/UR dell'8 marzo 2003 e n. 33/1010/UR del 12
maggio 2003 del presidente della regione Marche;
Considerato che, in relazione alle esigenze derivanti dalle
molteplici situazioni emergenziali in atto, anche tenuto conto delle
attivita' sviluppate e da sviluppare ai sensi dell'art. 12, comma 2,
dell'ordinanza di protezione civile del 21 febbraio 2003, n. 3265, il
Dipartimento della protezione civile e' autorizzato ad assumere in
via d'urgenza ogni iniziativa necessaria ad assicurare che le
attivita' di volo degli elicotteri e degli aerei di proprieta' del
Dipartimento stesso abbiano luogo nelle condizioni di massima
sicurezza ed efficienza operativa;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
28 marzo 2003, concernente la dichiarazione di stato di emergenza in
relazione al grave rischio per la pubblica e privata incolumita',
derivante da possibili azioni di natura terroristica conseguenti
all'attuale situazione di diffusa crisi internazionale;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3275
del 28 marzo 2003, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile
per fronteggiare l'emergenza derivante dalla attuale situazione
internazionale»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
19 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 97 del 26 aprile 2002, concernente la dichiarazione di
«grande evento» della cerimonia di canonizzazione di Padre Pio da
Pietrelcina;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del
3 maggio 2002, n. 3201, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 103 del 4 maggio 2002, recante «Interventi
urgenti conseguenti alla dichiarazione di "grande evento" della
cerimonia di canonizzazione del Beato Padre Pio da Pietrelcina»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
18 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 222 del 30 settembre 2002, concernente la
dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della provincia
di Palermo a seguito degli eventi sismici del 6 settembre 2002;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3250
dell'8 novembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 268 del 15 novembre 2002, recante «Primi
interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alla
crisi sismica del 6 settembre 2002 nel territorio della provincia di
Palermo, nonche' procedure di snellimento per taluni obiettivi, ai
sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 433, e
successive integrazioni e modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
20 marzo 2002, concernente la dichiarazione di «grande evento» per il
semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, cosi' come
modificato ed integrato dal successivo decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri in data 30 agosto 2002;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3199
del 24 aprile 2002, cosi' come modificata ed integrata dall'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3247 del 30 ottobre
2002;
Vista l'ordinanza n. 3283 del 18 aprile 2003, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 99 del 30 aprile
2003, recante «Ulteriori disposizioni per la celebrazione del
semestre di Presidenza italiana dell'Unione eruropea»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
20 dicembre 2002, con il quale lo stato d'emergenza in ordine alla
situazione socio-economica ambientale determinatasi nel bacino
idrografico del fiume Sarno e' stato prorogato fino al 31 dicembre
2003;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3270
del 12 marzo 2003, recante «Ulteriori interventi per fronteggiare
l'emergenza socio-economica-ambientale nel bacino idrografico del
fiume Sarno»;
Ritenuto che le singole esigenze prospettate siano meritevoli di
accoglimento in ragione della necessita' di assicurare ogni azione
utile al superamento delle distinte situazioni emergenziali;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.
1. Il comune di Porto Torres, per l'esecuzione degli interventi di
emergenza necessari per la messa in sicurezza del lungomare Balai a
Porto Torres, puo' adottare, nei limiti di quanto disposto dall'art.
1, comma 2, della legge n. 267/1998, interventi in deroga, nel
rispetto dei principi generali dall'ordinamento giuridico alla legge
regionale del 22 aprile 1987, n. 24, e successive modifiche ed
integrazioni, articoli 11, comma 3, lettere b) e c), e 12.

 

Art. 2.
1. Al fine di assicurare la tempestiva e funzionale attuazione
degli adempimenti di competenza del Centro situazioni unificato del
Dipartimento della protezione civile, connessi alle situazioni
emergenziali in atto sul territorio nazionale e di cui ai decreti del
Presidente del Consiglio citati in premessa, nonche' per evitare
soluzioni di continuita' nell'esercizio delle competenze di detto
Centro, al personale dipendente e' riconosciuta, per l'attivita'
prestata e da prestare nei turni notturni, festivi e festivi notturni
svolti nell'anno 2003, e per la parte priva di copertura finanziaria
del Fondo Unico di amministrazione, un compenso pari a quello
previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
2. All'onere valutato in 150.000,00 euro si provvede a carico del
Fondo per la protezione civile.

 

Art. 3.
1. L'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 3219 del 7 giugno 2002 e'
soppresso e cosi' sostituito: «1. Il Presidente della regione
Lombardia e' nominato Commissario delegato per la realizzazione degli
interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare
l'emergenza nella citta' di Milano a seguito dell'evento del
18 aprile 2002, che ha interessato la sede della regione Lombardia. A
tal fine lo stesso Commissario delegato si avvale di un soggetto
attuatore cui affidare specifici settori di intervento diretti al
superamento della predetta situazione emergenziale. Con successivo
provvedimento del Commissario delegato sara' determinato il compenso
per il soggetto attuatore».

 

Art. 4.
1. La somma di Euro 515.656,07, risultante dalle economie
complessivamente conseguite al termine dell'esecuzione degli
interventi assentiti dalle ordinanze n. 1228/FPC del 28 ottobre 1987,
n. 1252/FPC del 13 novembre 1987, n. 1261/FPC del 19 novembre 1987,
n. 1412/FPC del 30 marzo 1988 e n. 1570/FPC del 4 ottobre 1988, e'
revocata.
2. Per l'attuazione degli interventi urgenti necessari alla
eliminazione delle condizioni di pericolo alla viabilita' lungo la
strada provinciale n. 5 e' assegnato alla provincia di Sondrio un
contributo pari ad Euro 515.656,07, posto a carico dell'unita'
previsionale di base 13.2.1.3 del centro di responsabilita' 13
«protezione civile» del bilancio della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.

 

Art. 5.
1. Il termine di dodici mesi previsto al punto 2.4, lettera c),
ultimo capoverso, della direttiva del Ministro dell'interno delegato
per il coordinamento della protezione civile del 30 gennaio 2001,
concernente la presentazione del modello allegato D, puo' essere
prorogato fino al 31 dicembre 2003; tale differimento e' concesso
dalla regione Liguria su richiesta motivata dei soggetti interessati.

 

Art. 6.
1. All'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3285 del 30 aprile 2003, dopo il comma 4 e' aggiunto il
seguente comma: «5. In favore del personale dipendente da pubbliche
amministrazioni ed enti pubblici direttamente impegnato in attivita'
connesse con l'emergenza di cui alla presente ordinanza e'
autorizzata la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro
straordinario, effettivamente rese e documentate, nella misura
massima di 70 ore mensili pro-capite, oltre i limiti previsti dalla
vigente legislazione. Al relativo onere si provvede a carico delle
risorse disponibili nella contabilita' speciale, aperta ai sensi
dell'art. 11, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3282 del 18 aprile 2003».
2. Le societa' private comunque interessate alle iniziative di cui
all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3285 del
30 aprile 2003, sono autorizzate, anche in deroga ai contratti
collettivi di lavoro, a consentire al proprio personale direttamente
impegnato nelle attivita' emergenziali, di effettuare prestazioni di
lavoro straordinario nel limite massimo di 70 ore mensili pro-capite,
oltre i limiti previsti dalle vigenti disposizioni.

 

Art. 7.
1. L'operativita' del «Campo base» di protezione civile realizzato
ai sensi dell'art. 18, comma 1, dell'ordinanza n. 3061/2000 in
localita' «Fontenovella» del comune di Lauro, prorogata fino al 30
aprile 2003 dall'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3265 del 2003, e' ulteriormente prorogata fino al 31
luglio 2003. Al relativo onere valutato in 130.000,00 euro si
provvede a carico del Fondo per la protezione civile.

 

Art. 8.
1. Il comitato tecnico, istituito con ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3230 del 18 luglio 2002, su richiesta del
Commissario delegato, ed ai fini dell'approvazione dei progetti
previsti dall'art. 4, comma 1, lettera c), della medesima ordinanza,
esprime il proprio parere anche sui progetti delle opere incluse nel
piano degli interventi, nonche' sui relativi quadri finanziari e
sulla rispondenza agli obiettivi dell'ordinanza stessa. Tale parere
tiene luogo dei pareri tecnici previsti dalla legge 11 febbraio 1994,
n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, ivi incluso quello di
cui all'art. 6 della predetta legge.

 

Art. 9.
1. Per le finalita' di cui all'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3260/2002, le regioni interessate,
relativamente all'acquisizione di sistemi tecnologici, informatici,
di comunicazione e monitoraggio fisico del territorio ed inerenti
alla realizzazione ed alla manutenzione dei centri funzionali
regionali e delle relative reti di controllo fisico del territorio,
nonche' del piano radar nazionale, ai sensi delle leggi n. 267/1998 e
n. 365/2000, sono autorizzate ad avvalersi delle deroghe previste
dall'art. 8 dell'ordinanza sopra citata e dell'art. 12, comma 5,
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3266/2003.
2. Al comma 4 dell'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 2002, n. 3260, le parole «per
l'anno 2003» sono soppresse, e dopo le parole «800.000,00» e'
aggiunto il seguente periodo: «E' fatto obbligo alle regioni
destinatarie del contributo di stipulare i relativi contratti per la
durata di dodici mesi entro il 2003».
3. Le disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 1 dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3260, del 27 dicembre 2002,
si applicano anche al dirigente responsabile della struttura
regionale presso la quale gli uffici compartimentali sono stati
trasferiti.
4. Per le maggiori esigenze del Dipartimento della protezione
civile connesse alle numerose situazioni emergenziali in atto sul
territorio nazionale, e di cui in premessa l'efficacia delle
disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 5 dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3253/2002 e' prorogata di
ulteriori dodici mesi.

 

Art. 10.
1. All'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 9 maggio 2003, n. 3286, dopo il comma 2 e' aggiunto il
seguente periodo: «Ai prefetti commissari delegati in considerazione
dei maggiori compiti connessi alla attuazione della presente
ordinanza, e' corrisposto un compenso pari al 20% della retribuzione
complessiva mensile in godimento, a titolo di indennita'
onnicomprensiva, fino al 31 dicembre 2003, con oneri a carico del
Fondo per la protezione civile».

 

Art. 11.
1. Il Dipartimento della protezione civile, in relazione
all'ineludibile esigenza di fronteggiare adeguatamente le molteplici
situazioni emergenziali in atto nel territorio nazionale di cui in
premessa, sopravvenute rispetto alla data di stipulazione dei
contratti di affidamento in essere, e concernenti la gestione
operativa e logistica della componente aerea destinata al trasporto
di persone e cose, e' autorizzato, stante la ricorrenza di condizioni
di somma urgenza, a prorogare gli affidamenti medesimi nel periodo di
vigenza delle dichiarazioni di emergenza, adeguandone la disciplina
convenzionale; a tal fine il Dipartimento della protezione civile e',
in particolare, autorizzato a sottoscrivere specifici atti negoziali
che assicurino, tra l'altro, condizioni di massima sicurezza ed
efficienza operativa di tale componente aerea, tenendo altresi' conto
delle necessita' riferite agli ulteriori mezzi, la cui disponibilita'
puo' essere acquisita nell'ambito del programma di ammodernamento,
secondo le previsioni dell'art. 12, comma 2, dell'ordinanza n. 3265
del 21 febbraio 2003, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 12
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3281 del
18 aprile 2003, nonche' dell'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio n. 3231 del 24 luglio 2002.

 

Art. 12.
1. Le somme occorrenti per l'attuazione degli interventi previsti
dall'ordinanza n. 3201 del 2002 sono accreditate sulla contabilita'
n. 1200 gia' intestata al prefetto di Roma presso la Tesoreria
provinciale dello Stato Sezione di Roma - Banca d'Italia.

 

Art. 13.
1. Per il definitivo superamento della situazione emergenziale in
atto sul territorio della regione Marche colpito dagli eventi sismici
del settembre 1997, il Commissario delegato - Presidente della
regione Marche e' autorizzato, con le modalita' di cui all'art. 4
della legge n. 61 del 1998, ad attuare tutti gli interventi necessari
al ripristino degli immobili di proprieta' degli enti pubblici
statali distrutti o danneggiati dal sisma, destinati ad abitazione
principale, abituale e continuativa nell'ambito delle risorse
finanziarie disponibili.

 

Art. 14.
1. Gli articoli 5 e 8 e il comma 9 dell'art. 2 dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3250 dell'8 novembre 2002,
sono soppressi.
2. Le disposizioni di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3277 del 28 marzo 2003 si applicano
anche per la situazione emergenziale in atto nel territorio della
provincia di Palermo colpito degli eventi sismici del 6
settembre 2002, di cui all'ordinanza di protezione civile n.
3250/2002.

 

Art. 15.
1. L'art. 10, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3283
del 18 aprile 2003 e' cosi' sostituito: «1. Agli oneri connessi alla
attuazione della presente ordinanza, relativamente agli articoli 1,
2, 3 e 4, nel limite massimo dell'importo di 2 milioni di euro, e
all'art. 7 nel limite massimo di 3 milioni di euro, si provvede a
carico del Fondo per la protezione civile. A tal fine e' autorizzata
l'apertura di una contabilita' speciale intestata al comandante
provinciale dei Carabinieri di Roma - Commissario delegato, secondo
le modalita' previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, nella quale confluiranno le
risorse finanziarie da destinare all'attuazione degli interventi di
cui ai citati articoli 1, 2, 3, 4 e 7 della presente ordinanza».

 

Art. 16.
1. Le disposizioni di cui all'art. 18 del decreto-legge 25 marzo
1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio
1997, n. 135, si applicano al Commissario delegato di cui
all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 marzo
2003, n. 3270, nonche' al personale della struttura del sopra citato
Commissario delegato.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 27 maggio 2003
Il Presidente: Berlusconi