 Cass. Sez. III n. 25873 del 7 luglio 2010 (Ud.  26 mag. 2010)
Cass. Sez. III n. 25873 del 7 luglio 2010 (Ud.  26 mag. 2010)
Pres. Altieri Est. Gentile Ric. Sassi
Caccia e animali. Uccellagione e risarcimento danni
Un Ente riconosciuto per la tutela ambientale della fauna, in riferimento all’intero territorio nazionale (nella specie, il WWF), è legittimato, ex art. 74 cpp, a costituirsi parte civile ai fini del risarcimento dei danni derivante dall’attività illecita di uccellagione
UDIENZA del 24.03.2010
SENTENZA N. 632
REG. GENERALE N. 46011/09
 REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi  Sigg.:
 Dott. Enrico Altieri                                                       Presidente
 1. Dott. Alfredo Maria Lombardi                                    Consigliere 
 2. Dott. Mario Gentile                                                  Consigliere 
 3. Dott Silvio Amoresano                                              Consigliere 
 4. Dott Santi Gazzara                                                  Consigliere 
 
 Ha pronunciato la seguente
 SENTENZA
 - Sul ricorso proposto da Sassi Ivano, nato il 00/00/0000 
 - Avverso la Sentenza Tribunale di Forlì, emessa il 09/01/09
 - Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
 - Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Mario  Gentile
- Udito il Pubblico  Ministero in  persona del dott. Mario Fraticelli che ha concluso per Inammissibilità  del  ricorso
 - Udito il difensore Avv. Alessandro Fontana, difensore di fiducia del  ricorrente Sassi Ivano.
 Svolgimento del processo
 Il Tribunale di Forlì, con sentenza emessa il 09/01/09, dichiarava Sassi  Ivano,  colpevole del reato di cui all'art. 30, comma 1° lett. e), L. 157/92  (come  contestato in atti) e lo condannava alla pena di € 2.000,00 di ammenda;  pena  interamente condonata ex L. 241/06; con condanna altresì al risarcimento  dei  danni a favore del WWF Italia, ONG - Onlus, costituitasi parte civile,  da  liquidarsi in separata sede.
 L'interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di  legge e  vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cpp.
 In particolare il ricorrente esponeva:
 1. che era illegittima la costituzione di parte civile del WWF Italia,  ONG -  Onlus, non essendo stata fornita la prova concreta di "aderenza al  territorio";
 2. che la decisione impugnata non era congruamente motivata sia quanto  alla  sussistenza della responsabilità penale dell'imputato, sia quanto al  trattamento  sanzionatorio, con particolare riferimento alla misura della pena  inflitta/ ed  alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
 Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza  impugnata.
 Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 26/05/2010, ha  chiesto  l'inammissibilità del ricorso.
 Motivi della decisione
 Il ricorso è fondato nei termini di cui in motivazione.
 In via preliminare si rileva che il termine massimo di prescrizione  (anni 4 e  mesi sei, in relazione a fatti commessi sino al 18/03/05) - tenuto conto  anche  del periodo di sospensione del decorso della prescrizione per la durata  di gg.  21; sospensione dovuta al rinvio del processo su richiesta della difesa  dell'imputato - è maturato in data 08/10/09, con conseguente estinzione  del  reato.
 Le censure dedotte nel ricorso - specie quelle inerenti alla misura  della pena  inflitta ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche (queste  ultime  richieste esplicitamente nel giudizio di merito) - non sono  manifestamente  infondate, per cui non è preclusa in sede di legittimità la possibilità  di  rilevare e dichiarare la prescrizione del reato) anche se maturata in  epoca  successiva (08/10/09) alla decisione impugnata emessa il 09/01/09.
 Vanno confermate, comunque, le statuizioni civili, per le seguenti  ragioni  principali:ù
 I. È stata accertato con congrua motivazione, priva di errori di  diritto, che  Sassi Ivano - nelle condizioni di tempo e di luogo come individuate in  atti -  mediante l'uso di reti azionate a scatto e la predisposizione di  apposite  trappole, tendeva alla cattura indiscriminata di esemplari di uccelli  frequentanti il territorio. Trattasi di condotta che integra il reato di   uccellagione di cui all'art. 30 lett. e) L. 157/92, come contestato in  atti  [conforme Cass. Sez. III Sent. n. 19554 del 28/04/04; Cass. Sez. III  Sent. n.  2423 del 12/03/97, rv 207635; Cass. Sez. III Sent. n. 1713 del  14/02/96].
 II. Il WWF Italia, ONG - Onlus quale Ente riconosciuto per la tutela  ambientale  della Fauna, in riferimento all'intero territorio nazionale, era  legittimato, ex  art. 74 cpp, a costituirsi parte civile ai fini del risarcimento dei  danni  derivante dall'attività illecita della uccellagione posta in essere da  Sassi  Ivano.
 In conclusione va annullata senza rinvio la sentenza del Tribunale di  Forlì in  data 09/01/09 perché il reato è estinto per prescrizione. Vanno  confermate le  statuizioni civili emesse a favore della predetta parte civile, come  costituita  in atti.
 P.Q.M.
 La Corte,
 Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto  per  prescrizione.
 Conferma le statuizioni civili.
 Cosi deciso in Roma il 26/05/2010
ROMA, 24.3.2010
 
 DEPOSITATA IN CANCELLERIA il  24 Giu. 2010
 
                    




