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Consiglio di Stato sent. 2698 del 19 maggio 2003
Cattura di uccelli da utilizzare come richiami vivi mediante reti

Consiglio di Stato sent

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 1376/1999 , proposto da associazione italiana per il WWF, in persona del legale rappresentante in carica , rappresentata  e difesa  dagli avvocati Maria Caburazzi e Alessio Petretti , ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo  in Roma, via degli Scipioni , n. 268/A ;

contro

Regione Veneto, in persona del legale rappresentante in carica , rappresentata  e difesa  dagli avvocati Ivone Cacciavillani e Luigi Manzi , ed elettivamente domicilata  presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, via Confalonieri , n. 5 ;

Provincia di Padova, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Pata, Cecilia Ambrogi, Patrizia Carbone, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Massimo Ozzola, in Roma, via Germanico, n. 172;

Provincia di Treviso, in persona del legale rappresentante in carica, non costituita in appello;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per il Veneto, sez. II, 15 settembre 1998, n. 1531, resa tra le parti.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Veneto e della Provincia di Padova ;

visti tutti gli atti della causa;

relatore alla pubblica udienza del 18 marzo 2003 il consigliere Rosanna De Nictolis e uditi l’avv. Petretti per l’appellante, l’avv. Manzi per la Regione Veneto, l’avv. Ozzola su delega dell’avv. Pata per la Provincia di Treviso ;

ritenuto e considerato quanto segue.

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso al T.A.R. per il Veneto l’associazione odierna appellante impugnava la delibera della giunta regionale 8 novembre 1996, n. 4893 avente ad oggetto <>, nonché le deliberazioni del consiglio provinciale di Padova 26 novembre 1996, n. 987 e della giunta provinciale di Treviso 13 novembre 1996, n. 1133, attuative dell’anzidetta delibera regionale.

2. Il T.A.R. adito, con la sentenza in epigrafe, respingeva il ricorso.

Osservava che:

il provvedimento regionale autorizza la cattura di uccelli da utilizzare come richiami vivi mediante reti, e le censure circa il carattere non selettivo di tale sistema impingono nelle scelte di merito dell’amministrazione;

non è fondata la censura circa il numero di impianti di cattura, asseritamente superiori al fabbisogno, perché il numero rispetta le prescrizioni dell’I.N.F.S.;

l’utilizzo di richiami vivi è una pratica venatoria espressamente consentita  dalla legge statale e da quella regionale;

i provvedimenti impugnati rispettano le prescrizioni dell’I.N.F.S. garantendo adeguata selettività nel prelievo venatorio delle sole specie utilizzabili come richiami vivi.

3. Ha proposto appello l’associazione originaria ricorrente, riproducendo, nella sostanza, le censure di cui al ricorso di primo grado.

Con il primo mezzo si ribadisce che i provvedimenti impugnati non garantiscono la selettività della cattura di uccelli da utilizzare come richiami vivi.

La censura, che il T.A.R. ha ritenuto generica e impingente il merito dell’azione amministrativa, non sarebbe tale, essendo sindacabile la discrezionalità tecnica dell’amministrazione.

Le reti, prescritte dai provvedimenti impugnati, sarebbero mezzi di cattura intrinsecamente non selettivi, comportando il rischio di cattura anche di uccelli appartenenti a specie protette.

3.1. Il mezzo è infondato.

Il provvedimento regionale impugnato, e quelli provinciali che ne costituiscono attuazione, regolamentano l’esercizio di impianti di cattura di uccelli da utilizzare come richiami vivi.

L’esercizio di tali impianti, a tutela dell’interesse pubblico alla protezione della fauna, è affidato esclusivamente alle province (art. 4, co. 3, l. n. 157/1992).

L’esercizio dell’attività in questione è stata regolata dalla Regione nel rispetto della legge statale e di quella regionale in materia di caccia, e delle prescrizioni dell’I.N.F.S.

Da tali prescrizioni si evince che le reti costituiscono strumento adeguatamente selettivo, per la cattura di uccelli da adibire a richiami vivi, senza pregiudicare quelli appartenenti a specie protette.

Da un lato, le reti costituiscono uno strumento di cattura preferibile ad altri che non garantiscono la selettività, in quanto si tratta di strumento che non comporta la morte dei volatili e consente la liberazione di quelli protetti.

Dall’altro lato, nel caso specifico, nella scelta del tipo di rete e delle modalità di esercizio dell’impianto, sono state adottate una serie di prescrizioni, stabilite dall’I.N.F.S., idonee a realizzare la selettività del sistema di cattura.

Il tipo di rete, di tipo mist-nets, consente di estrarre i volatili con relativa facilità e senza danno alcuno per gli stessi se l’operatore dispone della corretta manualità.

Le maglie delle reti, di mm. 32, consente di ridurre al minimo la possibilità che altre specie, oltre quelle consentite per la cessione come richiami vivi, vengano catturate, ed in particolare i piccoli uccelli protetti.

E’ prescritta altresì la vigilanza di operatori esperti, al fine di provvedere con tempestività all’estrazione degli uccelli dalle reti e alla liberazione di quelli appartenenti a specie protette.

3.2. Neppure l’uso delle reti può essere aprioristicamente considerato un mezzo di cattura non selettivo ricadente nel divieto di cui all’art. 8 della convenzione di Berna 19 settembre 1979, attuata in Italia con l. 5 agosto 1981, n. 503.

Ciò in quanto la convenzione si limita genericamente a vietare i mezzi di cattura non selettivi, ma, come si è già osservato, le reti non sono intrinsecamente mezzi non selettivi, ma, al contrario, divengono mezzi selettivi se rispettano determinate caratteristiche e vengono utilizzate sotto adeguata vigilanza.

3.3. Per quanto esposto si deve concludere che l’uso di reti per la cattura di volatili per la cessione come richiami vivi costituisce strumento adeguatamente selettivo se, per le caratteristiche tecniche delle reti impiegate e per la presenza di personale specializzato, sia garantita la sopravvivenza e la tempestiva liberazione dalle reti degli esemplari appartenenti a specie protette, la cui cattura non è consentita.

4. Con la seconda parte del primo mezzo di gravame si lamenta che il numero di impianti autorizzati sarebbe sovradimensionato rispetto alle esigenze.

4.1. La censura, a prescindere dal rilievo che impinge, genericamente, su valutazioni di merito dell’amministrazione, non coglie nel segno perché ciò che rileva al fine del rispetto della normativa a tutela della fauna non è il numero di impianti di cattura, ma il numero di esemplari catturati.

La delibera impugnata fissa sia il numero di impianti, sia il numero di esemplari catturabili in ciascuna provincia, e parte ricorrente non ha dimostrato e neppure dedotto che con gli impianti autorizzati venga catturato un numero di esemplari sproporzionato e non consentito dalle norme.

5. Con il secondo mezzo si lamenta che la Regione Veneto avrebbe, con il provvedimento impugnato, ampliato l’elenco delle specie cacciabili, inserendovi, in contrasto con il diritto comunitario, lo storno, il passero d’Italia e la passera mattugia.

Spetterebbe solo allo Stato e non anche alle Regioni inserire deroghe al tipo di specie cacciabili.

5.1. La censura non coglie nel segno, in quanto l’art. 4, co. 4, l. n. 157/1992, nel testo vigente all’epoca dell’adozione della delibera qui impugnata, consentiva espressamente la cattura per la cessione a fini di richiamo anche per le specie storno, passero e passera mattugia, sicché la delibera regionale appare adottata in conformità alla disciplina legislativa statale all’epoca vigente.

6. Per quanto esposto, l’appello va respinto.

Le spese di lite possono tuttavia essere interamente compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge .

Compensa interamente tra le parti le spese e gli onorari di lite.

Ordina che la pubblica amministrazione dia esecuzione alla presente decisione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 marzo 2003 , con la partecipazione di:

Giorgio GIOVANNINI                                      - Presidente

Sergio SANTORO                                             - Consigliere

Luigi MARUOTTI                                              - Consigliere

Carmine VOLPE                                                - Consigliere

Rosanna DE NICTOLIS                                   - Cons. rel. ed est.