Consiglio di Stato sent. 2698 del 19 maggio 2003
Cattura
di uccelli da utilizzare come richiami vivi mediante reti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 1376/1999
, proposto da associazione italiana per il WWF,
in persona del legale rappresentante in carica
, rappresentata
e
difesa
dagli
avvocati Maria Caburazzi e Alessio Petretti
, ed elettivamente domiciliata presso lo studio
di quest’ultimo
in
Roma, via degli Scipioni
, n. 268/A
;
contro
Regione Veneto, in persona del legale
rappresentante in carica
, rappresentata
e
difesa
dagli
avvocati Ivone Cacciavillani e Luigi Manzi
, ed elettivamente domicilata
presso
lo studio di quest’ultimo, in Roma, via Confalonieri
, n. 5
;
Provincia di Padova, in persona del legale
rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Pata,
Cecilia Ambrogi, Patrizia Carbone, ed elettivamente domiciliata presso lo studio
dell’avv. Massimo Ozzola, in Roma, via Germanico, n. 172;
Provincia di Treviso, in persona del legale
rappresentante in carica, non costituita in appello;
per
la riforma
della sentenza
del T.A.R. per il Veneto, sez. II, 15 settembre 1998, n. 1531,
resa tra le parti.
Visto il ricorso
con i relativi allegati;
visto l’atto di
costituzione in giudizio della Regione Veneto e della Provincia di Padova
;
visti tutti gli
atti della causa;
relatore alla
pubblica udienza del 18 marzo 2003
il consigliere Rosanna De Nictolis e uditi
l’avv. Petretti per l’appellante, l’avv. Manzi per la Regione Veneto,
l’avv. Ozzola su delega dell’avv. Pata per la Provincia di Treviso
;
ritenuto e
considerato quanto segue.
FATTO
E DIRITTO
1.
Con ricorso al T.A.R. per il Veneto l’associazione odierna appellante
impugnava la delibera della giunta regionale 8 novembre 1996, n. 4893 avente ad
oggetto <
2.
Il T.A.R. adito, con la sentenza in epigrafe, respingeva il ricorso.
Osservava
che:
il
provvedimento regionale autorizza la cattura di uccelli da utilizzare come
richiami vivi mediante reti, e le censure circa il carattere non selettivo di
tale sistema impingono nelle scelte di merito dell’amministrazione;
non
è fondata la censura circa il numero di impianti di cattura, asseritamente
superiori al fabbisogno, perché il numero rispetta le prescrizioni dell’I.N.F.S.;
l’utilizzo
di richiami vivi è una pratica venatoria espressamente consentita
dalla
legge statale e da quella regionale;
i
provvedimenti impugnati rispettano le prescrizioni dell’I.N.F.S. garantendo
adeguata selettività nel prelievo venatorio delle sole specie utilizzabili come
richiami vivi.
3.
Ha proposto appello l’associazione originaria ricorrente, riproducendo, nella
sostanza, le censure di cui al ricorso di primo grado.
Con
il primo mezzo si ribadisce che i provvedimenti impugnati non garantiscono la
selettività della cattura di uccelli da utilizzare come richiami vivi.
La
censura, che il T.A.R. ha ritenuto generica e impingente il merito dell’azione
amministrativa, non sarebbe tale, essendo sindacabile la discrezionalità
tecnica dell’amministrazione.
Le
reti, prescritte dai provvedimenti impugnati, sarebbero mezzi di cattura
intrinsecamente non selettivi, comportando il rischio di cattura anche di
uccelli appartenenti a specie protette.
3.1.
Il mezzo è infondato.
Il
provvedimento regionale impugnato, e quelli provinciali che ne costituiscono
attuazione, regolamentano l’esercizio di impianti di cattura di uccelli da
utilizzare come richiami vivi.
L’esercizio
di tali impianti, a tutela dell’interesse pubblico alla protezione della
fauna, è affidato esclusivamente alle province (art. 4, co. 3, l. n. 157/1992).
L’esercizio
dell’attività in questione è stata regolata dalla Regione nel rispetto della
legge statale e di quella regionale in materia di caccia, e delle prescrizioni
dell’I.N.F.S.
Da
tali prescrizioni si evince che le reti costituiscono strumento adeguatamente
selettivo, per la cattura di uccelli da adibire a richiami vivi, senza
pregiudicare quelli appartenenti a specie protette.
Da
un lato, le reti costituiscono uno strumento di cattura preferibile ad altri che
non garantiscono la selettività, in quanto si tratta di strumento che non
comporta la morte dei volatili e consente la liberazione di quelli protetti.
Dall’altro
lato, nel caso specifico, nella scelta del tipo di rete e delle modalità di
esercizio dell’impianto, sono state adottate una serie di prescrizioni,
stabilite dall’I.N.F.S., idonee a realizzare la selettività del sistema di
cattura.
Il
tipo di rete, di tipo mist-nets, consente di estrarre i volatili con relativa
facilità e senza danno alcuno per gli stessi se l’operatore dispone della
corretta manualità.
Le
maglie delle reti, di mm. 32, consente di ridurre al minimo la possibilità che
altre specie, oltre quelle consentite per la cessione come richiami vivi,
vengano catturate, ed in particolare i piccoli uccelli protetti.
E’
prescritta altresì la vigilanza di operatori esperti, al fine di provvedere con
tempestività all’estrazione degli uccelli dalle reti e alla liberazione di
quelli appartenenti a specie protette.
3.2.
Neppure l’uso delle reti può essere aprioristicamente considerato un mezzo di
cattura non selettivo ricadente nel divieto di cui all’art. 8 della
convenzione di Berna 19 settembre 1979, attuata in Italia con l. 5 agosto 1981,
n. 503.
Ciò
in quanto la convenzione si limita genericamente a vietare i mezzi di cattura
non selettivi, ma, come si è già osservato, le reti non sono intrinsecamente
mezzi non selettivi, ma, al contrario, divengono mezzi selettivi se rispettano
determinate caratteristiche e vengono utilizzate sotto adeguata vigilanza.
3.3.
Per quanto esposto si deve concludere che l’uso
di reti per la cattura di volatili per la cessione come richiami vivi
costituisce strumento adeguatamente selettivo se, per le caratteristiche
tecniche delle reti impiegate e per la presenza di personale specializzato, sia
garantita la sopravvivenza e la tempestiva liberazione dalle reti degli
esemplari appartenenti a specie protette, la cui cattura non è consentita.
4.
Con la seconda parte del primo mezzo di gravame si lamenta che il numero di
impianti autorizzati sarebbe sovradimensionato rispetto alle esigenze.
4.1.
La censura, a prescindere dal rilievo che impinge, genericamente, su valutazioni
di merito dell’amministrazione, non coglie nel segno perché ciò che rileva
al fine del rispetto della normativa a tutela della fauna non è il numero di
impianti di cattura, ma il numero di esemplari catturati.
La
delibera impugnata fissa sia il numero di impianti, sia il numero di esemplari
catturabili in ciascuna provincia, e parte ricorrente non ha dimostrato e
neppure dedotto che con gli impianti autorizzati venga catturato un numero di
esemplari sproporzionato e non consentito dalle norme.
5.
Con il secondo mezzo si lamenta che la Regione Veneto avrebbe, con il
provvedimento impugnato, ampliato l’elenco delle specie cacciabili,
inserendovi, in contrasto con il diritto comunitario, lo storno, il passero
d’Italia e la passera mattugia.
Spetterebbe
solo allo Stato e non anche alle Regioni inserire deroghe al tipo di specie
cacciabili.
5.1.
La censura non coglie nel segno, in quanto l’art. 4, co. 4, l. n. 157/1992,
nel testo vigente all’epoca dell’adozione della delibera qui impugnata,
consentiva espressamente la cattura per la cessione a fini di richiamo anche per
le specie storno, passero e passera mattugia, sicché la delibera regionale
appare adottata in conformità alla disciplina legislativa statale all’epoca
vigente.
6.
Per quanto esposto, l’appello va respinto.
Le
spese di lite possono tuttavia essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di
Stato in sede giurisdizionale (sezione sesta), definitivamente pronunciando sul
ricorso in epigrafe, lo respinge
.
Compensa
interamente tra le parti le spese e gli onorari di lite.
Ordina che la
pubblica amministrazione dia esecuzione alla presente decisione.
Così deciso in
Roma, nella camera di consiglio del 18 marzo 2003
, con la partecipazione di:
Giorgio GIOVANNINI
- Presidente
Sergio SANTORO
- Consigliere
Luigi MARUOTTI
- Consigliere
Carmine VOLPE
- Consigliere
Rosanna
DE NICTOLIS
- Cons. rel. ed est.