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Testo dell'ordinanza con la quale il Sindaco di Olevano Romano (unitamente ad altri sindaci di comuni del Lazio) ha disposto il "Divieto di esercizio di attività venatoria a tutela della pubblica incolumità e del rispetto dell’ordine pubblico in parte del territorio comunale"

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Ordinanza n. 119

“ Divieto di esercizio di attività venatoria a tutela della pubblica incolumità e del rispetto dell’ordine pubblico in parte del territorio comunale”

 

IL SINDACO

 

Premesso che sono prevenuti reiterati esposti con richiesta di provvedimenti urgenti per inibire l’attività venatoria da parte di cittadini residenti o proprietari di fondi ed immobili siti sul territorio comunale nelle località comprese tra Ara Vendetta C.da Morano, i quali denunciano che durante la stagione venatoria non vengono rispettate da parte dei cacciatori le distanze minime di sicurezza da edifici e strade, che i cittadini sono destinatari di offese e minacce da parte di cacciatori armati e chea i cittadini è precluso il diritto al riposo già prima dell’alba, nonché la libera fruizione delle strade pubbliche;

 

Accertato che il territorio interessato si estende per un area di 500 ettari ed è caratterizzato dalla presenza di numerosi nuclei abitati case sparse strade comunali e provinciali, sentieri pubblici e culture pregiate;

 

Verificato dalla planimetria indicata che in nessun punto è possibile cacciare rispettando le distanze di sicureza previste dalla normativa vigente e che le distanze in linea d’area si riducono notevolmente in quanto territorio collinare;

 

Rilevato inoltre che nelle strade primarie e secondarie della zona sono soliti passare quotidianamente bambini e ragazzi che si recano a scuola;

 

Preso atto altresì delle numerose segnalazioni in materia di pericoli per l’incolunità pubblica anche a causa dei cani dei cacciatori che sircolano incostuditi nelle immediate vicinanze delle case;

 

Accertata la presenza di numerosi bossoli nelle immediate vicinanze della strada comunale, provinciale e delle abitazioni della zona;

 

Rilevato che effettivamente esiste un disagio dei cittadini a causa dei cacciatori i quali durante la stagione della caccia mettono in serio pericolo l’incolumità degli abitanti, dei proprietari e dei conduttori dei terreni e dei passanti, oltrechè danneggiare le coltivazioni esistenti anche in presenza del frutto pendente;

 

Constatato il diffuso allarme sociale per il concreto pericolo per la pubblica incolumità e vista la necessità di intervenire con un provvedimento specifico volto a provenire e reprimere tutti quei comportamenti che possano determinare gravi conseguenze per l’incolumità dei cittadini e così garantire l’ordine pubblico:

 

 

 

 

 

 

 

 

Visti:

- Gli artt. 12,31,25 della legge 11 febbraio 1992 n. 157;

- Gli artt. 31, 37 e 47 della legge regionale n. 17 del 2 maggio 1995;

- Gli artt. 614, 635, 637, 659, 703 del codice penale;

- L’art. 54, comma 2, del D.lgs. 18/8/2000 n° 267.

 

ORDINA

 

Il divieto di esercizio dell’attività venatoria nell’area del territorio compreso nel quadrilatero formato da:

- Strada comunale Olevano-Genazzano, dall’intersezione con la strada provinciale Olevano-San Vito al confine con il Comune di Genazzano;

- Strada provinciale Olevano-San Vito tra dall’intersezione con la strada comunale Olevano-Genazzano alla strada vicinale Ara della Forca;

- Strada vicinale Ara della Forca, dalla strada provinciale Olevano-San Vito al confine con il Comune di San Vito;

- Confine comunale dalla strada vicinale Ara della Forca alla strada comunale Olevano-Genazzano.

 

Il divieto di esercizio della attività venatoria è esteso alla fascia di territorio larga 150 metri limitrofa alle tre strade che delimitano il quadrilatero su descritto.

 

La presente ordinanza ha validità da oggi e sino ad eventuale revoca.

 

DISPONE

 

- di dare la massima diffusione della presente ordinanza nel teritorio interessato;

- l’apposizione di apposito tabellamento nel rispetto della presente ordinanza ove siano citati anche gli estremi del presente atto;

- che la Polizia Municipale, la Polizia Provinciale, le Guardie Ecologiche Volontarie e gli Agenti di Forza Pubblica sono incaricati del controllo per il rispetto della presente ordinanza.

- Di inviare copia della presente ordinanza agli organi preposti alla vigilanza ai fini del controllo e per i provvedimenti di competenza.

 

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al prefetto nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione, (D.P.R. 24 novembre 1971, 1199) oppure, in via alternativa, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (legge 6 dicembre 1971, n. 1034).

 

Olevano Romano, 3 novembre 2004

 

Il Sindaco

Milana Guido