TAR Liguria, Sez. I, n. 721, del 24 aprile 2013
Ambiente in genere.Evidenza pubblica per concessione demaniale marittima

Con la concessione di un'area demaniale marittima si fornisce un'occasione di guadagno o di ampliamento della sfera giuridica ai soggetti privati, anche operanti sul mercato, così da imporre una procedura competitiva ispirata ai principi comunitari, di trasparenza e non discriminazione. Quale che sia la collocazione dello spazio all’interno del demanio marittimo (portuale o non) e quali che siano le ragioni paventate, fondamento per l’affidamento degli spazi in discussione è il ricorso allo strumento primario della procedura aperta, con la conseguente inammissibilità dell’affidamento diretto su semplice istanza di privato interessato. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 00721/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01243/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1243 del 2009, proposto da: 
Enzo Baschiera, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Delfino, con domicilio eletto presso Roberto Delfino in Genova, c.so Dogali 12/2 Anzi V.Bertora,1/12;

contro

Comune di Camogli, rappresentato e difeso dall'avv. M. Silvia Sommazzi, con domicilio eletto presso Maria Silvia Sommazzi in Genova, via XII Ottobre 10/13; Regione Liguria;

nei confronti di

Nautica Star Snc di Lagno Mario & C.;

per l'annullamento

provvedimento prot 18043\18379 del 4\2\2009 avente ad oggetto diniego di domanda di concessione demaniale marittima nonché degli atti connessi tra cui dcc Comune Camogli n. 33 del 2004 e richiesta risarcimento danni



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Camogli;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 aprile 2013 il dott. Davide Ponte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in esame parte ricorrente impugnava il provvedimento di cui in epigrafe, recante il diniego di concessione demaniale marittima di gavitello nel porto di Camogli a fronte della necessità della previa pubblicazione di un bando per l’assegnazione richiesta, nonché gli atti connessi e presupposti in parte qua.

Nel ricostruire in fatto e nei documenti – invero solo parzialmente, a fronte della integrazione prodotta dalla difesa resistente che ha chiarito il susseguirsi dell’iter - la vicenda e gli atti procedimentali che hanno portato alla valutazione contestata, venivano quindi dedotte le seguenti censure:

- violazione dell’art. 10 l.r. 13\1999 in relazione all’art. 8 b) punto 17 del p.u.d. Liguria, difetto di presupposti, illogicità e sviamento, essendo in opponibile la normative reolamentare rispetto all’ormeggio portuale;

- violazione dell’art. 37 cod nav., e dei principi connessi all’utilizzo dei beni demaniali, sviamento, non avendo l’amministrazione indetto il bando anche per lo spazio in discussione;

- illegittimità derivata del regolamento comunale sul diniego e difetto di motivazione di quest’ultimo.

Veniva altresì formulata domanda risarcitoria per i danni conseguentemente patiti dal ricorrente.

L’amministrazione comunale intimata si costituiva in giudizio e, controdeducendo punto per punto, chiedeva il rigetto del gravame.

Alla pubblica udienza del 18\4\2013 la causa passava in decisione.

Il ricorso appare prima facie destituito di fondamento in ordine alle censure dedotte avverso il diniego.

A fronte dell’istanza di concessione diretta di un ormeggio, cioè di uno spazio del demanio marittimo, l’amministrazione ha risposto evidenziando la necessità, nel rispetto dei principi fondamentali della materia e delle regole vigenti, di dover porre tali spazi a base di una procedura aperta, previa pubblicazione di un bando. Se il diniego si fonda – in termini di riferimento normativo - sul richiamo della disciplinare regolamentare locale redatta in tal senso, tale indicazione e qualificazione trova ulteriore conforto e fondamento nei principi fondamentali della materia.

Pertanto, in linea particolare rispetto alla domanda proposta nel caso di specie sussiste un motivo pacificamente (e gravemente, stante la nota origine comunitaria dei principi sottesi allo stesso) ostativo, relativo all’obbligo di gara per l’affidamento di concessioni demaniali.

Ampliando la visione, in linea generale va poi ricordato come in analoghe fattispecie sia già stato ribadito quanto segue: l'indifferenza comunitaria al nomen della fattispecie fa sì che la sua sottoposizione ai principi di evidenza trovi il suo presupposto sufficiente nella circostanza che con la concessione di un'area demaniale marittima si fornisce un'occasione di guadagno o di ampliamento della sfera giuridica ai soggetti privati, anche operanti sul mercato, così da imporre una procedura competitiva ispirata ai principi di trasparenza e non discriminazione; il ricordato principio di trasparenza viene già vulnerato con l'avvio di una procedura non pubblicizzata di rinnovo (cfr. ad es. Consiglio Stato , sez. VI, 30 settembre 2010 , n. 7239 e Tar Liguria n. 1475\2011).

Le considerazioni appena richiamate rendono evidente l’inconsistenza delle censure dedotte da parte ricorrente, in termini di contestazione del diniego opposto all’istanza di concessione fondato sulla necessità di procedere ad una gara aperta. Quale che sia la collocazione dello spazio all’interno del demanio marittimo (portuale o non) e quali che siano le ragioni paventate, fondamento per l’affidamento degli spazi in discussione è il ricorso allo strumento primario della procedura aperta, con la conseguente inammissibilità dell’affidamento diretto su semplice istanza di privato interessato. Né il presente giudizio di legittimità potrebbe estendersi a valutare d’ufficio la sussistenza delle ragioni e dei presupposti per l’avvio della procedura aperta.

Per la restante parte, l’impugnativa appare inammissibile, così come eccepito anche dalla difesa comunale. Infatti, l’assegnazione del posto in questione, cui aspira parte ricorrente, è in ogni caso impedita a monte dalle ragioni di sicurezza marittima evidenziate dai competenti organi statali.

In proposito, anche rispetto alle ulteriori paventate considerazioni critiche svolte da parte ricorrente in ordine alla mancata pubblicazione di bando, oltre l’assoluta irrilevanza della produzione di copie di giornali ai fini del presente giudizio nonché dell’affermazione di presunte indagini penali in specie - come nel caso de quo - in assenza dell’indicazione di uno specifico nesso con le censure dedotte, assumono rilievo dirimente in senso contrario a quanto argomentato in ricorso le ragioni di sicurezza espresse dalla Capitaneria in ordine alla non assentibilità del posto in contestazione, la cui ragionevolezza, oltre che emergere dalle plurime note della Capitaneria (cfr. ad es. documenti nn. 8, 10, 11 e 14 di parte resistente) e dalle ragioni ivi espresse, è possibile constatare direttamente dalle planimetre stante la collocazione del posto 21 in limine della stretta zona di passaggio.

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile e nella restante parte lo respinge.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di parte resistente, liquidate in complessivi euro 3.000,00 (tremila\00), oltre accessori dovuti per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:

Santo Balba, Presidente

Davide Ponte, Consigliere, Estensore

Angelo Vitali, Consigliere

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/04/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)