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TAR ABRUZZO - L'Aquila- n. 1138 del 14.10.2004
Essendo stato il principio della “libertà di caccia” sostituito da quello della “caccia controllata e programmata”, la posizione dei privati non può che essere di mero interesse legittimo

Si ringrazia l'Avv. M. BALLETTA per la segnalazione

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER L'ABRUZZO

-L’AQUILA-

Registro Sentenze:1138/2004

Registro Generale: 488/2004

nelle persone dei Signori:

SANTO BALBA Presidente

LUCIANO RASOLA Cons. , relatore

MARIA LUISA DE LEONI Cons.

ha pronunciato la seguente

sentenza breve

ex art.26 L.1034/1971 e successive modifiche e integrazioni

nella Camera di Consiglio del 15 Settembre 2004

Visto il ricorso 488/2004 proposto da:

ATTORESE MARIO

ANGELINI ALBERTO

ANGELINI ANDREA

ANGELINI ANTONIO

ANGELINI LUCIANO

COSMI FABIO

GAGLIARDI CESARE

PAGANO ROSARIO

PATERNESI VINCENZO

PATERNESI REMO

VIVIANI GIANNI

VIVIANI FILIPPO

VIVIANI DANILO

VIRGULDI CLAUDIO

SILIQUINI GINO

SILIQUINI FIORINO

RAZZETTI GABRIELE

PETRINI SERAFINO

LELLII GERMANO

DONNINI ANTONIO

COSMI BRUNO

ARCANGELI DOMENICO

ARMILLEI MAURO

ARMILLEI TITO

rappresentato e difeso da:

AVV. BRUNI CIRIACO

con domicilio eletto in L'AQUILA

VIA SALARIA ANTICA EST

presso

SEGRETERIA TAR

contro

PROVINCIA DI TERAMO

rappresentato e difeso da:

AVV. ZECCHINO ANTONIO

con domicilio eletto in L'AQUILA

VIA S. FRANCESCO DI PAOLA 19

presso AVV. CAMERINI FRANCESCO

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, della deliberazione n.55 del 4.5.2004 con la quale si è deliberato di approvare ed adottare la programmazione e pianificazione del prelievo venatorio del cinghiale nel territorio della provincia di Teramo.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle parti intimate;

Udito il relatore Cons. LUCIANO RASOLA e uditi altresì i difensori delle parti costituite come da verbale, anche in relazione alla possibilità di definire il merito del ricorso;

Visto l’art. 26 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla L.205/2000 e ritenuto di definire il giudizio con sentenza breve;

Rilevato che il ricorso è privo di fondamento per le seguenti ragioni:

1) Il primo motivo di ricorso è palesemente infondato.

La delibera impugnata, con cui è stato programmato e pianificato il prelievo venatorio del cinghiale, è stata legittimamente adottata dal Consiglio Provinciale di Teramo nell’esercizio delle potestà spettanti in materia di caccia alle Province in base alle norme seguenti, al cui specifico contenuto si rinvia: art.19.1, lett.f) L.267/2000; artt. 1.3, 9.1 e 10.2 L.157/1992; artt.2.3, 8.2 e 26.3 L.R. 28.1.2004, n.10.

Il dedotto vizio di incompetenza è, pertanto, palesemente inconsistente (cfr. C.S., Sez.VI, 2.2.2001, n.430; 7.7.2003, n.4 e 27).

2) Privo di pregio è anche il secondo motivo dedotto, con cui si vorrebbe confinare la potestà provinciale in materia di caccia nel ristretto ambito della mera “redazione”, e non adozione, di atti di pianificazione.

Le norme richiamate smentiscono tutte tale assunto, posto che alla Provincia appartiene la potestà di disporre la destinazione differenziata del territorio ai fini dell’esercizio venatorio, art. 10.2. L.157/1992, per cui del tutto legittimo è l’atto di pianificazione assunto (C.S. citato, n.4027/2003).

Parimenti compatibile con le previsioni delle lettere da a) ad h) dell’8° comma dell’art.10 L.157/1992, che definisce in termini esemplificativi i contenuti dei piani faunistico-venatori, è la disciplina dettata dalla Provincia con la deliberazione impugnata con cui è stato regolamentato il prelievo venatorio del cinghiale mediante la destinazione differenziata del territorio, dettando prescrizioni di varia natura, in attuazione dei Piani faunistici vanatori regionale e provinciale.

3) In ordine, infine, alla terza e ultima censura prospettata, si rileva preliminarmente che non può parlarsi di “diritti soggettivi” che sarebbero violati o limitati per ben cinque anni (per la durata cioè del piano faunistico provinciale 2002/2007), e ciò, in quanto, essendo stato il principio della “libertà di caccia” sostituito da quello della “caccia controllata e programmata”, la posizione dei privati non può che essere di mero interesse legittimo (C.S., sez. VI, 24.3.2003. n.1653).

Il provvedimento impugnato, ponendo alcune prescrizioni relative alla caccia al cinghiale, non ha inteso vietare tale attività, ma semplicemente limitarla mediante una disciplina dettata esclusivamente da ragioni di interesse pubblico.

Per le considerazioni che precedono il ricorso va respinto.

Le spese di causa possono essere equamente compensate.

P.Q.M.

Respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

La presente sentenza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

RELATORE PRESIDENTE

Cons. LUCIANO RASOLA

SANTO BALBA Presidente


PUBBLICATA MEDIANTE DEPOSITO

IL18/10/04

Il Segretario Generale

(dott. Giuseppe Lattanzio)

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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L’ABRUZZO – L’AQUILA

COPIA CONFORME ALLA PRESENTE E’ STATA TRASMESSA A:

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A NORMA DELL’ART.87 DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA 17 AGOSTO 1907 N.642

ADDI’ _______________

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA