TAR Marche, Sez. I, n.145, del 21 febbraio 2013
Caccia e animali. Illegittimità piani di prelievo venatorio senza parere ISPRA

Sono illegittimi i piani di prelievo delle Province di Pesaro e Urbino e di Macerata relativi al capriolo e al daino per la stagione 2011/2012 senza specifico parere ISPRA. Anche se il parere ISPRA è stato acquisito con riguardo al calendario venatorio 2011/2012, lo stesso andava nuovamente acquisito con riguardo ai piani in esame, perché il calendario venatorio si limita a stabilire i periodi in cui è consentita la caccia alle varie specie, mentre i piani di abbattimento selettivo contengono il dato più importante, ossia il numero di capi che si possono legittimamente abbattere nell’arco della stagione venatoria. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 00145/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00835/2011 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 835 del 2011, proposto da: 
Lega per l'Abolizione della Caccia L.A.C. Onlus, rappresentata e difesa dall'avv. Gianni Marasca, con domicilio eletto presso l’Avv. Gianni Marasca, in Ancona, viale della Vittoria, 11;

contro

Regione Marche, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Costanzi, con domicilio eletto presso il Servizio Legale Regione Marche, in Ancona, via Giannelli, 36;

nei confronti di

Provincia di Pesaro e Urbino, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Beatrice Riminucci, con domicilio eletto presso l’Avv. Nicola Sbano, in Ancona, via San Martino, 23; 
Provincia di Macerata, non costituita;

per l'annullamento

- della deliberazione della Giunta Regionale n. 1172 del 8-8-2011 "Approvazione Piani di prelievo delle Province di Pesaro e Urbino e Macerata relativi a capriolo e daino per la stagione 2011/2012";

- nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto, ivi comprese:

– la nota del 19 luglio 2011 prot. n. 56503/11 avente ad oggetto "Censimento dei Cervidi e predisposizione dei relativi piani di prelievo nel territorio e nelle Aziende faunistiche-venatorie della Provincia di Pesaro-Urbino – anno 2011",

– la nota del 28 luglio 2011 prot. n. 61587 avente ad oggetto "Trasmissione piano di prelievo del Capriolo 2011/2012 nella Provincia di Macerata" entrambi contenenti i Piani di Gestione faunistico-venatori delle popolazioni di Capriolo e Daino presenti nella provincia di Pesaro Urbino, e del Capriolo nella Provincia di Macerata, oltre che la richiesta di approvazione dei relativi Piani di Abbattimento per le specie sopraindicate.



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Marche e della Provincia di Pesaro e Urbino;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2013 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con il presente ricorso, la Lega per l’Abolizione della Caccia, associazione individuata con D.M. Ambiente ai fini dell’applicazione degli artt. 13 e 18 L. n. 349/1986, impugna la deliberazione della Giunta Regionale delle Marche n. 1172 dell’8 agosto 2011, recante l’approvazione dei piani di prelievo delle Province di Pesaro e Urbino e di Macerata relativi al capriolo e al daino per la stagione 2011/2012, e gli atti presupposti.

Il ricorso è affidato al seguente articolato motivo:

- violazione e falsa applicazione dell’art. 18 L. n. 157/1992 e dell’art. 11-quaterdecies L. n. 248/2005. Difetto di istruttoria e di motivazione. L’associazione ricorrente deduce, in sintesi, che per quanto riguarda il piano della Provincia di Pesaro e Urbino non è stato acquisito il prescritto parere dell’ISPRA, mentre per quanto riguarda il piano della Provincia di Macerata, lo stesso è stato approvato nonostante il parere contrario del predetto Istituto (parere che non viene preso in considerazione nella deliberazione impugnata).

2. In sede di delibazione della domanda cautelare, avendo la Regione e la Provincia di Pesaro e Urbino evidenziato a vario titolo la non necessità del parere ISPRA, il Tribunale ha disposto istruttoria, chiedendo al dirigente regionale competente di relazionare sull’iter di approvazione dei Piani di prelievo oggetto del presente ricorso (con particolare riferimento alla necessità o meno dell’acquisizione del parere dell’ISPRA e della normativa regionale e sub-regionale applicabile).

Acquisita tale relazione, con ordinanza n. 650/2011 il Tribunale ha accolto la domanda cautelare, sul presupposto che

“…- per quanto riguarda il piano di prelievo della Provincia di Macerata, dagli atti di causa emerge che la Provincia aveva richiesto il parere dell’ISPRA, ma che non ha poi tenuto conto del parere sostanzialmente negativo rilasciato dall’Istituto (e questo si riverbera, se non altro in termini di difetto di istruttoria, sull’atto regionale impugnato);

- per quanto riguarda la Provincia di Pesaro e Urbino, la Regione nel provvedimento impugnato afferma di avere acquisito il parere dell’ISPRA (parere che riguardava il Calendario venatorio 2011/2012 e non i piani provinciali di prelievo degli ungulati), mentre nelle memorie difensive sostiene che il parere dell’ISPRA è validamente suffragato dal parere dell’Osservatorio Faunistico Regionale. A parte la contraddittorietà intrinseca di tali asserzioni e in disparte la considerazione che nella deliberazione n. 1172/2011 non si fa menzione del parere dell’Osservatorio, non è stata dimostrata l’assimilazione dell’Osservatorio Faunistico agli “Istituti regionali” di cui all’art. 11-quaterdecies, comma 5, L. n. 248/2005”.

3. In vista dell’udienza di trattazione del merito, la difesa della Provincia di Pesaro e Urbino ha depositato in giudizio copia delle deliberazioni di Giunta Regionale nn. 1609/2011 e 31/2012, con cui la Regione ha:

- per un verso, revocato in autotutela la deliberazione impugnata;

- per altro verso, approvato la prosecuzione del Piano di prelievo selettivo della Provincia di Pesaro e Urbino per il periodo 16 gennaio – 15 marzo 2012.

Alla pubblica udienza del 24 gennaio 2013 la causa è passata in decisione.

4. Tenuto conto delle particolari finalità statutarie perseguite dall’associazione ricorrente, nonché del fatto che nessuna dichiarazione in tal senso è stata fatta dalla difesa di parte ricorrente, non può dirsi venuto meno l’interesse alla decisione di merito.

5. Il ricorso è fondato, sostanzialmente per le medesime ragioni indicate dal Tribunale nell’ordinanza cautelare n. 650/2011.

In effetti, come meglio si preciserà nel prosieguo, si deve rilevare una certa confusione nelle argomentazioni addotte dalla Regione a difesa del proprio operato.

Ma preliminarmente, anche al fine di replicare alle pur pregevoli argomentazioni rassegnate dalla difesa della Provincia di Pesaro e Urbino, occorre evidenziare che:

- i piani predisposti dalle due Province interessate dovevano essere approvati dalla Regione Marche, per cui non è rilevante (seppure in sé corretta) l’affermazione della difesa della Provincia di Pesaro e Urbino circa il fatto che la vigente normativa non impone alle province l’acquisizione del parere ISPRA. Tale onere istruttorio ricadeva infatti quantomeno sulla Regione, anche se il Collegio non può fare a meno di notare che la Provincia di Macerata ha invece acquisito direttamente il parere dell’Istituto statale;

- il ricorso è stato notificato anche alle due Province, per cui le censure mosse dall’associazione ricorrente possono essere riferite tanto all’operato delle stesse Province quanto all’operato della Regione Marche;

- in ogni caso, il provvedimento terminale, e dunque lesivo degli interessi della ricorrente L.A.C., va individuato nella deliberazione di G.R. n. 1172/2011.

6. Passando quindi al merito della vicenda, la confusione a cui si accennava in precedenza scaturisce dai seguenti elementi documentali:

- nel costituirsi in giudizio, la difesa della Regione (pagina 2 della memoria depositata in data 11/10/2011) ha affermato che, poiché la caccia di selezione degli ungulati è stata circoscritta al periodo temporale fissato dal calendario venatorio e poiché quest’ultimo è conforme alla legge statale (al riguardo si deve ritenere che la difesa regionale abbia inteso ribadire che il calendario venatorio prevede la caccia di selezione nell’ambito del periodo ordinario previsto dall’art. 18 della L. n. 157/1992), era superfluo un nuovo parere dell’ISPRA;

- a seguito della costituzione in giudizio della Provincia di Pesaro e Urbino (la quale ha introdotto argomenti difensivi ulteriori a quelli evidenziati dalla Regione e relativi allo specifico sub-procedimento svolto dalla stessa provincia pesarese), il Tribunale ha ritenuto opportuno acquisire una relazione istruttoria in cui il dirigente regionale del settore indicasse quale è stato l’iter di approvazione dei piani in argomento;

- nella relazione istruttoria depositata in data 7/11/2011, l’avv. Martellini, dirigente del Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca, afferma che il parere dell’ISPRA è stato acquisito nell’ambito del procedimento di approvazione del calendario venatorio 2011/2012 per consentire il prelievo venatorio dei cervidi in forma selettiva al di fuori dei periodi e degli orari stabiliti dalla L. n. 157/1992. Come si può vedere, in parte qua la relazione del dirigente del Servizio confligge con le argomentazioni difensive svolte dalla Regione;

- inoltre, nel documento istruttorio allegato alla deliberazione di G.R. n. 1609/2011 si evidenzia che, nel caso della Provincia di Macerata, la “colpa” della mancata acquisizione del parere ISPRA ricade sulla stessa Provincia, avendo quest’ultima inviato il proprio piano alla Regione prima di aver acquisito il parere ISPRA. E in effetti, come risulta dai documenti depositata in giudizio dalla ricorrente in data 20/10/2011, l’ISPRA ha formulato i propri pareri in data 5 e 12 agosto 2011, mentre la deliberazione impugnata è stata adottata in data 8 agosto 2011. Dal documento istruttorio risulta che la Provincia di Macerata ha trasmesso il proprio piano il 28 luglio 2011, ossia prima di ricevere il parere dell’ISPRA. Ma tutto questo non fa altro che rafforzare il convincimento del Collegio circa la sostanziale elusione delle disposizioni della L. n. 157/1992 e della L. n. 248/2005 (risultando confermato che il parere ISPRA andava acquisito).

7. In ogni caso, anche se il parere ISPRA è stato acquisito con riguardo al calendario venatorio 2011/2012, lo stesso andava nuovamente acquisito con riguardo ai piani in esame, perché il calendario venatorio si limita a stabilire i periodi in cui è consentita la caccia alle varie specie, mentre i piani di abbattimento selettivo contengono il dato più importante, ossia il numero di capi che si possono legittimamente abbattere nell’arco della stagione venatoria.

Questo è tanto vero che nel parere reso alla Provincia di Macerata (vedasi documentazione versata in atti dalla ricorrente in data 20/10/2011) l’ISPRA aveva contestato proprio sotto questo punto di vista i dati della Provincia, esprimendo parere sfavorevole, salvo che per il distretto di caccia 6.

8. Sotto altro profilo, nell’ordinanza cautelare n. 650/2011 il Tribunale ha evidenziato che l’Osservatorio Faunistico Regionale non risulta essere equiparabile agli istituti regionali di cui parla l’art. 11-quaterdecies, comma 5, della L. n. 248/2005.

Ebbene, tale assunto appare confermato da quanto la Regione ha affermato nella deliberazione n. 1609/2011, e cioè che l’Osservatorio svolge le medesime funzioni della struttura competente a curare l’istruttoria dei piani in esame.

9. Per tutto quanto precede il ricorso va accolto.

Le spese di giudizio possono però essere compensate, visto che la Regione ha prontamente dato attuazione all’ordinanza n. 650/2011 e che il provvedimento impugnato non è imputabile alle Province di Macerata e Pesaro e Urbino.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi di cui in motivazione, e compensa fra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Gianluca Morri, Presidente FF

Tommaso Capitanio, Consigliere, Estensore

Giovanni Ruiu, Consigliere

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/02/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)