Cass. Sez. III n. 5320 del 4 febbraio 2008 (Ud. 22 Nov. 2007)
Pres. Vitalone Est. Gazzara Ric. Apruzzi
Urbanistica. PRG adottato e non approvato

Nel caso in cui il PRG sia adottato e non approvato, il rispetto delle disposizioni in esso contenute viene fatto osservare dalle cosiddette leggi di salvaguardia e dalle norme di attuazione, la cui applicazione, inizialmente introdotta come una facoltà discrezionale del Comune ( L. 1902/52 ) è stata trasformata in obbligatoria dalla "legge ponte" n. 765/67. Il PRG adottato non si configura, quindi, come un semplice presupposto di fatto per la applicazione di una misura di salvaguardia, ma si atteggia direttamente come causa ostativa all'accoglimento di una richiesta circa una attività edilizia che sia in contrasto con quanto disposto nel medesimo piano regolatore. L' applicazione delle misure di salvaguardia non può, però, protrarsi oltre un certo lasso di tempo, a decorrere dalla data della deliberazione comunale di adozione dello strumento urbanistico da tutelare. Il relativo termine è fissato dall'art.2 L. 517/66 in anni tre dal provvedimento reso dall'ente territoriale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Ostuni, con sentenza del 30/11/06, ha dichiarato A.S., A.V. e P.F. colpevoli del reato di cui al capo a) della rubrica e, concesse le circostanze attenuanti generiche, li ha condannati alla pena di Euro 1.000,00 di ammenda ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali. Pena sospesa per tutti gli imputati e non menzione per A.S. e P. F.. Ordine di demolizione delle opere abusivamente realizzate.

I prevenuti erano stati tratti in giudizio per il reato di cui all'art. 110 c.p. e del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. a), perchè in concorso tra loro, il primo nella qualità di committente, il secondo in quella di esecutore ed il terzo in quella di direttore dei lavori, realizzavano sul lastrico solare dell'immobile, sito in (OMISSIS), ricadente in zona tipizzata dagli strumenti urbanistici come "Zona A 1 centro di interesse ambientale", la demolizione di una mansarda preesistente e la successiva installazione di nove strutture in ferro di forma pentagonale, aventi una altezza variabile da mt. 3,00 a mt. 3,50, e larghezza di mt.

5,70, in contrasto con l'art. 2 delle norme tecniche di attuazione del P.R.G. del Comune di Ostuni, così come modificato con la Delib.

Consiglio Comunale 30 luglio 2003, che esclude la possibilità di effettuare in tale zona interventi di demolizione e ricostruzione di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 3, comma 1, lett. D) nonchè la modifica dei prospetti.

Per il reato di cui all'art. 110 c.p. e del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 2 bis, perchè in concorso tra loro, nelle rispettive qualità indicate al capo a), realizzavano le predette opere in totale difformità dalla D.I.A. del 7/5/04, con la quale sì denunciava l'inizio di lavori di rifacimento della mansarda nelle stesse dimensioni e forme preesistenti, a mezzo trave portante di spina in legno, poggiante su puntoni in legno e con tavolato sovrastante impermeabilizzato.

Avverso detta decisione propongono personalmente ricorso per cassazione gli imputati, con i seguenti motivi:

- violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. a), eccependo che il giudice di merito avrebbe errato nel ritenere che l'opera fosse stata realizzata in contrasto con quanto previsto dall'art. 2 delle norme tecniche di attuazione del P.R.G. di Ostuni, in quanto detto piano regolatore non sarebbe ancora vigente, perchè adottato ma non approvato;

- mancata applicazione dell'art. 531 c.p.p.. Estinzione del reato per intervenuta sanatoria, rilevando che il contestato reato sarebbe stato sanato comunque dal rilascio della cd. DIA in sanatoria, avendo il Comune di Ostuni accordato l'autorizzazione paesaggistica;

- mancata applicazione dell'art. 530 c.p.p., comma 2, - Carenze istruttorie - Assoluzione, non essendo stata raggiunta la prova piena delle contestazioni mosse agli imputati;

- motivazione carente e contraddittoria in ordine alla responsabilità di A.S. e P.F., in quanto alla insaputa di costoro l' A.V., titolare della impresa edile sarebbe stato costretto a demolire la vecchia mansarda per ragioni di sicurezza e, sempre per le medesime ragioni, avrebbe ritenuto di dovere strutturare la nuova opera con interventi in ferro.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

La decisione impugnata si appalesa logica, corretta e priva di vizi di implausibilità.

In ordine al primo motivo di impugnazione si rileva che i ricorrenti sostengono che il PRG, non approvato, non potrebbe considerarsi applicabile e tanto meno le norme di attuazione dello stesso, così che il manufatto realizzato sarebbe da considerare legittimo.

Senonchè appare preliminare considerare che nel caso in cui il PRG sia adottato e non approvato, come nella fattispecie, il rispetto delle disposizioni in esso contenute viene fatto osservare dalle cosiddette leggi di salvaguardia e dalle norme di attuazione, la cui applicazione, inizialmente introdotta come una facoltà discrezionale del Comune (L. n. 1902 del 1952) è stata trasformata in obbligatoria dalla "Legge Ponte" n. 765 del 1967.

Il PRG adottato non si configura, quindi, come un semplice presupposto di fatto per la applicazione di una misura di salvaguardia, ma si atteggia direttamente come causa ostativa all'accoglimento di una richiesta circa una attività edilizia che sia in contrasto con quanto disposto nel medesimo piano regolatore.

Per completezza va rilevato che l'applicazione delle misure di salvaguardia non può, però, protrarsi oltre un certo lasso di tempo, a decorrere dalla data della deliberazione comunale di adozione dello strumento urbanistico da tutelare. Il relativo termine è fissato dalla L. n. 517 del 1966, art. 2 in anni tre dal provvedimento reso dall'ente territoriale.

E' da tener presente, però, che nel caso in cui si renda necessaria la riadozione del piano, a seguito di rilievi ed osservazioni, ritualmente formulati dall'organo all'uopo preposto, (con la predisposizione di una variante), il termine triennale di efficacia della norma di salvaguardia riinizia a decorrere, L. n. 517 del 1966, ex art. 2, dalla data di delibera comunale di riadozione.

Nel caso di specie al 30/7/03 veniva resa una delibera consiliare, contenente una serie di varianti alle norme tecniche di attuazione del PRG, adottata dal Comune di Ostuni, con conseguente efficacia applicativa.

Quanto al secondo motivo di gravame si evidenzia la esattezza dell'argomentazione motivazionale sviluppata dal decidente, il quale ha dato contezza di aver rilevato che nessun provvedimento di sanatoria risultava rilasciato, visto che il dirigente dell'UTC di Ostuni aveva accordato l'autorizzazione paesaggistica a condizione che la mansarda fosse ricostruita fedelmente e secondo le prescrizioni tecniche, originariamente impartite da parte del competente Ufficio comunale.

In merito alle doglianze formulate con i motivi terzo e quarto del ricorso emerge chiaramente che esse tendono ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie, oggetto di analisi da parte del giudice di merito, il quale è pervenuto nella convinzione della colpevolezza dei prevenuti, avendo preso in considerazione i singoli fatti ed il loro insieme, non in modo parcellizzato ed avulso dal generale contesto probatorio, bensì ordinandoli in una costruzione logica, armonica e consonante, e sul punto, è preclusa al giudice di legittimità ogni rivalutazione.

Il quinto motivo di gravame va, del pari rigettato, non essendo deducibile con il ricorso in cassazione la rinuncia al beneficio della pena sospesa con contestuale richiesta di applicazione dell'indulto, potendo, peraltro le istanze de quibus essere spiegate in sede esecutiva.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2008