TAR Piemonte Sez. II n.887 del 18 giugno 2016
Urbanistica.Natura e caratteristiche del certificato di destinazione urbanistica

Il certificato di destinazione urbanistica rientra nella categoria degli atti di certificazione redatti da pubblico ufficiale aventi carattere dichiarativo o certificativo del contenuto di atti pubblici preesistenti e pertanto esso non può essere sussunto nella categoria del documento amministrativo così come definito dall’art. 22 l. 7 agosto 1990, n. 241, costituendo l’esercizio di una funzione dichiarativa o certificativa sulla base degli atti di strumentazione urbanistica; pertanto, il suo rilascio non può avvenire nelle forme del diritto di accesso, ma secondo le specifiche fonti normative, legislative e regolamentari, che precipuamente riguardano tali tipi di atti amministrativi

N. 00887/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00327/2016 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 327 del 2016, proposto da:
GILIOLA FERRARO, in proprio, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Piemonte in Torino, corso Stati Uniti, 45;

contro

COMUNE DI MAGLIONE, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito;

per l'accertamento

del diritto della ricorrente ad ottenere il rilascio del certificato di destinazione urbanistica.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2016 il dott. Ariberto Sabino Limongelli, nessuna delle parti presente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato il 18-22 marzo 2016 e depositato il 1° aprile successivo, la signora Ferraro Giliola, agendo in proprio ai sensi dell’art. 23 cod. proc. amm., ha premesso di aver presentato in data 21 gennaio 2016 al Segretario Comunale del Comune di Maglione un’istanza concernente il rilascio del certificato di destinazione urbanistica (storicizzato dal 10 gennaio 2012), relativo alle seguenti particelle catastali: Foglio 18 nn. 38 e 39; Foglio 18 nn. 24, 25 e 28; Foglio 17 nn. 87 AA e 88, autocertificandone la comproprietà con i signori Ferraro Gianluigi e Garrone geom. Giuseppe, a dimostrazione della titolarità di una situazione soggettiva giuridicamente rilevante all’accesso; tuttavia, l’istanza in questione sarebbe stata respinta dall’Amministrazione.

Attraverso una serie di considerazioni di carattere generale, non sempre di agevole percezione, la ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare il suo diritto di accedere al predetto documento, con conseguente condanna dell’amministrazione comunale a rilasciarne copia alla ricorrente.

2. Il Comune di Maglione non si è costituito in giudizio.

3. All’udienza in camera di consiglio dell’8 giugno 2016, nessuna delle parti presente, la causa è stata trattenuta per la decisione.

4. Il ricorso va dichiarato inammissibile, non essendo stati prodotti in giudizio né l’asserito provvedimento di diniego di accesso adottato dall’amministrazione comunale, né l’istanza di accesso asseritamente presentata dalla ricorrente in data 21 gennaio 2016, rispetto alla quale valutare l’eventuale formazione del silenzio rigetto di cui all’art. 25 L. n. 241/90.

5. Solo per completezza – e fermo il rilievo dell’inammissibilità – il ricorso è pure infondato nel merito.

La giurisprudenza ha infatti affermato che “Il certificato di destinazione urbanistica rientra nella categoria degli atti di certificazione redatti da pubblico ufficiale aventi carattere dichiarativo o certificativo del contenuto di atti pubblici preesistenti e pertanto esso non può essere sussunto nella categoria del documento amministrativo così come definito dall’art. 22 l. 7 agosto 1990, n. 241, costituendo l’esercizio di una funzione dichiarativa o certificativa sulla base degli atti di strumentazione urbanistica; pertanto, il suo rilascio non può avvenire nelle forme del diritto di accesso, ma secondo le specifiche fonti normative, legislative e regolamentari, che precipuamente riguardano tali tipi di atti amministrativi” (T.A.R. Potenza, sez. I  29 gennaio 2016 n. 55; T.A.R. Lecce, sez. II  17 settembre 2009 n. 2121  

In sostanza, il certificato di destinazione urbanistica non è soggetto alle norme in materia di accesso ai documenti amministrativi, non essendo un “documento” già formato e “detenuto” dalla Pubblica Amministrazione – come richiesto dalla normativa di settore - ma implicando lo svolgimento di un’attività ulteriore di carattere accertativo e dichiarativo della P.A., sulla scorta delle risultanze della strumentazione urbanistica: attività inammissibile in sede di accesso agli atti, che presuppone il carattere già formato e precostituito del documento oggetto dell’istanza, suscettibile di essere osteso all’interessato attraverso una semplice attività di ricerca e di rilascio di copia.

6. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile.

7. Non vi è luogo per provvedere sulle spese di lite, attesa la mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile, nei sensi precisati in motivazione.

Nulla sulle spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2016 con l'intervento dei magistrati:

 

Carlo Testori, Presidente

Roberta Ravasio, Consigliere

Ariberto Sabino Limongelli, Primo Referendario, Estensore

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/06/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)