TAR Lombardia (MI), Sez. III, n. 1918, del 18 luglio 2013
Caccia e animali.Legittimità divieto per le guardie volontarie venatorie di portare qualsiasi tipo di arma

E’ legittimo il regolamento di coordinamento delle guardie giurate volontarie per il servizio di vigilanza ittico e venatorio, nella parte in cui è fatto divieto alle guardie volontarie venatorie durante l’espletamento del servizio, di “portare qualsiasi tipo di arma, anche se in possesso di porto d’armi ad uso caccia regolarmente rilasciato e in corso di validità”.  La normativa vigente, in particolare la legge 11 febbraio 1992, n. 157, non prevede la dotazione di arma lunga o corta per le guardie giurate venatorie volontarie. E’ chiaro quindi che le persone che svolgono tale funzione possono munirsi di armi solo a scopi diversi da quello dello svolgimento del servizio. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 01918/2013 REG.PROV.COLL.

N. 02734/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2734 del 2012, proposto da: Associazione Nazionale Libera Caccia - Regione Lombardia, rappresentata e difesa dagli avv. Maurizio Zoppolato, Angela Canta, con domicilio eletto presso Maurizio Zoppolato in Milano, via Dante, 16; 
Dario Gandolfi, rappresentato e difeso dagli avv. Angela Canta, Maurizio Zoppolato, con domicilio eletto presso Maurizio Zoppolato in Milano, via Dante, 16;

contro

Provincia di Milano, rappresentata e difesa dagli avv. Nadia Marina Gabigliani, Angela Bartolomeo, Marialuisa Ferrari, Alessandra Zimmitti, domiciliata in Milano, via Vivaio, 1;

per l'annullamento

della delibera del Consiglio Provinciale della Provincia di Milano n. 72/2012, recante l’approvazione del regolamento di coordinamento della guardie giurate volontarie per il servizio di vigilanza ittico e venatorio, nella parte in cui è fatto divieto alle guardie volontarie venatorie durante l’espletamento del servizio, di “portare qualsiasi tipo di arma, anche se in possesso di porto d’armi ad uso caccia regolarmente rilasciato e in corso di validità”;

- di ogni atto connesso;

e per il risarcimento del danno;



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Milano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2013 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. I ricorrenti impugnano il regolamento delle Guardie giurate volontarie per il servizio ittico e venatorio nella arte in cui vieta di portare armi durante il servizio anche se la guardia ecologica sia in possesso di porto d’armi ad uso caccia, per i seguenti motivi.

I) Incompetenza e carenza assoluta di potere in quanto la Provincia non avrebbe il potere di dettare norme in materia di porto d’armi.

II) Violazione di legge in quanto la deliberazione si porrebbe in contrasto con le previsioni del TULPS che permetterebbero alle guardie ecologiche di portare armi se autorizzate dal Prefetto.

III) Eccesso di potere in quanto il divieto suddetto comporterebbe l’impossibilità per le guardie volontarie di tutelare la propria incolumità e comunque sarebbe sproporzionato rispetto all’esigenza di tutela espressa.

La difesa della Provincia ha chiesto la reiezione del ricorso.

All’udienza del 21 maggio 2013 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

2. Il ricorso è infondato.

2.1 Il primo motivo di ricorso è infondato in quanto la disposizione provinciale non è diretta a disciplinare l’uso delle armi quanto lo svolgimento dell’attività venatoria in concomitanza con quella di controllo della medesima attività. Nessuna interferenza si crea quindi tra la norma suddetta e la competenza statale in materia di uso delle armi da fuoco.

2.2 Il secondo motivo di ricorso è infondato in quanto la normativa vigente, in particolare la legge 11 febbraio 1992, n. 157, non prevede la dotazione di arma lunga o corta per le guardie giurate venatorie volontarie. E’ chiaro quindi che le persone che svolgono tale funzione possono munirsi di armi solo a scopi diversi da quello dello svolgimento del servizio. Ne consegue che se esse svolgono il servizio dotati di arma è al solo scopo di svolgere altre funzioni, il cui esercizio può interferire con quello a loro assegnato. In particolare la norma appare ragionevole in quanto finalizzata ad impedire che i volontari svolgano contemporaneamente l’attività di cacciatori e di vigilanti sugli altri cacciatori, in quanto in questo modo si crea un palese conflitto di interessi.

A ciò si aggiunge che coloro che si rivolgono alle guardie ecologiche non sono in grado distinguere il titolo del possesso dell’arma e quindi possono ritenere che esse possano utilizzare l’arma per funzioni d’ufficio. E’ chiaro infatti che il possesso dell’arma crea una indebita commistione tra attività e funzioni diverse, che permette alle guardie ecologiche volontarie di creare l’apparenza dell’appartenenza ad un corpo armato di tutela della natura, qual è il Corpo Forestale dello Stato, che costituisce evidentemente una forma mascherata di usurpazione di funzioni.

La norma regolamentare provinciale, invece, ispirandosi alla distinzione tra le funzioni, tutela la corretta distinzione tra le funzioni locali e quelle degli organi di polizia. Il possesso dell’arma infatti è il segno del potere di limitazione della libertà personale anche con mezzi coercitivi che spetta in uno stato democratico solo ad organi specifici che sono resi riconoscibili ai cittadini dal possesso di particolari divise e distintivi. Il possesso dell’arma in servizio dev’essere quindi legittimata esclusivamente dalla funzione svolta e può essere riconosciuta solo a quei soggetti che nello svolgimento della funzione portano una divisa e degli strumenti, quali le armi od altro, che sono strettamente connessi allo svolgimento della funzione.

In definitiva quindi il ricorso va respinto in quanto l’uso per scopo esclusivamente personale dell’arma da parte delle guardie giurate volontarie non è riconoscibile dai terzi e, di conseguenza, crea apparenze ingannevoli nei terzi soggetti al potere di vigilanza delle guardie stesse, oltre a creare disparità di trattamento tra i cacciatori.

Sussistono comunque giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Alberto Di Mario, Primo Referendario, Estensore

Antonio De Vita, Primo Referendario

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/07/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)