Rifiuti da demolizione e costruzione, i centri di raccolta possono continuare a riceverli
Le modifiche apportate dal D. Lgs 116/2020 non hanno escluso la possibilità di gestire gli inerti tramite il servizio pubblico

di Rosa BERTUZZI e Isacco BARBUTI


A seguito dell’entrata in vigore del D. lgs 116/2020, che ha modificato l’art. 184 del Testo Unico Ambientale, a partire dal 01 gennaio 2021, riscrivendo la definizione di rifiuti speciali, ricomprendendovi anche i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, è emersa la necessità di chiarire se anche in vigenza della nuova ‘Circular Economy’ è da considerarsi legittima la prassi di conferire tali tipologie di rifiuti presso i centri di raccolta comunali, qualora gli stessi provenissero da piccoli interventi edili. Per rispondere alla domanda, solo apparentemente scontata, occorre ripercorrere l’evoluzione normativa relativa ai centri di raccolta, partendo dai primi decreti di attuazione del T.U.A. Il Ministro dell'Ambiente ha adottato il decreto del 08.04.2008, il quale contiene la "disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) [oggi lett. mm)] del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" . Tale decreto contiene l'insieme dei requisiti tecnici a cui i centri di raccolta devono conformarsi, nonchè l'elenco di rifiuti in essi conferibili. Tale elenco comprendeva originariamente 32 tipologie di rifiuti, tutti catalogati con CER 20 oppure con CER 15. Lo stesso elenco è stato successivamente ampliato con un altro decreto del Ministro dell'Ambiente, in data 13.05.2009 il quale ha inserito altre 13 categorie di rifiuti conferibili nei centri di raccolta, tra cui anche i "miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06*  " caratterizzati da CER 17.01.07 oltrechè "rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03*" caratterizzati da codice CER 17.09.04. Precisando in entrambi i casi che tali rifiuti debbano provenire solo "da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione" . Successivamente, con l'entrata in vigore del D. lgs. 116/2020 il legislatore ha introdotto importanti riforme in tema di gestione dei rifiuti, tra cui il nuovo art. 184 del T.U.A. (D. lgs 152/2006), in vigore dal 1 gennaio 2021. In quest'ultima norma, viene inserita la definizione di rifiuti speciali, tra i quali compaiono anche "i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonchè i rifiuti che derivano dalle attività di scavo". Perciò sembrerebbe, a prima vista, che il legislatore, avendo così disposto, abbia inteso escludere dal catalogo dei rifiuti conferibili nei centri di raccolta tutti quelli rientranti nella nuova definizione dell'art. 184 T.U.A. con l'effetto, forse, di abrogare implicitamente quella parte del D.M. del 08.04.2008 in cui prevedeva, al contrario, la conferibilità degli stessi rifiuti nei centri di raccolta. Tuttavia questa linea di pensiero cozza con una ulteriore considerazione. Di fatti, lo stesso D. lgs 116/2020, oltreché modificare l'art. 184, relativo alla definizione dei rifiuti speciali, ha altresì espressamente modificato anche il già citato D.M. 08.04.2008, ma senza togliere alcuna categoria di rifiuti conferibili ai centri di raccolta, anzi, al contrario, aggiungendo ulteriori tre tipologie. Quindi, in realtà, il legislatore, espressamente, con il D. lgs 116/2020 non ha fatto altro che aumentare le categorie di rifiuti conferibili nei centri di raccolta, aggiungendovi "altre frazioni non specificate altrimenti se avviate a riciclaggio (EER 200199); residui della pulizia stradale se avviati a recupero (EER 200303); rifiuti urbani non differenziati (EER 200301)". Quindi non pare giusto sostenere che il legislatore abbia implicitamente abrogato una norma, quando, al contrario, la ha esplicitamente modificata. Dello stesso avviso, anche se sulla base di diverse considerazioni, risulta essere la “Nota esplicativa rifiuti da costruzione e demolizione prodotti da utenze domestiche” della Direzione Generale del Ministero dell’Ambiente del 02 febbraio 2021. Partendo da considerazioni più generali, relative ai principi di tutela ambientale in ambito europeo, tale nota precisa che la tipologia di rifiuti in questione, nell’ambito delle utenze domestiche, è gestibile attraverso il servizio pubblico di raccolta, “per un più coerente avvio alle operazioni di preparazione per il riutilizzo” in conformità con quanto disposto dalla direttiva europea di riferimento (Direttiva UE 2018/851). Con la stessa nota, infatti, il Ministero dell’Ambiente ha precisato che “I rifiuti prodotti in ambito domestico e, in piccole quantità, nelle attività ‘fai da te’, possono essere quindi gestiti alla stregua dei rifiuti urbani ai sensi dell’articolo 184, comma 1, del D. lgs 152/2006 e, pertanto, potranno continuare ad essere conferiti presso i centri di raccolta comunali, in continuità con le disposizioni del Decreto Ministeriale 8 aprile 2008 e s.m.i, recante ‘Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato”. Resta comunque ferma la disciplina dei rifiuti speciali prodotti dalle attività di imprese di costruzione e demolizione nei casi di intervento in ambito domestico di imprese artigianali, iscritte alla categoria 2-bis dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali (produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano la raccolta e il trasporto di tali rifiuti in quantità non superiori a 30 Kg o 30 litri al giorno) le quali potranno provvedere al trasporto degli inerti da demolizione, in piccoli quantitativi, al fine del conferimento presso i centri di raccolta, anche tramite il semplice D.d.T (Documento di Trasporto) in luogo del Formulario di Identificazione. “Riguardo alle quantità da conferire al servizio pubblico, si richiama il regime semplificato per il trasporto di piccoli quantitativi di rifiuti derivanti da attività di manutenzione, consentendo in alternativa al formulario di trasporto, di uitilizzare un Documento di Trasporto (DdT) che contenga tutte le informazioni necessarie alla tracciabilità del materiale […] di cui all’art. 193, comma 7 del decreto legislativo 152/2006”. Quindi, in conclusione, il Ministero dell’ambiente, con la nota in esamina, non solo ha confermato la conferibilità, presso i centri di raccolta comunali, dei rifiuti costituiti da inerti da demolizione e costruzione prodotti dai privati nell’ambito dei propri lavori ‘fai da te’, ma ha altresì previsto le stesse modalità di gestione anche per gli inerti prodotti dai professionisti di imprese artigianali nei casi di intervento in ambito domestico, precisando per questi ultimi la possibilità di utilizzare, a scelta alternativa, il Docoumento di Trasporto o il Formulario di identificazione.