TAR Veneto, Sez. III, n. 861, del 18 giugno 2014
Caccia e animali.Legittimità revoca licenza di porto di fucile per aver partecipato (senza sparare) alla caccia al cinghiale in ore notturne

Il ricorrente insieme ad altro soggetto ha esercitato la caccia in ore notturne abbattendo una femmina di cinghiale, ad una distanza di dieci metri dalla strada comunale. L’attività di concorso è sussistita anche se non è stato personalmente il ricorrente a premere il grilletto dell’arma che ha ucciso il cinghiale. Si è prodigato nella ricerca dell’animale subito dopo lo sparo, assicurando che la preda fosse rinvenuta, scuoiata ed eviscerata, ha dunque posto in essere una condotta che giustifica il giudizio di non affidabilità nell’uso delle armi, infatti se ha partecipato, sia pure senza sparare, all’illecita attività di caccia, si può certamente desumere che egli non avrebbe remore a sparare egli stesso nelle medesime illecite circostanze. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 00861/2014 REG.PROV.COLL.

N. 02166/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2166 del 2009, proposto da: 
….. rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio…, con domicilio eletto presso Giorgio Pinello in Venezia, San Polo, 3080/L;

contro

U.T.G. - Prefettura di Treviso, Questura di Treviso; Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Venezia, San Marco, 63;

per l'annullamento

dei provvedimenti con cui è stato fatto divieto al ricorrente di detenere armi e munizioni ed è stata revocata la licenza di porto di fucile;



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 giugno 2014 il dott. Marco Morgantini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con il primo provvedimento impugnato è stato fatto divieto al ricorrente di detenere armi e munizioni.

La motivazione del provvedimento impugnato fa riferimento alle seguenti circostanze.

Il ricorrente si è reso responsabile, insieme ad altro soggetto, per avere esercitato la caccia in ore notturne, abbattendo una femmina di cinghiale, specie non cacciabile per il calendario regionale del Veneto, ad una distanza di dieci metri dalla strada comunale.

L’attività di concorso svolta dal ricorrente è sussistita anche se non è stato personalmente il ricorrente a premere il grilletto dell’arma che ha ucciso il cinghiale. Nella motivazione del provvedimento impugnato si legge infatti che la partecipazione del ricorrente si è evidenziata nella circostanza che egli si è prodigato nella ricerca dell’animale subito dopo lo sparo, assicurando che la preda fosse rinvenuta, scuoiata ed eviscerata.

Il collegio ritiene infondato il ricorso proposto avverso il provvedimento di divieto di detenzione armi.

Infatti l’amministrazione ha dimostrato adeguatamente che il ricorrente ha concorso nell’illecita azione di caccia descritta nella motivazione del provvedimento impugnato.

Il ricorrente ha dunque posto in essere una condotta che giustifica il giudizio, operato dall’amministrazione, di non affidabilità nell’uso delle armi. Infatti se il ricorrente ha partecipato, sia pure senza sparare, all’illecita attività di caccia, si può certamente desumere che egli non avrebbe remore a sparare egli stesso nelle medesime illecite circostanze.

Il provvedimento di revoca della licenza di porto di fucile è meramente consequenziale rispetto all’ordine di divieto di detenzione armi e dunque non sussistono i lamentati vizi di invalidità derivata.

Il ricorso è pertanto infondato.

La complessità del giudizio di non affidamento nell’uso delle armi consente di compensare le spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Di Nunzio, Presidente

Stefano Mielli, Consigliere

Marco Morgantini, Consigliere, Estensore

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/06/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)