LO SCARICO CONSORTILE
di Luigi Fanizzi

 

Il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (cd TUA), al secondo periodo dell’art. 124, comma 2, prevede che:

 

Ove uno o più stabilimenti conferiscano, tramite condotta, ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro attività, oppure qualora tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per leffettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, lautorizzazione è rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli titolari delle attività suddette e del gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni di cui alla parte III del TUA.”

 

Con il D. Lgs. n. 152/2006, dunque, si disciplina meglio e più espressamente il caso, frequente nella pratica, di uno scarico consortile (disciplinato per la prima volta dal D. Lgs. n. 152/99), autonomamente e separatamente autorizzato, rispetto alle singole immissioni degli insediamenti produttivi che vi confluiscono.

 

La novità rilevante è costituita dalla possibilità che l’autorizzazione sia rilasciata solo in capo al consorzio medesimo. Il che se da un lato sgrava dai relativi oneri formali e burocratici i singoli consorziati, dall’altro mantiene ferme le responsabilità dei singoli titolari delle attività, in caso di violazione delle disposizioni di cui alla parte terza del TUA. La nuova disciplina, quindi, non consente la possibilità, anche penale, per eventuali illeciti connessi allo scarico, inclusi eventuali superamenti dei valori limite tabellari, ove sia, comunque, ravvisata, in capo ai singoli conferenti una qualche forma di corresponsabilità a titolo di colpa o dolo.

 

Sugli aspetti più propriamente connessi alla responsabilità penale del gestore dell’impianto consortile (rete fognaria ed impianto di trattamento delle acque reflue) e su quella dei singoli consorziati, nonché alla possibilità di delegare determinate funzioni, fa fede il contratto consortile (vedasi l’istituto dottrinale e giurisprudenziale della delega di funzioni). Se tuttavia il contratto consortile non potrà prevedere nessun accordo per limitare od escludere l’accertamento delle responsabilità penali ed amministrative tra le singole società consorziate e la società consortile, potrà, invece, regolare gli aspetti relativi alla limitazione della responsabilità civile e le conseguenti reciproche garanzie.

 

La giurisprudenza ha, del resto, sempre teso ad attribuire una responsabilità concorrente al titolare del singolo scarico industriale ed a quello dell’impianto consortile, nel presupposto che competa, comunque, a quest’ultimo una funzione di monitoraggio e controllo sulla qualità delle acque reflue conferite all’impianto consortile.

 

In sintesi, quindi, si riportano i punti salienti del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (cd TUA) di cui all’art. 124, comma 2,:

 

  1. qualora uno o più stabilimenti conferiscano tramite condotta ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro attività, l'autorizzazione è rilasciata in capo al titolare dello scarico finale;

  2. qualora sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al titolare del Consorzio;

  3. uno o più stabilimenti effettuino scarichi in comune senza essersi costituiti in consorzio, l'autorizzazione è rilasciata al titolare dello scarico finale;

 

 

 

  1. Le condotte fognarie dell’agglomerato consortile non costituiscono normale rete fognaria ossia sistemi di condotte per la raccolta ed il convogliamento delle acque reflue urbane, con l’eccezione della rete di condotte separate adibite alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale, dotate o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia assibilabili, in tutto e per tutto, alle acque reflue urbane;

  2. al Consorzio (a tutti gli effetti di legge, unico titolare dell’autorizzazione allo scarico), non è attribuita alcuna podestà autorizzativa per l’immissione delle acque reflue prodotte e conferite, tramite condotta, dalle imprese ubicate in detto agglomerato industriale, nel sistema fognario consortile. I permessi, ai suddetti allacci, in tale sistema di condotte, rilasciate dal Consorzio, hanno, pertanto, mera validità "interna" e servono a regolare il rapporto, in ambito privatistico, tra il Consorzio-Gestore del sistema integrato (fognatura e/o depuratore) e la singola impresa ad esso allacciata (atti, cioè, di tipo contrattuale ed amministrativo);

  3. il sistema consortile (fognario e/o depurativo), va normalmente considerato come unico “stabilimento” nel quale le immissioni delle singole imprese, effettuate tramite condotta, costituiscono immissioni parziali di acque reflue industriali;

  4. l'autorizzazione allo scarico finale, del sistema integrato del Consorzio (rilasciata dalla Provincia o dall’Autorità d’Ambito), ai sensi e per gli effetti del citato TUA, solleva le imprese ad esso allacciate, dall’obbligo di un’espressa e distinta autorizzazione, in deroga al criterio generale;

  5. l'immissione di sostanze pericolose, di una singola impresa, allacciata al sistema fognario del Consorzio, può essere equiparato ad una immissione parziale di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose di cui all'art. 101, c. 4, TUA (ciò giustifica il fatto per il quale si applica, per il caso di cui all'art. 124, c. 2, TUA, a norma dell'art. 108, c. 5, TUA, la riduzione dei limiti di emissione, tenendo conto della diluizione operata dalla miscelazione delle diverse acque reflue industriali);

  6. nelle ipotesi contemplate dall’art. 124, comma 2 del TUA, a fronte di un superamento dei limiti tabellari, dovrà essere identificato il soggetto che ha determinato, in concreto, la violazione. Nel caso non sia possibile risalire a chi ha contribuito alla commissione dell'illecito, la responsabilità ricade sul Consorzio (unico titolare dello scarico finale), il quale ha pertanto l’onere di vigilare e controllare che le singole immissioni delle imprese allacciate, avvengano nel rispetto delle prescrizioni dettate dal TUA e secondo quanto stabilito nell’autorizzazione allo scarico;

  7. ) Il Consorzio non è soggetto competente ai sensi dell'art. 107, c. 1, in quanto soggetto non Gestore del Servizio Idrico Integrato (rete idrica, rete fognaria ed impianto di trattamento delle acque reflue urbane);

  8. dal summenzionato art. 124, c. 2 del TUA, deriverebbe una non sostanziale applicabilità della sanzione art. 137, c. 5 per una violazione dei limiti delle sostanze di Tabella 5 nei sistemi di condotte fognarie (ad eccezione della rete di condotte separate adibite alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento), non classificate normalmente, come detto, rete fognaria (anche perché un'immissione di un'acqua reflua industriale, recapitata in un sistema di fognatura consortile, non è “normalmente” definibile come scarico).