DECRETO LEGISLATIVO 31 gennaio 2007, n.47
  Attuazione della direttiva 2004/68/CE che stabilisce norme di polizia sanitaria 
  per le importazioni e il transito nella Comunita' di determinati ungulati vivi, 
  che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per
  l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
  alle Comunita' europee. (Legge comunitaria 2005), ed in particolare
  gli articoli 1 e 3;
  Vista la direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004,
  che stabilisce norme di polizia sani-taria per le importazioni e il
  transito nella Comunita' di determinati ungulati vivi, che modifica
  le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva
  72/462/CEE;
  Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, recante
  attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE relative ai
  controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su
  prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari,
  e successive modificazioni;
  Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, recante
  attuazione delle direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE relative
  all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali in
  provenienza da Paesi terzi e introdotti nella Comunita' europea, e
  successive modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994,
  n. 243, recante attuazione della direttiva 90/426/CEE relativa alle
  condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti e le
  importazioni di equini di provenienza dai Paesi terzi, con le
  modifiche apportate dalla direttiva 92/36/CEE;
  Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 633, recante
  attuazione della direttiva 92/65/CEE che stabilisce norme sanitarie
  per gli scambi e le importazioni nella Comunita' di animali, sperma,
  ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di
  polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui
  all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE, e successive
  modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n.
  231, recante regolamento di attuazione delle direttive 83/91/CEE,
  88/289/CEE e 91/266/CE relative a problemi sanitari e di polizia
  sanitaria in materia di importazione di animali, delle specie bovina
  e suina, e di carni fresche in provenienza da Paesi terzi, nonche' di
  ricerca delle trichine nelle carni fresche di animali domestici della
  specie suina;
  Visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del
  Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per
  l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine
  animale destinati al consumo umano;
  Vista la decisione 2004/211/CE della Commissione, del 6 gennaio
  2004, che stabilisce l'elenco dei Paesi terzi e delle parti di
  territorio dei Paesi da cui gli Stati membri autorizzano le
  importazioni di equidi vivi, nonche' di sperma, ovuli ed embrioni
  della specie equina e che modifica le decisioni 93/195/CEE e
  94/63/CE;
  Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 117, recante
  attuazione della direttiva 2002/99/CE che stabilisce norme di polizia
  sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e
  l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo
  umano;
  Visto il decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432, recante
  attuazione delle direttive 93/118/CE e 96/43/CE che modificano e
  codificano la direttiva 85/73/CE in materia di finanziamento delle
  ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni
  prodotti di origine animale;
  Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
  adottata nella riunione del 10 novembre 2006;
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
  lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
  reso nella seduta del 30 novembre 2006;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
  riunione del 25 gennaio 2007;
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
  della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della
  giustizia, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali e
  le autonomie locali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
 Art. 1.
  Oggetto e ambito di applicazione
 1. Il presente decreto stabilisce le norme di polizia sanitaria
  applicabili all'introduzione e al transito nella Comunita' degli
  ungulati vivi di cui all'allegato I.
 
  Avvertenza:
 Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
  dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
  dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
  disposizioni sulla promulgazione delle legge,
  sull'emanazione del decreti del Presidente della Repubblica
  e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
  approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
  fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
  modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
  invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
  qui trascritti.
  Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di
  pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
  europee (GUCE).
Note alle premesse:
 - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
  l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
  delegato al Governo se non con determinazione dei principi
  e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
  oggetti definiti.
  - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
  al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
  leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
  regolamenti.
  - Il testo degli articoli 1 e 3 della legge 25 gennaio
  2006, n. 29 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi
  derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
  europee. Legge comunitaria 2005), e' il seguente:
  «Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
  direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad
  adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di
  entrata in vigore della presente legge, i decreti
  legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
  alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati
  A e B.
  2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
  dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
  proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
  Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con
  competenza istituzionale prevalente per la materia, di
  concerto con i Ministri degli affari esteri, della
  giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri
  Ministri interessati in relazione all'oggetto della
  direttiva.
  3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
  attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui
  all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
  sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle
  direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo
  l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
  alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
  perche' su di essi sia espresso il parere dei competenti
  organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di
  trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del
  parere. Qualora il termine per l'espressione del parere
  parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi
  termini previsti dai commi 4 e 9, scadano nei trenta giorni
  che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o
  5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di
  novanta giorni.
  4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
  attuazione della direttiva 2003/123/CE, della direttiva
  2004/9/CE, della direttiva 2004/36/CE, della direttiva
  2004/49/CE, della direttiva 2004/50/CE, della direttiva
  2004/54/CE, della direttiva 2004/80/CE, della direttiva
  2004/81/CE, della direttiva 2004/83/CE, della direttiva
  2004/113/CE della direttiva 2005/14/CE, della direttiva
  2005/19/CE, della direttiva 2005/28/CE, della direttiva
  2005/36/CE e della direttiva 2005/60/CE sono corredati
  dalla relazione tecnica di cui all'art. 11-ter, comma 2,
  della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
  modificazioni. Su di essi e' richiesto anche il parere
  delle Commissioni parlamentari competenti per i profili
  finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
  condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
  garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della
  Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
  dei necessari elementi integrativi di informazione, per i
  pareri definitivi delle Commissioni competenti per i
  profili finanziari, che devono essere espressi entro venti
  giorni.
  5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
  di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
  rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla
  presente legge, il Governo puo' emanare, con la procedura
  indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e
  correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del
  comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.
  6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del
  decreto legislativo di cui al comma 1 adottato per
  l'attuazione della direttiva 2004/109/CE, di cui
  all'allegato B, il Governo, nel rispetto dei principi e
  criteri direttivi di cui all'art. 3 e con la procedura
  prevista dal presente articolo, puo' emanare disposizioni
  integrative e correttive al fine di tenere conto delle
  eventuali disposizioni di attuazione adottate dalla
  Commissione europea secondo la procedura di cui all'art.
  27, paragrafo 2, della medesima direttiva.
  7. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
  comma, della Costituzione e dall'art. 16, comma 3, della
  legge 4 febbraio 2005, n. 11, si applicano le disposizioni
  di cui all'art. 11, comma 8, della medesima legge n. 11 del
  2005.
  8. Il Ministro per le politiche comunitarie, nel caso
  in cui una o piu' deleghe di cui al comma 1 non risulti
  ancora esercitata trascorsi quattro mesi dal termine
  previsto dalla direttiva per la sua attuazione, trasmette
  alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una
  relazione che dia conto dei motivi addotti dai Ministri con
  competenza istituzionale prevalente per la materia a
  giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche
  comunitarie ogni quattro mesi informa altresi' la Camera
  dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di
  attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle
  province autonome nelle materie di loro competenza.
  9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
  parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
  contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
  attuazione delle direttive comprese negli allegati A e B,
  ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali
  modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato
  della Repubblica. Decorsi trenta giorni dalla data di
  ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di
  nuovo parere.».
  «Art. 3 (Principi e criteri direttivi generali della
  delega legislativa). - 1. Salvi gli specifici principi e
  criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui al
  capo II e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da
  attuare, i decreti legislativi di cui all'art. 1 sono
  informati ai seguenti principi e criteri direttivi
  generali:
  a) le amministrazioni direttamente interessate
  provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
  ordinarie strutture amministrative;
  b) ai fini di un migliore coordinamento con le
  discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
  normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
  modificazioni alle discipline stesse, fatte salve le
  materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti
  oggetto di semplificazione amministrativa;
  c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
  vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
  disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
  previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
  alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
  nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000
  euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
  alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
  ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
  protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
  alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
  pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
  dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
  infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'.
  Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
  dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
  alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
  legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
  competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
  del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
  superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
  ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli
  sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi
  previsti, le sanzioni sopra indicate sono determinate nella
  loro entita', tenendo conto della diversa potenzialita'
  lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione
  presenta in astratto, di specifiche qualita' personali del
  colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri
  di prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del
  vantaggio patrimoniale che l'infrazione puo' recare al
  colpevole o alla persona o all'ente nel cui interesse egli
  agisce. Entro i limiti di pena sopra indicati sono previste
  sanzioni identiche a quelle eventualmente gia' comminate
  dalle leggi vigenti per le violazioni omogenee e di pari
  offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
  decreti legislativi;
  d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
  che non riguardano l'attivita' ordinaria delle
  amministrazioni statali o regionali possono essere previste
  nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per
  dare attuazione alle direttive nei soli limiti occorrenti
  per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle
  direttive stesse; alla relativa copertura, nonche' alla
  copertura delle minori entrate eventualmente derivanti
  dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia
  possibile fare fronte con i fondi gia' assegnati alle
  competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo
  di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987,
  n. 183, per un ammontare complessivo non superiore a 50
  milioni di euro;
  e) all'attuazione di direttive che modificano
  precedenti direttive gia' attuate con legge o con decreto
  legislativo si procede, se la modificazione non comporta
  ampliamento della materia regolata, apportando le
  corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
  legislativo di attuazione della direttiva modificata;
  f) i decreti legislativi assicurano in ogni caso che,
  nelle materie oggetto delle direttive da attuare, la
  disciplina sia pienamente conforme alle prescrizioni delle
  direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali
  modificazioni comunque intervenute fino al momento
  dell'esercizio della delega;
  g) quando si verifichino sovrapposizioni di
  competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano
  coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i
  decreti legislativi individuano, attraverso le piu'
  opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
  sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale
  collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri
  enti territoriali, le procedure per salvaguardare
  l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la
  celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione
  amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
  responsabili.».
  - La direttiva 2004/68/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
  30 aprile 2004, n. L 139.
  - La direttiva 90/426/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
  18 agosto 1990, n. L 224.
  - La direttiva 92/65/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
  14 settembre 1992, n. L 268.
  - La direttiva 72/462/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
  31 dicembre 1972, n. L 302.
  - Il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, reca:
  «Attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE
  relative ai controlli veterinari e zootecnici di taluni
  animali vivi e su prodotti di origine animale applicabili
  negli scambi intracomunitari».
  - La direttiva 89/662/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
  30 dicembre 1989, n. L 395.
  - La direttiva 90/425/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
  18 agosto 1990, n. L 224.
  - Il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, reca:
  «Attuazione della direttiva 90/675/CEE e della direttiva
  90/675/CEE relative all'organizzazione dei controlli
  veterinari su prodotti e animali in provenienza da Paesi
  terzi e introdotti nella Comunita' europea.».
  - La direttiva 90/675/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
  31 dicembre 1990, n. L 373.
  - La direttiva 91/496/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
  24 settembre 1991, n. L 268.
  - Il decreto del Presidente della Repubblica
  11 febbraio 1994, n. 243, reca: «Regolamento recante
  attuazione della direttiva 90/426/CEE relativa alle
  condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i
  movimenti e le importazioni di equini di provenienza dai
  Paesi terzi, con le modifiche apportate dalla direttiva
  92/36/CEE.».
  - La direttiva 90/426/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
  18 agosto 1990, n. L 224.
  - La direttiva 92/36/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
  10 giugno 1992, n. 157.
  - Il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 633,
  reca: «Attuazione della direttiva 92/65/CEE che stabilisce
  norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella
  Comunita' di animali, sperma, ovuli ed embrioni non
  soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia
  sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui
  all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE.».
  - Il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo
  1992, n. 231, abrogato dal presente decreto, recava:
  «Regolamento di attuazione delle direttive 83/91/CEE,
  88/289/CEE e 91/266/CEE relative a problemi sanitari e di
  polizia sanitaria in materia di importazione di animali,
  della specie bovina e suina, e di carni fresche in
  provenienza da Paesi terzi, nonche' di ricerca delle
  trichine nelle carni fresche di animali domestici della
  specie suina.».
  - La direttiva 83/91/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
  5 marzo 1983, n. L 59.
  - La direttiva 88/289/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
  18 maggio 1988, n. L 124.
  - La direttiva 9l/266/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
  29 maggio 1991, n. L 134.
  - Il Regolamento (CE) n. 854/2004 e' pubblicato nella
  G.U.C.E. 30 aprile 2004, n. L 139.
  - La decisione 2004/211/CE della Commissione e'
  pubblicata nella G.U.C.E. 11 marzo 2004, n. L 73.
  - La decisione 93/195/CEE della Commissione e'
  pubblicata nella G.U.C.E. 6 aprile 1993, n. L 86.
  - La decisione 94/63/CE della Commissione e' pubblicata
  nella G.U.C.E. 2 febbraio 1994, n. L 28.
  - Il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 117, reca:
  «Attuazione della direttiva 2002/99/CE che stabilisce norme
  di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione,
  la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine
  animale destinati al consumo umano.».
  - La direttiva 2002/99/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
  23 gennaio 2003, n. L 18.
  - Il decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432,
  reca: «Attuazione delle direttive 93/118/CE e 96/43/CE che
  modificano e codificano la direttiva 85/73/CEE in materia
  di finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari
  degli animali vivi e di taluni prodotti di origine
  animale».
  - La direttiva 93/118/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
  31 dicembre 1993, n. L 340.
  - La direttiva 96/43/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
  1° luglio 1996, n. L 162.
  - La direttiva 85/73/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
  5 febbraio 1985, n. L 32.
 Art. 2.
  Definizioni
 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
  a) Paesi terzi: i Paesi diversi dagli Stati membri dell'Unione
  europea e i territori degli Stati membri ai quali non si applicano le
  direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE, recepite nell'ordinamento interno
  con il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive
  modificazioni;
  b) Paese terzo autorizzato: un Paese terzo o una parte di un
  Paese terzo in provenienza dal quale e' autorizzata l'introduzione
  nella Comunita' degli ungulati di cui all'allegato I, in quanto
  presente nell'elenco predisposto in sede comunitaria ai sensi della
  decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, o nelle sue
  successive modificazioni;
  c) veterinario ufficiale: i veterinari autorizzati
  dall'amministrazione veterinaria di un Paese terzo ad effettuare
  ispezioni sanitarie su animali vivi e a procedere al rilascio di una
  certificazione ufficiale;
  d) ungulati: gli animali elencati nell'allegato I.
 
  Note all'art. 2:
  - Per le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e per il
  decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, si vedano le
  note alle premesse.
  - La decisione 1999/468/CE del Consiglio e' pubblicata
  nella G.U.C.E. 17 luglio 1999, n. L 184.
 Art. 3.
  Controlli dei posti di ispezione frontaliera
 1. Il personale veterinario dei posti d'ispezione frontaliera, di
  seguito denominati: PIF, di cui al decreto legislativo 3 marzo 1993,
  n. 93, e successive modificazioni, permette l'introduzione e il
  transito degli ungulati solo se provengono da un Paese terzo, o da
  una parte di esso, autorizzato e se gli animali sono stati
  sottoposti, con esito favorevole, ai controlli veterinari previsti
  dal medesimo decreto legislativo n. 93 del 1993 e dalla decisione
  97/794/CEE della Commissione, del 12 novembre 1997, ai fini del
  rilascio del Documento veterinario comune di entrata (DVCE animali)
  di cui al regolamento (CE) n. 282/2004 della Commissione, del
  18 febbraio 2004, e successive modificazioni.
  2. Prima di permettere l'introduzione o il transito degli ungulati
  il personale veterinario dei PIF, nell'ambito dei controlli
  veterinari ad esso demandati, deve in ogni caso verificare:
  a) che l'autorizzazione del Paese terzo non e' sospesa, revocata
  e sottoposta a limitazioni;
  b) l'assenza di provvedimenti e disposizioni che vietino,
  limitino o sospendano, anche temporaneamente, l'introduzione o il
  transito degli ungulati.
  3. Il personale veterinario dei PIF consente l'introduzione o il
  transito anche degli animali autorizzati in deroga in sede
  comunitaria.
 
  Note all'art. 3:
  - Per il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, si
  vedano le note alle premesse.
  - La decisione 97/794/CEE del1a Commissione e'
  pubblicata nella G.U.C.E. 26 novembre 1997, n. L 323.
  - Il Regolamento (CE) n. 282/2004 e' pubblicato nella
  G.U.C.E. 19 febbraio 2004, n. L 49.
 Art. 4.
  Certificazioni veterinarie
 1. Il personale veterinario dei PIF deve verificare, per ogni
  partita di animali presentata per l'introduzione o il transito,
  l'esistenza di un certificato veterinario conforme ai requisiti di
  cui all'allegato II.
  2. Il certificato veterinario attesta che i requisiti stabiliti
  dalla normativa comunitaria in materia di salute degli animali,
  compresi quelli specifici, ove previsti, sono rispettati. Nel caso di
  riconoscimento dell'equivalenza, in materia di salute degli animali,
  delle disposizioni applicate dal Paese terzo rispetto a quelle
  stabilite dalla normativa comunitaria, il certificato veterinario
  puo' attestare anche solo l'esistenza di detta equivalenza.
  3. Il certificato veterinario puo' comprendere dichiarazioni
  richieste in materia di certificazione da altri atti comunitari
  relativi alla salute pubblica, alla salute degli animali e al
  benessere degli animali.
 Art. 5.
  Personale del Ministero della salute da impiegare in occasione di
  ispezioni e controlli disposti dalla Comunita' europea presso Paesi
  terzi
 1. Su richiesta della Commissione europea, il Ministero della
  salute individua tra il proprio personale gli esperti in sanita'
  animale, profilassi internazionale veterinaria o nelle procedure di
  controllo alle importazioni di animali e prodotti di origine animale
  che possono partecipare, insieme agli esperti della stessa
  Commissione e con spese ad integrale carico di quest'ultima, alle
  attivita' di ispezione o controllo nei Paesi terzi.
 Art. 6.
  Spese per l'applicazione delle misure sanitarie e di polizia
  sanitaria conseguenti ai controlli effettuati in occasione o in
  conseguenza dell'introduzione o del transito di ungulati
 1. Le spese relative alle misure sanitarie e di polizia sanitaria
  conseguenti ai controlli effettuati in occasione o in conseguenza
  dell'introduzione o il transito degli animali di cui al presente
  decreto, quali il respingimento, l'abbattimento e la distruzione
  degli animali stessi, nonche' gli accertamenti analitici, anche
  supplementari, o le misure di quarantena, sono a carico
  dell'importatore, secondo modalita' stabilite dalla legislazione
  vigente.
  2. E' obbligato alle spese di cui al comma 1 chiunque introduce o
  fa transitare o detiene animali di cui all'allegato I provenienti dai
  Paesi terzi senza i controlli previsti dal presente decreto.
 Art. 7.
  Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994,
  n. 243
 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n.
  243, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) l'articolo 12 e' sostituito dal seguente:
«Art. 12.
 1. Gli equidi possono essere importati solo se provengono da un
  Paese terzo, o parte di esso, compreso in elenchi predisposti ai
  sensi della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno
  1999.»;
  b) gli allegati F e G sono abrogati.
 
  Note all'art. 7:
  - Per il decreto del Presidente della Repubblica
  11 febbraio 1994, n. 243, si vedano le note alle premesse.
  - Gli allegati F e G del citato decreto del Presidente
  della Repubblica n. 243 del 1994, abrogati dal presente
  decreto recavano; «Allegato F - Colonna speciale equini.
  Allegato G - Parti del territorio dei paesi terzi in
  provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano
  l'importazione di equini».
 Art. 8.
  Modifica al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 633
 1. Al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 633, sono apportate
  le seguenti modificazioni:
  a) l'articolo 1, comma 1, e' sostituito dal seguente:
  «1. Il presente decreto stabilisce le norme di polizia sanitaria
  che disciplinano gli scambi e le importazioni di animali, sperma,
  ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di
  polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui
  all'allegato F.»;
  b) all'articolo 6:
  1) al comma 1, la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
  «e) essere accompagnati dal certificato sanitario conforme al
  modello di cui all'allegato E, parte I, introdotto dal regolamento
  (CE) n. 1282/2002 della Commissione, del 15 luglio 2002, che modifica
  gli allegati della direttiva 92/65/CEE, completato dall'attestato
  riportato nell'allegato G.»;
  2) al comma 4, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
  «b) qualora non provengano da un allevamento rispondente alle
  condizioni di cui alla lettera a), provengono da un'azienda in cui
  non sia stato constatato nessun caso di brucellosi e di tubercolosi
  nei quarantadue giorni precedenti il carico degli animali e nella
  quale i ruminanti abbiano subito, nei trenta giorni precedenti la
  spedizione, con esito negativo, i test per verificare la presenza di
  brucellosi e di tubercolosi.»;
  3) il comma 2 e il comma 3 sono abrogati;
  4) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
  «5. Fino a quando non saranno stabiliti in sede, comunitaria i
  requisiti relativi ai test di cui al comma 4, lettera b), e i criteri
  corrispondenti, restano applicabili le disposizioni vigenti in
  materia.»;
  c) all'articolo 17, comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla
  seguente:
  «a) provengono da un Paese terzo o parte di esso compreso in un
  elenco predisposto in sede comunitaria e, inoltre, per quanto
  concerne lo sperma, gli ovuli e gli embrioni delle specie ovine,
  caprine ed equine, nonche' gli ovuli e gli embrioni delle specie
  suine, da un centro di raccolta anch'esso inserito in un elenco
  stabilito in sede comunitaria che sia in grado di fornire le garanzie
  previste dall'articolo 11;»;
  d) dopo l'allegato E sono aggiunti gli allegati F e G, di cui,
  rispettivamente, agli allegati III e IV al presente decreto.
 
  Nota all'art. 8:
  - Il testo vigente degli articoli 1, 6 e 17 del citato
  decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 633, e' il
  seguente:
  «Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1. Il presente
  decreto stabilisce le norme di polizia sanitaria che
  disciplinano gli scambi e le importazioni di animali,
  sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda
  le condizioni di polizia sanitaria, alle normative
  comunitarie specifiche di cui all'allegato F.
  2. Sono fatte salve le disposizioni adottate nel quadro
  del regolamento CEE n. 3626/1982, relativo all'applicazione
  nella Comunita' della convenzione sul commercio
  internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche
  minacciate di estinzione.
  3. Sono fatte salve le disposizioni nazionali che si
  applicano agli animali da compagnia, senza pregiudizio
  tuttavia della soppressione dei controlli alle frontiere
  con gli Stati membri.
  4. Sono fatte salve, altresi', le disposizioni previste
  all'art. 6 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, come
  modificata dal decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993,
  n. 59.».
  «Art. 6 (Condizioni specifiche per gli ungulati). - 1.
  Gli ungulati diversi da bovini, suini, equidi, ovini e
  caprini, fatto salvo quanto previsto agli articoli 14 e 15
  devono:
  a) essere identificati conformemente all'art. 9,
  comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 gennaio
  1993, n. 28, e successive modifiche;
  b) non essere destinati all'eliminazione nel quadro
  di un programma di eradicazione di una malattia contagiosa;
  c) non essere stati vaccinati contro l'afta
  epizootica e soddisfare i requisiti di cui alla legge
  30 aprile 1976, n. 397, e successive modifiche, al decreto
  del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 229, e al
  decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n.
  230, e successive modifiche;
  d) provenire da una azienda in cui abbiano
  soggiornato sin dalla nascita o negli ultimi trenta giorni
  precedenti la spedizione, azienda che abbia i requisiti di
  cui all'art. 3, comma 1, lettere b) e c), della legge
  30 aprile 1976, n. 397, e successive modifiche, e non sia
  oggetto di alcuna misura di polizia sanitaria, in
  particolare di quelle adottate in applicazione del decreto
  del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 229, e
  successive modifiche, o del decreto del Presidente della
  Repubblica 30 dicembre 1992, n. 556, e successive
  modifiche;
  e) essere accompagnati dal certificato sanitario
  conforme al modello di cui all'allegato E, parte I,
  introdotto dal regolamento (CE) n. 1282/2002 della
  Commissione, del 15 luglio 2002, che modifica gli allegati
  della direttiva 92/65/CEE, completato dall'attestato
  riportato nell'allegato G.
  2.-3 (Abrogati).
  4. Oltre a quanto prescritto ai commi 1 e 2, i
  ruminanti:
  a) devono provenire da un allevamento ufficialmente
  indenne da tubercolosi e ufficialmente indenne o indenne da
  brucellosi e soddisfare, per quanto riguarda le norme di
  polizia sanitaria, i requisiti previsti dall'art. 3,
  lettere c), d), e), g) e h), della legge 30 aprile 1976, n.
  397, e successive modifiche, per i bovini o quelli di cui
  all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
  30 dicembre 1992, n. 556, e successive modifiche, per gli
  ovini ed i caprini;
  b) qualora non provengano da un allevamento
  rispondente alle condizioni di cui alla lettera a),
  provengono da un'azienda in cui non sia stato constatato
  nessun caso di brucellosi e di tubercolosi nei quarantadue
  giorni precedenti il carico degli animali e nella quale i
  ruminanti abbiano subito, nei trenta giorni precedenti la
  spedizione, con esito negativo, i test per verificare la
  presenza di brucellosi e di tubercolosi.
  5. Fino a quando non saranno stabiliti in sede
  comunitaria i requisiti relativi ai test di cui al comma 4,
  lettera b), e i criteri corrispondenti, restano applicabili
  le disposizioni vigenti in materia.
  6. Oltre a quanto prescritto ai commi 1 e 2, i suini:
  a) devono provenire da una zona non sottoposta a
  restrizioni per la peste suina africana;
  b) devono provenire da una azienda non soggetta a
  restrizioni per la peste suina classica;
  c) devono provenire da un allevamento indenne da
  brucellosi e devono soddisfare i particolari requisiti di
  polizia sanitaria previsti per gli animali della specie
  suina dalla legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive
  modifiche;
  d) qualora non provengano da un allevamento conforme
  alle disposizioni di cui alla lettera c), devono essere
  stati sottoposti, nei trenta giorni precedenti la
  spedizione, con esito negativo, ad un test teso a
  dimostrare l'assenza di anticorpi contro la brucellosi.
  «Art. 17 (Misure sanitarie alle importazioni). - 1. Gli
  animali e lo sperma, gli ovuli e gli embrioni, di cui
  all'art. 11, possono essere importati solo se:
  a) provengono da un Paese terzo o parte di esso
  compreso in un elenco predisposto in sede comunitaria e,
  inoltre, per quanto concerne lo sperma, gli ovuli e gli
  embrioni delle specie ovine, caprine ed equine, nonche' gli
  ovuli e gli embrioni delle specie suine, da un centro di
  raccolta anch'esso inserito in un elenco stabilito in sede
  comunitaria che sia in grado di fornire le garanzie
  previste dall'art. 11;
  b) sono accompagnati da un certificato sanitario
  firmato dalla competente autorita' del paese esportatore e
  conforme al modello predisposto in sede comunitaria, che
  attesti che gli animali, lo sperma, gli ovuli e gli
  embrioni soddisfano le condizioni supplementari stabilite
  dalla Commissione europea od offrono le garanzie
  equivalenti eventualmente richieste o provengono da centri;
  organismi, istituti o centri di raccolta riconosciuti che
  offrono le citate condizioni o garanzie.
  2. Il Ministero della sanita' cura la pubblicazione
  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana degli
  elenchi di cui al comma 1, lettera a), e dei modelli di
  certificato sanitario di cui al comma 1, lettera b).
  3. In attesa degli elenchi di cui al comma 1,
  lettera a), si applicano le disposizioni nazionali in
  materia di accertamento dei requisiti sanitari nei Paesi
  terzi.».
 Art. 9.
  Abrogazioni
 1. Il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n.
  231, e successive modifiche, e' abrogato.
  2. Le modalita' di applicazione stabilite nelle decisioni in
  applicazione della direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del
  12 dicembre 1972, per l'importazione di animali vivi, carni e
  prodotti a base di carne elencate nell'allegato V del presente
  decreto, rimangono in vigore fino a quando non sono sostituite dalle
  misure stabilite in sede comunitaria in applicazione della direttiva
  2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, dei regolamenti (CE) n.
  852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004,
  n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile
  2004, e n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
  29 aprile 2004, nonche' della direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del
  16 dicembre 2002.
  3. L'articolo 6 del decreto del Ministero della sanita' in data
  10 ottobre 1994, pubblicato nel supplemento ordinano alla Gazzetta
  Ufficiale n. 299 del 23 dicembre 1994, e' abrogato.
 
  Note all'art. 9:
  - Per il decreto del Presidente della Repubblica
  1° marzo 1992, n. 231, si vedano le note alle premesse.
  - Per le direttive 72/462/CEE, 2004/68/CE, 2002/99/CE e
  per il regolamento 854/2004 si vedano le note alla
  premesse.
  - Il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento
  europeo e del Consiglio e' pubblicato nella G.U.C.E.
  30 aprile 2004, n. L 139.
  - Il regolamento (CE) 853/2004 del Parlamento e del
  Consiglio e' pubblicato nella G.U.C.E. 30 aprile 2004, n. L
  139 e sostituito in base alla rettifica pubblicata nella
  G.U.C.E. 25 giugno 2004, n. L 226.
  - Il decreto del Ministro della sanita' in data
  10 ottobre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla
  Gazzetta Ufficiale n. 299 del 23 dicembre 1994, reca:
  «Norme per lo scambio intracomunitario e per l'importazione
  dai Paesi terzi di equidi vivi.».
 Art. 10.
  Sanzioni
 1. L'interessato al carico che omette di effettuare le notifiche
  dell'arrivo dell'animale o degli animali, in conformita' a quanto
  prescritto all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.
  282/2004 della Commissione, del 18 febbraio 2004, e successive
  modificazioni, e' soggetto al pagamento di una sanzione
  amministrativa pecuniaria da 1000 euro a 6000 euro.
 
  Nota all'art. 10:
  - Per il regolamento (CE) n. 282/2004 si vedano le note
  all'art. 3.
 Art. 11.
  Clausola di invarianza finanziaria
 1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri,
  ne' minori entrate, a carico della finanza pubblica.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
  nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
  italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
  osservare.
  Dato a Roma, addi' 31 gennaio 2007
  NAPOLITANO
 Prodi, Presidente del Consiglio dei
  Ministri
  Bonino, Ministro per le politiche
  europee
  Turco, Ministro della salute
  D'Alema, Ministro degli affari esteri
  Mastella, Ministro della giustizia
  Padoa Schioppa, Ministro dell'economia
  e delle finanze
  Lanzillotta, Ministro per gli affari
  regionali e le autonomie locali
  Visto, il Guardasigilli: Mastella
 Allegato I
  (previsto dall'art. 1)
Specie animali di cui all'articolo 1
=====================================================================| Taxo |
=====================================================================
Ordine | |
---------------------------------------------------------------------
|Famiglia |Generi/Specie
---------------------------------------------------------------------
|Antilocapridi|Antilocapra ssp.
---------------------------------------------------------------------
Artiodattili | |
---------------------------------------------------------------------
| |Addax ssp., Aepyceros ssp., Alceaphus
| |ssp., Ammodorcas ssp., Ammotragus ssp.,
| |Antidorcas ssp., Antilope ssp., Bison
| |ssp., Bos ssp. (compreso Bibos, Novibos,
| |Poephagus), Boselaphus ssp., Bubalus
| |ssp. (compreso Anoa), Budorcas ssp.,
| |Capra ssp., Cephalophus ssp.,
| |Connochaetes ssp., Damaliscus ssp.,
| |(compreso Beatragus), Dorcatragus ssp.,
| |Gazella ssp., Hemitragus ssp.,
| |Hippotragus ssp., Kobus ssp.,
| |Litocranius ssp., Madogua ssp.,
| |Naemorhedus ssp. (compreso Nemorhaedus
| |and Capricornis), Neotragus ssp.,
| |Oremuos ssp., Oreotragus ssp., Oryx
| |ssp., Ourebia ssp., Ovibos ssp., Ovis
| |ssp., Patholops ssp., Pelea ssp.,
| |Procapra ssp., Pseudois ssp., Pseudoryx
| |ssp., Raphicerus ssp., Redunca ssp.,
| |Rupicapra ssp., Saiga ssp.,
| |Sigmoceros-Alecelaphus ssp., Sylvicapra
| |ssp., Syncerus ssp., Taurotragus ssp.,
| |Tetracerus ssp., Tragelaphus ssp.
|Bovidi |(compreso Boocerus).
---------------------------------------------------------------------
|Camelidi |Camelus ssp., Lama ssp., Vicugna ssp.
---------------------------------------------------------------------
| |Alces ssp., Axis-Hyelaphus ssp.,
| |Blastocerus ssp., Capreolus ssp.,
| |Cervus-Rucervus ssp., Dama ssp.,
| |Elaphurus ssp., Hippocamelus ssp.,
| |Hydropotes ssp., Mazama ssp.,
| |Megamuntiacus ssp., Muntiacus ssp.,
| |Odocoileus ssp., Ozotoceros ssp., Pudu
|Cervidi |ssp., Rangifer ssp.
---------------------------------------------------------------------
|Giraffidi |Giraffa ssp., Okapia ssp.
---------------------------------------------------------------------
| |Hexaprotodon- Choeropsis ssp.,
|Ippopotamidi |Hippopotamus ssp.
---------------------------------------------------------------------
|Moschidi |Moschus ssp.
---------------------------------------------------------------------
| |Babyrousa ssp., Hylochoerus ssp.,
| |Phacochoerus ssp., Potamochoerus ssp.,
|Suidi |Sus ssp.
---------------------------------------------------------------------
|Tayassuidi |Catagonus ssp., Pecari-Tayassu ssp.
---------------------------------------------------------------------
|Tragulidi |Hyemoschus ssp., Tragulus-Moschiola ssp.
---------------------------------------------------------------------
Perissodattili| |
---------------------------------------------------------------------
| |Ceratotherium ssp., Dicerorhinus ssp.,
|Rinocerotidi |Diceros ssp., Rhinoceros ssp.
---------------------------------------------------------------------
|Tapiridi |Tapirus ssp.
---------------------------------------------------------------------
Proboscidi |Elefantidi |Elephas ssp., Loxodonta ssp.
Allegato II
  (previsto dall'art. 4)
Requisiti applicabili ai certificati veterinari
 1. Il rappresentante dell'autorita' competente per la spedizione
  responsabile del rilascio del certificato veterinario che accompagna
  una partita di ammali deve firmare il certificato e verificare che su
  ogni suo foglio, qualora composto da piu' pagine, sia apposto il
  timbro ufficiale.
  2. I certificati veterinari devono essere redatti nella lingua o
  nelle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione e in quelle
  dello Stato membro nel quale viene effettuata l'ispezione alla
  frontiera o essere corredati di una traduzione certificata in questa
  o queste lingue. Tuttavia, gli Stati membri possono acconsentire
  all'uso di una lingua ufficiale della Comunita' diversa dalla
  propria.
  3. La versione originale del certificato veterinario deve
  accompagnare le partite di animali al loro ingresso nella Comunita'.
  4. I certificati veterinari devono essere costituiti da:
  a) un unico foglio,
  o
  b) due o piu' pagine facenti parte di un unico foglio
  indivisibile;
  o
  c) una serie di pagine numerate a indicazione del fatto che si
  tratta di una pagina particolare di una serie finita (ad esempio
  «pagina 2 su 4»).
  5. I certificati veterinari devono riportare un numero di
  identificazione unico. Qualora il certificato veterinario sia
  costituito da una serie di pagine, ciascuna di esse deve riportare
  tale numero.
  6. Il certificato veterinario dev'essere rilasciato prima che la
  partita a cui esso si riferisce cessi di essere soggetta al controllo
  dell'autorita' competente del paese d'invio.
  (31) Il testo della presente direttiva e' stato cosi' sostituito
  in base alla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 25 giugno 2004, n. L
  226.
  Allegato III
  (previsto dall'art. 8)
«Allegato F
 Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa
  a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari
  di animali delle specie bovina e suina.
  Direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che
  stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi
  intracomunitari ed alle importazioni di sperma surgelato di ammali
  della specie bovina.
  Direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che
  stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi
  intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di
  animali domestici della specie bovina.
  Direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa
  alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di
  equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi.
  Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che
  stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi
  intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della
  specie suina.
  Direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa
  alle norme di polizia sanitaria per gli scambi in comunitari e le
  importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da
  cova.
  Direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che
  stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione
  di animali e prodotti d'acquacoltura.
  Direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa
  alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi
  intracomunitari di ovini e caprini.
  Direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che
  stabilisce le norme di polizia sanitaria per l'importazione e il
  transito nella Comunita' di determinati ungulati vivi, che modifica
  le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva
  72/462/CEE.».
 Allegato IV
  (previsto dall'art. 8)
«Allegato G
 Io sottoscritto (veterinario ufficiale) certifico che il(i)
  ruminante(i) diverso(i) da quello(i) [1] cui si applica la direttiva
  64/432/CEE e la direttiva 91/68/CEE
  i) appartiene/appartengono [1] alla specie
  ii) sottoposto(i)[1] a esame, hanno[1]/non hanno [1] presentato
  alcun segno clinico delle malattie alle quali e/sono [1] esposto(i)
  [1];
  iii) proviene/provengono [1] da un allevamento [1]/da
  un'azienda [1] ufficialmente indenne da tubercolosi [1]/ufficialmente
  indenne [1] o indenne [1] da brucellosi non soggetto(a) a restrizioni
  per quanto attiene alla peste suina [1] o da un'azienda in cui e/sono
  stato(i) sottoposto(i) [1], con esito negativo, ai test previsti
  dall'art. 6, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 9265CEE.
  [1] Cancellare la dicitura inutile.».
  Allegato V
  (previsto all'art. 9)
Elenco delle decisioni
 2003/56/CE: Decisione della Commissione, del 24 gennaio 2003,
  relativa ai certificati sanitari per l'importazione di animali vivi e
  di prodotti di origine animale dalla Nuova Zelanda (G.U.C.E. L 22 del
  25 gennaio 2003).
  2002/987/CE: Decisione della Commissione, del 13 dicembre 2002,
  che fissa l'elenco degli stabilimenti delle isole Falkland dai quali
  e' autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunita'
  (G.U.C.E. L 344 del 19 dicembre 2002).
  2002/477/CE: Decisione della Commissione, del 20 giugno 2002, che
  stabilisce i requisiti di sanita' pubblica in materia di carni
  fresche e carni fresche di volatili da cortile importate da paesi
  terzi, e che modifica la decisione 94/984/CE (G.U.C.E. L 164 del
  22 giugno 2002).
  2001/600/CE: Decisione della Commissione, del 17 luglio 2001,
  recante misure di protezione applicabili alle importazioni di taluni
  animali provenienti dalla Bulgaria in seguito a un focolaio di febbre
  catarrale degli ovini, recante abrogazione della decisione
  1999/542/CE, recante modifica della decisione 98/372/CE relativa alle
  condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui
  e' subordinata l'importazione di animali vivi delle specie bovina e
  suina provenienti da alcuni paesi europei, in considerazione di
  alcuni aspetti riguardanti la Bulgaria e recante modifica della
  decisione 97/232/CE che modifica l'elenco dei paesi terzi dai quali
  gli Stati membri autorizzano le importazioni di ovini e caprini
  (G.U.C.E. L 210 del 3 agosto 2001).
  2000/159/CE: Decisione della Commissione, dell'8 febbraio 2000,
  relativa all'approvazione provvisoria dei piani di paesi terzi in
  materia di sorveglianza dei residui conformemente alla direttiva
  96/23/CE del Consiglio (G.U.C.E. L 51 del 24 febbraio 2000).
  98/8/CE: Decisione della Commissione, del 16 dicembre 1997, che
  fissa l'elenco degli stabilimenti della Repubblica federale di
  Iugoslavia dai quali e' autorizzata l'importazione di carni fresche
  nella Comunita' (G.U.C.E. L 2 del 6 gennaio 1998).
  97/222/CE: Decisione della Commissione, del 28 febbraio 1997,
  recante l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano
  l'importazione di prodotti a base di carne (G.U.C.E. L 89 del
  4 aprile 1997).
  97/221/CE: Decisione della Commissione, del 28 febbraio 1997, che
  definisce le condizioni di polizia sanitaria e i modelli dei
  certificati veterinari per le importazioni da paesi terzi di prodotti
  a base di carne e che abroga la decisione 91/449/CEE (G.U.C.E. L 89
  del 4 aprile 1997).
  95/427/CE: Decisione della Commissione, del 16 ottobre 1995,
  recante l'elenco degli stabilimenti della Namibia in provenienza dai
  quali e' autorizzata l'importazione dei prodotti a base di carni
  nella Comunita' (G.U.C.E. L 254 del 24 ottobre 1995).
  95/45/CE: Decisione della Commissione, del 20 febbraio 1995,
  recante l'elenco degli stabilimenti della ex Repubblica iugoslava di
  Macedonia in provenienza dai quali e' autorizzata l'importazione di
  carni fresche nella Comunita' (G.U.C.E. L 51 dell'8 marzo 1995).
  94/465/CE: Decisione della Commissione, del 12 luglio 1994,
  recante l'elenco degli stabilimenti del Botswana in provenienza dai
  quali e' autorizzata l'importazione dei prodotti a base di carni
  nella Comunita' (G.U.C.E. L 190 del 26 luglio 1994).
  94/40/CE Decisione della Commissione, del 25 gennaio 1994,
  recante l'elenco degli stabilimenti dello Zimbabwe in provenienza dai
  quali e' autorizzata l'importazione dei prodotti a base di carni
  nella Comunita' (G.U.C.E. L 22 del 27 gennaio 1994).
  93/158/CEE Decisione del Consiglio, del 26 ottobre 1992, relativa
  alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la
  Comunita' economica europea e gli Stati Uniti d'America
  sull'applicazione della direttiva della Comunita' sulle carni in
  provenienza dai paesi terzi, direttiva 72/462/CEE del Consiglio, e
  delle corrispondenti norme statunitensi in materia di scambi di carni
  fresche bovine e suine (G.U.C.E. L 68 del 19 marzo 1993).
  93/26/CEE Decisione della Commissione, dell'11 dicembre 1992,
  recante l'elenco degli stabilimenti della Repubblica della Croazia in
  provenienza dai quali e' autorizzata l'importazione di carni fresche
  nella Comunita' (G.U.C.E. L 16 del 25 gennaio 1993).
  90/432/CEE Decisione della Commissione, del 30 luglio 1990,
  relativa all'elenco degli stabilimenti della Namibia in provenienza
  dai quali e' autorizzata l'importazione di carni fresche nella
  Comunita' (G.U.C.E. L 223 del 18 agosto 1990).
  90/13/CEE Decisione della Commissione, del 20 dicembre 1989,
  relativa alla procedura da seguire per modificare o completare gli
  elenchi degli stabilimenti dei paesi terzi in provenienza dai quali
  e' autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunita'
  (G.U.C.E. L 8 dell'11 gennaio 1990).
  87/431/CEE Decisione della Commissione, del 28 luglio 1987,
  recante l'elenco degli stabilimenti del Regno dello Swaziland, in
  provenienza dai quali e' autorizzata l'importazione di carni fresche
  nella Comunita' (G.U.C.E. L 228 del 15 agosto 1987).
  87/424/CEE Decisione della Commissione, del 14 luglio 1987,
  relativa all'elenco degli stabilimenti degli Stati Uniti del Messico,
  in provenienza dai quali e' autorizzata l'importazione di carni
  fresche nella Comunita' (G.U.C.E. L 228 del 15 agosto 1987).
  87/258/CEE Decisione della Commissione, del 28 aprile 1987,
  relativa all'elenco degli stabilimenti del Canada dai quali e'
  autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunita' (G.U.C.E.
  L 121 del 9 maggio 1987).
  87/257/CEE Decisione della Commissione, del 28 aprile 1987,
  relativa all'elenco degli stabilimenti degli Stati Uniti d'America
  dai quali e' autorizzata l'importazione di carni fresche nella
  Comunita' (G.U.C.E. L 121 del 9 maggio 1987).
  87/124/CEE Decisione della Commissione, del 19 gennaio 1987,
  relativa all'elenco degli stabilimenti del Cile, in provenienza dai
  quali e' autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunita'
  (G.U.C.E. L 51 del 20 febbraio 1987).
  86/474/CEE Decisione della Commissione, dell'11 settembre 1986,
  relativa all'attuazione dei controlli sul posto effettuati nel quadro
  del regime applicabile alle importazioni di animali delle specie
  bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi
  (G.U.C.E. L 279 del 30 settembre 1986).
  86/65/CEE Decisione della Commissione, del 13 febbraio 1986,
  relativa all'elenco degli stabilimenti del Marocco, in provenienza
  dai quali e' autorizzata l'importazione di carni fresche nella
  Comunita' (G.U.C.E. L 72 del 15 marzo 1986).
  85/539/CEE Decisione della Commissione, del 29 novembre 1985,
  recante l'elenco degli stabilimenti della Groenlandia in provenienza
  dai quali e' autorizzata l'importazione di carni fresche nella
  Comunita' (G.U.C.E. L 334 del 12 dicembre 1985).
  84/24/CEE Decisione della Commissione, del 23 dicembre 1983,
  recante l'elenco degli stabilimenti dell'Islanda, in provenienza dai
  quali e' autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunita'
  (G.U.C.E. L 20 del 25 gennaio 1984).
  83/423/CEE Decisione della Commissione, del 29 luglio 1983,
  recante l'elenco degli stabilimenti della Repubblica del Paraguay, in
  provenienza dai quali e' autorizzata l'importazione di carni fresche
  nella Comunita' (G.U.C.E. L 238 del 27 agosto 1983).
  83/402/CEE Decisione della Commissione, del 29 luglio 1983,
  recante l'elenco degli stabilimenti della Nuova Zelanda in
  provenienza dai quali e' autorizzata l'importazione di carni fresche
  nella Comunita' (G.U.C.E. L 233 del 24 agosto 1983).
  83/384/CEE Decisione della Commissione, del 29 luglio 1983,
  recante l'elenco degli stabilimenti dell'Australia, in provenienza
  dai quali e' autorizzata l'importazione di carni fresche nella
  Comunita' (G.U.C.E. L 222 del 13 agosto 1983).
  83/243/CEE Decisione della Commissione, del 10 maggio 1983,
  recante l'elenco degli stabilimenti della Repubblica del Botswana, in
  provenienza dai quali e' autorizzata l'importazione di carni fresche
  nella Comunita' (G.U.C.E. L 129 del 19 maggio 1983).
  83/218/CEE Decisione della Commissione, del 22 aprile 1983,
  recante l'elenco degli stabilimenti della Repubblica socialista di
  Romania in provenienza dai quali e' autorizzata l'importazione di
  carni fresche nella Comunita' (G.U.C.E. L 121 del 7 maggio 1983).
  82/923/CEE Decisione della Commissione, del 17 dicembre 1982,
  relativa agli stabilimenti della Repubblica del Guatemala in
  provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare
  l'importazione di carni fresche (G.U.C.E. L 381 del 31 dicembre
  1982).
  82/913/CEE Decisione della Commissione, del 16 dicembre 1982,
  recante l'elenco degli stabilimenti della Repubblica sudafricana e
  della Namibia, in provenienza dai quali e' autorizzata l'importazione
  di carni fresche nella Comunita' (G.U.C.E. L 381 del 31 dicembre
  1982).
  82/735/CEE Decisione del Consiglio, del 18 ottobre 1982, recante
  l'elenco degli stabilimenti della Repubblica popolare di Bulgaria
  autorizzati all'esportazione di carni fresche verso la Comunita'
  (G.U.C.E. L 311 dell'8 novembre 1982).
  82/734/CEE Decisione del Consiglio, del 18 ottobre 1982, recante
  l'elenco degli stabilimenti della Confederazione svizzera autorizzati
  all'esportazione di carni fresche verso la Comunita' (G.U.C.E. L 311
  dell'8 novembre 1982).
  81/713/CEE Decisione della Commissione, del 28 luglio 1981,
  recante l'elenco degli stabilimenti della Repubblica federativa del
  Brasile in provenienza dai quali e' autorizzata l'importazione nella
  Comunita' di carni fresche di bovini e di solipedi domestici
  (G.U.C.E. L 257 del 10 settembre 1981).
  81/92/CEE Decisione della Commissione, del 30 gennaio 1981,
  recante l'elenco degli stabilimenti della Repubblica dell'Uruguay, in
  provenienza dai quali e' autorizzata l'importazione nella Comunita'
  di carni fresche di bovini, di ovini e di solipedi domestici
  (G.U.C.E. L 58 del 5 marzo 1981).
  81/91/CEE Decisione della Commissione, del 30 gennaio 1981,
  recante l'elenco degli stabilimenti della Repubblica Argentina, in
  provenienza dai quali e' autorizzata l'importazione nella Comunita'
  di carni fresche di bovini, di ovini e di solipedi domestici
  (G.U.C.E. L 58 del 5 marzo 1981).
  79/542/CEE Decisione del Consiglio, del 21 dicembre 1976, che
  istituisce un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi e
  definisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di
  certificazione veterinaria per l'importazione nella Comunita' di
  taluni animali vivi e delle loro carni (G.U.C.E. L 146 del 14 giugno
  1979).
  78/685/CEE Decisione della Commissione, del 26 luglio 1978, che
  stabilisce un elenco di malattie epizootiche in conformita' della
  direttiva 72/462/CEE (G.U.C.E. L 227 del 18 agosto 1978).
                    



