Cass. Sez. III n. 42051 del 16 novembre 2011 (CC 20 set. 2011)
Pres.Ferrua Est.Rosi Ric.Ghedini
Urbanistica.Demolizione del manufatto e adozione in sede cautelare
È illegittima l'ordinanza con cui il tribunale del riesame, disponendo il sequestro preventivo di un manufatto abusivo, ne ordini, altresì, la demolizione, essendo quest'ultima sanzione, di natura sostanzialmente amministrativa, unicamente adottabile ai sensi dell'art. 31, comma nono, del d.P.R. n. 380 del 2001.
REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:        Camera di consiglio
 Dott. FERRUA    Giuliana         - Presidente  - del 20/09/2011
 Dott. SQUASSONI Claudia          - Consigliere - SENTENZA
 Dott. AMOROSO   Giovanni         - Consigliere - N. 1588
 Dott. SARNO     Giulio           - Consigliere - REGISTRO GENERALE
 Dott. ROSI      Elisabetta  - rel. Consigliere - N. 6623/2011
 ha pronunciato la seguente: 
SENTENZA
 sul ricorso proposto da:
 1) GHEDINI NICOLA, N. IL 23/05/1972;
 avverso l'ordinanza n. 2/2011 TRIB. LIBERTÀ di FERRARA, del  			26/01/2011;
 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ELISABETTA ROSI;
 sentite le conclusioni del PG Dott. Spinaci Sante, che ha chiesto il  			rigetto del ricorso.
 OSSERVA
 Ritenuto che con ordinanza del 26 gennaio 2011 il Tribunale di  			Ferrara, su appello del pubblico ministero, ha disposto il sequestro  			preventivo di una piscina insistente nell'area demaniale marittima,  			nei confronti di Ghedini Nicola, quale legale rappresentante del  			bagno Kursaal, indagato per i reati di cui all'art. 1161 c.n.,  			D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 141, lett. a) e art. 181 e D.P.R. n. 380  			del 2001, art. 44, lett. c), disponendo la rimozione della stessa;
 che avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il  			difensore dell'indagato chiedendone l'annullamento per i seguenti  			motivi: 1) Inosservanza e l'erronea applicazione del D.P.R. n. 380  			del 2001, art. 44, in quanto sarebbe stata contestata la mancata  			rimozione al termine del periodo balneare di un prefabbricato che non  			necessitava di titolo abilitativo in quanto opera temporanea, come  			riconosciuto dallo stesso G.i.p. che aveva ritenuto insussistente il  			fumus delicti; 2) Motivazione apodittica e quindi omessa, in ordine  			al periculum in mora; 3) ex art. 606 c.p.p., lett. a) esercizio di un  			potere riservato all'autorità amministrativa in riferimento alla  			statuizione della rimozione dell'opera, non essendo tale ordine  			possibile nell'ambito di un provvedimento di sequestro preventivo;
 Considerato che i primi due motivi di ricorso sono infondati, in  			quanto l'ordinanza impugnata ha dato congrua ed esaustiva motivazione  			in ordine alla sussistenza del fumus delicti non solo del reato di  			occupazione abusiva del suolo demaniale, ma della violazione edilizia  			risultando l'opera, allo stato, non più provvista dell'asserito  			carattere di provvisorietà;
 che del pari risulta condivisibile, e per nulla apodittica, la  			motivazione quanto alla sussistenza del periculum in mora, atteso che  			l'occupazione del suolo del demanio marittimo sulla base di  			un'autorizzazione stagionale, protrattasi oltre il termine, integra  			il reato di cui all'art. 1161 c.n., in quanto la natura pluriennale  			del titolo abilitante non esclude l'obbligo di rimuovere quanto  			collocato al termine del previsto periodo di utilizzo (Sez.3, n.  			19962 del 15/3/2007, Spennato, Rv,236736) ed essendo tale reato di  			carattere permanente, nell'ipotesi in cui l'occupazione sia stata  			posta in essere mediante la costruzione di un manufatto abusivo,  			quale la piscina, stabilmente infisso al suolo, la permanenza perdura  			fino a quando il soggetto attivo continua a mantenere il possesso del  			manufatto (in tal senso Sez. 3, n. 7624 del 17/6/1997, Alarcon, Rv.  			208966 che ha anche precisato che nessun rilievo può avere il  			disposto dell'art. 49 c.n. secondo cui le opere costruite sul suolo  			demaniale restano acquisite allo Stato), per cui risulta evidente la  			finalità cautelare ritenuta dai giudici del riesame;
 che invece è fondato il terzo motivo di ricorso, in quanto non è  			prevista da alcuna disposizione normativa la possibilità per  			l'autorità giudiziaria di disporre l'ordine di demolizione in sede  			cautelare, anticipando la sanzione, sostanzialmente amministrativa di  			tipo ablatorio, che può essere pronunciata dal giudice, prevista dal  			D.P.R. n. 309 del 1990, art. 31, comma 9; che pertanto l'ordinanza  			impugnata deve essere annullata limitatamente all'ordine di  			rimozione, che questa Corte elimina, mentre va rigettata nel resto.  			P.Q.M.
 Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, limitatamente all'ordine  			di rimozione, disposizione che elimina; rigetta nel resto il ricorso.  			Così deciso in Roma, il 20 settembre 2011.
 Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2011
                    



