MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 23 marzo 2007
Individuazione delle modalita' di coordinamento delle attivita' delle Forze di polizia e dei Corpi di polizia municipale e provinciale, allo scopo di prevenire e contrastare gli illeciti penali commessi nei confronti di animali.
IL MINISTRO DELL'INTERNOIndividuazione delle modalita' di coordinamento delle attivita' delle Forze di polizia e dei Corpi di polizia municipale e provinciale, allo scopo di prevenire e contrastare gli illeciti penali commessi nei confronti di animali.
Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189, recante «Disposizioni
concernenti il divieto di maltrat-tamento degli animali, nonche' di
impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non
autorizzate», ed, in particolare, l'art. 6, che demanda al Ministro
dell'interno, sentiti il Ministro delle politiche agricole e
forestali ed il Ministro della salute, l'individuazione delle
modalita' di coordinamento dell'attivita' della Polizia di Stato,
dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza, del
Corpo forestale dello Stato e dei Corpi di polizia municipale e
provinciale;
Visto l'art. 2, comma 1, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, e
successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce al Corpo
forestale dello Stato specifici compiti in materia di vigilanza,
prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno
dell'ambiente, con specifico riferimento alla tutela dei patrimonio
faunistico (lettera b) e specifici compiti in materia di controllo e
certificazione del commercio internazionale e della detenzione di
esemplari di fauna minacciati di estinzione, tutelati ai sensi della
Convenzione CITES sul commercio internazionale delle specie animali
in via di estinzione, resa esecutiva con legge 19 dicembre 1975, n.
874 e della relativa normativa comunitaria (lettera c);
Visto l'art. 70 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I
della legge 15 marzo 1997, n. 59» che, in applicazione del principio
di sussidiarieta' sancito dalla citata legge n. 59 del 1997, ha
disposto, in materia di protezione della natura e dell'ambiente e di
protezione della fauna e della flora, il conferimento alle regioni ed
agli enti locali di tutte le funzioni amministrative, fatti salvi i
compiti di rilievo nazionale di cui all'art. 69 del medesimo decreto
legislativo;
Visti gli articoli 5 e 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65 e l'art.
57 del codice di procedura penale, che attribuiscono al personale dei
Corpi di polizia municipale e provinciale funzioni di polizia
giudiziaria e funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza nell'ambito
territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie
attribuzioni, con dipendenza funzionale ed operativa dalla competente
autorita' giudiziaria o dalla competente autorita' di pubblica
sicurezza nel rispetto di eventuali intese fra le dette autorita' ed
il sindaco;
Visto l'art. 17 della legge 26 marzo 2001, n. 128, recante
«Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei
cittadini», che ha previsto la partecipazione, ai fini
dell'attuazione di piani coordinati di controllo del territorio, di
contingenti dei corpi o servizi di polizia municipale;
Visto l'art. 20, comma 2, della legge 1° aprile 1981, n. 121,
recante il «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza», in virtu' del quale alle riunioni del comitato
provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal
prefetto, intervengono di diritto, tra gli altri, il sindaco del
comune capoluogo, il presidente della provincia ed il comandante
provinciale dei Corpo forestale dello Stato;
Ravvisata l'opportunita' che venga valorizzato, ai fini
dell'attuazione della citata legge n. 189 del 2004, lo specifico
patrimonio di professionalita' e di esperienza acquisito dal Corpo
forestale dello Stato nel settore della prevenzione e del contrasto
degli illeciti in materia ambientale, con particolare riguardo alla
tutela del mondo animale;
Ritenuto, altresi', di dover privilegiare ai fini del coordinamento
ottimale delle attivita' di prevenzione dei reati previsti dalla
legge 20 luglio 2004, n. 189 il ruolo dei Corpi di polizia municipale
e provinciale, per la capillarita' della presenza sul territorio e
per la professionalita' posseduta dai medesimi nelle materie
ambientali in sede locale;
Ritenuto, infine, di dover affidare ai prefetti, previa
consultazione dei comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza
pubblica, le funzioni di indirizzo e coordinamento, in ambito
provinciale, delle attivita' svolte dalle Forze di polizia dello
Stato e dai Corpi di polizia municipale e provinciale, al fine di
evitare duplicazioni o sovrapposizioni di interventi;
Visti i pareri rispettivamente del Ministro delle politiche
agricole e forestali in data 21 dicembre 2006 e del Ministro della
salute in data 3 gennaio 2007;
Decreta:
Art. 1.
1. Le attivita' di prevenzione dei reati di cui alla legge
20 luglio 2004, n. 189 sono demandate in via prioritaria al Corpo
forestale dello Stato e, nell'ambito territoriale dell'ente di
appartenenza ed in quello funzionale dei rispettivi ordinamenti ed
attribuzioni, ai Corpi di polizia municipale e provinciale, ferme
restando comunque le funzioni di polizia giudiziaria che la legge
rimette a ciascuna Forza di polizia.
2. I prefetti, nell'ambito delle funzioni di coordinamento ed
indirizzo unitario dei piani di controllo del territorio, promuovono
le necessarie intese con i presidenti delle province e con i sindaci
interessati, al fine di assicurare il coordinato sviluppo delle
attivita' degli organi di cui al comma 1.
3. Essi, inoltre, anche previa consultazione dei Comitati
provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica, individuano le
modalita' del concorso dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di
Stato nelle medesime attivita' di prevenzione, in relazione alle
specifiche attribuzioni e competenze ed al patrimonio di
professionalita' presente nelle due Forze di polizia, nonche' le
modalita' del concorso del Corpo della Guardia di finanza con
riguardo alle specifiche competenze ad esso demandate in materia di
polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio pubblico.
4. Dall'attuazione del presente decreto non derivano oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato e degli enti locali.
Le autorita' e gli organi citati nel presente decreto sono
incaricati dell'osservanza di quanto in esso previsto.
Roma, 23 marzo 2007
Il Ministro: Amato