MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO DECRETO 8 luglio 2005,
n.176
Regolamento concernente i controlli sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione
(CITES), da adottare ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150.
Gazzetta Ufficiale N. 206 del 5 Settembre 2005
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
di concerto con
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la Convenzione sul commercio internazionale delle specie
animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione (CITES),
firmata a Washington il 3 marzo 1973 e ratificata con legge
19 dicembre 1975, n. 874;
Visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre
1996, e successive attuazioni e modificazioni, relativo alla
protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il
controllo del loro commercio;
Visto il regolamento (CE) n. 1808/2001 della Commissione del
30 agosto 2001, e successive modificazioni, recante modalita'
d'applicazione del regolamento (CE) n. 338/97, del Consiglio del
9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e
della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio;
Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 150, come modificata dal decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 275, concernente il sistema
sanzionatorio per le violazioni alla citata Convenzione di Washington
ed ai citati regolamenti Comunitari ed in particolare
l'articolo 8-quinquies, comma 3-quinquies, che demanda al Ministero
delle politiche agricole e forestali, tramite il Servizio CITES del
Corpo forestale dello Stato, l'effettuazione dei controlli e delle
certificazioni previsti dalla citata Convenzione di Washington;
Visto il decreto 4 settembre 1992, del Ministro dell'ambiente, di
concerto il Ministro delle finanze e con il Ministro dell'agricoltura
e foreste, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210, del
7 settembre 1992, recante modalita' relative ai controlli in ambito
doganale in attuazione dell'articolo 8, comma 2, della legge
7 febbraio 1992, n. 150;
Vista la determinazione direttoriale del 6 maggio 2002, n. 5987,
del direttore dell'Agenzia delle dogane, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 127, del 1° giugno 2002, concernente la localizzazione
presso alcuni uffici doganali delle operazioni di importazione,
esportazione e riesportazione delle specie animali e vegetali in via
di estinzione, di cui alla citata Convenzione di Washington ed ai
citati regolamenti comunitari;
Visto l'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, cosi' come modificato dal decreto legislativo
6 dicembre 2002, n. 287, che attribuisce al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio, tra gli altri, i compiti e le funzioni
riguardanti l'attuazione e la gestione della Convenzione di
Washington e dei relativi regolamenti comunitari;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
1° dicembre 2004, che istituisce ed attiva i Nuclei Operativi CITES
del Corpo forestale dello Stato, che svolgono attivita' di controllo
e di supporto specialistico alle autorita' doganali presso le dogane
abilitate CITES, ai sensi della determinazione direttoriale del
6 maggio 2002, n. 5987, del direttore dell'Agenzia delle dogane e
successive modificazioni;
Considerato che il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, ai sensi dell'articolo 8, della legge 7 febbraio 1992, n.
150, cura l'adempimento della Convenzione di Washington, potendosi
avvalere delle esistenti strutture del Corpo forestale dello Stato;
Considerato, altresi', che la legge 7 febbraio 1992, n. 150,
all'articolo 8, comma 2, dispone che il Ministro dell'ambiente, con
propri decreti, emanati di concerto con il Ministro delle finanze, il
Ministro del commercio con l'estero ed il Ministro dell'agricoltura e
delle foreste, stabilisca le modalita' relative ai controlli in
ambito doganale per l'esecuzione della citata legge 7 febbraio 1992,
n. 150, nonche' le procedure per l'adempimento della citata
Convenzione di Washington del 3 marzo 1973, ratificata con legge
19 dicembre 1975, n. 874;
Ritenuto necessario provvedere alla modifica del citato decreto 4
settembre 1992;
Ritenuto, inoltre, di dover disciplinare le procedure di controllo
relative alle operazioni di importazione, esportazione e
riesportazione di esemplari di specie incluse nelle appendici della
citata Convenzione di Washington e negli allegati al citato
regolamento (CE) 338/97 e successive attuazioni e modificazioni;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Viste le risultanze delle conferenze dei servizi del 7 maggio 2002
e del 10 marzo 2004, con le quali sono stati acquisiti i consensi ed
e' stato definito il manuale operativo dei controlli doganali in
ambito CITES;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 611/04 emesso dalla
Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del
23 febbraio 2004;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri
inviata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400
del 1988, con nota UI/2005/2157 del 15 marzo 2005;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Procedure per i controlli doganali
1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento vale la
definizione di esemplare di cui all'articolo 2 del regolamento (CE)
n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive attuazioni e
modificazioni e dell'articolo 8-sexies, della legge 7 febbraio 1992,
n. 150.
2. I nuclei operativi CITES del Corpo forestale dello Stato,
istituiti ed attivati, con decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali 1° dicembre 2004, che ne disciplina anche il
loro funzionamento, svolgono attivita' di controllo e di supporto
specialistico alle autorita' doganali di cui al comma 3. I nuclei
operativi CITES hanno sede presso le dogane abilitate, ai sensi della
determinazione direttoriale 6 maggio 2002, n. 5987, e successive
modificazioni, del direttore dell'Agenzia delle dogane, a compiere
operazioni di importazione e di esportazione definitive e temporanee
e di riesportazione di esemplari delle specie animali e vegetali,
incluse nelle appendici della Convenzione di Wa-shington, ratificata
con legge 19 dicembre 1975, n. 874, e negli allegati del regolamento
(CE) 338/97, del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive
attuazioni e modificazioni.
3. I nuclei operativi CITES del Corpo forestale dello Stato, fatte
salve le attribuzioni delle autorita' doganali, collaborano con le
medesime, anche per assicurare il controllo della corrispondenza tra
gli esemplari di cui al comma 1, dichiarati nella licenza di
importazione, licenza o permesso di esportazione, certificato di
riesportazione o altro certificato o notifica di importazione, di cui
ai regolamenti (CE) 338/97 e successive attuazioni e modificazioni e
1808/2001 e successive modificazioni, e quelli effettivamente
presenti nella spedizione, anche in caso di transito o trasbordo
degli esemplari stessi. Anche a tal fine si richiamano integralmente
le disposizioni relative all'espletamento delle formalita' doganali
per le spedizioni di esemplari di cui al comma 1, contenute nel
Manuale Operativo e successive modificazioni, di cui all'Allegato al
presente regolamento.
4. Gli esemplari di cui al comma 1 devono essere presentati, per
l'importazione, l'esportazione e la riesportazione, presso le dogane
abilitate ai sensi della determinazione direttoriale del 6 maggio
2002, n. 5987, del direttore dell'Agenzia delle dogane e successive
modificazioni. Ai fini del successivo sdoganamento il proprietario o
il detentore degli esemplari e' tenuto ad indicare, all'atto della
presentazione della domanda per ottenere la licenza di importazione,
la licenza di esportazione o il certificato di riesportazione di cui
agli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) 338/97 e successive
attuazioni e modificazioni, la dogana presso la quale intende
presentare gli esemplari.
5. Qualora gli esemplari di cui al comma 1 dovessero essere
presentati presso dogane diverse da quelle individuate nella
determinazione direttoriale del 6 maggio 2002, n. 5987, del direttore
dell'Agenzia delle dogane e successive modificazioni, l'autorita'
doganale, previa acquisizione di dichiarazione di conformita' alla
normativa CITES ed a quella nazionale e comunitaria citata in
premessa, resa dal proprietario o detentore degli esemplari,
provvedera' ad inviare gli esemplari medesimi, in contenitori
opportunamente sigillati, in deposito presso la piu' vicina dogana
abilitata; in tal caso il proprietario o il suo rappresentante
autorizzato ovvero il detentore richiedera' la verifica comunicando,
anche a mezzo fax, gli estremi della spedizione al Nucleo Operativo
CITES interessato, allegando la predetta dichiarazione.
6. Qualora giustificati motivi lo richiedano, il proprietario puo'
richiedere l'autorizzazione necessaria allo sdoganamento ai fini
CITES presso una dogana non abilitata, all'agenzia delle dogane -
area verifiche e controlli tributi doganali e accise - laboratori
chimici ufficio metodologia di controllo degli scambi internazionali,
comunitari e nazionali, tramite la dogana dove dovra' essere eseguita
l'operazione. Qualora l'ufficio ravvisi la possibilita' di concedere
l'autorizzazione, ne da' comunicazione alla dogana interessata e al
servizio CITES Centrale del Corpo forestale dello Stato. Quest'ultimo
autorizza il Nucleo Operativo CITES interessato ad effettuare le
verifiche documentali ed i controlli merceologici necessari al
perfezionamento dell'operazione doganale richiesta.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note al titolo.
La legge 7 febbraio 1992, n. 150 (Disciplina dei reati
relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul
commercio internazionale delle specie animali e vegetali in
via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di
cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento
(CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonche' norme
per la commercializzazione e la detenzione di esemplari
vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo
per la salute e l'incolumita' pubblica), e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 febbraio 1992, n.
44.
- Si riporta il testo dell'art. 8:
«Art. 8. - 1. Conformemente a quanto previsto dall'art.
1, commi 4 e 5, e dall'art. 8, comma 4, della legge
8 luglio 1986, n. 349, il Ministero dell'ambiente cura
l'adempimento della citata convenzione di Washington del
3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874,
potendosi avvalere delle esistenti strutture del Corpo
forestale dello Stato.
2. Con propri decreti, emanati di concerto con il
Ministro delle finanze, il Ministro del commercio con
l'estero ed il Ministro dell'agricoltura e delle foreste,
il Ministro dell'ambiente stabilisce le modalita' relative
ai controlli in ambito doganale per l'esecuzione della
presente legge e le procedure per l'adempimento della
citata convenzione di Washington del 3 marzo 1973, di cui
alla legge 19 dicembre 1975, n. 874.».
Note alle premesse.
La legge 19 dicembre 1975, n. 871, con la quale si e'
provveduto a ratificare e dare esecuzione nell'ordinamento
nazionale alla convenzione sul commercio internazionale
delle specie animali e vegetali in via di estinzione,
firmata a Washington il 3 marzo 1973, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 1976, n. 49, S.O.
Il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del
9 dicembre 1996 e successive attuazioni e modificazioni,
relativo alla protezione di specie della flora e della
fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle comunita'
europee n. L 061 dell'8 marzo 1997.
Il regolamento (CE) n. 1808/2001 della Commissione del
30 agosto 2001, e successive modificazioni, recante
modalita' d'applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del
Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e
della fauna selvatiche mediante il controllo del loro
commercio, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle
comunita' europee n. L 250 del 19 settembre 2001.
La legge 7 febbraio 1992, n. 150, recante disciplina
dei reati relativi all'applicazione in Italia della
convenzione sul commercio internazionale delle specie
animali e vegetali in via di estinzione firmata a
Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre
1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e
successive modificazioni, nonche' norme per la
commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di
mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la
salute e l'incolumita' pubblica, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 22 febbraio 1992, n. 44.
Il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 275, recante
riordino del sistema sanzionatorio in materia di commercio
di specie animali e vegetali protegge, a norma dell'art. 5
della legge 21 dicembre 1999, n. 526, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 11 luglio 2001, n. 159.
Il decreto ministeriale 4 settembre 1992, recante
modalita' relative ai controlli in ambito doganale in
attuazione dell'art. 8, comma 2, della legge 7 febbraio
1992, n. 150 concernente l'applicazione in Italia della
convenzione di Washington del 3 marzo 1973, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 7 settembre 1992, n. 210.
La determinazione direttoriale del 6 maggio 2002, n.
5987, del direttore dell'agenzia delle dogane
(localizzazione presso alcuni uffici doganali deve
operazioni d importazione, esportazione e riesportazione
delle specie animale vegetali in via di estinzione, di cui
alla convenzione di Washington) e' stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 2002.
L'art. 35, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59)
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,
S.O. e' il seguente:
«Art. 35 (Istituzione del Ministero e
attribuzioni). - 1. E' istituito il Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio.
2. Al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio sono attribuite le funzioni e i compiti
spettanti allo Stato relativi alla tutela dell'ambiente,
del territorio e dell'ecosistema, con particolare riguardo
alle seguenti materie:
a) individuazione, conservazione e valorizzazione
delle aree naturali protette, tutela della biodiversita' e
della biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e
gestione, fatte salve le competenze della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e del Ministero degli affari esteri,
della Convenzione di Washington (CITES) e dei relativi
regolamenti comunitari, della difesa del mare e
dell'ambiente costiero, e della comunicazione ambientale;
b) gestione dei rifiuti ed interventi di bonifica dei
siti inquinati; tutela delle risorse idriche e relativa
gestione, fatta salva la competenza del Ministero delle
politiche agricole e forestali;
c) promozione di politiche di sviluppo durevole e
sostenibile, nazionali e internazionali;
d) sorveglianza, monitoraggio e recupero delle
condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali
della collettivita' e all'impatto sull'ambiente, con
particolare riferimento alla prevenzione e repressione
delle violazioni compiute in danno dell'ambiente,
prevenzione e protezione dall'inquinamento atmosferico,
acustico ed elettromagnetico e dai rischi industriali;
e) difesa e assetto del territorio con riferimento ai
valori naturali e ambientali.
3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti
risorse, le funzioni e i compiti dei Ministeri
dell'ambiente e dei lavori pubblici, eccettuate quelle
attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri
o agenzie e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite
alle regioni e agli enti locali anche ai sensi e per gli
effetti degli art. 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e
b), della legge 15 marzo 1997, n. 59; sono altresi'
trasferite le funzioni e i compiti attribuiti al Ministero
delle politiche agricole in materia di polizia forestale
ambientale.».
Il decreto legislativo 6 dicembre 2002, n. 287, recante
modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
concernente le strutture organizzative dei Ministeri,
nonche' i compiti e le funzioni del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 dicembre 2002, n. 304.
Il decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali 1° dicembre 2004, istituisce ed attiva i nuclei
operativi CITES del Corpo forestale dello Stato, che
svolgono attivita' di controllo e di supporto specialistico
alle autorita' doganali presso le dogane abilitate CITES ai
versi della citata determinazione direttoriale 6 maggio
2002, n. 5987, del direttore dell'Agenzia delle dogane.
- Per l'art. 8 della legge 7 febbraio 1992, n. 150,
vedi le note al titolo.
Il comma 3, dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O. e'
il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
Note all'art. 1.
- L'art. 2 del regolamento (CE) n. 338/97, citato nelle
premesse contenente alla lettera t) la definizione di
«esemplare» e' il seguente:
«Art. 2 (Definizioni). - Ai fini del presente
regolamento, si intende per:
a) «comitato», il comitato per il commercio della
flora e fauna selvatiche, istituito a norma dell'art. 18;
b) «Convenzione», la Convenzione sul commercio
internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche
minacciate di estinzione (CITES);
c) «paese di origine», il paese in cui un esemplare
e' stato catturato o prelevato dall'ambiente naturale,
allevato in cattivita' o riprodotto artificialmente;
d) «notifica d'importazione», la notifica data
dall'importatore o da un suo agente o rappresentante, al
momento dell'introduzione nella Comunita' di un esemplare
appartenente a una delle specie incluse negli allegati C o
D del presente regolamento, su un formulario prescritto
dalla Commissione secondo la procedura di cui all'art. 18;
e) «introduzione dal mare», l'introduzione di un
esemplare nella Comunita' direttamente dall'ambiente marino
da cui e' stato prelevato, non soggetto alla giurisdizione
di alcuno Stato, ivi compreso lo spazio aereo sovrastante,
il fondo marino e il relativo sottosuolo;
f) «rilascio», l'espletamento di tutte le procedure
connesse alla preparazione e al perfezionamento di una
licenza o di un certificato e la sua consegna al
richiedente;
g) «organo di gestione», un organo di gestione
nazionale designato da uno Stato membro secondo l'art. 13,
paragrafo 1, lettera a), o, nel caso di Stato terzo parte
contraente della Convenzione, in conformita'
dell'articolo IX della Convenzione stessa;
h) «Stato membro di destinazione», lo Stato membro di
destinazione menzionato nel documento utilizzato per
esportare o riesportare un esemplare; nel caso di
introduzione dal mare, lo Stato membro responsabile del
luogo di destinazione di un esemplare;
i) «offerta in vendita», l'offerta in vendita e
qualsiasi atto ragionevolmente interpretabile come tale,
comprese le offerte al pubblico o gli atti aventi il
medesimo effetto, nonche' l'invito a trattare;
j) «oggetti personali o domestici», esemplari morti,
parti e prodotti derivati, che appartengano a un privato e
che facciano parte o siano destinati a far parte
normalmente dei suoi beni ed effetti personali;
k) «luogo di destinazione», il luogo normalmente
destinato alla custodia degli esemplari, al momento della
loro introduzione nella Comunita'; nel caso di esemplari
vivi, esso e' il primo luogo nel quale si intendono
custodire gli esemplari, dopo l'eventuale periodo di
quarantena o di isolamento per esami e controlli sanitari;
l) «popolazione», un numero totale di esemplari
biologicamente o geograficamente distinto;
m) «fini prevalentemente commerciali», i fini i cui
aspetti non commerciali non predominano in modo manifesto;
n) «riesportazione dalla Comunita», l'esportazione
dal territorio della Comunita' di un esemplare
precedentemente introdottovi;
o) «reintroduzione nella Comunita», l'introduzione
nel territorio della Comunita' di un esemplare
precedentemente esportato o riesportato;
p) «alienazione», qualsiasi forma di alienazione. Ai
fini del presente regolamento la locazione, la permuta o lo
scambio sono assimilati all'alienazione; espressioni affini
sono interpretate nello stesso senso;
q) «autorita' scientifica», un'autorita' scientifica
designata da uno Stato membro secondo l'art. 13,
paragrafo 1, lettera b), o, nel caso di un paese terzo che
sia parte della Convenzione, in base all'articolo IX della
Convenzione;
r) «gruppo di consulenza scientifica», organo
consultivo istituito in base all'art. 17;
s) «specie», una specie, sottospecie o una loro
popolazione;
t) «esemplare», qualsiasi pianta o animale, vivo o
morto, delle specie elencate negli allegati da A a D;
qualsiasi parte o prodotto che da essi derivi, contenuto o
meno in altre merci, nonche' qualsiasi altra merce, se da
un documento di accompagnamento, ovvero dall'imballaggio,
dal marchio, dall'etichetta o da ogni altra circostanza,
risulti trattarsi di parti o di prodotti derivati da
animali o da piante appartenenti a queste specie, salvo
esplicita esclusione di tali parti o prodotti
dall'applicazione delle disposizioni del presente
regolamento o di quelle correlate all'allegato ove e'
elencata la relativa specie, in base ad una indicazione in
tal senso contenuta nei rispettivi allegati.
Si considera appartenente ad una delle specie elencate
negli allegati da A a D l'esemplare, animale o pianta, di
cui almeno un «genitore» appartenga a una specie ivi
elencata, o che di tale animale o pianta sia parte o
prodotto. Qualora i «genitori» di tale animale o pianta
siano di specie elencate in allegati diversi, ovvero di
specie una sola delle quali vi figuri, si applicano le
disposizioni dell'allegato piu' restrittivo. Tuttavia, se
uno solo dei «genitori» di un esemplare di pianta ibrida e'
di una specie inserita nell'allegato A, le disposizioni
dell'allegato piu' restrittivo si applicano soltanto se
tale specie e' indicata a tal fine nell'allegato;
u) «commercio», l'introduzione nella Comunita',
compresa l'introduzione dal mare, e l'esportazione e
riesportazione dalla stessa, nonche' l'uso, lo spostamento
e il trasferimento del possesso all'interno della Comunita'
e dunque anche all'interno di uno Stato membro, di
esemplari soggetti alle disposizioni del presente
regolamento;
v) «transito», il trasporto di esemplari fra due
punti all'esterno della Comunita' passando attraverso il
territorio della Comunita' stessa, spediti a un
destinatario nominalmente individuato e durante il quale
qualsiasi interruzione della circolazione sia resa
necessaria esclusivamente dalle modalita' inerenti a questo
tipo di traffico;
w) «esemplari lavorati acquisiti da oltre
cinquant'anni», esemplari che hanno subito una
significativa alterazione rispetto al loro naturale stato
grezzo per uso nella gioielleria, ornamentale, artistico,
pratico o nel settore degli strumenti musicali, piu' di
cinquant'anni prima dell'entrata in vigore del presente
regolamento e che sono stati acquisiti in tali condizioni a
giudizio dell'organo di gestione dello Stato membro
interessato. Tali esemplari sono considerati come lavorati
soltanto se riconducibili univocamente a una delle
categorie sopramenzionate e se non richiedano ulteriori
interventi di taglio, lavorazione o manifattura per servire
ai relativi scopi;
x) «verifiche all'introduzione, esportazione,
riesportazione e al transito», il controllo documentale
relativo ai certificati, alle licenze e alle notifiche
previsti dal presente regolamento e - qualora disposizioni
comunitarie lo prevedano o in altri casi mediante sondaggio
rappresentativo delle spedizioni - l'esame degli esemplari
corredato da un eventuale prelievo di campioni per
un'analisi o un controllo approfondito.».
Il decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali 1° dicembre 2004, e' riportato nelle note alle
premesse.
La determinazione direttoriale 6 maggio 2002, n. 5987,
e' riportata nelle note alle premesse.
La legge 19 dicembre 1975, n. 874, e' riportata nelle
note alle premesse il regolamento (CE) n. 338/97 del
Consiglio del 9 dicembre 1996, e' riportato nelle note alle
premesse.
Il regolamento 1808/2001 e' riportato nelle note alle
premesse.
Gli articoli 4 e 5 del citato regolamento (CE) n.
338/97 sono i seguenti:
«Art. 4 (Introduzione nella
Comunita). - 1. L'introduzione nella Comunita' di esemplari
di specie di cui all'allegato A del presente regolamento e'
subordinata all'attuazione delle verifiche necessarie e
alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale
frontaliero di introduzione, di una licenza di importazione
rilasciata da un organo di gestione dello Stato membro di
destinazione.
Tale licenza di importazione e' rilasciata soltanto con
l'osservanza delle restrizioni stabilite in base al
paragrafo 6 e qualora ricorrano i seguenti presupposti:
a) l'autorita' scientifica competente, tenendo conto
di ogni parere del gruppo di consulenza scientifica, ha
espresso il parere che l'introduzione nella Comunita':
i) non avra' effetti negativi sullo stato di
conservazione della specie o sull'estensione del territorio
occupato dalla popolazione della specie interessata;
ii) avverra':
per uno degli scopi di cui all'art. 8,
paragrafo 3, lettere e), f) e g), ovvero
per altri fini non pregiudizievoli per la
sopravvivenza della specie interessata;
b) i) il richiedente fornisce la prova documentale
che gli esemplari sono stati ottenuti nell'osservanza della
legislazione sulla protezione della relativa specie; nel
caso di importazione da un paese terzo di esemplari di
specie elencate nelle appendici della Convenzione, detta
prova e' costituita da una licenza di esportazione o da un
certificato di riesportazione, ovvero da una copia degli
stessi, rilasciati in conformita' della Convenzione da
un'autorita' competente del paese da cui e' avvenuta
l'esportazione o riesportazione;
ii) tuttavia il rilascio di licenze di importazione
per le specie elencate nell'allegato A secondo l'art. 3,
paragrafo 1, lettera a), non richiede la suddetta prova
documentale; l'originale di tali licenze di importazione e'
pero' trattenuto dalle autorita' in attesa della
presentazione della licenza di esportazione o del
certificato di riesportazione da parte del richiedente;
c) l'autorita' scientifica ha accertato che la
sistemazione prevista nel luogo di destinazione per
l'esemplare vivo e' attrezzata adeguatamente per
conservarlo e trattarlo con cura;
d) l'organo di gestione ha accertato che l'esemplare
non verra' impiegato per scopi prevalentemente commerciali;
e) l'organo di gestione ha accertato, previa
consultazione della competente autorita' scientifica,
l'inesistenza di altri fattori relativi alla conservazione
della specie che ostino al rilascio della licenza di
importazione; e
f) nel caso di introduzione dal mare, l'organo di
gestione ha accertato che ogni esemplare vivo sara'
preparato e spedito in modo da ridurre al minimo il rischio
di lesioni, danno alla salute o maltrattamento.
2. L'introduzione nella Comunita' di esemplari di
specie elencate nell'allegato B del presente regolamento e'
subordinata all'attuazione delle verifiche necessarie e
alle previa presentazione, presso l'ufficio doganale
frontaliero d'introduzione, di una licenza d'importazione
rilasciata da un organo di gestione dello Stato membro di
destinazione.
Tale licenza di importazione e' rilasciata soltanto
nell'osservanza delle restrizioni imposte ai sensi del
paragrafo 6 e nel rispetto dei seguenti presupposti:
a) l'autorita' scientifica competente, previo esame
dei dati disponibili e tenendo conto di ogni parere del
gruppo di consulenza scientifica, e' del parere che non vi
siano indicazioni che l'introduzione nella Comunita' non
abbia effetti negativi sullo stato di conservazione della
specie o sull'estensione del territorio occupato dalla
popolazione della specie interessata, dato il livello
attuale o previsto del commercio. Tale parere rimane valido
per le importazioni ulteriori finche' i suddetti elementi
non siano variati in modo significativo;
b) il richiedente fornisce la prova documentale che
la sistemazione prevista nel luogo di destinazione di un
esemplare vivo e' attrezzata adeguatamente per conservarlo
e trattarlo con cura;
c) ricorrono i presupposti di cui al paragrafo 1,
lettera b), punto i), e lettere e) e f).
3. L'introduzione nella Comunita' di esemplari delle
specie elencate nell'allegato C e' subordinata
all'attuazione delle verifiche necessarie e alla previa
presentazione, presso l'ufficio doganale frontaliero di
introduzione, di una notifica d'importazione e:
a) in caso di esportazione da un paese menzionato in
relazione alle specie previste nell'allegato C, alla prova
documentale fornita dal richiedente, per mezzo di una
licenza di esportazione rilasciata in conformita' della
Convenzione da un'autorita' di quel paese competente a tal
fine, che gli esemplari sono stati ottenuti nell'osservanza
della legislazione nazionale sulla conservazione delle
specie interessate; ovvero
b) in caso di esportazione da un paese non menzionato
in relazione alle specie previste nell'allegato C, o di
riesportazione da qualsiasi paese, alla presentazione da
parte del richiedente di una licenza di esportazione, di un
certificato di riesportazione o di un certificato di
origine rilasciati in conformita' della Convenzione da un
autorita' del paese esportatore o riesportatore competente
a tal fine.
4. L'introduzione nella Comunita' di esemplari delle
specie elencate nell'allegato D del presente regolamento e'
subordinata all'attuazione delle verifiche necessarie e
alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale
frontaliero di introduzione, di una notifica di
importazione.
5. I presupposti per il rilascio di una licenza di
importazione di cui al paragrafo 1, lettere a) e d), e al
paragrafo 2, lettere a), b) e c), non si applicano agli
esemplari per i quali il richiedente fornisca la prova
documentale:
a) che sono stati in precedenza legalmente introdotti
o acquisiti nella Comunita' e che vi vengono reintrodotti,
con o senza modifiche; ovvero
b) che si tratta di esemplari lavorati, legalmente
acquisiti da piu' di cinquant'anni.
6. In consultazione con i paesi di origine interessati
e in conformita' della procedura prevista all'art. 18 e
tenendo conto di ogni parere del gruppo di consulenza
scientifica, la Commissione puo' stabilire restrizioni, sia
generali sia riguardanti alcuni paesi di origine,
all'introduzione nella Comunita':
a) in base ai presupposti di cui al paragrafo 1,
lettere a), punto i), o e), di esemplari delle specie
comprese nell'allegato A;
b) in base ai presupposti di cui al paragrafo 1,
lettera e) o al paragrafo 2, lettera a), di esemplari delle
specie comprese nell'allegato B; e
c) di esemplari vivi di specie comprese
nell'allegato B che presentano un tasso elevato di
mortalita' al momento del trasporto o per le quali si e'
stabilito che hanno poche probabilita' di sopravvivere allo
stato di cattivita' per una parte considerevole della loro
potenziale durata di vita; ovvero
d) di esemplari vivi di specie per le quali si e'
stabilito che l'introduzione nell'ambiente naturale della
Comunita' costituisce una minaccia ecologica per alcune
specie di fauna e di flora selvatiche indigene della
Comunita'.
La Commissione pubblica trimestralmente un elenco di
tali eventuali restrizioni nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita' europee.
7. In casi particolari di trasbordo marittimo, di
trasferimento aereo o di trasporto ferroviario al momento
dell'introduzione nella Comunita', deroghe all'attuazione
della verifica e alla presentazione dei documenti di
importazione presso l'ufficio frontaliero di introduzione,
quali previste ai paragrafi da 1 a 4, saranno accordate
secondo la procedura di cui all'art. 18, per permettere che
tale verifica e presentazione possano essere effettuate
presso un altro ufficio doganale designato a norma
dell'art. 12, paragrafo 1.».
«Art. 5 (Esportazione o riesportazione dalla
Comunita). 1. L'esportazione o riesportazione dalla
Comunita' di esemplari delle specie inserite
nell'allegato A e' subordinata all'attuazione delle
verifiche necessarie e alla previa presentazione, presso
l'ufficio doganale in cui vengono assolte le formalita' di
esportazione, di una licenza di esportazione o di un
certificato di riesportazione rilasciati dall'organo di
gestione dello Stato membro nel cui territorio si trovano
gli esemplari.
2. Una licenza di esportazione per gli esemplari delle
specie elencate all'allegato A e' rilasciata soltanto
qualora ricorrano i seguenti presupposti:
a) l'autorita' scientifica competente ha espresso per
iscritto l'opinione che la cattura o la raccolta di
esemplari in natura o la loro esportazione non avra' un
effetto pregiudizievole sullo stato di conservazione della
specie o sull'estensione del territorio occupato dalla
relativa popolazione;
b) il richiedente fornisce la prova documentale che
gli esemplari sono stati ottenuti in osservanza della
legislazione in vigore sulla protezione della specie
interessata; ove la domanda sia presentata a uno Stato
membro diverso dallo Stato membro di origine, tale prova
documentale e' costituita da un certificato che attesti che
l'esemplare e' stato prelevato dall'ambiente naturale in
osservanza della legislazione in vigore sul proprio
territorio;
c) l'organo di gestione ha accertato che:
i) ogni esemplare vivo sara' preparato e spedito in
modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni, danno alla
salute o maltrattamento e
ii) gli esemplari delle specie non elencati
nell'appendice I della Convenzione non saranno utilizzati
per scopi prevalentemente commerciali o nel caso di
esportazione di esemplari delle specie di cui all'art. 3,
paragrafo 1, lettera a) del presente regolamento in uno
Stato parte contraente della Convenzione, e' stata
rilasciata una licenza di importazione; e
d) l'organo di gestione dello Stato membro ha
accertato, previa consultazione della competente autorita'
scientifica, l'insussistenza di altri fattori relativi alla
conservazione della specie che ostino al rilascio della
licenza di esportazione.
3. Il certificato di riesportazione e' rilasciato
soltanto qualora ricorrano i presupposti di cui al
paragrafo 2, lettere c) e d), e qualora il richiedente
fornisca la prova documentale che gli esemplari:
a) sono stati introdotti nella Comunita' in
conformita' del presente regolamento, o
b) se introdotti nella Comunita' prima dell'entrata
in vigore del presente regolamento, lo siano stati a norma
del regolamento (CEE) n. 3626/82, oppure
c) se introdotti nella Comunita' prima del 1984,
siano stati immessi sul mercato internazionale in
conformita' della Convenzione, oppure
d) sono stati legalmente introdotti nel territorio di
uno Stato membro prima che le disposizioni dei regolamenti
di cui alle lettere a) e b) o della Convenzione siano
divenute ad essi applicabili o siano divenute tali in detto
Stato membro.
4. L'esportazione o riesportazione dalla Comunita' di
esemplari delle specie inserite negli allegati B e C e'
subordinata all'attuazione delle verifiche necessarie e
alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale in cui
vengono assolte le formalita' doganali, di una licenza di
esportazione o di un certificato di riesportazione
rilasciati dall'organo di gestione dello Stato membro nel
cui territorio gli esemplari si trovano.
La licenza di esportazione e' rilasciata soltanto
qualora ricorrano i presupposti di cui al paragrafo 2,
lettere a), b), c), punto i), e d).
Il certificato di riesportazione e' rilasciato soltanto
qualora ricorrano i presupposti di cui al paragrafo 2,
lettere c), punto 1, e d), e di cui al paragrafo 3, lettere
da a) a d).
5. Nel caso in cui la domanda di certificato di
riesportazione riguardi specie introdotte nella Comunita'
tramite una licenza d'importazione rilasciata da un altro
Stato membro, l'organo di gestione consulta preliminarmente
l'organo di gestione che ha emesso la licenza
d'importazione. Le procedure di consultazione e i casi in
cui tale consultazione e' necessaria sono determinati
secondo la procedura di cui all'art. 18.
6. I presupposti per il rilascio di una licenza di
esportazione o di un certificato di riesportazione di cui
al paragrafo 2, lettere a) e c), punto ii) non si applicano
a:
i) esemplari lavorati acquisiti da piu' di
cinquant'anni, oppure
ii) esemplari morti, parti e prodotti derivati dagli
stessi, in relazione ai quali il richiedente esibisca la
prova documentale della loro legale acquisizione prima che
fossero loro applicabili il presente regolamento, il
regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio, o la
Convenzione.
7.a) La competente autorita' scientifica di ogni Stato
membro controlla le licenze di esportazione rilasciate
dallo Stato membro stesso per gli esemplari delle specie
comprese nell'allegato B e l'effettiva esportazione di tali
esemplari. Qualora la suddetta autorita' scientifica abbia
stabilito che l'esportazione di esemplari appartenenti a
una di tali specie deve essere limitata per mantenere la
specie in tutta la sua area di distribuzione a un livello
adeguato al ruolo che essa svolge nel suo ecosistema, e ben
al di sopra del livello in ragione del quale la specie
potrebbe essere inserita nell'allegato A, in conformita'
dell'art. 3, paragrafo 1, lettere a) o b), punto i),
l'autorita' scientifica informa per iscritto il competente
organo di gestione delle misure idonee al fine di limitare
la concessione di licenze di esportazione per esemplari di
tali specie.
b) L'organo di gestione cui siano state comunicate
tali misure, ne informa la Commissione la quale, se del
caso, stabilisce restrizioni alle esportazioni della specie
interessata, secondo la procedura di cui all'art. 18.».
Art. 2.
Riconoscimento degli esemplari e procedure connesse
1. Per il riconoscimento degli esemplari delle specie di cui ai
commi 1 e 2, dell'articolo 1, le dogane richiedono l'intervento del
personale dei Nuclei operativi CITES del Corpo forestale dello Stato.
2. Le autorita' preposte al riconoscimento degli esemplari possono,
per gravi e giustificati motivi, avvalersi di funzionari ed esperti
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione
per la protezione della natura, o di tecnici inseriti in un apposito
elenco redatto dalla commissione scientifica prevista
dall'articolo 4, comma 5, della legge 7 febbraio 1992, n. 150 e
successive modificazioni e possono prelevare campioni della
spedizione secondo le modalita' indicate nel Manuale Operativo
nonche' disporre, se necessario, opportune analisi presso laboratori
specializzati.
3. Fermo restando l'accertamento della validita' della licenza, del
permesso o del certificato CITES del Paese di origine o di
provenienza, relativa all'esemplare, qualora la licenza di
importazione rilasciata dal Ministero delle attivita' produttive sia
in corso di rilascio o qualora vi siano difficolta' nel
riconoscimento degli esemplari viventi di specie animali e vegetali e
non sia altrimenti possibile assicurare in tempi brevi l'intervento
di tecnici di cui al comma 2, ed al fine di garantire l'incolumita'
di detti esemplari, e' consentito il trasferimento degli stessi, su
richiesta dell'ufficio del Servizio CITES Centrale del Corpo
forestale dello Stato, presso le strutture di destinazione od in
altre strutture idonee. Il trasferimento avverra' in colli o gabbie
di custodia degli esemplari, opportunamente sigillati e piombati
dall'autorita' doganale, previo deposito dell'ammontare dei tributi
gravanti o costituzione di garanzia per l'intero importo, da parte
del dichiarante, del proprietario degli esemplari, del suo
rappresentante autorizzato ovvero del detentore e previo impegno
scritto degli stessi o del responsabile della struttura di
destinazione, ad assicurare il buon mantenimento degli esemplari e le
cure adatte, fino a conclusione del procedimento doganale, ad
avvenuta conclusione del quale, gli esemplari saranno disponibili.
Nota all'art. 2.
- Il comma 5, dell'art. 4, della citata legge
7 febbraio 1992, n. 150, e' il seguente:
«5. Con decreto del Ministero dell'ambiente, adottato
di concerto con il Ministro delle politiche agricole e
forestali e con il Ministro del commercio con l'estero, e'
istituita presso il Ministero dell'ambiente la commissione
scientifica per l'applicazione della Convenzione sul
commercio internazionale delle specie animali e vegetali in
via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di
cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874.».
Art. 3.
Restituzione dei documenti CITES e comunitari e procedure di cui al
manuale operativo
1. Le procedure per lo scarico e la restituzione dei documenti
CITES e di quelli comunitari sono effettuate ai sensi del regolamento
(CE) 1808/2001 e successive modificazioni.
2. Per quanto non previsto espressamente nel presente regolamento
si rimanda a quanto riportato nel Manuale Operativo di cui
all'Allegato.
Nota all'art. 3.
- Il regolamento (CE) n. 1808/2001, e' riportato nelle
note alle premesse.
Art. 4.
S a n z i o n i
1. Salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque
violi le disposizioni del presente regolamento e' punito con le
sanzioni previste dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150.
Nota all'art. 4.
- La legge 7 febbraio 1992, n. 150, e' riportata nelle
note alle premesse.
Art. 5.
A b r o g a z i o n i
1. Il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro delle finanze e con il Ministro dell'agricoltura e delle
foreste in data 4 settembre 1992 e' abrogato e sostituito dal
presente regolamento.
Nota all'art. 5.
- Il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto
con il Ministro delle finanze e con il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste 4 settembre 1992, e'
riportato nelle note alle premesse.
Art. 6.
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 8 luglio 2005
MANUALE OPERATIVO
*
Per gli allegati fare riferimento al supporto cartaceo