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MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 13 maggio 2005
Determinazione dei criteri per la ripartizione dei fondi per la prevenzione e lotta al randagismo, previsti dalla legge del 29 dicembre 2003, n. 376.

Gazzetta Ufficiale N. 169 del 22 Luglio 2005

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IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
Visto il regolamento di Polizia veterinaria approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979;
Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Vista la legge 29 dicembre 2003, n. 376;

Decreta:

Art. 1.
1. Ai fini dell'erogazione del finanziamento stabilito dalla legge
del 29 dicembre 2003, n. 376, possono essere concessi finanziamenti
intesi alla realizzazione di piani inerenti le finalita' della legge
stessa, come «Finanziamento di interventi per opere pubbliche».
2. I finanziamenti di cui al comma 1 saranno erogati come
contributo a copertura parziale fino al massimo del 75% delle spese
previste da progetti aventi le seguenti finalita':
a) strutture di rifugio dei cani randagi;
b) strutture per la sterilizzazione di cani e gatti;
c) centri di adozione e di rieducazione comportamentale canina
con particolare riferimento alla tutela dell'incolumita' pubblica
dall'aggressivita' dei cani.
3. I contributi in conto capitale erogati ai sensi del presente
decreto ai soggetti di cui all'art. 2 possono cumularsi con quelli
erogati dalle regioni ai sensi delle leggi regionali di recepimento
della legge n. 281 del 1991, comunque non superando l'importo totale
del progetto.

 

Art. 2.
1. Possono richiedere il finanziamento per gli obiettivi inerenti
l'art. 1 gli enti e le associazioni di seguito elencate:
a) comuni, associazioni di comuni, comunita' montane, province e
regioni;
b) universita' e istituti di ricerca;
c) associazioni ed enti che perseguono finalita' di tutela degli
animali riconosciute a livello nazionale e/o regionale.

 

Art. 3.
1. Gli enti e le associazioni di cui all'art. 2 interessate ad
accedere ai finanziamenti di cui al presente decreto dovranno
indirizzare domanda scritta in carta semplice, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al
Ministero della salute - Direzione generale della sanita' veterinaria
e degli alimenti - Ufficio X, piazza Marconi, 25 - 00144 Roma,
inoltrandone copia anche alla regione di appartenenza che provvedera'
a notificare il proprio parere all'ufficio ministeriale stesso.
2. Ai fini dell'erogazione dei finanziamenti, saranno anteposti, in
via prioritaria, i seguenti progetti:
a) progetti che prevedano il coinvolgimento di piu' enti e/o
associazioni;
b) progetti che prevedano strutture in rete tra comuni (strutture
multizonali);
c) progetti articolati che contemplino allo stesso tempo lo
sviluppo di piano di sterilizzazione e di adozione.
3. Alla domanda di cui al comma 1 deve essere allegata la seguente
documentazione inerente il progetto da finanziare:
a) presentazione e descrizione dell'opera;
b) progetto di massima;
c) tempi di realizzazione;
d) disponibilita' dell'area;
e) enti finanziatori;
f) rapporti n. animali ospitati/area struttura;
g) descrizione della attivita' e servizi integrati all'intervento
strutturale (progetti di sterilizzazione, identificazione animale,
adozione);
h) responsabile del progetto;
i) preventivo di spesa;
j) statuto e atto costitutivo (per le associazioni o enti di cui
all'art. 2, comma 1, lettera c).

 

Art. 4.
1. I progetti per i quali si chiede il finanziamento devono avere
tempi di realizzazione non superiori a due anni dalla data di
approvazione del progetto da parte del Ministero della salute e nel
resoconto finale deve esserne dimostrata l'utilizzazione.
2. La corresponsione del finanziamento delle opere potra' avvenire
per stadi di avanzamento dei lavori.
3. Qualora il progetto non venga realizzato in modo completo,
l'amministrazione si riserva la facolta' di revocare il finanziamento
e di richiedere la restituzione di quanto gia' corrisposto.
4. Il Ministero della salute comunica alle regioni interessate la
graduatoria dei progetti.

 

Art. 5.
1. Gli oneri derivanti dal presente decreto gravano sul capitolo
7330 dello stato di previsione del Ministero della salute.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle
Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2005

Il Ministro: Storace