Cass. Sez. III n. 7098 del 23 febbraio 2010 (Ud. 17 nov. 2009
Pres. Lupo Est. Marmo Ric. Mogavero
Urbanistica. Violazioni antisismiche

Non risponde del reato di omessa denuncia (art. 93, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) il titolare della ditta esecutrice dei lavori in zona sismica, o il mero esecutore degli stessi, in quanto si tratta di reato a soggettività ristretta, ascrivibile unicamente al committente, al titolare della concessione edilizia e, in genere, a chi abbia la disponibilità dell'immobile o dell'area sui cui lo stesso sorge. (In motivazione la Corte ha precisato che, diversamente, la responsabilità dei primi è configurabile in caso di esecuzione dei lavori in difetto di autorizzazione e di inosservanza delle norme o prescrizioni tecniche contenute nei decreti interministeriali vigenti).

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 17/11/2009
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 2029
Dott. MARMO Margherita - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MULLIRI Guicla I. - Consigliere - N. 23502/2009
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MOGAVERO PAOLO, N. il 12/09/1950;
avverso la SENTENZA n. 1721/2007 TRIB. SEZ. DIST. di CEFALÙ del 03/07/2008;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. MARMO MARGHERITA;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DI POPOLO Angelo, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste;
udito il difensore avv. Schicchi Claudio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza pronunciata il 3 luglio 2008 il Tribunale di Termini Imerese, sezione distaccata di Cefalù, dichiarava MOGAVERO Paolo colpevole del reato di cui all'art. 110 c.p. e D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 93, 94 e 95 per aver eseguito, quale titolare della ditta esecutrice delle opere, in concorso con altri due imputati, opere abusive in zona sismica, senza avere rispettato le norme e le prescrizioni tecniche contenute nei decreti ministeriali vigenti, senza avere denunziato l'inizio dei lavori alle competenti autorità e senza avere altresì ottenuto la prescritta autorizzazione scritta da parte dell'Ufficio Tecnico Regionale (per fatti commessi in Castelbuono il 12 maggio 2006) (capo D dell'originaria imputazione) e, con la concessione delle attenuanti generiche, condannava l'imputato alla pena di Euro 600,00 di ammenda.
Ha proposto appello l'imputato, riconvertito in ricorso per Cassazione, trattandosi di condanna alla sola pena dell'ammenda chiedendo l'annullamento dell'impugnata sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di ricorso, per la loro logica e giuridica connessione, vanno esaminati congiuntamente.
Con il primo motivo il ricorrente deduce che, ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 93, 94 e 95, l'onere della comunicazione, nonché quello di premunirsi della prescritta autorizzazione nella realizzazione di opere sottoposte a regime autorizzatorio è posto a carico di chi intende procedere a costruire, che deve avere poteri decisionali, mentre egli non rivestiva alcuna di queste qualità, essendo soltanto l'esecutore materiale delle opere, così come affermato nel capo di imputazione e in sentenza.
Destinatario delle disposizioni non poteva che essere, oltre che il proprietario, colui che ha, per la qualità rivestita, cognizioni tecniche necessarie e titolo idoneo ad interferire con le scelte costruttive.
Esso imputato era solo operaio con compiti esecutivi. Con il secondo motivo il ricorrente deduce che egli era stato condannato senza alcun titolo, nemmeno quello necessario del concorso.
Il giudice infatti, senza specificare quali altri reati fossero stati commessi, essendo egli stato assolto, come i coimputati, dagli altri capi di imputazione, aveva ritenuto che i reati fossero avvinti dal vincolo della continuazione.
Egli avrebbe invece potuto essere condannato in ordine ai reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 93, 94 e 95 soltanto qualora avesse rivestito una delle qualifiche indicate dalla legge e quindi quella di proprietario, progettista, direttore dei lavori o appaltatore mentre rivestiva solo il ruolo di esecutore dei lavori. In ordine ai motivi il Collegio rileva che, come ha precisato la sentenza impugnata, con accertamento di fatto sottratto al sindacato di legittimità, l'imputato era titolare della ditta esecutrice dei lavori.
I motivi di ricorso sono quindi fondati limitatamente al reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 93 che ha ad oggetto la presentazione della denuncia dell'inizio delle opere.
La norma contenuta nel citato articolo, infatti, pur non dando luogo ad un reato proprio del proprietario, è comunque a soggettività ristretta, in quanto può essere commesso soltanto dal committente, dal titolare della concessione edilizia ed in genere da chi abbia la disponibilità dell'immobile o dell'area su cui esso sorge. Non può ritenersi quindi responsabile l'esecutore dei lavori o il titolare della ditta esecutrice dei lavori per l'omessa comunicazione - denuncia dei lavori.
Tali soggetti rimangono invece destinatari del divieto di esecuzione dei lavori in difetto della preventiva autorizzazione e del mancato rispetto delle norme o prescrizioni tecniche contenute nei decreti ministeriali vigenti (D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 94 e 95). Come ha precisato questa Corte (vedi per tutte Cass. pen. sez. F. sent. 24 luglio 2008, n. 35298, rv 240665), "soggetto attivo del reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 95 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) è anche il titolare della ditta chiamata ad eseguire opere edilizie in zone sismiche, in quanto destinatario diretto del divieto di esecuzione dei lavori in assenza dell'autorizzazione e in violazione delle prescrizioni tecniche contenute nei decreti ministeriali di cui al citato decreto, (artt. 52 e 83), considerato che le disposizioni dettate in tema di vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche, prevedendo un complesso sistema di cautele rivolto ad impedire l'esecuzioni di opere non conformi alle norme tecniche, chiama proprio l'esecutore delle opere in questione ad osservare simili cautele".
Va quindi annullata, senza rinvio, la sentenza impugnata limitatamente alla contravvenzione di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 93 per non aver commesso il fatto e va eliminata la relativa pena di Euro 200,00 di ammenda di cui alla condanna a titolo di continuazione con i reati di cui al cit. D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 94 e 95.
Va invece respinto il ricorso nel resto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla contravvenzione di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 93 per non aver commesso il fatto ed elimina la relativa pena di Euro 200,00 di ammenda.
Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2010