MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO 8 aprile 2011
Modificazioni al decreto 5 ottobre 2010, integrante il decreto dell'8 gennaio 2002 che istituiva il registro di detenzione delle specie Cites
GU n. 108 del 11-5-2011
IL DIRETTORE GENERALE per la protezione della natura e del mare Vista la Convenzione sul commercio internazionale di specie di fauna e flora selvatiche in periodo di estinzione (CITES), firmata a Washington il 3 marzo 1973 e ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874; Visto il decreto legislativo n. 300 del 1999 e, in particolare l'art. 35, che individua nel Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'autorita' di gestione e attuazione della CITES in Italia; Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 150 e in particolare, l'art. 5, comma 5-bis, che prevede l'emanazione da parte del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali, di un decreto per istituire il registro di detenzione degli esemplari di cui agli articoli 1 e 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 150; Visto l'art. 8-quinquies, comma 3-quinquies, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, che demanda al Ministero delle politiche agricole e forestali, tramite il Corpo forestale dello Stato, l'effettuazione delle certificazioni e dei controlli; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali del 5 ottobre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 2011 che, ad integrazione dell'art. 3, comma 1, decreto ministeriale 8 gennaio 2001, ha previsto l'esenzione dagli obblighi di registrazione per i soggetti detentori di esemplari appartenenti a specie di uccelli incluse nell'allegato B al regolamento (CE) n. 338/1997 e successive attuazioni e modificazioni, facilmente e comunemente allevate in cattivita', il cui prelievo in natura risulta, in base ai dati disponibili, non significativo, riportate nell'elenco nell'allegato 1 allo stesso decreto; Considerato che, ai sensi del citato decreto, con provvedimento del Direttore generale della Direzione generale per la protezione alla natura, previo parere della Commissione Scientifica CITES, sentito il Servizio CITES del Corpo forestale dello Stato, sono apportate le necessarie modifiche e/o integrazioni all'elenco di cui all'allegato 1 allo stesso; Visti i pareri espressi da parte della Commissione Scientifica CITES di cui all'art. 4 della legge n. 150/1992 nel corso delle riunioni 178, del 16 giugno 2010 e 180 del 22 marzo 2011; Sentito il Servizio CITES del Corpo forestale dello Stato; Decreta: Art. 1 L'allegato 1 al decreto ministeriale 5 ottobre 2010 e' cosi' sostituito: Allegato 1 Specie di uccelli incluse nell'allegato B al regolamento (CE) n. 228/1997 e successive attuazioni e modificazioni, facilmente e comunemente allevate in cattivita', il cui prelievo in natura risulta, in base ai dati disponibili, non significativo: 1) Agapornis fischeri; 2) Agapornis personata; 3) Nandayus nenday; 4) Neophema elegans; 5) Padda oryzivora; 6) Poephila cincta; 7) Forpus celesti; 8) Forpus passerinus; 9) Forpus conspicillatus; 10) Neopsephotus bourkii; 11) Psephotus haematonosus haematenosus; 12) Bolborhyncus linicola linicola; 13) Polytelis swainsonii; 14) Polytelis alexandrae; 15) Trichoglossus haematodus haematodus; 16) Trichoglossus haematodus moluccanus; 17) Leiotrix lutea; 18) Neophema pulchella; 19) Neophema splendida; 20) Platycercus elegans elegans; 21) Platycercus eximius; 22) Platycercus eximius caeciliae; 23) Platycercus icterotis icterotis. Roma, 8 aprile 2011 Il direttore generale: Grimaldi