Pres. Vitalone Est. Ianniello Ric. Camurati
Acque. Autorizzazione e mutamento titolare dello scarico
L'insediamento di una nuova attività produttiva nel medesimo capannone facente capo a diversa persona giuridica priva di ogni collegamento con quella precedentementeinsediata, seppure avente non dissimile oggetto sociale, impone necessariamente l'acquisizione di autonoma autorizzazione allo scarico da emettersi a seguito di nuova valutazione dell'attività produttiva e delle caratteristiche dello scarico. Ciò in quanto l'autorizzazione allo scarico è necessariamente funzionale alle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico, alla indicazione dei mezzi tecnici indicati nel processo produttivo e nei sistemi di scarico nonché all'indicazione dei sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite di emissione
UDIENZA PUBBLICA DEL 21.12.2006
SENTENZA N. 02172/2006
REG. GENERALE n. 025674/2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli III. mi Signori
Omissis
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) CAMURATI JAMES N. IL 04/08/1980
avverso sentenza del 03/10/2005
TRIBUNALE di MODENA
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere IANNIELLO ANTONIO
Udito il Procuratore Generale in persona del dott. Passacantando Guglielmo
che ha concluso con il rigetto del ricorso
Udito, per la parte civile l'Avv. //
Udito il difensore Avv. //
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 3 ottobre 2005, il Tribunale di Modena ha dichiarato
James Camurati colpevole del reato di cui all'art. 59, comma 1°
D. Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 (ora art. 137 del D. Lgs. 3 aprile 2006
n. 152) per avere effettuato senza autorizzazione, nella
qualità di amministratore unico e legale rappresentante
della s.r.l. SUIMAC, nuovi scarichi di acque reflue industriali,
mediante immissione in rete fognaria pubblica (come accertato in
Castelvetro di Modena il 29 agosto 2002), condannandolo alla pena di
€ 800,00 di ammenda.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, a
mezzo del proprio difensore, deducendo, con unico motivo,
l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 59, comma 1°
D. Lgs. n. 152 del 1999 in relazione all'art. 45 del medesimo decreto.
La sentenza dà infatti atto che in data 8 gennaio 2001 era
stato autorizzato lo scarico di reflui idrici provenienti
dall'insediamento produttivo sito nel medesimo luogo e all'epoca
gestito dalla s.n.c. Camerati Walter, di cui era amministratrice
Loredana Mattioli, ai sensi della precedente legge n. 319/76 e anzi,
secondo l'unico teste sentito, ai sensi del medesimo D. Lgs n. 152 del
1999.
Secondo l'imputato, pertanto, nel caso dì specie si era
verificato unicamente il mutamento del titolare dello scarico, fatto
che non sarebbe previsto dall'art. 45 (ora art. 124 del D. Lgs. n.
152/06) tra quelli che richiedono una nuova autorizzazione, necessaria
unicamente ove si sia verificata una modifica sostanziale dell'impianto
o dell'ambiente esterno, come sarebbe dato desumere da comma
11° del citato art. 45.
Poiché dagli atti risulterebbe che le due società
hanno il medesimo oggetto, operano nella stessa sede, sono succedute
l'una all'altra senza soluzione di continuità e
dall'istruttoria non risulterebbero mutamenti sostanziali degli
impianti o dell'ambiente esterno, il ricorrente conclude chiedendo
l'annullamento della sentenza del Tribunale di Modena.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente sostiene con un unico motivo che l'esistenza di una
precedente autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali
ottenuta da una precedente impresa, la Camurati Walter s.n.c., avente
un oggetto analogo a quello della s.r.I. Suimac, esercente in
precedenza nel medesimo luogo la propria attività e cessata
in coincidenza dell'inizio dell'attività della Suimac,
esonererebbe quest'ultima dal chiedere altra autonoma autorizzazione.
L'analoga obiezione sollevata dalla difesa del ricorrente è
stata respinta dal Tribunale di Modena che ha correttamente osservato
che "l'insediamento di una nuova attività
produttiva nel medesimo capannone facente capo a diversa persona
giuridica priva di ogni collegamento con quella precedentemente
insediata, seppure avente non dissimile oggetto sociale, impone...
necessariamente l'acquisizione di autonoma autorizzazione allo scarico
da emettersi a seguito di nuova valutazione dell'attività
produttiva e delle caratteristiche dello scarico".
Ciò in quanto "l'autorizzazione allo scarico ex
art. 45 D. Legislativo n. 152/99" è "necessariamente
funzionale alle caratteristiche qualitative e quantitative dello
scarico, alla indicazione dei mezzi tecnici indicati nel processo
produttivo e nei sistemi di scarico nonché all'indicazione
dei sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei
valori limite di emissione (art. 46 D. Lgs.vo 152/99)".
Ed invero, come esattamente rilevato anche dal giudice di merito, non
appare indifferente per il legislatore l'identità del
soggetto, persona fisica o giuridica, destinatario della autorizzazione
allo scarico, che appunto l'art. 45 del D. Lgs. n. 152 prevede che
possa essere rilasciata unicamente "al titolare
dell'attività da cui origina lo scarico". Un tale
collegamento presuppone infatti il controllo preventivo sulle
caratteristiche e sulle qualità soggettive di
affidabilità dell'impresa richiedente, a garanzia,
già nella fase preliminare del procedimento di
autorizzazione, dell'effettiva osservanza, da parte del destinatario di
questa, delle prescrizioni imposte dalla legge e
dall'autorità amministrativa in materia di scarichi.
Del resto, anche la natura temporanea dell'autorizzazione allo scarico
appare stabilita anche in funzione di un controllo circa
l'affidabilità del relativo destinatario in ordine alla
piena osservanza di tali prescrizioni, come verificatasi nel
quadriennio precedente.
Rispetto a tale dato normativo, restano irrilevanti le considerazioni
del ricorrente desunte dall'esame delle disposizioni di cui al comma
11° dell'art. 45 del D. Lgs, n. 152, in quanto queste ultime
appaiono riferite a mutamenti oggettivi dell'impianto da cui proviene
lo scarico, ferma restando la titolarità dello stesso.
In base alle considerazioni svolte, il ricorso appare infondato, in
quanto è stato accertato in maniera indiscutibile che la
società di cui il ricorrente è amministratore
unico e legale rappresentante ha attivato in data 16 ottobre 2000 e
successivamente proseguito l'effettuazione di uno scarico di acque
reflue industriali senza aver preventivamente conseguito la relativa
autorizzazione, concretando così la fattispecie
contravvenzionale di cui all'art. 59, comma 1° del D. Lgs. n.
152 del 1999.
Il ricorso va pertanto respinto, con la conseguente condanna del
ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese
processuali.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2006
L'
estensore
Il presidente
Antonio
Ianniello
Claudio Vitalone