Adunanza delle SS.RR. del 17 febbraio 2010
Presidente Tullio Lazzaro
CERIMONIA DI INAUGURAZIONE DELL’ANNO GIUDIZIARIO 2010 RELAZIONE SCRITTA DEL PROCURATORE GENERALE MARIO RISTUCCIA

Stralcio relativo al paragrafo dedicato al danno ambientale

In tema di danno ambientale vige il Testo Unico, approvato con il d.lg.vo 3 aprile 2006 n. 152, noto come codice dell’ambiente, che mira ad assicurare la tutela del suolo e del sottosuolo, oltre che delle aree protette e dei parchi e si cura della prevenzione dei fenomeni di dissesto e di inquinamento. Il successivo d.lg.vo 16.1.2008, n. 4, ha apportato modifiche in materia di rifiuti, di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica.
Il Ministro dell’ambiente, in collaborazione con le Regioni, esercita le funzioni spettanti allo Stato in base all’art. 117 della Costituzione in materia di tutela e risarcimento dei danni procurati all’ambiente, nel rispetto della normativa comunitaria (direttiva del Parlamento europeo n. 2004/35/CE del 21.4.2004), che ne prevede la casistica e ne indica i rimedi, in applicazione dei principi di precauzione, di sussidiarietà e di lealtà.
Secondo la vigente normativa (art. 300 d.lg.vo n. 152/2006) è considerato danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell’utilità assicurata da quest’ultima.
La giurisprudenza della Corte di cassazione penale (sent. n. 16575 del 42 2007) ha stabilito che il danno ambientale presenta una triplice dimensione:
- personale (quale lesione del diritto fondamentale dell’ambiente di ogni uomo);
- sociale (quale lesione del diritto fondamentale dell’ambiente nelle formazioni sociali in cui si sviluppa la personalità umana, ex art. 2 Cost.);
-pubblica (quale lesione del diritto-dovere pubblico delle istituzioni centrali).
Chiunque, realizzando un fatto illecito od omettendo comportamenti doverosi, con violazione di legge, di regolamento o di provvedimenti amministrativi, con negligenza, imperizia, imprudenza o violazione di norme tecniche, arrechi un danno all’ambiente è obbligato al ripristino o al
risarcimento per l’equivalente.
Quando si è verificato un danno ambientale, vi è il dovere di comunicare senza indugio la circostanza alla competente autorità e di circoscrivere od eliminare il danno, nonché di adottare misure di ripristino, al fine di prevenire ulteriori conseguenze o effetti nocivi per la salute umana.
Il codice ambientale abilita anche le associazioni di protezione ambientale e i loro associati, oltre che le persone fisiche o giuridiche che sono o potrebbero essere colpite dal danno o da minaccia di danno, a produrne denunce od osservazioni ed a chiedere misure di prevenzione e di contenimento, nonché ad intervenire, con diverse modalità e tempi, nei giudizi per danno ambientale.
In questo contesto persone, gruppi, associazioni ed anche gli enti territoriali fanno valere un generico interesse diffuso.
L’accertamento dei danni di cui si tratta e l’applicazione delle relative sanzioni tendono, in primo luogo, al ripristino dei beni lesi e, solo se ciò non  avviene, al risarcimento per equivalente patrimoniale.
Le procedure di ripristino e l’azione risarcitoria sono di competenza del Ministro, che può agire anche mediante costituzione di parte civile in sede penale; al termine del procedimento egli emette una ordinanza nei confronti del responsabile del fatto dannoso, entro 180 giorni dalla comunicazione del danno ambientale.
In caso di condanna penale (ad es., artt. 423 bis e 424 c.p.) le sentenze sono trasmesse al Ministro dell’ambiente entro 5 gg. dalla pubblicazione.
Quando trattasi di danno provocato da soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, nell’ipotesi di parziale o mancato ripristino nel termine assegnato, il Ministro, anziché ingiungere il pagamento per equivalente patrimoniale, invia rapporto all’Ufficio di Procura regionale competente per territorio, allegando documentazione che sia idonea alla quantificazione del pregiudizio e a fornire l’identità dei presunti colpevoli.
La legge n. 13 del 2009, nell’ambito degli strumenti di attuazione di interventi di bonifica e messa in sicurezza di siti di interesse nazionale, in ordine alla spettanza e alla quantificazione degli oneri di bonifica e di ripristino, nonché del danno ambientale connesso, prevede la possibilità di stipulare una o più transazioni globali, con una o più imprese interessate, pubbliche e private, al fine dell’abbandono del contenzioso pendente e preclude, in tale ipotesi, ogni azione risarcitoria e di rimborso oneri da parte dello Stato ed enti pubblici territoriali.
Il T.U. sull’ambiente (art. 302) puntualizza che sono costi le operazioni per attuare la prevenzione e il ripristino dei luoghi, gli oneri economici per  valutare il danno e quelli per progettare gli interventi alternativi, per sostenere le spese amministrative e legali, per la realizzazione delle opere, per la raccolta dati e costi generali, nonché i costi di controllo e di sorveglianza.
Nel danno risarcibile, secondo la Suprema Corte, rientra anche quello derivante, medio tempore, dalla mancata disponibilità di una risorsa ambientale intatta, ossia le cosiddette “perdite provvisorie”, perché qualsiasi intervento di ripristino ambientale, per quanto tempestivo, non può mai eliminare quello speciale profilo di danno conseguente alla perdita di fruibilità della risorsa naturale compromessa dalla condotta illecita.
L’azione per la tutela ambientale spetta, dunque, al soggetto titolare del diritto sostanziale e, nei casi previsti, ad un organo indipendente e imparziale che promuove il giudizio nell’interesse dell’ordinamento, qual’è il Procuratore regionale della Corte dei conti.
La competenza di quest’ultimo, per la lesione dei beni ambientali, che coinvolge soggetti legati alla P.A. da rapporto di impiego o di servizio, attiene innanzitutto alla responsabilità per danno indiretto, relativo all’esborso sostenuto dagli Enti pubblici per effetto di sentenze di altre giurisdizioni. La Corte dei conti, per i medesimi soggetti cui è imputabile un danno ambientale (art. 313 d.lg.vo 152/06), ha altresì competenza nei casi di responsabilità diretta, prima attribuiti al giudice ordinario, per il risarcimento in forma di equivalente patrimoniale, non solo verso lo Stato ma anche nei confronti dell’ente pubblico titolare dei beni pubblici.
Poiché non sussiste, tuttora, l’obbligo di comunicazione alla Corte dei conti delle sentenze del giudice civile e di quello amministrativo (che ha competenza esclusiva su provvedimenti e ordinanze in materia ambientale) che riguardino pubblici dipendenti, si registrano pochissimi casi, ad oggi, di giudizi amministrativo-contabili su fattispecie di danno pubblico connesse a tali tipologie.
Ci troviamo quindi in presenza di una lacuna che andrebbe colmata con adeguati interventi del legislatore.
La giurisprudenza della magistratura contabile ritiene che il danno alla categoria dei beni ambientali si configuri come danno pubblico o sociale, in quanto è arrecato alla collettività titolare e fruitrice del bene ambientale.
Il recupero del relativo importo va effettuato a cura dell’amministrazione danneggiata.
In seguito ai noti disastri ambientali verificatisi negli ultimi tempi, è aumentata l’attenzione per la prevenzione di tali eventi.
La legge 133/08 aveva istituito, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, il Fondo per la tutela dell’ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, con una dotazione iniziale di 60 milioni di euro per l’anno 2009, 30 milioni per il 2010 e di 30 milioni per l’anno 2011, per interventi di risanamento e di recupero dell’ambiente, nonché per lo sviluppo economico dei territori interessati.
Il pacchetto di emendamenti alla legge finanziaria per il 2010 ha assegnato nuovi fondi per l’ambiente, pari a 1 miliardo di euro per piani straordinari, infrastrutture, per rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico e per i quali saranno nominati Commissari straordinari.
In materia di danno ambientale si sono registrate, nel corso del 2009, diverse iniziative delle Procure regionali, che hanno riguardato inquinamento di siti e di fiumi, disastri provocati da abusi edilizi, presenza di amianto ed eternit vicino a luoghi abitati o edifici pubblici, discariche abusive di rifiuti speciali, scarichi fognari abusivi, irregolarità nello smaltimento di rifiuti, falde acquifere inquinate per lavori di cantiere, deposito di oli minerali in contrasto con le norme paesaggistiche, costruzione di impianto fotovoltaico in parco comunale di interesse naturalistico.
Le suddette fattispecie hanno dato luogo alle seguenti istruttorie: 19 nel Lazio; 1 nel Molise; 8 nel Piemonte; 1 in Sardegna; 3 nel Veneto; 182 in Umbria; 9 nelle Marche e altre ancora in Puglia, in Abruzzo e nel Trentino.
In particolare, sembrano meritevoli di segnalazione alcune pronunce emesse dalle Sezioni giurisdizionali:
- Sez. Campania, sentenza n. 1492/2009 di condanna al risarcimento di euro 450.399,48, di cui euro 405.322,25 in favore del Comune di Marcianise per il mancato rispetto dalle prescrizioni comunali in materia di raccolta differenziata, ignorate dalle ordinanze sindacali, carenza che ha impedito ai cittadini di conferire separatamente i rifiuti, con gravi danni all’ambiente e alle casse erariali;
- Sezione Sardegna sentenza n. 1003/2009 concernente lavori di riqualificazione del litorale cagliaritano “Poetto”, che ha comportato la condanna in solido dei convenuti, per un danno sia patrimoniale sia all’immagine di euro 4.784,292;
- Sezione Trentino Alto Adige, sentenza n. 35/2009, di condanna a euro 15.000 e per opere di ripristino in zona montana per risarcimento di danno cagionato al patrimonio boschivo del Comune Palù del Ferdina, commisurato alle somme necessarie per il ripristino dei luoghi (D. L.gs. 152/2006).