Cass. Sez. I, n. 5705 del 7 marzo 2013
Presidente: Salme'  Estensore: Didone
Min. Ambiente ed altro (Avv. Gen. Stato) contro Fall. Immobiliare Val Lerone (Pericu ed altro)
Danno ambientale.Responsabilità del proprietario utilizzatore del sito contaminato

In tema di danno ambientale, ed in fattispecie in cui risulti inapplicabile la corrispondente normativa di cui al d.lgs 2 aprile 2006, n. 152, priva di carattere retroattivo, la responsabilità del proprietario utilizzatore del sito contaminato, una volta accertato il nesso di causalità tra la sua attività produttiva e l'avvenuta contaminazione dei luoghi, è disciplinata dall'art. 17 del d.lgs. 22 aprile 1997, n. 22, che gli impone di attivarsi al fine di porre in essere atti e comportamenti unitariamente finalizzati al recupero ambientale del predetto sito, nonché, per il periodo precedente alla entrata in vigore di tale provvedimento legislativo, dall'art. 2050 cod. civ. (non incompatibile con l'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349), fermo restando che, alla stregua dell'art. 5 bis, primo comma, lettera c), del d.l. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, i criteri di determinazione dell'obbligazione risarcitoria stabiliti dall'art. 311, comma 2 e 3, del citato d.lgs. n. 152 del 2006 si applicano anche alle domande di risarcimento proposte o da proporre ai sensi dell'art. 18 della legge n. 349 del 1986, salva la già avvenuta formazione del giudicato.

RITENUTO IN FATTO

1.- Con ricorso L. Fall., ex art. 98, depositato il 5/12/2008 il Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare e il Commissario Delegato a gestire l'emergenza del sito contaminato di interesse nazionale ex Stoppani di cui all'O.P.C.M. 5 dicembre 2006, n. 3554, proposero opposizione contro lo stato passivo del Fallimento Immobiliare Val Lerone s.p.a. contestando il rigetto della domanda d'insinuazione in prededuzione, o in subordine in via privilegiata D.Lgs. 2 aprile 2006, n. 152, ex art. 253 e D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 17, del credito di Euro 1.250.653.400,00 per spese da sostenersi da parte del Ministero dell'Ambiente e della Struttura Commissariale per il ripristino ambientale, nonchè l'esclusione, con riferimento alle spese già sostenute, del credito relativo alle spese per "i servizi stampa" e "agli stanziamenti alla Regione Liguria ed ai Comuni di Arenano e Cogoleto".

Il giudice delegato aveva ammesso al passivo la somma di Euro 885.662,68 in prededuzione per i costi sostenuti dalla struttura commissariale dopo la dichiarazione di fallimento (15.6.2007) e fino al 5.10.2007 e la somma di Euro 897.662,20, in privilegio D.Lgs. n. 152 del 2006, ex art. 253, oltre interessi L.Fall., ex art. 54, per i costi sostenuti dalla struttura commissariale prima del fallimento.

I ricorrenti deducevano che le voci componenti il danno considerate ai fini della domanda di ammissione al passivo fallimentare erano le seguenti: spese sostenute dalla Regione Liguria per affrontare l'emergenza Cogoleto, spese sostenute dal Commissario delegato ex OPCM n. 3354/2006, danni ai terreni delle aree pubbliche, danni ai terreni delle aree private, danno derivante dalla presenza di strutture e impianti contaminati, danno derivante da illecita gestione dei rifiuti, danno alle acque superficiali e sotterranee, danno ai fondali marini, danno all'arenile, danno all'aria/atmosfera, danno legato all'indisponibilità temporanea delle risorse contaminate. Essi precisavano, in ordine alla quantificazione dei danni, di aver utilizzato il metodo del costo necessario per il ripristino delle matrici contaminate con riferimento alle matrici ambientali statiche (terreni, arenile, sedimenti) e il metodo della ricostruzione del profitto conseguito dal trasgressore per le matrici ambientali mobili (acque superficiali, acque sotterranee, atmosfera), illustrando analiticamente i conteggi compiuti per ciascuna delle matrici ambientali individuate, mentre, riguardo ai costi già sostenuti, evidenziavano che l'impiego dei fondi erogati agli enti locali risaltava puntualmente documentato per l'importo complessivo di Euro 1.800.907,07 e che le spese per il servizio stampa sostenute dal Commissario erano state necessarie per assicurare, data la gravità dell'emergenza, una corretta e puntuale informazione alla popolazione Costituendosi in giudizio, il Fallimento Immobiliare Val Lerone s.p.a. in liquidazione contestò la fondatezza dell'opposizione.

Per quanto ancora interessa, il Fallimento eccepì, in via preliminare, la carenza di legittimazione del commissario giudiziale in ordine all'esercizio sia dell'azione di responsabilità per danno ambientale sia dell'azione di rivalsa per spese di bonifica (affermando che tali attività non attengono alla gestione dell'emergenza e quindi esulano dai limiti propri delle ordinanze contingibili e urgenti, con conseguente disapplicabilità del provvedimento attributivo di così ampi poteri al commissario per violazione della L. n. 225 del 1992, art. 5, e rilevando che, in ogni caso, la legittimazione all'esercizio dell'azione di rivalsa, alla luce anche della specifica previsione di cui all'O.P.C.M., art. 1, comma 1, del di nomina del commissario, può riguardare unicamente le spese attinenti agli interventi eseguiti in surroga, e non genericamente tutti i possibili costi di bonifica nè le spese relative ai funzionamento dell'organizzazione commissariale), nonchè la carenza di legittimazione attiva di entrambi i ricorrenti con riferimento alla domanda di ammissione al passivo per importi relativi a spese sostenute dalla Regione Liguria e dai comuni di Cogoleto e Arenano, trattandosi di crediti di cui sono titolari gli enti che hanno effettuato gli interventi e non essendo sufficiente l'impiego da parte della Regione di trasferimenti statali per conferire legittimazione alle amministrazioni statali.

Nel merito il Fallimento contestò la mancanza d'idonei elementi probatori, anche per quanto riguarda le specifiche voci attinenti a spese già sostenute, escludendo in radice la configurabilità di una responsabilità della fallita per danno ambientale, avendo essa sempre operato nel rispetto delle normative all'epoca vigenti ed attenendosi alle prescrizioni via via dettate dall'autorità amministrativa, risultando in ogni caso assente nel ricorso specifiche allegazioni, con conseguente indicazione delle relative prove, riguardo agli elementi costitutivi del fatto illecito e rilevò che, in ogni caso la domanda era inammissibile perchè, ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 303, la disciplina del risarcimento del danno ambientale non sarebbe applicabile quando, come nel caso in esame, risultino avviate le procedure relative alla bonifica.

Riguardo ai costi degli interventi di bonifica il Fallimento dedusse che la posizione dell'impresa che ha operato nel rispetto delle leggi e delle prescrizioni amministrative, come la fallita, è equiparabile a quella del proprietario non responsabile, il quale, ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 253, risponde solo degli interventi di bonifica sulle sue aree e nel limite del loro valore di mercato.

Il Fallimento contestò, altresì, la sussistenza dei presupposti per qualificare il credito, laddove ritenuto sussistente, come prededucibile ai sensi della L. Fall., art. 111, comma 2, e, quanto alla domanda subordinata di ammissione del credito in via privilegiata ex art. 2748 c.c., comma 2, che, ai sensi della previsione di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 253, che ha introdotto il privilegio, questo spetta unicamente per le spese effettivamente sostenute nell'esercizio dell'attività sostitutiva e grava solo sulle aree oggetto d'intervento e non su tutti gli immobili della società o sull'intero suo patrimonio mobiliare e immobiliare.

2.- Con il decreto impugnato (depositato in data 19.9.2010) il Tribunale - disattese tutte le eccezioni preliminari sollevate dalla curatela - ha parzialmente accolto l'opposizione, dichiarando inammissibile la nuova domanda di ammissione in prededuzione o in via privilegiata art. 2748 c.c., comma 2, del credito di Euro 2.114.362,78 per spese già sostenute, dedotte per la prima volta in sede di giudizio di opposizione allo stato passivo (da richiedersi con ricorso L. Fall., ex art. 101), ammettendo in via prededucibile e privilegiata ex art. 2748 c.c., comma 2, il credito di Euro 389.940,00 del Ministero dell'Ambiente, compensando le spese di lite.

Il Tribunale ha osservato, quanto alla domanda relativa al risarcimento del danno ambientale, che l'affermazione della difesa della procedura, secondo cui l'impresa aveva sempre operato la gestione degli scarti di lavorazione rispettando le normative vigenti ed attenendosi alle prescrizioni dell'autorità amministrativa, trovava ampia conferma nella documentazione prodotta in atti ed in particolare nei provvedimenti autorizzatori via via emanati dalle autorità competenti e negli accordi con gli enti locali in cui si motiva espressamente con riferimento a tali autorizzazioni l'accollo, da parte di essi, dell'onere di bonificare le aree pubbliche contaminate.

I ricorrenti, come sarebbe stato eventualmente loro onere, non avevano offerto elementi, anche eventualmente di carattere logico indiziario, idonei a provare una qualche condotta illecita, mancando anzi qualunque allegazione in tal senso e risultando, d'altra parte, del tutto plausibile che le situazioni di grave inquinamento rilevate fossero la conseguenza delle modalità di stoccaggio e di smaltimento degli scarti di produzione, via via specificamente autorizzate dalle autorità competenti o comunque rese possibili in base alla normativa all'epoca vigente, adottate nell'arco di oltre settant'anni, tant'è che la produzione risultava sostanzialmente cessata in corrispondenza dell'entrata in vigore di una disciplina legislativa più rigorosa.

Pertanto non era configurabile alcuna responsabilità risarcitoria per un illecito da danno ambientale, posto che la norma di riferimento, stante l'espressa previsione di non retroattività della disciplina di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 310, e segg., andava individuata in quella di cui alla L. n. 349 del 1986, art. 18, la quale aveva circoscritto notevolmente l'area della responsabilità rispetto alla normale fattispecie dell'illecito aquiliano, espungendo tutti i casi di colpa generica, per cui era da escludere, in base al principio di specialità, che con riferimento al danno ambientale, cui debba applicarsi ratione temporis la L. n. 349 del 1986, potesse trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 2043 e, tantomeno, la disciplina della responsabilità da attività pericolose ex art. 2050 c.c. e da custodia di cui all'art. 2051 c.c., con la relativa inversione dell'onere della prova (che possono invece trovare applicazione, sussistendone i relativi presupposti, nel caso di danno alla salute o danno alla persona derivanti da inquinamento ambientale).

Ciò comportava il rigetto della domanda con riferimento a quegli importi qualificabili come oggetto di richiesta di risarcimento L. n. 349 del 1986, ex art. 18 e l'assenza di una connotazione d'illiceità nella condotta della fallita si rifletteva anche sul piano degli obblighi di bonifica e dei relativi crediti di rivalsa dell'amministrazione.

Mentre la disciplina del risarcimento del danno ambientale introdotta dalla D.Lgs. n. 152 del 2006, non è retroattiva, è invece del tutto pacifico che la disciplina degli interventi di bonifica dei siti contaminati prevista al Titolo 5^ della Parte 5^ (art. 239, e segg.) sostituisce quella di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 11, anche con riferimento alle situazioni d'inquinamento preesistenti alla sua entrata in vigore.

Nelle nuove norme di cui al D.Lgs. 2 aprile 2006, n. 152, è scomparso ogni riferimento al carattere accidentale dell'evento e si pone l'obbligo di bonifica a carico dei "soggetti responsabili della contaminazione".

L'obbligo generale di bonifica presuppone quantomeno la colpa, stante la contrapposizione nell'art. 253, sotto il profilo delle disciplina delle conseguenze, tra "soggetto responsabile" (assoggettato al generale obbligo di bonifica) e "proprietario del sito incolpevole" (con una responsabilità decisamente più circoscritta), potendosi evincere dalla previsione normativa, argomentando a contrario, che laddove il proprietario del sito sia "colpevole", anche a titolo di concorso, la sua posizione sia equiparata a quella del "soggetto responsabile" e risultando così che l'elemento che giustifica l'applicazione dell'una o dell'altra disciplina sia l'elemento soggettivo.

In questo contesto, escluso l'inquadramento della responsabilità D.Lgs. n. 152 del 2006, ex artt. 242, 250 e 252, come responsabilità di posizione e quindi escluso che l'obbligo generale di bonifica gravi sul soggetto che ha inquinato senza colpa ed in particolare sul soggetto che, come nel caso in esame, ha inquinato nel rispetto delle normative (all'epoca degli smaltimenti) vigenti e delle prescrizioni amministrative, il tribunale ha ritenuto che ad esso restasse applicabile solo la disciplina prevista per il "proprietario del sito incolpevole" tenuto a rispondere, ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 253, degli interventi di bonifica sulle aree di sua proprietà nei limiti del loro valore.

Tuttavia, considerato che nell'accordo con la Regione Liguria, la Provincia di Genova e i comuni di Arenano e Cogoleto sottoscritto in data 31.7.2003, che il curatore intendeva valorizzare, sia per la scelta di coltivare i ricorsi ai T.A.R. presentati dalla fallita sia per le argomentazioni svolte nell'atto di costituzione nel giudizio, le operazioni di ripristino dell'arenile, rispetto alle conseguenze degli sversamenti del materiale di scarto del processo produttivo, andavano poste a carico della fallita.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3.- Contro il decreto del Tribunale il Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare e il Commissario Delegato a gestire l'emergenza del sito contaminato di interesse nazionale ex Stoppani di cui all'O.P.C.M. 5 dicembre 2006, n. 3554, hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

Resiste con controricorso la curatela intimata la quale ha altresì proposto ricorso incidentale affidato a tre motivi, illustrati con memoria depositata nel termine di cui all'art. 378 c.p.c..

4.1.- Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione dell'art. 111 Cost., della L. Fall., art. 93, e vizio di motivazione.

Deducono che erroneamente è stata ritenuta nuova la domanda relativa al rimborso della somma di Euro 2.114.362,78 relativa a spese sostenute dal 6.5.2008 al 30.4.2009, mentre il tribunale neppure ha menzionato le ulteriori spese sostenute fino al 31.10.2009, pure documentate in sede di opposizione, all'udienza del 19.11.2009 (rispettivamente per Euro 6.353.321,38 e Euro 7.477.450,98).

In realtà le somme predette erano relative a costi già sostenuti ricompresi già nella voce relativa ai costi totali da sostenere per Euro 1.250.653.400,00 richiesta in sede di ammissione al passivo e sulla quale il giudice delegato non aveva provveduto, rendendo necessaria l'opposizione allo stato passivo.

L'opinione del tribunale, secondo cui sarebbe per tali nuove spese necessario proporre insinuazione tardiva sarebbe in contrasto con l'art. 111 Cost..

Sarebbe stata travisata la domanda perchè l'insinuazione era relativa a tutte le spese che sarebbe stato necessario sostenere.

4.2.- Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 17, comma 2; L. n. 349 del 1986, art. 18, artt. 2043, 2050 e 2051 c.c., D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 58, D.Lgs. n. 152 del 2006, artt. 242, 250, 252 e 253 e relativo vizio di motivazione.

Lamentano che erroneamente il tribunale abbia ritenuto che l'obbligo di bonifica delle aree pubbliche sia subordinato all'accertamento di un fatto illecito sia nella parte in cui ha escluso l'esistenza di una responsabilità colpevole della ex società Stoppani nella causazione dell' inquinamento.

Deducono che, stante la riconosciuta (dal tribunale) non retroattività della disciplina di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, il giudice del merito avrebbe dovuto applicare il D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 17, che prevedeva una responsabilità oggettiva per gli obblighi di bonifica, essendo all'uopo sufficiente il nesso di causalità tra l'azione o omissione e il superamento o il pericolo di superamento dei limiti di contaminazione.

Deducono, inoltre, che il tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che la società aveva operato sulla base di autorizzazioni neppure specificamente indicate con pretermissione della documentazione probatoria prodotta.

Deducono che la bonifica del sito Stoppani era iniziata con il programma Envireg, di durata decennale, grazie al quale la fabbrica, nel 1991, ottenne l'autorizzazione a riaprire i forni perchè questi erano indispensabili per lo smaltimento delle terre tossiche, al quale la Stoppani si era impegnata a provvedere, rimanendo inadempiente alla scadenza, talchè con D.M. n. 468 del 2001, l'area era stata dichiarata sito di interesse nazionale e inserito nel Programma Nazionale di Bonifica di cui alla L. n. 426 del 1998.

Richiamano il contenuto del D.M. del 2001 e successivi provvedimenti amministrativi emessi sulla base dell'inadempimento della società ex Stoppani, poi s.p.a. Immobiliare Val Lerone, anche all'accordo stipulato nel 2003 con la Regione Liguria e i comuni di Arenzano e Cogoleto. Intesa dichiarata decaduta nel 2007.

Deducono che il combinato disposto del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 17 (ora D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 242), artt. 2050 e 2051 c.c., consente di configurare un quadro di responsabilità anche a carico dei proprietari dei siti inquinati e degli operatori, in particolar modo nei casi in cui, come quello in esame, questi siano contemporaneamente proprietari e utilizzatori del sito contaminato.

Tali soggetti sono in posizione di garanzia fondata sul presupposto della conoscenza del pericolo di contaminazione, dell'evitabilità dell'evento lesivo e del protrarsi di esso e dell'omesso intervento per l'eliminazione del pericolo stesso.

Deducono ancora che l'ex rappresentante legale della s.p.a.

Immobiliare Val Lerone e l'ex direttore responsabile dello Stabilimento Stoppani sono stati rinviati a giudizio - tra l'altro - per il reato di disastro ambientale e condannati con sentenza del 21.7.2010.

Possedere un sito altamente inquinato e pericoloso e ritardare o non eseguire la bonifica promessa costringendo le parti pubbliche a surrogarsi integra comportamento produttivo di danno ambientale.

Sussisterebbe, dunque, la responsabilità L. n. 394 del 1986, ex art. 18.

Richiamano il contenuto della perizia redatta in sede penale e prodotta in sede di udienza collegiale.

4.3.- Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano vizio di motivazione in relazione all'esclusione della ripetibilità delle spese di funzionamento dell'organizzazione amministrativa preposta alla gestione dell'emergenza e di quelle per i servizi stampa.

5.1.- Con il primo motivo del ricorso incidentale la curatela controricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 225 del 1992, art. 5, dell'ordinanza n. 3554 del 2006, dei principi generali in materia di esercizio di poteri amministrativi extra ordinem, del D.Lgs. n. 152 del 2006, artt. 242, 250, 252 e 253, della L. Fall., artt. 52 e 99, e relativo vizio di motivazione riproponendo l'eccezione di carenza di legittimazione del commissario giudiziale in ordine all'esercizio sia dell'azione di responsabilità per danno ambientale sia dell'azione di rivalsa per spese di bonifica (affermando che tali attività non attengono alla gestione dell'emergenza e quindi esulano dai limiti propri delle ordinanze contingibili e urgenti, con conseguente disapplicabilità del provvedimento attributivo di così ampi poteri al commissario per violazione della L. n. 225 del 1992, art. 5, e rilevando che, in ogni caso, la legittimazione all'esercizio dell'azione di rivalsa, alla luce anche della specifica previsione di cui all'O.P.C.M., art. 1, comma 1, di nomina del commissario, può riguardare unicamente le spese attinenti agli interventi eseguiti in surroga, e non genericamente tutti i possibili costi di bonifica nè le spese relative ai funzionamento dell'organizzazione commissariale), nonchè la carenza di legittimazione attiva di entrambi i ricorrenti con riferimento alla domanda di ammissione al passivo per importi relativi a spese sostenute dalla Regione Liguria e dai comuni di Cogoleto e Arenano, trattandosi di crediti di cui sono titolari gli enti che hanno effettuato gli interventi e non essendo sufficiente l'impiego da parte della Regione di trasferimenti statali per conferire legittimazione alle amministrazioni statali.

5.2.- Con il secondo motivo del ricorso incidentale la curatela denuncia violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 93 e 99, e relativo vizio di motivazione, lamentando che erroneamente sia stata ritenuta ammissibile la produzione documentale eseguita solo in sede di opposizione. Deduce che, trattandosi di fallimento regolato dal ed. rito intermedio, alla luce della L. Fall., art. 93, nel testo all'epoca vigente, il tribunale avrebbe dovuto ritenere operante la decadenza disposta per i documenti non depositati almeno quindici giorni prima dell'udienza per l'esame dello stato passivo.

5.3.- Con il terzo motivo del ricorso incidentale la curatela denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 99, e segg., L. Fall., artt. 111 e 111 bis, D.Lgs. n. 152 del 2006, artt. 242, 250, 252 e 253 e relativo vizio di motivazione, lamentando che sia stata ammessa in prededuzione la somma relativa ai costi sostenuti dopo la dichiarazione di fallimento.

6.1.- Appare logicamente pregiudiziale l'esame dei primi due motivi del ricorso incidentale. Legittimazione:

Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2006, n. 3554 (in Gazz. Uff., 12 dicembre, n. 288 Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza, determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto) è stato disposto - tra l'altro - quanto segue: "Art. 1.

1. L'avvocato Giancarlo Viglione - Vice Capo di Gabinetto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è nominato Commissario delegato per il superamento dello stato di emergenza di cui alla presente ordinanza, (omissis); 2. Per le finalità di cui al comma 1, il Commissario delegato provvede:

(omissis) all'esercizio delle azioni tecniche e amministrative e di rappresentanza in sede giudiziaria per il risarcimento del danno ambientale di cui alla parte sesta del D.Lgs. n. 152 del 2006".

Inoltre, la L. n. 225 del 1992, art. 5, comma 4, dispone, tra l'altro, che "le ordinanze emanate ai sensi del comma 2 individuano i soggetti responsabili per l'attuazione degli interventi previsti ai quali affidare ambiti definiti di attività, identificati nel soggetto pubblico ordinariamente competente allo svolgimento delle predette attività in via prevalente, salvo motivate eccezioni.

Qualora il Capo del Dipartimento si avvalga di commissari delegati, il relativo provvedimento di delega deve specificare il contenuto dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio".

Correttamente, dunque, il tribunale ha ritenuto che l'espressa delega al Commissario del potere di esercitare l'azione di rivalsa per le spese sostenute nell'esecuzione (O.P.C.M. n. 3354 del 2006, art. 1, comma 2) non integra alcuna deroga "emergenziale" a norma di legge, ai sensi della L. n. 225 del 1992, art. 5, commi 2 e 5, rientrando nei poteri normalmente delegabili in base al comma 4, e ha conseguentemente rigettato l'eccezione.

Del pari correttamente il tribunale ha ritenuto, quanto alla legittimazione del Ministero dell'Ambiente per le spese sostenute dalla Regione Liguria, che non si tratta di un caso di utilizzo da parte della Regione di risorse provenienti da un ordinario capitolo di spesa alimentato da ordinari trasferimenti ministeriali, ma dell'impiego, da parte dell'ente locale, della somma specificamente destinata dal Ministero dell'Ambiente al sito di Cogoleto nell'ambito del Piano nazionale di bonifica di cui al D.M. n. 468 del 2001, con la conseguenza che proprio questa specifica destinazione fonda la legittimazione del Ministero al recupero delle somme.

Talchè è infondato il primo motivo del ricorso incidentale.

6.2.- Anche il secondo motivo del ricorso incidentale è infondato perchè "nel giudizio di opposizione a stato passivo, relativo a fallimento dichiarato tra il 16 luglio 2006 e il 31 dicembre 2007, cui si applica la cosiddetta disciplina intermedia dettata dal D.Lgs. n. 5 del 2006, anteriormente alle modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 169 del 2007, il creditore opponente con il ricorso introduttivo del giudizio di opposizione a stato passivo può produrre nuovi documenti, non prodotti nel corso del procedimento di verifica dei crediti disciplinato dalla L. Fall., art. 95, e segg., non rilevando la decadenza prevista dall'art. 93, comma 7, della stessa legge nel testo introdotto dal citato D.Lgs. n. 5 del 2006, che si riferisce soltanto alla predetta fase di verifica dei crediti" (Sez. 1, sentenza 11 settembre 2009 n. 19697).

7.- I primi due motivi del ricorso principale e il terzo motivo del ricorso incidentale possono essere esaminati congiuntamente.

7.1.- Premessa sul sito di interesse nazionale di "Cogoleto".

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 16 Gennaio 2002 risulta pubblicato il decreto 18 settembre 2001, n. 468 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, Regolamento recante: "Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale", il quale richiama la L. 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni e integrazioni;

il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, recante "attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggio" modificato con integrazioni dal D.Lgs. 8 novembre 1997, n. 389 e con la L. 9 dicembre 1998, n. 426, in particolare l'art. 17, art. 18, comma 1, lett. n) e art. 22, comma 5, che dettano le disposizioni generali in materia di bonifica dei siti inquinati nonchè il decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, commercio e artigianato e il Ministro della sanità del 25 ottobre 1999, n. 471, che, in attuazione del citato articolo 17 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, disciplina i criteri, le procedure e le modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati ed in particolare l'art. 15, comma 1, che individua i principi e i criteri direttivi per la classificazione degli interventi di interesse nazionale e la L. 9 dicembre 1998, n. 426, recante "Nuovi interventi in campo ambientale", ed in particolare l'art. 1, che individua i primi interventi di bonifica di interesse nazionale e prevede l'adozione, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, di un programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati.

Il decreto, considerato che il Programma nazionale individua al medesimo art. 1 gli ulteriori interventi di bonifica di interesse nazionale, gli interventi prioritari, i soggetti beneficiari, i criteri di finanziamento dei singoli interventi, le modalità e il trasferimento delle relative risorse, le modalità per il monitoraggio e il controllo delle attività di realizzazione degli interventi previsti, i presupposti e le procedure per la revoca dei finanziamenti e il riutilizzo delle risorse resesi disponibili; Visti i decreti ministeriali di perimetrazione dei primi siti di interesse nazionale individuati dalla L. n. 426 del 1998; Vista la L. 23 dicembre 1999, n. 488; Viste le proposte presentate dalle regioni in merito agli interventi da inserire nel Programma nazionale ai fini della classificazione quali ulteriori interventi di interesse nazionale ed atteso che tra gli ambiti identificati dalle regioni solo alcuni presentano caratteristiche di rischio sanitario e ambientale, di pregio ambientale, di rilevanza socio economica similari a quelle dei siti già individuati dal legislatore come di interesse nazionale; ha ritenuto di identificare, in ragione della predetta similitudine, tra gli interventi proposti quali ulteriori interventi di interesse nazionale anche quello relativo al seguente sito: (omissis) Cogoleto (Stoppani).

Al decreto ministeriale (richiamato dai ricorrenti e prodotto in sede di opposizione allo stato passivo) è allegata la seguente scheda descrittiva relativa alla Regione Liguria: "Comune - Località.

Cogoleto e Arenzano (Genova). Tipologia dell'intervento. Bonifica di area industriale (Stabilimento Stoppani) e relative pertinenze soggetta ad inquinamento diffuso da cromo. Perimetrazione del sito.

L'area interessa la foce del torrente (OMISSIS).

Lo stato d'inquinamento si presenta diffuso nell'area industriale degradata sottesa dalle pertinenze dello stabilimento Stoppani. Non sono presenti abitazioni nell'immediato intorno.

La produzione base dello stabilimento, che è in attività sin dai primi anni del 900, è costituita dal bicromato di sodio, dal quale si ottengono attraverso successivi stadi di lavorazione altri derivati del cromo.

Dal processo della produzione del bicromato di sodio, residuano delle ganghe o terre esauste in cui il cromo esavalente solubile può ancora essere presente: tali ganghe sono in parte riciclate, previo essiccamento, nel processo produttivo, mentre la parte restante, dopo essere stata sottoposta ad opportuni processi di trattamento che permettono di abbattere il contenuto in cromo esavalente, è smaltita nella discarica in località (OMISSIS). La quantità di cromo esavalente ancora presente nelle ganghe è diminuita nel tempo in funzione della migliore tecnologia adottata dalla Ditta, ma a tutt'oggi sono presenti zone direttamente interessate dallo stabilimento o limitrofe allo stesso, interessate da accumuli di terre abbandonate, ancora contenenti cromo. Oltre alla presenza diffusa in terrapieni "storici", oggi in corso di bonifica mediante "lavaggio", le terre esauste provenienti dal processo produttivo, dopo essere state sottoposte a depurazione ma comunque ancora da considerarsi tossiche e nocive, erano smaltite direttamente sulla spiaggia antistante lo stabilimento su un'area appositamente concessa a questo scopo dal demanio marittimo. Successivamente al 1982, ma prima del drastico abbattimento del tenore di cromo nei rifiuti tale da trasformarli in rifiuti speciali smaltibili nella discarica del (OMISSIS), la Stoppani ha stoccato provvisoriamente i rifiuti ancora tossici e nocivi in "contenitori" in HDPE (stoccaggio di Pian Masino) in comune di Arenzano.

Principali caratteristiche ambientali. In corso di acquisizione.

Costi di messa in sicurezza e/o bonifica.

Le indagini e gli accertamenti sulle matrici ambientali acque superficiali, acque sotterranee e suolo svolte dall'ARPAL della durata di quattro mesi, hanno comportato un costo di circa 0.142 miliardi di Lire.

Gli interventi di bonifica della spiaggia e di riqualificazione del torrente (OMISSIS), che hanno comportato un costo di circa 14.28 miliardi di lire, sono stati ammessi dal Ministero dell'ambiente, con decreto del 7 luglio 1993, al "Programma di riassetto ambientale della zona costiera della foce del Torrente (OMISSIS)", con un cofinanziamento comunitario Envireg per un importo pari a 7.14 miliardi; gli interventi sono stati realizzati e collaudati.

Per ciò che concerne gli interventi in corso, risultano avviate attività nell'area del terrapieno su cui insiste lo stabilimento mediante pompaggio della falda e depurazione delle acque emunte. La Società Stoppani è vincolata da precedenti accordi con la regione Liguria ad effettuare interventi di bonifica per ulteriori 6.74 miliardi, per un costo complessivo dell'opera di bonifica pari a circa L. 21 miliardi.

Piano di caratterizzazione.

A seguito della richiesta dei comuni di approfondire la conoscenza dello stato d'inquinamento dei suoli e delle falde, la regione ha disposto, in data 11 maggio 2000, un intervento dell'ARPAL avente per oggetto il "Monitoraggio area Stoppani in comune di Cogoleto e Arenzano", con lo scopo di effettuare indagini ed accertamenti sulle matrici ambientali acque superficiali, acque sotterranee e suolo (terreno superficiale e profondo, sedimenti in alveo e arenile spiaggia).

Il suddetto monitoraggio si è concluso il 15 settembre 2000, i risultati sono stati consegnati il 15 settembre 2000 e 13 novembre 2000; il contenuto delle relazioni consente di affermare l'esistenza di fenomeni di inquinamento in atto, derivanti da attività industriali pregresse, ma anche da continui episodi di rilascio inquinanti.

In data 4 ottobre 2000 la Stoppani S.p.a. ha presentato la comunicazione prevista dal D.M. n. 471 del 1999, art. 9, sostenendo peraltro la insussistenza di condizioni che richiedano interventi di messa in sicurezza di emergenza e rilevando l'inapplicabilità dell'obbligo di bonifica.

Sulla base dei dati del monitoraggio e della comunicazione sopracitata, la provincia di Genova, competente ai sensi della L.R. n. 18 del 1999, in quanto l'area è compresa nel territorio di due comuni, ha emanato un provvedimento che impone all'azienda interventi di messa in sicurezza d'emergenza.

Progetto di messa in sicurezza e/o bonifica.

Concluso il programma Envireg con la bonifica della spiaggia, sono in corso le attività di "lavaggio" del terrapieno su cui insiste lo stabilimento mediante pompaggio della falda e depurazione delle acque emunte.

Dal certificato di collaudo parziale al 31 dicembre 2000 risultano eseguiti lavori per complessive L. 19.779.725.123.

Si resta in attesa degli adempimenti dell'azienda in relazione al provvedimento della provincia di Genova per ulteriori interventi di messa in sicurezza e per la progettazione di interventi di bonifica".

7.2.- Sulla imputabilità dell'inquinamento: normativa applicabile.

jus superveniens.

La Corte ritiene che siano fondati i primi due motivi del ricorso principale, avendo il tribunale erroneamente omesso di applicare il D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 17, e, per il periodo precedente all'entrata in vigore di tale provvedimento legislativo, l'art. 2050 c.c., pur non essendo contestato il nesso di causalità tra l'attività dello stabilimento ex Stoppani e l'inquinamento da cromo.

Peraltro, in forza del D.L. 25 settembre 2009, n. 135, art. 5-bis, comma 1, lett. c), i criteri di determinazione dell'obbligazione risarcitoria stabiliti dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 311, commi 2 e 3, si applicano anche alle domande di risarcimento proposte o da proporre ai sensi della L. 18 luglio 1986, n. 349, art. 18, con salvezza del giudicato, nella specie non formatosi.

La prededucibilità, peraltro, assiste soltanto il credito per i costi di bonifica che avvantaggiano gli immobili acquisiti alla massa.

7.3.- Anche alla luce della normativa richiamata dai provvedimenti amministrativi emessi in relazione alla bonifica del sito "Stoppani" e come è pacifico tra le parti, oltre ad essere stato affermato dal provvedimento impugnato senza che contro tale accertamento sia stata proposta specifica impugnazione, la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 152 del 2006 non è applicabile alla concreta fattispecie.

D'altra parte, la stessa Corte di Giustizia UE ha precisato che la direttiva 2004/35 - di cui il citato D.Lgs. costituisce recepimento - "si applica ai danni causati da un'emissione, un evento o un incidente avvenuti dopo il 30 aprile 2007 quando questi danni derivano o da attività svolte successivamente a tale data, o da attività svolte anteriormente a tale data, ma non ultimate prima della scadenza della medesima" (ordinanza del 9 marzo 2010 nei procedimenti riuniti C0478/O8 e CD479/08; sentenza CD378/08, ERG e a., punto 41).

Il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 303, dispone che la parte sesta, contenente le "norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente", "f) non si applica al danno causato da un'emissione, un evento o un incidente verificatisi prima della data di entrata in vigore della parte sesta del presente decreto; g) non si applica al danno in relazione al quale siano trascorsi più di trent'anni dall'emissione, dall'evento o dall'incidente che l'hanno causato".

Peraltro, la predetta disposizione è stata modificata dal D.L. 25 settembre 2009, n. 135, art. 5-bis, comma 1, lett. c), nel senso che "i criteri di determinazione dell'obbligazione risarcitoria stabiliti dall'art. 311, commi 2 e 3, si applicano anche alle domande di risarcimento proposte o da proporre ai sensi della L. 18 luglio 1986, n. 349, art. 18, in luogo delle previsioni dei commi 6, 7 e 8 del citato art. 18, o ai sensi del titolo 9^ del libro 4^ del codice civile o ai sensi di altre disposizioni non aventi natura speciale, con esclusione delle pronunce passate in giudicato; ai predetti giudizi trova, inoltre, applicazione la previsione dell'art. 315 del presente decreto". Pertanto, i nuovi criteri definiti in ambito comunitario si applicano anche alla disciplina di origine interna, per le controversie non coperte da giudicato.

In particolare, secondo la giurisprudenza di questa Corte "la domanda di risarcimento del danno ambientale ancora pendente alla data di entrata in vigore della L. 20 novembre 2009, n. 166, è assoggettata, in ordine alla liquidazione del danno, ai criteri specifici risultanti dal nuovo testo del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 311, commi 2 e 3, come modificato dal D.L. 25 settembre 2009, n. 135, art. 5-bis, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni nella citata L. n. 166 del 2009, individuandosi tali criteri direttamente nelle previsioni dei punti 1, 2 e 3, dell'Allegato 2^ alla Direttiva 2004/35/CE e, solo eventualmente, ove sia stato nelle more emanato, in quelle contenute nel D.M. previsto nell'ultimo periodo del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 311, comma 3 citato" (Sez. 3, Sentenza n. 6551 del 22/03/2011).

In ogni caso, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "una volta accertata la compromissione dell'ambiente in conseguenza del fatto illecito altrui, la prova del danno patito dalla P.A. deve ritenersi in re ipsa, e la relativa liquidazione - quando non sia tecnicamente possibile la riduzione in pristino - deve avvenire con criteri ampiamente equitativi, in quanto non è oggettivamente possibile tenere conto di quegli effetti che inevitabilmente si evidenzieranno solo in futuro" (Sez. 3, Sentenza n. 25010 del 10/10/2008). D'altra parte, sempre in relazione alla 1. n. 349/1986, si è ritenuto che "il risarcimento del danno ambientale deve comprendere sia il pregiudizio prettamente patrimoniale arrecato a beni pubblici o privati, sia quello - avente anche funzione sanzionatoria - non patrimoniale rappresentato dal vulnus all'ambiente in sè e per sè considerato, costituente bene di natura pubblicistica, unitario ed immateriale. Ne consegue che la condanna del responsabile sia al ripristino dello stato dei luoghi, sia al pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento non costituisce una duplicazione risarcitoria, allorchè la prima condanna sia volta ad elidere il pregiudizio patrimoniale e la seconda quello non patrimoniale" (Sez. 3, Sentenza n. 10118 del 17/04/2008).

7.3.1- Quanto al criterio di imputazione del fatto, il tribunale ha ritenuto che il danno dedotto in giudizio fosse disciplinato dalla L. 8 luglio 1986, n. 349, art. 18 secondo cui "1. Qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge che comprometta l'ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l'autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato".

Sennonchè tale normativa può essere ritenuta applicabile per il periodo compreso dal 1986 al 1997 e, in ogni caso, questa Sezione ha già avuto modo di precisare che "il soggetto produttore di rifiuti tossici (nella specie, rifiuti industriali speciali) è, comunque, sottoposto alla responsabilità prevista dagli artt. 2043 e 2050 cod. civ. e non può esimersi da essa sostenendo di aver affidato completamente a terzi lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti stessi, in quanto tutti i soggetti coinvolti nel ciclo di produzione e smaltimento dei rifiuti tossici - e, in particolare, il produttore - sono ugualmente responsabili e solidalmente tenuti ad adottare le idonee misure di sicurezza, anche nella fase di smaltimento, affinchè lo sversamento definitivo e lo stoccaggio dei rifiuti avvenga senza danno a terzi" (Sez. 1, Sentenza n. 9211 del 01/09/1995).

In particolare, la menzionata pronuncia, in motivazione, ha affermato che "è vero che all'epoca dello sversamento ... non era ancora entrata in vigore la normativa che impone al produttore di rifiuti il controllo sulla discarica, introdotto con il D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, ma è altresì vero che, anche prima della normativa di settore, il produttore di rifiuti tossici o nocivi era obbligato, in base ai principi generali, e cioè in base al richiamato art. 2050 c.c., a non cagionare danno nell'esercizio di un'attività indubbiamente pericolosa quale quella che da luogo alla produzione di rifiuti tossici e nocivi a livello industriale, anzi, di adottare tutte le misure idonee ad evitare ogni possibile danno, anche quello ambientale".

Invero, più di recente si precisato che "poichè l'ambiente naturale costituisce un bene pubblico di rango costituzionale, la lesione di esso fa sorgere in capo alle pubbliche amministrazioni preposte alla sua tutela il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale derivazione. Tale diritto scaturisce dal combinato disposto dell'art. 9 Cost., comma 2, e dell'art. 2059 cod. civ., e preesisteva pertanto all'introduzione della L. 8 luglio 1986, n. 349, il cui art. 18 non ha affatto introdotto nel nostro ordinamento una nozione di danno ambientale, ma si è limitato a ripartire tra Stato, enti locali ed associazioni di protezione ambientale la legittimazione ad agire od intervenire nel relativo giudizio di risarcimento. Da ciò consegue che non è viziata da ultrapetizione la sentenza di merito di condanna al risarcimento del danno ambientale per fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della suddetta L. n. 349 del 1986" (Sez. 3, Sentenza n. 25010 del 10/10/2008). Per il periodo successivo al 1997 risulta applicabile il D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 17, il quale, al comma 2, dispone che "Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti (di contaminazione:

n.d.r.) di cui al comma 1, lettera a), ovvero determini un pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento".

Il D.Lgs. n. 152 del 2006, nell'abrogare il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (Art. 264: 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto restano o sono abrogati, escluse le disposizioni di cui il presente decreto prevede l'ulteriore vigenza ....) ha tuttavia disposto che "al fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente decreto, i provvedimenti attuativi del citato D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del presente decreto".

Secondo la giurisprudenza "la responsabilità dell'autore dell'inquinamento, ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 17, comma 2, costituisce una forma di responsabilità oggettiva per gli obblighi di bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale conseguenti alla contaminazione delle aree, in quanto l'obbligo di effettuare gli interventi di legge sorge a prescindere dall'esistenza di qualsiasi elemento soggettivo doloso o colposo in capo all'autore dell'inquinamento, sempre che sussista il rapporto di causalità tra l'azione (o l'omissione) dell'autore dell'inquinamento ed il superamento - o pericolo concreto ed attuale di superamento - dei limiti di contaminazione, in coerenza col principio comunitario chi inquina paga. Di natura diversa è la responsabilità del proprietario del sito, di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 17, commi 10 e 11, che si configura come una responsabilità da posizione, non solo svincolata dai profili soggettivi del dolo o della colpa, ma che non richiede neppure l'apporto causale del proprietario responsabile al superamento o pericolo di superamento dei valori limite di contaminazione, con la conseguenza che il proprietario del suolo - che non abbia apportato alcun contributo causale, neppure incolpevole, all'inquinamento - non si trova in alcun modo in una posizione analoga od assimilabile a quella dell'inquinatore, essendo tenuto a sostenere i costi connessi agli interventi di bonifica esclusivamente in ragione dell'esistenza dell'onere reale sul sito" (Consiglio di Stato sez. 2, 21 febbraio 2012 n. 282).

La Corte di Giustizia UE ha ritenuto che "gli artt. 3, n. 1, 4, n. 5, e 11, n. 2, della direttiva 2004/35 devono essere interpretati nel senso che, quando decide di imporre misure di riparazione del danno ambientale ad operatori le cui attività siano elencate nell'allegato 3^ a detta direttiva, l'autorità competente non è tenuta a dimostrare nè un comportamento doloso o colposo, nè un intento doloso in capo agli operatori le cui attività siano considerate all'orìgine del danno ambientale. Viceversa spetta a questa autorità, da un lato, ricercare preventivamente l'origine dell'accertato inquinamento, attività riguardo alla quale detta autorità dispone di un potere discrezionale in merito alle procedure e ai mezzi da impiegare, nonchè alla durata di una ricerca siffatta.

Dall'altro, questa autorità è tenuta a dimostrare, in base alle norme nazionali in materia di prova, l'esistenza di un nesso di causalità tra l'attività degli operatori cui sono dirette le misure di riparazione e l'inquinamento di cui trattasi" (ordinanza del 9 marzo 2010 nei procedimenti riuniti CQ478/08 e CD479/08).

La stessa Corte UE ha precisato il quadro normativo europeo nel senso che "dall'art. 3, n. 1, lett. b), della direttiva 2004/35 si ricava che, quando un danno è stato arrecato alle specie e agli habitat naturali protetti da una attività professionale non elencata nell'allegato 3^ a questa direttiva, la medesima può applicarsi a condizione che sia accertato il comportamento doloso o colposo in capo all'operatore. Viceversa, una siffatta condizione non vale quando da un'attività professionale elencata nel detto allegato sia stato causato un danno ambientale ossia, ai sensi dell'art. 2, n. 1, lett. a) c), di detta direttiva, un danno arrecato alle specie e agli habitat naturali protetti, nonchè alle acque e al terreno. Fatto salvo l'esito degli accertamenti in fatto che spetta al giudice del rinvio compiere, quando un danno sia stato causato all'ambiente da operatori attivi nei settori dell'energia e della chimica, ai sensi dei punti 2.1 e 2.4 della direttiva 96/61, attività comprese a tale titolo nell'allegato 3^ alla direttiva 2004/35, a questi operatori possono essere pertanto imposte misure preventive o di riparazione, senza che l'autorità competente sia tenuta a dimostrare l'esistenza di un comportamento doloso o colposo in capo a loro. Infatti, nel caso di attività professionali comprese nell'allegato 3^ alla direttiva 2004/35, la responsabilità ambientale degli operatori attivi in questi ambiti è loro imputata in via oggettiva" (sentenza Grande Sezione 9 marzo 2010, procedimento CD378/08).

Sono fondati, dunque, i primi due motivi del ricorso principale, avendo il tribunale erroneamente omesso di applicare il D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 17, e, per il periodo precedente all'entrata in vigore di tale provvedimento legislativo, l'art. 2050 c.c., pur non essendo contestato il nesso di causalità tra l'attività dello stabilimento ex Stoppani e l'inquinamento da cromo.

7.3.2.- Quanto al vizio di motivazione, va rilevato che le autorizzazioni all'attività svolta dalla ex Stoppani sono solo genericamente menzionate nel provvedimento impugnato, senza riferimento temporale preciso pur a fronte di una contraria narrazione dei fatti contenuta in decreti ministeriali prodotti e, comunque, pubblicati sulla gazzetta ufficiale, in contrasto, peraltro, con la deduzione da parte dei ricorrenti (non specificamente contestata) circa la subordinazione dell'autorizzazione alla riapertura dei forni, nel 1991, alla necessità di "smaltimento delle terre tossiche".

Nè va sottaciuto che la difesa della curatela (ma è fatto pacifico) ammette che l'attività dello stabilimento ex Stoppani consisteva in trasformazione del cromo trivalente insolubile (pag. 3 del controricorso).

In proposito giova richiamare i principi enunciati dalla Corte di Giustizia (sebbene in materia di inquinamento diffuso, certamente diverso da quello dedotto in giudizio) secondo cui, conformemente al principio "chi inquina paga", l'obbligo di riparazione incombe agli operatori in misura corrispondente al loro contributo al verificarsi dell'inquinamento o al rischio di inquinamento (v., per analogia, sentenza 24 giugno 2008, causa 0188/07, Commune de Mesquer, Racc. pag. 1-4501, punto 77), e, "per poter presumere secondo tali modalità l'esistenza di un siffatto nesso di causalità l'autorità competente deve disporre di indizi plausibili in grado di dar fondamento alla sua presunzione, quali la vicinanza dell'impianto dell' operatore all'inquinamento accertato e la corrispondenza tra le sostanze inquinanti ritrovate e i componenti impiegati da detto operatore nell'esercizio della sua attività" (sentenza Grande Sezione 9 marzo 2010, procedimento 0378/08).

Il decreto impugnato, dunque, deve essere cassato e la causa va rinviata al Tribunale di Milano, in diversa composizione, per nuovo esame alla luce dei principi innanzi enunciati e per il regolamento delle spese.

7.4.- Prededuzione.

Come si è sopra ricordato nella parte narrativa, già il giudice delegato aveva ammesso al passivo la somma di Euro 885.662,68 in prededuzione per i costi sostenuti dalla struttura commissariale dopo la dichiarazione di fallimento (15.6.2007) e fino al 5.10.2007 e la somma di Euro 897.662,20, in privilegio D.Lgs. n. 152 del 2006, ex art. 253, oltre interessi L. Fall., ex art. 54, per i costi sostenuti dalla struttura commissariale prima del fallimento. Il predetto capo del decreto di esecutività dello stato passivo non è stato impugnato dal curatore del fallimento, come gli era consentito dalla L. Fall., art. 98, comma 3. Talchè il terzo motivo del ricorso incidentale, relativo alle statuizioni sulla prededucibilità dei crediti ammessi, è inammissibile.

Nondimeno, per l'eventualità che il giudice del rinvio ritenesse di ammettere crediti ulteriori rispetto a quelli già ammessi dal giudice delegato e dal tribunale in sede di opposizione e anche ai fini di cui all'art. 363 c.p.c., la Corte osserva quanto segue.

7.4.1.- Il tribunale, ai fini del riconoscimento della prededuzione per i costi di bonifica sostenuti dopo la dichiarazione di fallimento ha correttamente evidenziato la natura di onere reale previsto per essi dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 17.

Secondo la giurisprudenza "in materia ambientale, chi subentra nella proprietà o nel possesso di un sito contaminato (nella specie immobile sul quale era svolta attività produttiva poi risultata gravemente contaminatoria), ma non è responsabile della violazione, subentra anche negli obblighi connessi all'onere reale di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 17, comma 10, di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale, ed è tenuto a sostenere i costi connessi agli interventi di bonifica se intende evitare le conseguenze dei vincoli previsti dal successivo comma 11, secondo cui le spese sostenute per detti interventi realizzati d'ufficio dal Comune o dalla Regione qualora i responsabili non provvedano o non siano individuabili sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, esercitabile anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile" (Cass., Sez. 1, 21 ottobre 2011 n. 21887).

La bonifica del sito consente di escludere che gli immobili acquisiti alla massa vengano alienati - in sede di liquidazione dell'attivo - gravati da tale onere reale. Pertanto, la spesa relativa alla bonifica si qualifica come prededucibile alla luce del principio sancito da questa Sezione secondo il quale "ai fini della prededucibilita dei crediti nel fallimento, il necessario collegamento occasionale o funzionale con la procedura concorsuale, ora menzionato dalla L. Fall., art. 111, va inteso non soltanto con riferimento al nesso tra l'insorgere del credito e gli scopi della procedura, ma anche con riguardo alla circostanza che il pagamento del credito, ancorchè avente natura concorsuale, rientri negli interessi della massa e dunque risponda agli scopi della procedura stessa, in quanto utile alla gestione fallimentare. Invero, la prededuzione attua un meccanismo satisfattorio destinato a regolare non solo le obbligazioni della massa sorte al suo interno, ma anche tutte quelle che interferiscono con l'amministrazione fallimentare ed influiscono sugli interessi dell'intero ceto creditorio" (Sez. 1, Sentenza n. 3402 del 05/03/2012). Nella specie, è stato ammesso in prededuzione il credito, sorto in periodo anteriore al fallimento, relativo al corrispettivo di un subappalto concluso con il gruppo della società fallita, cui le opere erano state appaltate da un ente pubblico, sussistendo il nesso di strumentalità tra il pagamento del credito del subappaltatore, da eseguire con detta preferenza e seppur a seguito di riparto, e la soddisfazione del credito della fallita, tenuto conto che il pagamento di quest'ultimo risulta sospeso, ai sensi del D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 118, comma 3, da parte della stazione appaltante, ed invece può essere adempiuto se consti il pagamento al predetto subappaltatore).

Alla luce dei principi innanzi enunciati la prededucibilità, peraltro, assiste soltanto il credito per i costi di bonifica che avvantaggiano gli immobili acquisiti alla massa.

7.5.- Il terzo motivo del ricorso principale è assorbito dall'accoglimento dei primi due motivi e dalla necessità di procedere all'eventuale liquidazione dei danni alla luce dello jus superveniens e dei principi giurisprudenziali innanzi precisati.

P.Q.M.

La Corte rigetta i primi due motivi del ricorso incidentale e dichiara inammissibile il terzo; accoglie i primi due motivi del ricorso principale, dichiarando assorbito il terzo. Cassa il decreto impugnato e rinvia per nuovo esame e per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità al Tribunale di Milano in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2013