TAR Sicilia (PA) Sez. II n. 609 del 17 febbraio 2021
Urbanistica.Trasformazione di una cisterna in immobile abitabile

La trasformazione di un volume tecnico (nella fattispecie una cisterna) in immobile abitabile riguarda un immobile che non esprime volumetria suscettibile di recupero ai fini di una edificazione residenziale, con la conseguenza che l’intervento in questione non può che qualificarsi quale “nuova costruzione”.

Pubblicato il 17/02/2021

N. 00609/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00570/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 570 del 2012, proposto da
Bartolomeo Failla, rappresentato e difeso dall’avvocato Rosaria Fabbiani, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Mario Vaccaro n.6;

contro

Comune di San Vito Lo Capo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonietta Sartorio, con domicilio eletto presso il suo studio, in Palermo, via N. Morello n. 40;

per l’annullamento

del provvedimento prot. n. 806 del 12 gennaio 2012, con il quale il Comune di San Vito Lo Capo ha rigettato la richiesta di rilascio di concessione edilizia per la “riqualificazione di cisterna in c.a. con cambio di destinazione d’uso a civile abitazione”;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di San Vito Lo Capo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2021 la dott.ssa Raffaella Sara Russo e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 25, co. 2 d.l. 137/20;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con atto ritualmente notificato e depositato, il ricorrente ha impugnato il provvedimento, meglio indicato in epigrafe, con il quale il Comune di San Vito Lo Capo ha rigettato l’istanza volta ad ottenere il permesso di costruire per le opere di riqualificazione di una cisterna in cemento armato con cambio di destinazione d’uso a civile abitazione, da realizzare in c.da Barbetta, San Vito Lo Capo.

Il provvedimento è stato adottato in ragione della ritenuta non conformità delle opere:

- alle prescrizioni imposte dalla competente Soprintendenza e dal Comune, che avevano consentito il mantenimento della cisterna, oggetto di richiesta di autorizzazione in sanatoria, solo previo completo interramento della stessa (nota prot. 443 del 28 dicembre 2009 del Comune di

San Vito Lo Capo e nulla osta n. 5998 del 27 giugno 2007 della Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani);

- all’art. 17 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G, disciplinante la “Zona di salvaguardia ambientale”, che non ammette variazioni di destinazione d’uso degli immobili esistenti.

Si è costituito per resistere al ricorso il Comune di San Vito Lo Capo.

All’udienza pubblica del 10 febbraio 2021, la causa è stata trattenuta per la decisione.

Il ricorso non merita accoglimento, attesa l’infondatezza delle censure proposte avverso il descritto provvedimento.

Con le doglianze di cui ai motivi primo, secondo e quarto, che possono essere esaminate congiuntamente, parte ricorrente ha lamentato la genericità della motivazione del provvedimento impugnato, che non consentirebbe di evincere quale comma dell’art. 17 n.t.a. osterebbe al rilascio del richiesto permesso di costruire; sotto altro profilo, le opere di riqualificazione della cisterna, con cambio di destinazione d’uso, rientrerebbero tra le attività edilizie consentite dall’art. 17; inoltre, l’amministrazione non avrebbe adeguatamente valutato il progetto sottoposto al suo vaglio, che non prevede alcuna modifica alla volumetria del manufatto, preservando la morfologia paesaggistica dell’area.

Ad avviso del Collegio, è, in realtà, palese, oltre che sufficientemente reso nella motivazione del provvedimento impugnato, il contrasto tra il progetto proposto dal ricorrente e la normativa di attuazione relativa all’area.

L’art. 17 n.t.a, dopo aver individuato le aree qualificate “zone di salvaguardia ambientale”, stabilisce: “In tali aree non è ammessa nuova edificazione. Negli edifici preesistente, regolarmente concessionati, sono ammessi interventi di sola manutenzione ordinaria e straordinaria o restauro per manufatti storici (art. 20 l.r. 71/78)”.

L’intervento edilizio in questione:

a) non ha ad oggetto un immobile regolare, posto che il permesso di costruire in sanatoria era stato rilasciato dal Comune a condizione che la cisterna venisse completamente ricoperta con terreno vegetale, con ripristino dello stato naturale dei luoghi (condizione imposta dalla competente Soprintendenza con nulla osta n. 5998/07); il progetto in esame, invece, presuppone l’interramento solo parziale della cisterna;

b) non costituisce né un intervento di manutenzione ordinaria, né di manutenzione straordinaria.

A tale ultimo proposito, va rilevato che sono interventi di manutenzione straordinaria quelli che non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d’uso implicanti incremento del carico urbanistico (che invece ha certamente ha luogo nella fattispecie in esame).

A quanto detto va aggiunto – ciò che è dirimente – che nel caso di specie si intende trasformare un volume tecnico (sulla qualificazione delle cisterne quali volumi tecnici cfr. Consiglio di Stato sez. IV, 07 luglio 2020, n.4358) in immobile abitabile; si tratta, dunque, di un immobile che non esprime volumetria suscettibile di recupero ai fini di una edificazione residenziale, con la conseguenza che l’intervento in questione non può che qualificarsi quale “nuova costruzione”.

Inoltre, deve osservarsi che, sempre ai sensi del menzionato art. 17, “Sono ammessi interventi di manutenzione degli assetti esistenti e interventi compatibili con le esigenze di protezione ambientale e la cura dello spazio naturale, nonché interventi di restauro e ripristino ambientale”.

Con la sentenza n. 33/2013, relativa ad ulteriori interventi edilizi realizzati dal ricorrente nella medesima area, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha ritenuto incompatibile con tale previsione la realizzazione di opere che non siano dirette a soddisfare “esigenze momentanee o strumentali alla mera presenza occasionale dell’uomo sul fondo per le finalità della manutenzione di esso” ma che siano piuttosto “dirette a permettere uno sfruttamento abitativo dell’ambiente”.

Palesemente infondato è, infine, il terzo motivo di ricorso, con il quale è stata denunciata l’illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, alla luce delle determinazioni assunte dalla Soprintendenza (prot. n. 5998/07) e dallo stesso Comune con permesso di costruire in sanatoria n. 443/09; si tratta, infatti, di provvedimenti che hanno consentito un intervento (mantenimento della cisterna, quale volume tecnico, solo previo completo interramento della stessa) di natura, consistenza (anche in relazione al carico urbanistico) e impatto sul territorio totalmente diversi rispetto a quelli relativi al provvedimento oggetto dell’impugnato diniego.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del Comune di San Vito Lo Capo, liquidandole in € 1.500,00, oltre oneri.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2021 con l'intervento dei magistrati:

Cosimo Di Paola, Presidente

Nicola Maisano, Consigliere

Raffaella Sara Russo, Referendario, Estensore